Come molti di voi sapranno, nelle date del 28/05/2024 e 04/06/2024 abbiamo avuto il piacere di ascoltare l’avvocato Giorgio Grasso dello studio legale BTG in un webinar, suddiviso in due parti, dedicato al tema delle coperture D&O.
È stato ben evidenziato come il trend legislativo in diversi ambiti normativi (es. riforma diritto societario, nuovo codice della crisi, direttiva NIS2 ecc.) sia orientato a porre sempre maggiori oneri e responsabilità a carico degli organi apicali delle società.
Le richieste di risarcimento per presunta responsabilità a cui un amministratore (nel caso magari di una negligente gestione della società) o un membro dell’organo di controllo (es. per mancata verifica sull’operato dell’organo amministrativo e per omessa tempestiva segnalazione in caso di riscontro di fondati indizi di crisi) possono arrivare da un ampio ventaglio di soggetti (soci, società, creditori sociali, dipendenti della società, imprese concorrenti, associazioni di consumatori, curatori fallimentari ecc.).
Vediamo quindi ora alcuni esempi di sinistro di cui ci siamo occupati.
L’assicurata, contraente di una polizza D&O Standard, è una società che ha ricevuto un ricorso da parte di un lavoratore che asserviva di essere stato licenziato illegittimamente. Il ricorrente, nello specifico, lamentava che il rapporto di collaborazione instaurato con la società celava, in concreto, un rapporto lavorativo di natura subordinata e pretendeva dunque il risarcimento per l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro.In questo caso può essere ravvisata una responsabilità in capo all’organo gestorio della società, che ha assunto una decisione (assunzione con inquadramento non corretto e successiva interruzione del rapporto di lavoro in assenza di validi presupposti) da cui è derivato un danno a terzi.
La società assicurata, che ha stipulato una polizza D&O con estensione colpa grave, denuncia il sinistro dopo aver ricevuto una diffida da parte della Corte dei Conti. Con tale comunicazione la Corte dei Conti, rivolgendosi sia alla società assicurata sia al Comune interessato, chiedeva informazioni in merito all’affidamento di alcuni servizi pubblici che l’Ente Comunale avrebbe affidato d’ufficio alla nostra assicurata senza invece cercare attraverso un bando soluzioni diverse che potessero comportare, nell’esclusivo interesse pubblico, un ipotetico maggior risparmio di spesa. In linea generale, un’eventuale richiesta risarcitoria può derivare anche da ipotesi di concorrenza sleale. Nel caso di specie l’assicurata ha sottolineato, allegando copiosa documentazione, di aver agito nel pieno rispetto della normativa e delle decisioni assunte dal Comune e dalla Regione. Il sinistro è ancora aperto in via cautelativa in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti in merito alla vicenda.
Un Collegio di guide di montagna, contraente della polizza D&O Ordini e Collegi, segnala che una signora, durante un’escursione organizzata, è scivolata lungo il sentiero fratturandosi una gamba. Impossibilitata a rimettersi in piedi, la signora è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. In questo caso la vicenda denunciata non ha nulla a che fare con l’oggetto di copertura della polizza D&O stipulata né con i soggetti assicurati in polizza.
La società assicurata, dotata di copertura D&O, denuncia che i membri del CdA, ritenuti responsabili dello stato di crisi della società, sono stati condannati per bancarotta fraudolenta. Se è vero che, in caso di crisi della società, i componenti dell’organo gestorio possono subire le azioni di risarcimento da parte, per esempio, del curatore fallimentare o dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a causa di scelte aziendali sbagliate, nel caso di specie all’intero CdA veniva imputato un illecito penale di natura dolosa; le condotte dolose sono espressamente escluse dalla copertura di polizza.
Al prossimo post!