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  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 10

    Nuovo appuntamento dedicato al ciclo di approfondimento dei sinistri aperti sulle polizze con incarichi sindacali. Ribadiamo quali sono i numeri a cui ci troviamo di fronte: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali. La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Anche oggi vi parliamo quindi della gestione pratica di un sinistro riguardante un commercialista con incarichi sindacali.

    L’Assicurato chiede l’apertura del sinistro in quanto ha ricevuto, unitamente alla società presso la quale svolge l’incarico di sindaco, ai componenti del CdA e agli altri membri del Collegio Sindacale, un atto di citazione da parte di una società fornitrice.

    Quest’ultima società lamenta un danno di €800.000 derivante dal mancato pagamento delle forniture di merci effettuate nonché un danno da mancato guadagno. Non avendo ottenuto il credito asseritamente vantato e ritenendo che l’ingente situazione debitoria fosse da imputare alla mala gestio dell’organo amministrativo e a quello di controllo, la società attrice rende noto di aver provveduto a depositare istanza di fallimento.

    Come abbiamo ormai imparato, i controlli preliminari da effettuare riguardano innanzitutto la copertura o meno dello specifico incarico su cui viene denunciato il sinistro e l’eventuale presenza di perdite e/o di circostanze mai segnalate.

    Nel caso in esame, l’incarico era stato debitamente riportato su tutte le polizze di anno in anno stipulate. Anche sulla polizza dell’ultima annualità l’Assicurato aveva indicato la mansione di sindaco specificando che avrebbe proseguito l’incarico fino all’eventuale revoca.

    Dalle ricerche effettuate, inoltre, è emerso che negli esercizi precedenti la società è sempre stata in utile. Ciò peraltro è stato confermato anche dai bilanci richiesti all’Assicurato.

    Terminata questa fase, dopo aver escluso una pregressa conoscenza della situazione debitoria da parte dell’Assicurato (come detto, peraltro, fino all’anno precedente la società non era in perdita), esaminiamo nel merito le contestazioni che vengono mosse all’Assicurato.

    La prima cosa da evidenziare è che la società fornitrice lamenta nel proprio atto di citazione una presunta alterazione delle scritture contabili e dei bilanci, alterazione che avrebbe poi portato ad una grave situazione di dissesto economico. Nello specifico, al Collegio Sindacale viene contestata una condotta omissiva caratterizzata da dolo e da colpa.

    La polizza di r.c. professionale copre unicamente le condotte colpose che abbiano cagionato un danno. Nella polizza è infatti espressamente prevista l’esclusione delle richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi posti in essere dall’Assicurato.

    È evidente, quindi, che l’operatività della polizza è subordinata all’accertamento di una responsabilità connotata unicamente da colpa (es. mancato rilievo di criticità nella gestione e richiesta di chiarimenti), dovendosi invece escludere l’attivazione delle garanzie assicurative nel caso di dolo.

    Altra considerazione: la società attrice lamenta un danno da mancato guadagno derivante dall’impossibilità, a causa del mancato pagamento delle fatture, di reinvestire il credito ottenendo nuovi profitti. Dalla copertura assicurativa sono chiaramente esclusi i danni consequenziali, intesi come danni non conseguenti alla condotta dell’Assicurato ma riguardanti perdite (come appunto la perdita di profitto).

    Il sinistro è ancora aperto in quanto il procedimento giudiziario è ad oggi pendente in attesa della pronuncia del Giudice.

    Dal momento che nel caso esaminato oltre il nostro Assicurato sono coinvolti altri soggetti, è opportuno fare una precisazione: le condizioni contrattuali prevedono che gli Assicuratori rispondono unicamente per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

    Cosa significa? Significa che a meno che non ci sia una diversa pronuncia del Giudice, ogni Compagnia risponde solo per la quota di danno causata dal proprio Assicurato.

    Peraltro, anche nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di porre a carico di un solo Assicuratore il risarcimento integrale del danno, l’Assicuratore avrebbe comunque diritto di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle rispettive Compagnie, recuperando da ciascuno la quota a loro carico.

    Nel caso in cui, quindi, le parti riescano a trovare un accordo bonario (eventualmente anche in corso di causa) ogni soggetto coinvolto risponderà esclusivamente della propria quota e anche le Compagnie assicurative risponderanno solo della quota a carico del proprio assicurato.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 8

    Andiamo avanti con il nostro approfondimento incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. In ragione del “peso” di questi sinistri segnaliamo ancora i relativi numeri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Esaminiamo un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche incarichi da revisore legale dei conti. Comunica di aver ricevuto, a seguito del dissesto finanziario del Comune presso il quale aveva svolto l’incarico di revisore legale dei conti, la notifica di un ricorso da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Corti.

    L’art 239 del Testo Unico degli Enti Locali delinea le funzioni dell’organo di revisione, tra le quali rientrano in sintesi: l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento (co. 1 lett. a); i pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all’indebitamento, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni ecc. (co. 1 lett. b); vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (co. 1 lett. c); relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato (co. 1 lett. d e d-bis); referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (co. 1 lett. e); verifiche di cassa di cui all’art. 223 (co. 1 lett. f).

