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  • AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Legge n. 1/2026: nuove tutele e perimetro della responsabilità erariale

    Il 7 gennaio 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2026, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, e introduce modifiche alle funzioni della Corte dei conti.

    Quali sono gli obiettivi della riforma?

    La riforma nasce dall’esigenza di:

    • ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella Pubblica Amministrazione, ovvero il timore di incorrere in sanzioni personali che paralizza decisioni e atti amministrativi;
    • chiarire e limitare il perimetro della responsabilità erariale per renderla più prevedibile e sostenibile;
    • rafforzare i controlli, la trasparenza e la gestione corretta dei fondi pubblici attraverso meccanismi giuridici più moderni e coerenti con le esigenze operative delle amministrazioni.

    Quali sono le principali novità in materia di responsabilità erariale?

    a) Ridefinizione di “colpa grave”

    Un punto cardine della legge è la nuova definizione della colpa grave, che costituisce elemento soggettivo centrale per l’addebito di responsabilità:

    • si considera colpa grave soltanto la violazione manifesto delle norme di diritto, travisamento dei fatti o negazione di evidenze documentate;
    • vengono previste precise ipotesi in cui la responsabilità si configura solo in presenza di dolo, riducendo il rischio di addebiti basati su valutazioni meramente discrezionali.

    b) Presunzione di buona fede e tutele per gli organi politici

    La legge introduce presunzioni di buona fede per i titolari degli organi politici quando adottano atti attraverso procedure corrette e in coerenza con i pareri tecnici degli uffici competenti.

    c) Limiti di risarcimento

    Viene previsto un tetto massimo al risarcimento per danno erariale, con l’obiettivo di evitare sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla perdita patrimoniale reale:

    • il risarcimento è limitato fino al 30 % del debito accertato, con norme specifiche sulla quantificazione di eventuali vantaggi acquisiti dalla pubblica amministrazione;
    • l’eventuale recupero del restante è subordinato a regole e criteri precisi.

    d) Obbligo di copertura assicurativa

    L’assetto prevede forme di copertura assicurativa per i funzionari pubblici, con polizze che possono tutelare dagli effetti economici di un giudizio per danno erariale, purché compatibili con principi di responsabilità personale e interesse pubblico.

    Come cambia il ruolo della Corte dei conti?

    La legge aggiorna anche le funzioni della Corte dei conti prevedendo:

    • un rafforzamento dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica;
    • l’estensione dei poteri di controllo preventivo su specifici atti amministrativi;
    • nuove sanzioni legate ai ritardi nei procedimenti connessi al PNRR e al PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare).

    Inoltre, la legge prevede una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con un progetto di revisione complessiva delle funzioni e delle strutture centrali e territoriali della magistratura contabile.

    Da quando si applica la normativa?

    Alcune delle misure previste dalla legge entrano in vigore immediatamente alla sua pubblicazione, mentre altre richiedono decreti attuativi o l’adozione di regole secondarie per dettagli operativi e applicativi pratici. Parte delle nuove regole si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti. Ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CTU

    Con il post di oggi vogliamo approfondire il tema della responsabilità del consulente tecnico d’ufficio.

    Si tratta di un argomento che può interessare un vasto numero di professionisti assicurati, come ad esempio i tecnici quali architetti e ingegneri, ma anche i commercialisti e gli avvocati. Peraltro, come da nuove condizioni contrattuali, per questi professionisti l’attività di ctu rientra tra le estensioni sempre operanti purché l’attività venga effettivamente svolta e il relativo fatturato sia indicato nel questionario nell’attività ordinaria.

    Che cosa fa il consulente tecnico? Il consulente tecnico è chiamato a fornire un parere tecnico in una determinata materia.

     In linea generale, nell’ambito di un procedimento può accadere che per l’accertamento dei fatti o la quantificazione di importi (es. importo del danno, importo del prezzo di vendita del bene immobile oggetto di esecuzione ecc.) siano necessarie particolari competenze tecniche di cui il giudice non dispone. In tal caso, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, ossia un soggetto provvisto di una specifica competenza tecnica, che, scelto tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, fornisce i pareri tecnici che gli sono richiesti. Le parti possono a loro volta nominare dei propri consulenti tecnici, che possono partecipare alle indagini del ctu e presentare osservazioni.

    Il ctu viene tradizionalmente considerato un ausiliario del giudice in quando svolge un’attività nell’interesse della giustizia.

