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  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!