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  • UNA CAUSA AVVENTATA

    L’acquisto di una polizza con retroattività illimitata consente di coprire ogni richiesta di risarcimento relativa a fatti avvenuti anche diversi anni prima della stipula della polizza stessa?

    Per rispondere a questa domanda vi raccontiamo un episodio del tutto singolare capitato tempo fa.

    Protagonista della vicenda è un avvocato che aveva stipulato una polizza di rc professionale e che, evidentemente, credeva che fosse sempre possibile dare una risposta affermativa alla domanda da cui siamo partiti.

    L’avvocato in questione, ben 3 anni prima della stipula della polizza, era stato convenuto in giudizio da un vecchio cliente che gli contestava una serie di errori professionali e che ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito.

    Il giudice davanti al quale era stato incardinato il procedimento aveva condannato l’avvocato al risarcimento del danno a favore dell’ex assistito.

    L’avvocato ha pensato bene di tacere tali circostanze al momento della sottoscrizione della polizza: “Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato?” “No”, rispondeva sul questionario. “Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento?” anche a tale domanda veniva data risposta negativa.

    Si sarà dimenticato di quel procedimento che lo aveva visto soccombente? Avrà compilato frettolosamente il questionario? Oppure avrà pensato di dotarsi di una copertura assicurativa per stare tranquillo, perché “non si sa mai… quel cliente potrebbe rifarsi vivo e richiedere il pagamento”?

    Mesi dopo la stipula della polizza, come era più che prevedibile, l’assicurato ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’ex cliente e ha presentato il conto alla Compagnia girando la diffida con tanto di coordinate bancarie dove effettuare “immediatamente” il pagamento (!!!).

    Nessuna relazione da parte dell’assicurato in merito ai fatti né una riga per spiegare perché venisse richiesto il pagamento di un danno accertato con una sentenza passata in giudicato anni prima. Nulla di nulla!

    Dato che il “prego pagare” non esiste in quanto ogni pratica di sinistro deve essere valutata allo scopo di stabilire se le garanzie di polizza sono operative, l’Ufficio sinistri ha comunicato il diniego di copertura, trattandosi chiaramente di una richiesta di risarcimento già nota all’assicurato e taciuta in sede di assunzione del rischio.

    Ed è qui che viene il “bello”.

    Anziché richiedere ulteriori delucidazioni, l’assicurato ha pensato bene di agire giudizialmente contro la Compagnia! Ha infatti instaurato un giudizio per chiedere che la Compagnia venisse condannata al pagamento (a lui direttamente!) della somma che gli era stata intimata dal reclamante!!!

    A giudizio dell’assicurato la polizza sarebbe stata stipulata per coprire “qualsiasi fatto colposo” commesso nell’esercizio dell’attività professionale; in particolare, trattandosi di polizza in claims made e con retroattività illimitata (come è previsto da normativa per la polizza per la rc professionale dell’avvocato) secondo il nostro assicurato quella richiesta di risarcimento doveva necessariamente rientrare in copertura.

    La certezza della copertura derivava, sempre secondo l’assicurato, dal regolare pagamento del premio. Come a dire: il premio è stato versato, quindi per ciò solo la Compagnia è obbligata a manlevare l’assicurato.

    Ovviamente non è così.

    La Compagnia si è prontamente costituita in giudizio facendo presente che la polizza assicurativa è un contratto e come tale prevede delle clausole.

    Evidentemente l’assicurato ha instaurato un giudizio senza prima leggere tutte le condizioni di polizza poiché altrimenti avrebbe notato, come peraltro gli era stato fatto presente con la comunicazione di diniego, che nel testo di polizza è previsto espressamente che l’assicurazione viene nella forma “claims made”, ossia a copertura unicamente delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo.

    La richiesta di risarcimento era pervenuta all’assicurato ben prima della stipula della polizza!

    Come è finita? Il giudice ha respinto la domanda formulata dall’assicurato contro la Compagnia ritenendola, alla luce del testo di polizza e della documentazione prodotta, infondata.

    Non solo l’assicurato è risultato soccombente e non ha ottenuto il pagamento dell’importo richiesto, ma è stato anche condannato al pagamento di tutte le spese legali oltre al risarcimento del danno patito dalla Compagnia.

    Insomma, un bel salasso per l’assicurato! Eppure, sarebbe stato sufficiente leggere le condizioni di polizza…

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE”

    Oggi vogliamo soffermarci su una prassi (purtroppo) abbastanza frequente: la chiamata in causa della Compagnia “a prescindere”.

    Troppo spesso la chiamata in causa dell’Assicuratore viene fatta sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza; e quasi sempre, nella chiamata in causa, viene indicato soltanto il nome dell’Assicuratore e quasi mai un numero di polizza, una data di scadenza, e, soprattutto, i motivi per i quali debba essere ritenuta operante. “Ho una polizza? Chiamo in causa la Compagnia.”

