Tag: danno

  • RESPONSABILITA’ MEDICA: QUALE PROVA IN CAPO AL PAZIENTE DANNEGGIATO?

    Abbiamo visto che una delle principali novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco è la possibilità per il paziente che assume di aver subito un danno a seguito di un intervento medico o di una prestazione sanitaria di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa del professionista sanitario.

    L’introduzione dell’azione diretta del paziente rende di assoluta preminenza il tema dell’onere probatorio: quale prova è richiesta al paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a causa di un errore del professionista sanitario? Per rispondere a tale domanda è in primo luogo necessario definire la natura della responsabilità medica.

    Sul tema, molto dibattuto in passato, è intervenuta da ultimo la Gelli-Bianco.

    La l’art. 7 comma 3 della legge n. 24/2017 qualifica espressamente la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria come responsabilità extracontrattuale. Il medico, quindi, in linea generale risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. “salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; in tale ultimo caso la responsabilità del medico è una responsabilità di tipo contrattuale.

    Questa non è tuttavia l’unica disposizione da tenere in considerazione, in quanto l’art. 7 comma 1, dedicato alle strutture sanitarie o sociosanitarie, prevede che la struttura che si avvalga della prestazione di sanitari risponde del loro operato ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., e ciò anche se tali sanitari, non necessariamente dipendenti della struttura, sono stati scelti dal paziente. In definitiva, si tratta di una responsabilità contrattuale. Questa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria (art. 7 comma 2).

    La Legge Gelli- Bianco ha quindi previsto un doppio binario di responsabilità.

    Ciò si riflette anche sul regime probatorio, perché il paziente che agisce contro il medico dovrà provare tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale (fatto illecito del sanitario, colpa, nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, danno ingiusto); l’azione si prescrive in cinque anni.

    L’onere probatorio è invece più agevole per il paziente nel caso di responsabilità contrattuale perché in tale ipotesi è sufficiente dimostrare, oltre alla sussistenza del contratto, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso. L’azione di responsabilità si prescrive in un termine più lungo: dieci anni anziché cinque. In relazione alla responsabilità contrattuale, il paziente non dove dimostrare la colpa del medico. Sarà invece la struttura sanitaria (o il medico nel caso in cui sia chiamato a rispondere in virtù di un’obbligazione contrattualmente assunta con il paziente) a dover dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o l’impossibilità di adempimento derivante da una causa non imputabile al medico.

    Sul punto si può ricordare la sentenza n. 28991 del 11.11.2019 della Cassazione. Con tale pronuncia la Cassazione ha avuto modo di precisare che nell’eventualità in cui venga dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario, è onere del danneggiato provare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onore, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione sanitaria (da ultimo anche Cass. ord. n. 5922 del 05/03/2024).

    Ai fini dell’accertamento del nesso causale (e dunque per stabilire se una determinata condotta è causa di un certo evento) si applica il criterio del “più probabile che non”.

    Nella pratica un ruolo determinante è comunque svolto dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

    Possiamo prendere come esempio un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: l’assicurato, dentista, aveva ricevuto un ricorso per ATP da parte di una paziente, che lamentava danni a seguito di un intervento dentistico. La responsabilità addebitata all’assicurato era in questo caso una responsabilità a titolo contrattuale: la paziente si era rivolta direttamente allo studio dell’assicurato, libero professionista, per eseguire l’estrazione di alcuni elementi dentari e l’inserimento di protesi.

    Sulla base di quanto prodotto dalla paziente, il CTU ha effettivamente ritenuto sussistente il nesso causale tra gli errori di esecuzione delle cure odontoiatriche e il danno biologico lamentato: gli interventi dentistici erano stati eseguiti proprio dall’assicurato; tali interventi erano stati immediatamente seguiti da delle complicanze clinicamente documentate; le complicanze sopraggiunte non costituivano eventi imprevedibili, ma avrebbero invece ben potuto essere prevenute ed evitate con la diligenza professionale richiesta all’assicurato. La responsabilità (contrattuale) dell’assicurato è stata quindi ritenuta provata.

    Seguiranno ulteriori post di focus sulla responsabilità medica!

  • L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo segnalarvi ipotesi in cui il danno richiesto a titolo di risarcimento non è liquidabile in quanto un eventuale indennizzo costituirebbe un’ipotesi di arricchimento senza causa. L’art. 1905 c.c. prevede l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’Assicurato in conseguenza del sinistro. Il presupposto dell’arricchimento senza causa è costituito, appunto, dall’arricchimento di un soggetto (da intendersi anche come risparmio di spesa) e dalla conseguente diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto. Tanto l’arricchimento quanto la diminuzione patrimoniale devono essere provocati da un unico fatto costitutivo e devono essere mancanti di causa giustificatrice. Il fondamento normativo del divieto di ingiustificato arricchimento è desumibile dall’art. 2041 c.c., che prevede che chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di altri sia tenuto a versare un indennizzo in ragione della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Come già evidenziato, oggetto della copertura assicurativa della RCP sono unicamente le perdite pecuniarie che l’Assicurato cagioni involontariamente a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.

