Continuiamo l’approfondimento in merito al consenso informato in ambito sanitario.
Quando è obbligatorio per il sanitario acquisire il consenso informato del paziente?
In linea generale, salvo alcune eccezioni (si pensi per esempio al caso degli interventi d’urgenza), il sanitario è sempre tenuto a fornire la necessaria informativa al paziente al fine di acquisirne il consenso.
Le modalità e il contenuto di tale informativa, però, possono variare a seconda delle circostanze concrete e del trattamento sanitario da attuare.
La Cassazione ha avuto modo di precisare che il consenso del paziente, che deve essere consapevole e completo, deve essere esplicito e non meramente presunto o tacito. Non può escludersi a priori che un consenso prestato solo oralmente sia da considerarsi inidoneo, in quanto devono comunque essere valutate le concrete modalità con cui è stata fornita l’informativa (Cass. sentenza n. 27112 del 16 ottobre 2021).
Nel caso esaminato dalla sentenza richiamata il giudice ha ritenuto che i comprovati plurimi incontri avvenuti tra medico e paziente prima dell’inizio dell’intervento e i ripetuti colloqui in ordine anche alle possibili complicazioni fossero degli elementi sufficienti per poter ritenere assolto dal medico (nonché dalla struttura sanitaria) l’obbligo di informativa. Il consenso prestato dal paziente, ancorché in forma orale, è stato quindi ritenuto valido.
Non è però sempre detto che un consenso espresso in forma scritta sia adeguatamente informato.
Occorre innanzitutto precisare che il sanitario non sempre ha l’obbligo di ottenere dal paziente un consenso in forma scritta. Molto dipende dal tipo di trattamento sanitario.
Interventi chirurgici, radioterapie, interventi di anestesia non locale e, in generale, interventi che possono comportare significativi rischi, necessitano del consenso informato in forma scritta.
Nella prassi viene spesso fatto firmare al paziente un modulo prestampato.
La sottoscrizione di un generico modulo prestampato può non essere sufficiente per ritenere davvero informato il consenso espresso dal paziente tramite una semplice firma.
Il modulo prestampato è idoneo allo scopo di consentire al paziente di esprimere un pieno e consapevole consenso solo quando contenga un’informativa dettagliata in merito alla natura, alla portata e all’estensione dell’intervento, nonché in merito ai suoi eventuali rischi, ai risultati conseguibili e alle possibili conseguenze negative (Cass. ordinanza n. 31026 del 07/11/2023).
È da evidenziare che la pronuncia richiamata riguardava il caso di interventi di chirurgia estetica, in relazione ai quali il consenso del paziente deve essere prestato in forma scritta.
È di tutta evidenza che nell’ambito della medicina estetica il consenso informato del paziente assuma una rilevanza ancor più significativa.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, l’informativa che deve essere data al paziente assume connotati peculiari e ben più stringenti rispetto a quella che deve essere fornita per interventi chirurgici necessari per preservare l’integrità fisica. Il medico estetico non solo deve avvertire il paziente dei potenziali rischi e delle eventuali complicanze, ma deve anche indicare quali sono le aspettative realistiche dell’intervento e i possibili esiti (Corte d’Appello di Roma sentenza n. 6208/2023).
Quello che conta è, in definitiva, la completezza del contenuto dell’informazione data al paziente, in relazione anche allo specifico trattamento sanitario da eseguire.