    Nel caso di specie al nostro Assicurato viene contestato di essere venuto meno ad alcuni degli obblighi relativi alla funzione investita, in particolare di essersi espresso in modo favorevole sui rendiconti e sulle proposte di bilancio nonostante avesse notato criticità nella situazione contabile ed economica dell’ente comunale. Ad avviso della Procura, inoltre, l’Assicurato non avrebbe diligentemente segnalato la gravità della situazione rilevata.

    Procediamo quindi con i consueti controlli.

    La prima domanda che ci poniamo è: l’incarico da revisore dei conti per quello specifico Comune è stato indicato nel questionario allegato alla polizza? Nel questionario della polizza dell’ultima annualità (polizza su cui viene aperto il sinistro) l’incarico non è presente.

    Dalla lettura della documentazione risulta in effetti che il nostro Assicurato aveva svolto quella mansione fino a qualche anno prima.

    Esaminando la precedente polizza (la prima stipulata per il tramite di UIA) ci accorgiamo che l’incarico era stato sì indicato nel questionario, ma con la precisazione che si trattava di un incarico concluso.

    Come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti post, gli incarichi cessati al momento dell’assunzione del rischio sono esclusi dalla copertura. Le mansioni cessate, infatti, possono essere comprese solo se rientranti nell’ambito di copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la medesima Compagnia e sempre per il tramite di UIA.

    L’incarico ricoperto dall’Assicurato era però cessato in data antecedente alla stipula della polizza e, pertanto, non è mai stato coperto.

    Nel sinistro in esame è ravvisabile un ulteriore motivo che porta ad escludere l’operatività delle garanzie assicurative.

    La domanda di condanna formulata della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato riguarda unicamente l’accertamento della responsabilità del medesimo nello svolgimento dell’attività di revisore e la conseguente condanna all’interdizione dalla funzione e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

    In altri termini, limitatamente alla posizione dell’Assicurato ciò che viene richiesto non è la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto finanziario, ma l’applicazione di sanzioni. La polizza non presta tuttavia copertura per le sanzioni personali, da intendersi come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’Assicurato.

    Le garanzie assicurative non sono quindi attivabili anche per questo motivo.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 7

    Proseguiamo con la trattazione di casi concreti relativi a sinistri aperti su contestazioni riguardanti le attività sindacali. Come è ormai noto ai Lettori del Blog Sinistri, l’incidenza in percentuale sull’intero Portafoglio relativamente a tale tipologia di sinistri è la seguente: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34%, ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia e dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco presso vari enti e società. Riceve un atto di citazione per presunta responsabilità nel ruolo di sindaco esercitato presso una società mai dichiarata sul questionario assuntivo. Denuncia quindi il sinistro alla Compagnia che tempestivamente apre la pratica e valuta i documenti inviati.

    Come anticipato, dall’analisi del contratto assicurativo e dalla citazione notificata, emerge che l’assicurato non ha mai indicato sul questionario assuntivo di essere stato membro del collegio sindacale della società che oggi reclama un cospicuo risarcimento. Nel corso degli anni, l’assicurato ha rinnovato la polizza e ha compilato i relativi moduli assuntivi indicando nell’apposita tabella una serie di incarichi presso vari enti e società ma non ha mai segnalato come incarico da “coprire” quello svolto presso la società attualmente reclamante.

    Il caso oggi pubblicato porta a riflettere sulle seguenti punti:

    1. la compilazione del questionario è fondamentale. Il questionario assuntivo non solo è parte integrante della polizza ma è anche lo “specchio” della stessa. Pertanto, ciò che è indicato è assicurato salvo specifiche precisazioni, esclusioni e naturalmente in base alla tipologia di sinistro denunciato;
    2. l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte ad “attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO”. Tale incarico come detto non può essere coperto in quanto mai dichiarato.
    3. le richieste danni, soprattutto in abito societario, non arrivano mai “come fulmini a ciel sereno”. Molto spesso si tratta di società in perdita e le avvisaglie di dissesto, le vertenze e le contestazioni sono ben note ai sindaci. È evidente che tutti questi fattori rappresentano delle CIRCOSTANZE che l’assicurato ha il dovere contrattuale di segnalare alla Compagnia. L’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE note ossia atti, fatti o eventi conosciuti dall’ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.

    Nel nostro caso pratico, la presenza di CIRCOSTANZE (tempestivamente comunicate alla Compagnia) avrebbe potuto prima della stipula della polizza portare l’assicurato ad un controllo sulle attività e sugli incarichi effettivamente dichiarati sul questionario e quindi in copertura.

    Ma così non è stato ed il sinistro è stato respinto.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 6

    Anche il post di oggi è dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. È importante rimarcare ancora una volta i numeri relativi a tale tipologia di sinistri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato, un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco, denuncia in via cautelativa che la società ha presentato un’istanza per la composizione negoziale della crisi aziendale.

