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  • RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”

    Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover.  

    Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.

    Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.

    Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.

    La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

    Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.

    Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.

    Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:

    1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;

    2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.

    Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;

    b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    (Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00

    La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.

    Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.

  • RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!

    Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.

    Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti.  Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.

    Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!

    Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.

    Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.

    La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!

    Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.

    Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.

    Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

    Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).

    Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto.  

    Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.

    Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?

    Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).

    Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.

    L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; –  l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi  decorrenti dalla decorrenza del contratto.

    Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.

    Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.

    Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!

  • CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    L’estensione Continuous Cover prevede che gli Assicuratori si impegnino ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato stesso nel corso del periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto assicurativo e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare sulla precedente polizza (sempre che la stessa fosse emessa tramite i medesimi Assicuratori a mezzo UIA SRL) o al momento della compilazione del questionario di rinnovo.

    Si tratta quindi di una parziale deroga rispetto alle condizioni contrattuali che opera, se annualmente acquistata, in presenza di condizioni ben precise:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizza di responsabilità civile professionale emessa dai medesimi assicuratori tramite UIA SRL;

    b) che l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) che i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    Si deve inoltre evidenziare il cosiddetto “Periodo di carenza” contrattualmente pattuito che stabilisce che la Continuous Cover sia operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

    In caso di richiesta di risarcimento contemplata da questa estensione, viene infine applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo di € 1.000,00.

    Facciamo un esempio pratico pratico:

    Un commercialista riceve incarico da un cliente di impugnare un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso viene depositato ma risulta essere tardivo e la sentenza della Commissione tributaria conferma l’avviso di accertamento. Il cliente decide a questo punto di proporre Appello e, nel frattempo, invia richiesta di risarcimento per le sanzioni comminate, addizionali ed interessi.

    Emerge immediatamente che il professionista fosse già da tempo a conoscenza della circostanza di potenziale richiesta di risarcimento in quanto l’errore professionale (tardività del ricorso) è stato rilevato dell’Agenzia delle Entrate.

    Abbiamo quindi un problema di circostanza nota rispetto alla polizza in corso, così come descritto al punto a) sopra citato.

    In astratto, quindi, potrebbe essere invocata dall’Assicurato l’estensione Continuous Cover regolarmente acquistata e riferibile ad una circostanza nota per la prima volta all’assicurato ma che tuttavia lo stesso non ha riferito agli Assicuratori fino al momento della concreta richiesta di risarcimento da parte del suo cliente.

    Tuttavia, il sinistro a questo punto risulta denunciato nel periodo di carenza di tre mesi dalla data di decorrenza della polizza previsto dalla clausola Continuos Cover e pertanto tale estensione non è operativa.

    E’ bene quindi ricordare che la Continuous Cover opera se acquistata di anno in anno ed in presenza di determinate condizioni sia fattuali che temporali.