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  • RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!

    Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.

    Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti.  Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.

    Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!

    Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.

    Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.

    La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!

    Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.

    Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.

    Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

    Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).

    Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto.  

    Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.

    Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?

    Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).

    Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.

    L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; –  l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi  decorrenti dalla decorrenza del contratto.

    Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.

    Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.

    Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!

  • Una polizza assicurativa non è per sempre.

    Che cosa si intende per Efficacia temporale del contratto assicurativo? Il contratto assicurativo ha una data di decorrenza e una data di scadenza, tutti gli errori commessi dall’assicurato all’interno di questo periodo temporale determinato sono potenzialmente coperti dalle garanzie di polizza. Ma….proprio tutto? E soprattutto….indipendentemente da quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento? E da quando l’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia assicurativa?

    Vediamo un esempio:
    Qualche mese fa un professionista ha denunciato un sinistro su una polizza scaduta nel 2019. La denuncia di sinistro esordiva così: “Il fatto che il contratto assicurativo non sia proseguito dopo la sua naturale scadenza non elimina gli obblighi assunti dalla Compagnia per il periodo in cui il contratto era efficace e siccome l’errore professionale è stato commesso durante la validità del contratto assicurativo, anche se il mio cliente mi ha chiesto il risarcimento del danno solo a marzo 2022, vi chiedo apertura di sinistro e che la Compagnia mi dia manleva.”


    Purtroppo il nostro professionista non ha considerato alcuni aspetti della polizza e in particolare non deve aver valutato bene il principio di Claims Made applicato alla polizza. Di che cosa si tratta? Quando l’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” la polizza copre esclusivamente quelle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Compagnia assicurativa durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia assicurativa nei confronti dell’Assicurato.


    Nel caso che ci interessa quindi l’Ufficio sinistri ha spiegato al professionista che non funziona il principio “una polizza è per sempre” (come la famosa pubblicità dei diamanti per intenderci 😅​) ma funziona esclusivamente il principio “una polizza è solo per un periodo ben determinato”. Se si vuole avere una tutela assicurativa per tutta la durata della “vita lavorativa” l’unica cosa da fare è continuare a rinnovare di anno in anno la propria copertura assicurativa e alla fine del periodo lavorativo acquistare una copertura postuma.

  • DECORRENZA VS EFFETTO

    Sono un giovane Ingegnere che, dopo tanto studio, ha iniziato l’attività da un paio di anni come libero professionista.

    Ho stipulato la prima polizza assicurativa contestualmente all’iscrizione all’albo perché i miei genitori, entrambi assicuratori, mi hanno sempre trasmesso l’importanza di avere una polizza di RC Professionale che permetta di lavorare più serenamente.

    Con mio grande stupore, il 15 Luglio 2022, ho ricevuto da un mio Cliente una richiesta di risarcimento danni per € 3.000,00.

    Vado subito a controllare la mia polizza assicurativa e noto che scadeva il 12 Luglio, avevo però inviato il questionario per il rinnovo un paio di giorni prima, mi era arrivato il preventivo che avevo accettato e la polizza era stata emessa dal mio Intermediario di fiducia (no, non i miei genitori, loro ormai sono in pensione…).

    Vado quindi a cercare tra i documenti e… Eccola qua! Decorrenza 12 luglio 2022, quindi la richiesta di risarcimento mi è arrivata in corso di polizza. Bene!

    Ho subito riscontrato il mio (ormai ex) Cliente comunicando che la Sua richiesta era infondata e pretestuosa per varie ragioni ed ho contestualmente informato la mia Compagnia Assicurativa affinché venisse aperta la posizione di sinistro che mi tutelasse.

    Dopo qualche giorno vedo una mail del mio Intermediario e penso “bene, hanno aperto la pratica e preso in carico il sinistro…“.

    Apro la mail per leggerne il contenuto.

    Leggo cose come: “spiacenti ma il sinistro non è coperto“, “il pagamento del premio è successivo alla richiesta danni“, “art. 3 pagamento di polizza“, “la pratica viene archiviata senza seguito“…

    Inizia ad appannarmisi la vista…

    Si, è vero, quando mi è arrivata la richiesta danni mi è tornato in mente che l’assicurazione dovevo anche pagarla… e quindi il giorno dopo ho fatto subito il bonifico… Ma ero tranquillo perché comunque la polizza era stata emessa, era valida, la decorrenza era anteriore alla richiesta danni e comunque il pagamento l’avevo fatto nei 15 giorni di comporto… Perché la Compagnia mi rispondeva così?

    Chiamo subito l’Ufficio Sinistri per spiegargli che la polizza è valida e chiedere se per caso hanno preso un abbaglio, che con questo caldo ci sta pure…

    Mi hanno spiegato la sottile ma importante differenza tra data di decorrenza e data di efficacia del contratto.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza e, come vi dicevo, è il 12 Luglio.

    La data di efficacia è quando la polizza produce i suoi effetti (e quindi formalmente si attiva) ed è la data di pagamento del premio, esattamente le ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

    Mi vado a leggere l’art. 3 Pagamento del Premio, indicatomi dalla Compagnia, che effettivamente prevede che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento“.

    Quindi se il premio non è pagato la polizza, seppure emessa, non ha efficacia… E questa non è una limitazione che si è inventata la mia Compagnia ma è quanto prevede anche il Codice Civile (art. 1901)!!!

    La mia polizza pertanto ha efficacia dalle ore 24.00 del 16 Luglio ed avendo ricevuto la richiesta danni il 15 luglio il sinistro non era coperto.

    Ho subito replicato che comunque il pagamento l’avevo fatto entro i 15 giorni dalla decorrenza e quindi ero comunque coperto (tante volte ho sentito i miei genitori parlare al telefono con i Clienti dicendo “tranquillo, basta che il pagamento lo fai nei 15 giorni dalla decorrenza e sei a posto…”).

    Mi hanno spiegato invece che i 15 giorni non sono previsti, che la mia è una polizza che “nasce” e “muore” annualmente e non è previsto alcun periodo di mora anche se rinnovo continuativamente ogni anno.

    Ho chiamato subito i miei per avere un confronto ed un conforto, hanno dato uno sguardo alla mia polizza che ho inviato loro via email (i miei sono in pensione ma abbastanza tecnologici) e mi hanno confermato che ha ragione la Compagnia e che quando li sentivo parlare coi Clienti si trattava di contratti RC Auto che hanno una normativa specifica…

    Ora, la richiesta danni che mi è pervenuta è davvero infondata e quindi sono tranquillo sul fatto che non dovrò risarcire alcunché e comunque l’importo richiestomi è contenuto, ma sicuramente il prossimo anno invierò la richiesta di rinnovo già a fine giugno e non due giorni prima della scadenza, ma soprattutto mi ricorderò di pagare il premio appena accetto il preventivo o comunque non più tardi della data di decorrenza!

    Nel frattempo ho chiesto ai miei se ci sono altre cose importanti a livello assicurativo che dovrei sapere per non incappare in altri errori… Vi tengo aggiornati!