    Pensiamo a questa situazione: un commercialista comunica che un proprio cliente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; a causa di un errore commesso dal professionista nella compilazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta accertata è risultata superiore a quella che era stata indicata nella dichiarazione.  Il cliente si ritrova quindi – magari a distanza di anni e in modo del tutto inaspettato – a dover pagare una cartella esattoriale e chiede pertanto il risarcimento dell’intera somma al professionista che ha commesso l’errore. Non tutto l’importo dedotto nella cartella rientra nella nozione di “perdita pecuniaria” oggetto di copertura della RCP. Tale importo è composto dalla maggior imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare, dagli interessi e dalle sanzioni. Solo le sanzioni costituiscono una voce di danno astrattamente liquidabile ai sensi di polizza (per le quali peraltro è prevista l’applicazione della clausola “penalità fiscali”). Gli interessi non possono essere considerati una voce di danno indennizzabile in quanto costituiscono la remunerazione del denaro che è rimasto nella disponibilità del cliente/reclamante per un tempo maggiore rispetto a quanto dovuto. Il reclamante ha comunque conseguito un vantaggio e ciò esclude la risarcibilità degli interessi. La maggiore imposta non può sicuramente costituire un danno, in quanto si tratta di un importo che il contribuente avrebbe comunque dovuto versare a prescindere dall’errore in cui è incorso il professionista. Se l’assicurazione pagasse questo importo si verrebbe a creare una fattispecie di arricchimento senza causa, in cui il cliente/reclamante potrebbe in astratto beneficiare dell’errore del professionista trovandosi di fatto a pagare un’imposta inferiore a quella realmente dovuta. Ciò ovviamente non è possibile.

    Possiamo pensare anche al caso del consulente del lavoro che per anni ha determinato l’importo dello stipendio versato al lavoratore della società cliente in misura superiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo applicabile. In tale situazione il lavoratore ha percepito un maggiore importo che in realtà non gli spettava. Il datore di lavoro non potrà richiedere il rimborso del maggior stipendio versato al professionista, ma dovrà rivolgersi direttamente al lavoratore, il quale, altrimenti, si arricchirebbe in modo ingiustificato. L’unico danno che eventualmente il datore di lavoro potrebbe richiedere al consulente è costituito dalle spese sostenute per recuperare dal lavoratore gli importi non spettanti.

    Riportiamo un altro caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: un amministratore di condominio ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del Condominio amministrato in quanto i lavori eseguiti, pagati con il fondo condominiale, non erano stati approvati dall’assemblea. Il danno indennizzabile dall’amministratore – e dunque potenzialmente dall’Assicurazione – non può tuttavia coincidere con l’intero importo prelevato dal fondo condominiale, in quanto per parte dei lavori realizzati sono previsti bonus edilizi che consentono ai condomini di beneficiare di detrazioni fiscali. Se, pertanto, venisse pagato l’intero importo reclamato si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento a favore dei condomini.

    Un’altra ipotesi di arricchimento senza causa è configurabile in riferimento alla richiesta di restituzione dei compensi. Si pensi al caso dell’ingegnere che denuncia che alcuni suoi clienti hanno deciso di risolvere il contratto con lui stipulato e pretendono di avere la restituzione della parte di compenso, che già gli era stata anticipata, relativa ai lavori non più eseguiti. Le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato non rientrano nella copertura della polizza di Rc professionale in quanto l’importo dei compensi da restituire non si qualifica come danno a terzi ma come danno diretto dell’Assicurato e, pertanto, in caso di rimborso, verrebbe a qualificarsi come arricchimento indebito.

    Come sempre l’Ufficio sinistri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti in merito a nuovi argomenti da trattare nei prossimi post!

  • Quale tipologia di danno è risarcibile ai sensi di polizza di RCP?

    La polizza di responsabilità civile professionale si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO.

    Sul punto, il contratto di assicurazione contiene una specifica definizione di PERDITA, ossia:

    a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;

    b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;

    c) i COSTI E SPESE sostenuti dall’assicurato con il previo consenso scritto degli assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una richiesta di risarcimento contro l’assicurato per responsabilità civile.

    Solo qualora si verifichi una delle ipotesi sopra richiamate e previste nella polizza, l’assicurato è legittimato a richiedere alla Compagnia di essere garantito in relazione alle richieste risarcitorie derivanti da errore professionale.

    Non tutte le tipologie di danno pertanto sono risarcibili.

    Il danno anzitutto deve consistere in una perdita di natura patrimoniale. La nozione di patrimonialità si ricollega al cosiddetto “danno patrimoniale” consistente nella lesione di un interesse patrimoniale in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente”), ma non nei termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).

    Tale esclusione si fonda sul seguente motivo: il lucro cessante risulta spesso indeterminato e non provato ed infatti la polizza non copre i cosiddetti “Danni Consequenziali” ossia i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).

    Facendo riferimento al nostro Portafoglio Sinistri, sono pervenute le più disparate e disperate richieste di risarcimento del danno: danni morali (nelle più svariate sfaccettature), danni da violazione della dignità, della onorabilità e/o della reputazione, danni da lesione della privacy, danni biologici non provati o esorbitanti, danni da perdita affettiva, danni psicologici, danni da ingiusta detenzione e via dicendo…

    È chiaro che ai sensi di polizza, queste tipologie di danno non siano risarcibili.

    Come detto, la richiesta risarcitoria deve avere alla base una concreta perdita patrimoniale e pecuniaria. Si aggiunga inoltre che il danno deve essere sempre ben documentato e comprovato.

    Non è quindi sufficiente chiedere un risarcimento in via equitativa ma occorre che la richiesta sia supportata da idonea documentazione come ad esempio fatture, perizie, verbali di accertamento, pareri medico-legali ecc…

    In conclusione, premessa la sussistenza anche di tutti altri presupposti di risarcibilità tipici della responsabilità professionale, il danno è liquidabile solo quando consiste in una perdita patrimoniale e pecuniaria oggettiva, determinata e comprovata.

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!