    Cosa succede però quando il ctu sbaglia? A quale titolo può essergli attribuita, dal punto di vista civilistico, una responsabilità?

    Il punto di partenza è l’art. 64 del codice di procedura civile.

    Il secondo comma dell’art 64 c.p.c. precisa che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con una sanzione penale e che “in ogni caso” è dovuto alle parti il risarcimento del danno arrecato.

    Secondo un primo orientamento, l’inciso “in ogni caso” sarebbe da interpretare nel senso che la responsabilità (civile) del ctu può essere configurata da qualsiasi condotta illecita, che sia connotata da dolo, da colpa grave, ma anche da colpa lieve. In altri termini, la “colpa grave” richiamata nella norma sarebbe necessaria per configurare l’illecito penale, ma non sarebbe richiesta ai fini della sussistenza della responsabilità civile e dunque ai fini del risarcimento dei danni patiti dalle parti.

    La giurisprudenza prevalente ritiene invece che proprio in ragione della funzione che il ctu è chiamato a svolgere, un’eventuale responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo (es. il perito che attesta consapevolmente fatti non corrispondenti a realtà), nell’ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004; Tribunale di Bologna sentenza del 15/03/2015). In sostanza, il risarcimento del danno sarebbe ipotizzabile solo qualora vi sia anche responsabilità penale.

    Per “colpa grave” si intende una macroscopica e inescusabile negligenza o imperizia nell’esecuzione dell’incarico affidato, una condotta palesemente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede. Un errore, in altri termini, “imperdonabile” e “ingiustificabile” da parte del ctu.

    Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale (tra il ctu e le parti del giudizio non c’è alcun vincolo privatistico), per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità (Tribunale di Monza sentenza del 27/10/2023). La prova di un errore determinato da colpa lieve non è sufficiente ai fini dell’accertamento della responsabilità del ctu.

    Ovviamente l’ipotesi di dolo del ctu non impegna le garanzie assicurative in quanto l’attività dolosa è espressamente esclusa. Le garanzie assicurative possono essere attivate solo nel caso di errore del CTU, errore che, come si è appena detto, dovrà rivestire i caratteri di una colpa particolarmente qualificata.

    Possiamo citare un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato aveva ricevuto dal giudice, nell’ambito di una procedura esecutiva, l’incarico di redigere una perizia di stima del valore dell’immobile pignorato. Al fine di verificare la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile, l’Assicurato effettuava un accesso agli atti in Comune ma la documentazione che gli veniva fornita era priva di planimetrie. L’Assicurato non richiedeva chiarimenti in merito a tale mancanza e sulla base della scheda catastale, unico elaborato grafico di cui era venuta in possesso che tuttavia non ha carattere probatorio, provvedeva a redigere una perizia di stima dichiarando che non vi erano difformità.

    Dopo aver acquistato l’immobile all’asta, il nuovo proprietario si accorgeva però che contrariamente a quanto dichiarato nella perizia di stima la soffitta non risultava abitabile. Lamentando che a causa di tale difformità il valore reale dell’immobile era inferiore a quello stimato nella perizia, l’acquirente richiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato.

    L’Assicurato può essere chiamato a risarcire il danno? La condotta posta in essere – redazione di una perizia di stima sulla base della sola scheda catastale ed in mancanza di planimetrie – è idonea a qualificare la colpa come grave e inescusabile? Al momento è pendente un procedimento, spetterà quindi al giudice pronunciarsi nel merito.

    Come sempre vi invitiamo a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero trattati.

    Vi segnaliamo anche l’appuntamento con il prossimo post è a venerdì 3 maggio!

  • I SINISTRI SULLA POLIZZA DI RC PATRIMONIALE

    Con il post di oggi vogliamo offrire una breve disamina di alcuni esempi di sinistri riguardanti la polizza di Rc patrimoniale di amministratori, funzionari e dipendenti di pubblici.

    Questa tipologia di polizza copre la COLPA GRAVE del personale amministrativo (dirigenti, sindaci, assessori, dipendenti amministrativi ecc.) o tecnico (dirigenti tecnici, progettisti, rup ecc.) di un ente, come da condizioni contrattuali gli Assicuratori, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all’ente di appartenenza o ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di atti o di fatti, ritardi od omissioni commessi con COLPA GRAVE al medesimo imputabile e connessi all’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’ente di appartenenza.

