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  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  2

    Riprendiamo il ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali iniziato con il precedente post. Abbiamo già evidenziato che il 34% dei commercialisti nostri assicurati ha incarichi sindacali. È altrettanto significativo che i professionisti che svolgono attività sindacali denuncino almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Ciò accade in ragione dalla maggior facilità con cui gli assicurati commettono errori nello svolgimento degli incarichi da sindaco, revisore legale dei conti o membro del consiglio di amministrazione. L’incremento degli errori deriva a propria volta dai maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese. Statisticamente, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali.

    Prendiamo ora un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti.

    Denuncia in via cautelativa di aver ricevuto da un Comune, per il quale aveva svolto l’incarico di revisore, una comunicazione che lo informava che a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario era emerso un disavanzo di amministrazione di ben € -900.000,00.

    L’Ente aveva approvato un piano di rientro del disavanzo, ma si riservava comunque di attribuire eventuali responsabilità agli attuali e agli ex revisori, ciascuno dei quali avrebbe quindi risposto per la propria parte.

    Pur trattandosi di una segnalazione cautelativa riguardante tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione economico-contabile dell’Ente, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza.

    Oggetto di copertura possono essere solamente quegli incarichi di revisore/sindaco/amministratore membro di C.d.A. indicati in modo specifico nel questionario allegato alla polizza.

    È necessaria una precisazione: da condizioni contrattuali sono compresi anche gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione, nonché quelli cessati in data antecedente al periodo di assicurazione purché tali incarichi: 1) siano compresi nel periodo di retroattività previsto in polizza e 2) rientrino nella copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi Assicuratori e sempre per il tramite di Uia.

    In altri termini, gli incarichi cessati sono in copertura solo se, pur essendo cessati in data antecedente alla data di effetto della polizza, erano compresi nelle precedenti polizze rinnovate annualmente dall’Assicurato con la stessa Compagnia.

    Eventuali “buchi di copertura” (ad esempio, la polizza scade a marzo ma viene rinnovata solo ad aprile) ed eventuali passaggi da una Compagnia all’altra fanno perdere la copertura per gli incarichi già cessati.

    Tornando al caso in esame, il nostro Assicurato aveva svolto l’incarico di revisore presso l’Ente comunale dal 2017 al 2019. La prima polizza stipulata con Tokio Marine e rinnovata di anno in anno con la medesima Compagnia senza buchi di copertura risaliva tuttavia al 2020: l’incarico era dunque già cessato e, di conseguenza, mai ricompreso in polizza.

    Al prossimo post di approfondimento!