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  • La Garanzia Postuma nella RC Professionale: perché è un errore sottovalutarla.

    Spesso, quando si smette di esercitare la propria professione, la prima cosa che si pensa di “mettere da parte” è l’assicurazione. In fondo, se non si lavora più, che rischio ci può essere? Ed è proprio qui che molti professionisti – anche esperti – cadono in errore, sottovalutando l’importanza di una protezione fondamentale: la garanzia postuma. Questa estensione, spesso vista come un dettaglio tecnico o un costo accessorio, è in realtà una salvaguardia irrinunciabile per il proprio futuro. Per comprenderne appieno il valore, basta considerare una situazione purtroppo verosimile.

    La storia di Gianni, ingegnere in pensione

    Gianni ha 67 anni e una lunga e brillante carriera da ingegnere strutturista. Dopo decenni di progetti complessi, sopralluoghi meticolosi e collaudi rigorosi, decide finalmente di godersi la meritata pensione. Chiude la partita IVA, saluta i suoi clienti storici e si dedica con entusiasmo alle sue passioni, come la pesca, e al tempo prezioso con i suoi nipoti. Tutto procede serenamente, finché un giorno riceve una telefonata inaspettata che lo scuote:

    “Ingegnere, buongiorno. Le parlo per conto dell’istituto comprensivo di via Roma. Purtroppo, il solaio della palestra è crollato. Dalle prime verifiche, sembrerebbe un problema strutturale riconducibile al progetto di cinque anni fa.”

    Gianni rimane in silenzio, assorbito dalla notizia. Quel progetto lo ricordava bene, lo aveva consegnato anni prima, quando era ancora pienamente operativo. Ma ora la situazione è diversa: non lavora più, la sua polizza RC professionale è scaduta. Ha cessato l’attività, si chiede, che responsabilità può mai avere ancora? La risposta è: tutta. Questo perché, nell’ambito della Responsabilità Civile professionale, ciò che conta non è il momento in cui l’errore è stato commesso, ma il momento in cui il danno viene denunciato. Se la polizza non è più attiva e, soprattutto, se non è stata attivata una garanzia postuma, la compagnia assicurativa non è tenuta a coprire il sinistro, lasciando il professionista a rispondere con il proprio patrimonio.

    Cos’è davvero la garanzia postuma?

    La garanzia postuma (o “copertura postuma”) è una clausola – spesso opzionale e da richiedere esplicitamente – che estende la validità della polizza professionale anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. È fondamentale sottolineare che questa copertura riguarda esclusivamente i danni causati durante il periodo in cui la polizza era attiva e il professionista esercitava regolarmente. La condizione essenziale è che la denuncia del sinistro pervenga entro il periodo di validità della garanzia postuma stessa. In termini più semplici:

    * Se mentre sei in attività commetti un errore professionale,

    * E questo errore, per sua natura o tipologia, emerge e causa un danno solo dopo che hai chiuso la tua attività,

    * La garanzia postuma ti protegge efficacemente da eventuali e inaspettate richieste di risarcimento che potrebbero altrimenti compromettere la tua serenità finanziaria.

    Non confondere la postuma con la retroattività

    Spesso, in questo contesto, si genera confusione tra termini specifici. Cerchiamo di fare chiarezza per evitare malintesi:

    * **Retroattività**: Questa estensione copre errori commessi prima della data di stipula della polizza attuale, a condizione che tale copertura sia esplicitamente indicata e pattuita nel contratto. È una protezione per il “passato” rispetto all’inizio della polizza.

    * **Claims Made**: È la forma contrattuale più diffusa e utilizzata oggi nelle polizze di RC professionali. Secondo questa formula, la copertura è valida solo per i sinistri che vengono denunciati (o dei quali si viene a conoscenza) mentre la polizza è attivamente in vigore.

    * **Postuma**: Questa è la garanzia specifica che copre i sinistri denunciati dopo la scadenza della polizza principale, a patto che siano riconducibili a fatti, errori od omissioni avvenuti prima della data di scadenza della polizza stessa.

    Senza una garanzia postuma adeguata, un professionista che cessa la propria attività rischia seriamente di rimanere scoperto per eventi pregressi, anche se ha mantenuto una copertura assicurativa regolare e impeccabile per tutta la durata della sua carriera.