    In alcuni casi, invece, succede l’opposto: “ho sottoscritto 12 polizze negli ultimi 12 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se gli Assicuratori sono diversi) e vediamo che succede…

    Vediamo un primo esempio del primo caso:

    Sono un Geometra senza copertura assicurativa.
    A Maggio 2021 ho ricevuto una prima contestazione e diffida da un Cliente per presunti errori di progettazione alla quale ho risposto nell’immediato contestando gli addebiti.
    Ho poi ricevuto a Luglio 2021 una PEC con cui il Cliente mi contestava nuovamente i medesimi errori reiterando la richiesta di risarcimento danni. Non ho risposto perché non ho ritenuto di dover ribadire ulteriormente quanto già comunicato due mesi prima.
    Ad ottobre 2021 mi perviene una PEC con richiesta di invito alla mediazione alla quale ho ritenuto di non dover partecipare.
    In data 15/01/2022 mi viene notificato atto di citazione. Non pensavo che il Cliente sarebbe andato avanti fino a questo punto… E adesso che faccio? Posso stipulare una polizza assicurativa per farmi manlevare dalla Compagnia nel giudizio al quale sarò sottoposto? Ok, proviamoci…
    Compilo e sottoscrivo quindi, il giorno successivo, 16/01/2022, un modulo di proposta per richiedere una quotazione alla Compagnia.
    Pervenutomi il preventivo, accettato lo stesso, ho chiesto emissione della polizza con decorrenza 18/01/2022 ed ho poi fatto il bonifico per il pagamento del premio in data 22/01/2022.
    Perfetto, dovrei essere tranquillo.
    Vado dal mio legale di fiducia e chiedo di essere da Lui difeso nel giudizio.
    Visionata la citazione, una delle prime domande che mi pone è: “Hai una copertura assicurativa?”
    E io rispondo: “Certo, sono assicurato con la Compagnia XXX…”
    E lui ribatte: “Ottimo, chiediamo subito un rinvio dell’udienza per la chiamata in giudizio del terzo, così se dovessi essere ritenuto responsabile sarà poi richiesto alla Compagnia di tenerti indenne da quanto eventualmente sarai condannato a pagare.”
    Così si procede con la chiamata in causa della Compagnia.
    Il Giudice, sulla base dell’esistenza di una polizza, autorizza la chiamata in causa della Compagnia XXX.

    La Compagnia XXX, quindi, viene a conoscenza del sinistro, per la prima volta, con tale notifica.
    Esaminato l’atto di citazione si evince che il sinistro non è coperto in quanto, appunto, l’Assicurato ha ricevuto le richieste di risarcimento e lo stesso atto di citazione precedentemente alla decorrenza e all’effetto della polizza.

    La polizza assicurativa è un contratto aleatorio nel quale l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, appunto un “rischio”. A fronte di un pagamento del premio la Compagnia si assume il rischio di dover pagare un eventuale sinistro.
    Se la polizza dovesse / potesse essere operante, nel caso di specie (prima ho il sinistro e poi stipulo la polizza), non ci sarebbe alcun rischio ma una vera e propria certezza…!
    Quindi pagherei 100 (il premio) sapendo già di ottenere 1.000 (il sinistro di cui sono già a conoscenza).
    Oltretutto, nel questionario compilato, l’Assicurato ha risposto negativamente alle domande su eventuali richieste di risarcimento ricevute e/o circostanze di cui è a conoscenza (e, sempre negativamente, alla domanda se avesse mai avuto coperture assicurative prima di tale proposta).
    L’Assicurato era invece a conoscenza di tutte le pregresse contestazioni di Controparte con particolare riferimento all’atto di citazione notificato il giorno prima della compilazione del modulo di proposta per la copertura assicurativa e non aveva stipulato alcuna copertura assicurativa prima di allora.

    In questo caso la Compagnia non può che sollevare tutte le eccezioni del caso chiedendo quindi all’Assicurato la rinuncia alla chiamata in causa del terzo (la Compagnia stessa, appunto).
    Se non dovesse pervenire la rinuncia alla chiamata in causa, la Compagnia dovrà provvedere alla propria costituzione in giudizio esponendo le motivazioni della mancata copertura assicurativa e ci sono buone probabilità che il Giudice, giustamente, accolga la domanda della Compagnia e condanni l’Assicurato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia per la propria difesa.

    Insomma, il punto è sempre lo stesso: Non serve a niente chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati… Non possiamo sottoscrivere una polizza dopo che il sinistro si è verificato (senza nemmeno indicarlo nel modulo di proposta) e soprattutto pretendere che la stessa sia operante…

    E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire: “Le assicurazioni… tzs, non pagano mai…!”