    L’Assicurato può richiedere la copertura anche per più incarichi, eventualmente svolti presso enti differenti. È tuttavia fondamentale che nel questionario allegato alla polizza gli incarichi siano indicati in modo univoco, in quanto la polizza andrà a coprire esclusivamente l’incarico presso l’ente di appartenenza indicato.

    Il presupposto della attivazione della polizza di colpa grave è rappresentato da una condanna pronunciata contro l’Assicurato dalla Corte dei Conti e divenuta definitiva.

    Di seguito vi riportiamo alcuni esempi concreti:

    1. L’ assicurato ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti in merito ad un presunto danno erariale cagionato al Comune A. Nello specifico, è stata contestata l’adozione da parte del consiglio comunale di una delibera con cui il Comune, senza esplicitare quali fossero le ragioni di utilità e vantaggio dell’operazione, si era accollato i debiti di una società partecipata posta in liquidazione. L’Assicurato all’epoca dell’adozione della delibera faceva parte del consiglio comunale che aveva deliberato l’accollo. A seguito della denuncia dell’Assicurato è stata quindi aperta la pratica di sinistro, ma è emersa sin da subito l’inoperatività della polizza di Rc patrimoniale: nel proprio questionario l’Assicurato aveva indicato unicamente l’incarico svolto come consigliere presso il diverso Comune B. A seguito delle verifiche effettuate anche sulle precedenti polizze, si è accertato che l’Assicurato non aveva mai richiesto la copertura per l’incarico svolto come consigliere presso il Comune A, ma aveva sempre dichiarato di svolgere l’incarico di assessore presso il Comune C, salvo, nell’ultima annualità, richiedere copertura unicamente per l’incarico di consigliere per il Comune B.  
    2. L’Assicurato, è il Sindaco di un Comune, chiede l’apertura di un sinistro sulla propria polizza di Rc patrimoniale in quanto un concittadino gli aveva notificato, in proprio e in qualità di sindaco, un atto di citazione. Il reclamante lamentava di aver subito ingenti danni a causa della delibera firmata dall’Assicurato che ordinava la chiusura temporanea del locale a causa della ripetuta violazione delle disposizioni dettate durante l’emergenza pandemica. In questo caso non vi era alcun errore commesso dall’Assicurato, in quanto il medesimo aveva applicato la normativa nazionale. È da evidenziare inoltre che l’Assicurato era stato citato in giudizio davanti al Tribunale; una sua eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata dalla Corte dei Conti.
    3. L’Assicurato è direttore dell’ufficio espropriazioni di un Comune che aveva pagato l’indennità di esproprio ad un soggetto che non era il reale proprietario del terreno espropriato. Il Comune aveva proceduto al pagamento a favore del soggetto che, ad esito di un procedimento giudiziario, era risultato il proprietario del bene. Il giudice d’appello aveva tuttavia ribaltato la decisione e accertato il diritto di proprietà a favore di colui che era risultato soccombente in primo grado. Quest’ultimo, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato, che, sulla base di una sentenza non definitiva, aveva autorizzato il pagamento del Comune. In questo caso, pur potendosi in astratto configurare un errore da parte dell’Assicurato, non era stato instaurato alcun procedimento davanti alla Corte dei Conti. In assenza dell’accertamento giudiziale dell’eventuale responsabilità dell’Assicurato le garanzie di polizza non sono state attivate.
    4. L’Assicurato è un dipendente comunale che ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla competente Corte dei Conti. L’Assicurato aveva formulato un parere positivo di regolarità contabile in relazione al versamento di un contributo concesso dal Comune alla parrocchia per effettuare dei lavori di ristrutturazione. All’esito del procedimento la Corte dei Conti aveva assolto l’Assicurato, non rilevando alcuna responsabilità amministrativa. Anche in tale caso, dunque, in mancanza dell’accertamento della colpa grave le garanzie di polizza non sono state rese operative. Il Pubblico Ministero ha peraltro impugnato la decisione favorevole all’Assicurato; quindi, in ipotesi, il giudice potrebbe ribaltare la decisione di primo grado e pronunciare la condanna dell’Assicurato qualora dovesse rilevare profili di responsabilità amministrativa. È in ogni caso importante sottolineare che la colpa grave deve essere accertata con sentenza divenuta definitiva e non più contestabile: pertanto, anche in caso di condanna in primo grado e successivo appello, l’Assicurato non avrebbe potuto richiedere l’immediata manleva da parte degli Assicuratori.