    Quando serve attivarla?

    Ci sono situazioni ben precise e cruciali in cui la garanzia postuma dovrebbe essere presa in seria considerazione, rappresentando non un lusso, ma una necessità:

    Pensione o cessazione definitiva dell’attività. Quando si conclude il percorso professionale, sia per raggiunti limiti di età che per altre ragioni, la postuma diventa indispensabile per tutelarsi da reclami futuri relativi ad attività passate.

    Morte del professionista. In questo tragico evento, la postuma può proteggere gli eredi da eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire dopo la scomparsa del professionista, garantendo loro una maggiore tranquillità.

    Chiusura di specifici lavori o progetti. Per lavori che comportano responsabilità a lungo termine (es. asseverazioni per il Superbonus 110%), anche se l’attività professionale non cessa completamente, è prudente considerare una garanzia per quel singolo progetto.

    Altri esempi concreti

    Per rendere l’idea ancora più chiara, consideriamo altri scenari pratici:

    L’avvocato e il ricorso mai notificato. Immaginiamo un avvocato che, dopo essersi ritirato dalla professione due anni fa, riceve una diffida da un ex cliente. Si scopre che un ricorso cruciale non fu notificato nei tempi previsti anni addietro, e ora il danno per il cliente è divenuto concreto e considerevole. Se l’avvocato non aveva attivato la garanzia postuma, sarà costretto a rispondere personalmente per intero, mettendo a rischio il proprio patrimonio.

    Il chirurgo e l’intervento dimenticato. Una ginecologa va in pensione dopo una carriera intensa. Due anni dopo, una paziente la cita in giudizio per una complicanza grave e inaspettata derivante da un intervento chirurgico eseguito tre anni prima, quando la dottoressa era ancora in attività. Se la ginecologa aveva saggiamente previsto una garanzia postuma nella sua polizza, la compagnia assicurativa interverrà a sua tutela, gestendo la difesa e l’eventuale risarcimento.

    Considerazioni finali

    Molti professionisti dedicano una vita intera a costruire una reputazione solida, a sviluppare una rete di fiducia inestimabile e a consolidare una posizione economica duratura. Bastano pochi secondi – e la denuncia di un errore tecnico o procedurale sfuggito anni prima, ma che si manifesta solo in seguito – per vedere tutto questo messo seriamente a rischio.

    La garanzia postuma non dovrebbe essere percepita come un costo superfluo da evitare, ma piuttosto come un atto di profondo buon senso, lungimiranza e responsabilità professionale. Essa serve a proteggere il proprio passato lavorativo quando ormai non si è più attivamente nel presente professionale, offrendo una tutela indispensabile.

    Gianni, il nostro ingegnere protagonista della storia, alla fine la sua postuma l’aveva attivata. Non per eccessiva paranoia, ma per una lucida e consapevole gestione del rischio. E quando la telefonata inaspettata è arrivata, ha potuto fare un bel respiro di sollievo, sapendo di essere protetto… e poi è tornato con serenità alla sua amata pesca, con la consapevolezza di aver agito con previdenza

  • Intelligenza Artificiale – Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 3)

    Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, anche UIA SRL ha da diversi mesi cominciato ad interrogarsi sull’impatto che questo nuovo strumento (perché tale rimane) avrà sull’intermediazione assicurativa.

    Abbiamo provato a ragionare sui i diversi ambiti di possibile applicazione sia in termini generali sia sulla specifica gestione dei sinistri.

    Non siamo naturalmente arrivati a delle vere e proprie conclusioni poiché in primo luogo sarebbe stato errato “emettere sentenze” in quanto UIA SRL, per quanto all’avanguardia e con una pluridecennale esperienza, è pur sempre uno tra i tanti players sul mercato. In secondo luogo, alla luce della complessa e repentina evoluzione tecnologica ed il conseguente adeguamento normativo relativi all’I.A., non è possibile ad oggi trarre degli approcci definitivi.

    Ciò non toglie però che si possa ragionare sulle novità in essere e sugli scenari che si stanno spalancando davanti a noi.