    Nel corso dell’esercizio 2022/2023 la società aveva subito perdite a causa di ritardi dei fornitori nelle consegne e del notevole incremento dei costi di produzione. Per far fronte a tale situazione, non solo era stata depositata un’istanza per la definizione della crisi aziendale, ma era stato chiesto e ottenuto un nuovo finanziamento dalla banca.

    La banca, pur avendo inizialmente concesso il finanziamento, aveva in seguito richiesto la restituzione del finanziamento lamentando che la situazione finanziaria della società non sarebbe stata correttamente rappresentata e che la medesima non era a conoscenza dell’imminente presentazione di un’istanza di composizione della crisi. Nello specifico all’organo sindacale (e dunque anche all’Assicurato) veniva contestata una presunta omessa vigilanza sulla condotta del CdA.

    Tralasciando il merito della vicenda (i fatti contestati dalla banca devono comunque essere rigorosamente provati), occorre in primo luogo effettuare le verifiche preliminari in merito all’incarico sindacale.

    Innanzitutto, verifichiamo che l’incarico sia in copertura. Il nostro Assicurato, che ha rinnovato in continuità, ha sempre riportato nel questionario l’incarico sindacale, avendo cura di indicare la denominazione della società, il settore merceologico in cui tale società operava e la data di inizio e fine incarico.

    Analizziamo inoltre la situazione finanziaria della società.  A tal proposito ricordiamo che ai sensi di polizza restano esclusi dalla copertura gli incarichi presso le società che, alla data di decorrenza della polizza, abbiano un capitale sociale diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Nel caso di specie, esaminati i bilanci societari degli anni precedenti, non sono risultate anomalie: la società, prima dell’esercizio 2022/2023, aveva sempre avuto un bilancio positivo.

    Il sinistro è potenzialmente coperto, nonostante sia da valutare la fondatezza delle pretese della banca.

    Tra la documentazione prodotta dall’Assicurato per l’esame dell’istruttoria c’è tuttavia anche copia di una polizza D&O stipulata dalla società tramite altra Compagnia. Tale polizza copre la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci della società.

    Dal momento che la polizza della società è stata stipulata in data antecedente, la nostra polizza opererà a secondo rischio come peraltro previsto dalle condizioni contrattuali: “in presenza di altre coperture per lo stesso rischio, la polizza opererà in secondo rischio”.

    Il sinistro è stato pertanto aperto anche sulla polizza della società ed è attualmente in fase di valutazione.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  2

    Riprendiamo il ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali iniziato con il precedente post. Abbiamo già evidenziato che il 34% dei commercialisti nostri assicurati ha incarichi sindacali. È altrettanto significativo che i professionisti che svolgono attività sindacali denuncino almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Ciò accade in ragione dalla maggior facilità con cui gli assicurati commettono errori nello svolgimento degli incarichi da sindaco, revisore legale dei conti o membro del consiglio di amministrazione. L’incremento degli errori deriva a propria volta dai maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese. Statisticamente, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali.

    Prendiamo ora un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti.

    Denuncia in via cautelativa di aver ricevuto da un Comune, per il quale aveva svolto l’incarico di revisore, una comunicazione che lo informava che a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario era emerso un disavanzo di amministrazione di ben € -900.000,00.

    L’Ente aveva approvato un piano di rientro del disavanzo, ma si riservava comunque di attribuire eventuali responsabilità agli attuali e agli ex revisori, ciascuno dei quali avrebbe quindi risposto per la propria parte.

    Pur trattandosi di una segnalazione cautelativa riguardante tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione economico-contabile dell’Ente, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza.

    Oggetto di copertura possono essere solamente quegli incarichi di revisore/sindaco/amministratore membro di C.d.A. indicati in modo specifico nel questionario allegato alla polizza.

    È necessaria una precisazione: da condizioni contrattuali sono compresi anche gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione, nonché quelli cessati in data antecedente al periodo di assicurazione purché tali incarichi: 1) siano compresi nel periodo di retroattività previsto in polizza e 2) rientrino nella copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi Assicuratori e sempre per il tramite di Uia.

    In altri termini, gli incarichi cessati sono in copertura solo se, pur essendo cessati in data antecedente alla data di effetto della polizza, erano compresi nelle precedenti polizze rinnovate annualmente dall’Assicurato con la stessa Compagnia.

    Eventuali “buchi di copertura” (ad esempio, la polizza scade a marzo ma viene rinnovata solo ad aprile) ed eventuali passaggi da una Compagnia all’altra fanno perdere la copertura per gli incarichi già cessati.

    Tornando al caso in esame, il nostro Assicurato aveva svolto l’incarico di revisore presso l’Ente comunale dal 2017 al 2019. La prima polizza stipulata con Tokio Marine e rinnovata di anno in anno con la medesima Compagnia senza buchi di copertura risaliva tuttavia al 2020: l’incarico era dunque già cessato e, di conseguenza, mai ricompreso in polizza.

    Al prossimo post di approfondimento!