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  • ASSISTENZA ALLA MEDIAZIONE, MEDIATORE CIVILE E FAMILIARE

    Molto spesso ci viene chiesto se la polizza Rc professionale dell’avvocato preveda la copertura per l’attività di mediazione. È utile sottolineare come la domanda così formulata risulti incompleta in quanto occorrerebbe effettivamente chiedere se il cliente svolga l’assistenza alla mediazione oppure sia un mediatore vero e proprio. Una risposta puntuale ed esaustiva al quesito è diventata imprescindibile alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla Riforma Cartabia riguardanti anche l’istituto della mediazione. Si pensi inoltre al fatto che, negli ultimi anni, la mediazione ha acquisito sempre più rilevanza quale modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie.

    Per l’assistenza alla mediazione, come detto, si intende una delle attività tipiche dell’avvocato: con apposito mandato il legale assiste il cliente davanti al mediatore presso la camera di mediazione /conciliazione al fine di provare a comporre bonariamente una controversia. Il fine dell’istituto è ovviamente quello deflattivo ossia evitare che venga instaurato un giudizio e quindi sovraccaricare i Tribunali di contenziosi. La polizza professionale dell’avvocato copre, come normato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività di assistenza alla mediazione e non quella di mediatore. Viene coperta quindi l’attività di assistenza che il legale presta al cliente in sede di mediazione/conciliazione. Si tratta quindi di attività ORDINARIA dell’avvocato e di conseguenza sarà compresa nello “split del fatturato” dell’attività tipica del legale senza bisogno di precisazioni ulteriori:

    Diversamente, per la copertura di eventuali danni causati involontariamente a terzi scaturenti dall’attività di mediatore, esiste una polizza dedicata. Il professionista in qualità di mediatore può sottoscrivere un contratto assicurativo specifico con massimale non inferiore ad euro 500.000 (come da decreto ministeriale). Sul massimale si segnala che un’ultima novità normativa stabilisce che gli organismi di mediazione / mediatori abbiano come limite di indennizzo euro 1.000.000,00. Per i mediatori civili UIA SRL commercializza una polizza ad hoc, previa compilazione del questionario specifico sotto riportato. Questa polizza assicura l’organismo di mediazione oppure il singolo mediatore coprendo le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’organismo di mediazione e che vengono dichiarate sul questionario, ad eccezione di quanto è espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    Trattasi quindi di due differenti rischi assicurativi. Non tutti gli avvocati sono mediatori civili e qualunque professionista che voglia diventare mediatore può seguire un apposito corso di formazione e superare il relativo esame finale. Riportiamo un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio.

    L’assicurato è un avvocato che riceve una contestazione derivante da un errore compiuto proprio durante all’assistenza alla mediazione all’interno di un procedimento di impugnazione di una delibera assembleare. In tale procedimento, infatti, chi impugna è tenuto, dapprima, a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ad incardinare il processo civile entro il medesimo termine, questa volta decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. A causa di una dimenticanza dell’avvocato incaricato, il termine non è stato rispettato con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa. Dal punto di vista dell’attività effettivamente svolta ed assicurata, il sinistro è risultato in copertura.

    Diversamente, un esempio di sinistro riguardante il mediatore civile, ha riguardato una contestazione mossa dalla una delle parti allo stesso mediatore in sede di conciliazione. L’errore imputato all’organismo ha riguardato un mancato invito alla partecipazione di una delle parti con conseguente esito negativo della procedura conciliativa.

    Infine, qualche parola va spesa sulla mediazione familiare. Il mediatore familiare è un professionista terzo, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia di fatto o sposata, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Egli opera nel segreto professionale e in autonomia rispetto al procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio. Scopo del meditatore è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati volti alla protezione ed al benessere dei figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

  • LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

    Abbiamo già parlato delle novità apportate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)al processo civile, evidenziando i tratti salienti della riforma.

    Nel post di oggi ci soffermiamo invece su uno specifico istituto su cui la Riforma Cartabia è intervenuta, ovvero la mediazione, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 28/2010.

    Le modifiche introdotte dalla Riforma sono – almeno sulla carta – destinate ad aver un impatto significativo nei procedimenti che coinvolgono le Compagnie assicurative.

    Lo scopo del legislatore della Riforma è stato quello di rendere il procedimento civile più efficiente ed evitare le lungaggini processuali. È quindi del tutto comprensibile che la Riforma sia intervenuta anche sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, spingendo le parti, in un’ottica deflattiva del contenzioso, ad evitare il ricorso allo strumento giudiziario.

    In tale ottica è stato dunque ampliato il novero delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ossia costituisce una condizione di procedibilità del successivo (ed eventuale) procedimento giudiziario.

    Come da disciplina ante Cartabia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione è obbligatoria per le vertenze riguardanti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione, contratti bancari, assicurativi e finanziari. A seguito della novella, il tentativo di preventiva mediazione è esteso anche alle liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

    Come è noto, qualora venga instaurato un procedimento giudiziario senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza; in tali casi il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda.

    Tra le varie novità che riguardano il procedimento (il primo incontro dovrà essere fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione) si segnala l’espressa previsione dell’obbligo di partecipazione personale delle parti, le quali, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono invece partecipare tramite propri rappresentanti o per mezzo di delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per comporre la controversia.

    Al fine di incentivare la definizione bonaria della vertenza, la Riforma ha previsto che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, la cui relazione, se vi è l’accordo delle parti, può essere prodotta nell’eventuale giudizio. In tal modo, anche nell’ipotesi di mancato accordo in sede di mediazione e di instaurazione del contenzioso, le parti possono comunque recuperare il parere tecnico reso dal CTU nella fase stragiudiziale.

    Indice della volontà legislativa di favorire il più possibile la mediazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è anche la previsione contenuta nel nuovo art. 12 bis del d.lgs. 28/2010.

    L’art. 12 bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione) ribadisce innanzitutto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice, chiamato a pronunciarsi nel successivo giudizio instaurato in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.  

    Dalla lettura dell’art. 12 bis emerge anche un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione.

    Quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità (ovvero nelle materie indicate all’art. 5), il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

    Ma le possibili conseguenze pregiudizievoli per la parte che si costituisce in giudizio senza aver prima partecipato alla mediazione non finiscono qui.

    Il giudice, sempre nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità del giudizio e qualora gli venga richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata e comunque in misura non superiore nel massimo alle spese legali maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione.

    Ed è questa la previsione che, probabilmente, interessa più da vicino le Compagnie assicurative.

    È infatti previsto che copia del provvedimento di condanna al pagamento della somma equitativamente determinata venga trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti se la condanna è pronunciata nei confronti di un’amministrazione. Quando invece la sanzione è rivolta ad un soggetto vigilato, la copia del provvedimento andrà trasmessa all’autorità di vigilanza competente, ossia, in caso di Compagnie assicurative, all’IVASS.

    L’intento del legislatore non è tanto quello di sanzionare le parti in caso di mancato accordo in fase di mediazione, ma è quello di sanzionare la parte che non tenta nemmeno di risolvere preliminarmente la vertenza tramite mediazione.

    Per vedere se questa ulteriore spinta a ricorrere agli strumenti di ADR sortirà gli esiti deflattivi auspicati occorrerà però attendere quella che sarà l’applicazione della normativa nella prassi.