Con il post di oggi vogliamo segnalarvi ipotesi in cui il danno richiesto a titolo di risarcimento non è liquidabile in quanto un eventuale indennizzo costituirebbe un’ipotesi di arricchimento senza causa. L’art. 1905 c.c. prevede l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’Assicurato in conseguenza del sinistro. Il presupposto dell’arricchimento senza causa è costituito, appunto, dall’arricchimento di un soggetto (da intendersi anche come risparmio di spesa) e dalla conseguente diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto. Tanto l’arricchimento quanto la diminuzione patrimoniale devono essere provocati da un unico fatto costitutivo e devono essere mancanti di causa giustificatrice. Il fondamento normativo del divieto di ingiustificato arricchimento è desumibile dall’art. 2041 c.c., che prevede che chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di altri sia tenuto a versare un indennizzo in ragione della correlativa diminuzione patrimoniale.
Come già evidenziato, oggetto della copertura assicurativa della RCP sono unicamente le perdite pecuniarie che l’Assicurato cagioni involontariamente a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.
Pensiamo a questa situazione: un commercialista comunica che un proprio cliente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; a causa di un errore commesso dal professionista nella compilazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta accertata è risultata superiore a quella che era stata indicata nella dichiarazione. Il cliente si ritrova quindi – magari a distanza di anni e in modo del tutto inaspettato – a dover pagare una cartella esattoriale e chiede pertanto il risarcimento dell’intera somma al professionista che ha commesso l’errore. Non tutto l’importo dedotto nella cartella rientra nella nozione di “perdita pecuniaria” oggetto di copertura della RCP. Tale importo è composto dalla maggior imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare, dagli interessi e dalle sanzioni. Solo le sanzioni costituiscono una voce di danno astrattamente liquidabile ai sensi di polizza (per le quali peraltro è prevista l’applicazione della clausola “penalità fiscali”). Gli interessi non possono essere considerati una voce di danno indennizzabile in quanto costituiscono la remunerazione del denaro che è rimasto nella disponibilità del cliente/reclamante per un tempo maggiore rispetto a quanto dovuto. Il reclamante ha comunque conseguito un vantaggio e ciò esclude la risarcibilità degli interessi. La maggiore imposta non può sicuramente costituire un danno, in quanto si tratta di un importo che il contribuente avrebbe comunque dovuto versare a prescindere dall’errore in cui è incorso il professionista. Se l’assicurazione pagasse questo importo si verrebbe a creare una fattispecie di arricchimento senza causa, in cui il cliente/reclamante potrebbe in astratto beneficiare dell’errore del professionista trovandosi di fatto a pagare un’imposta inferiore a quella realmente dovuta. Ciò ovviamente non è possibile.
Possiamo pensare anche al caso del consulente del lavoro che per anni ha determinato l’importo dello stipendio versato al lavoratore della società cliente in misura superiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo applicabile. In tale situazione il lavoratore ha percepito un maggiore importo che in realtà non gli spettava. Il datore di lavoro non potrà richiedere il rimborso del maggior stipendio versato al professionista, ma dovrà rivolgersi direttamente al lavoratore, il quale, altrimenti, si arricchirebbe in modo ingiustificato. L’unico danno che eventualmente il datore di lavoro potrebbe richiedere al consulente è costituito dalle spese sostenute per recuperare dal lavoratore gli importi non spettanti.
Riportiamo un altro caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: un amministratore di condominio ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del Condominio amministrato in quanto i lavori eseguiti, pagati con il fondo condominiale, non erano stati approvati dall’assemblea. Il danno indennizzabile dall’amministratore – e dunque potenzialmente dall’Assicurazione – non può tuttavia coincidere con l’intero importo prelevato dal fondo condominiale, in quanto per parte dei lavori realizzati sono previsti bonus edilizi che consentono ai condomini di beneficiare di detrazioni fiscali. Se, pertanto, venisse pagato l’intero importo reclamato si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento a favore dei condomini.
Un’altra ipotesi di arricchimento senza causa è configurabile in riferimento alla richiesta di restituzione dei compensi. Si pensi al caso dell’ingegnere che denuncia che alcuni suoi clienti hanno deciso di risolvere il contratto con lui stipulato e pretendono di avere la restituzione della parte di compenso, che già gli era stata anticipata, relativa ai lavori non più eseguiti. Le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato non rientrano nella copertura della polizza di Rc professionale in quanto l’importo dei compensi da restituire non si qualifica come danno a terzi ma come danno diretto dell’Assicurato e, pertanto, in caso di rimborso, verrebbe a qualificarsi come arricchimento indebito.
Come sempre l’Ufficio sinistri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti in merito a nuovi argomenti da trattare nei prossimi post!