    Lato assuntivo del rischio

    L’ I.A. potrebbe avere un ruolo sempre più preponderante (ma non esclusivo rispetto al fattore umano) nell’ambito della fase iniziale di inquadramento dei rischi. Proviamo a ragionare: alcune domande sull’anagrafica, sui requisiti per poter operare, sui precedenti assicurativi vengono poste sempre al cliente. Molti di questi quesiti sono standard e rispondono ai criteri assuntivi dettati dalle Compagnie. Certo a volte ci possono essere delle peculiarità e delle eccezioni ed è quindi chiaro che in questi casi la “macchina” non possa competere con l’uomo. Possiamo immaginare all’I.A. in ambito della rc professionale come valido aiuto all’uomo per tutte quelle operazioni di controllo e scrematura. Superata la “fase del setaccio”, qualora non sia possibile un’emissione automatica da parte dell’I.A., interverrebbero l’intelligenza, la sensibilità, la duttilità e l’esperienza umane che rimangono gli elementi salienti della professionalità. Potremmo pensare al questionario come al campo su cui opera IA insieme naturalmente a tutte quale fase precontrattuale fatta di domande e risposte per indirizzare il cliente verso il prodotto corretto come già avviene con gli strumenti di chat bot. Rimanga inteso che alla macchina debbano essere poste le domande corrette. Se i quesiti sono sbagliati o troppo generici, perverranno risposte errate ed inconcludenti. Da qui la professionalità di chi pone le domande per conto dei clienti e quindi non possiamo non pensare al ruolo dell’agente e del broker che rimane fondamentale.

    Lato amministrativo del rischio

    Come è noto la polizza ha una vita amministrativa. Pagare un premio significa in concreto incassare somme, calcolare provvigioni, registrare tutti gli importi ricevuti. Questa è solo la prima attività che porta la polizza a produrre i propri effetti. L’I.A. potrebbe intervenire in tutte quelle operazioni amministrative, ripetitive se si vuole, ma sostanziali per “la vita” del contratto. Chi potrebbe mai pagare un sinistro relativo ad una polizza di cui non si sa se il pagamento sia avvenuto!? La registrazione dei dati e tutta la reportistica interna tipica delle assicurazioni e società simili è fondamentale per comprendere come si sta sviluppando il mercato e di conseguenza diviene un grande aiuto in termini di precisione e velocità per prendere decisioni aziendali. Anche in questo caso, crediamo che la macchina debba operare sotto il controllo umano.

    Gestione del sinistro

    Siamo partiti anzitutto da un assunto logico ed esperienziale: i sinistri professionali sono tutti diversi.

    Per quanto, infatti, possano essere ricondotti più o meno agli stessi errori, i sinistri di rcp variano nella gestione e nella valutazione.  Abbiamo pensato come l’I.A. potrebbe agevolare l’attività di verifica della documentazione e forse di catalogazione degli allegati alle denunce ma è chiaro che la lettura e la comprensione degli stessi rimane un lavoro prettamente umano. Inoltre, di fronte ad una richiesta danni con il conseguente stress per chi la subisce, appare quanto meno fuori luogo un dialogo tra l’assicurato e la Compagnia tanto più se vi sia anche nel mezzo il legale della parte danneggiata.  Il rimando alla premessa sull’intelligenza e l’esperienza umane è pertanto doveroso anche in questo caso.

    A nostro avviso, l’I.A. potrebbe agevolare la gestione del sinistro mettendo magari a disposizione le numerose banche dati ed informazioni presenti sul web che molto spesso sono più complete e soprattutto aggiornate di tanti manuali o corsi di formazione.

    Al prossimo post!

  • A domanda, risposta (parte 1)

    Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

    Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

    Cosa vuol dire Claims made?

    “CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

    1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

    2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    Che cosa sono le circostanze?

    Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

    AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

    CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

    Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

    La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

    Facciamo un esempio:

    l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

    Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

    Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

    Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

    Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

    Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

    La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

    Al prossimo post con domande e risposte …

    Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • Claims Made e Loss Occurence

    Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti.  Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.

    Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:

    CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).

    In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.

    LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.

    In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.

    Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:

    • Dentista, riceve la richiesta di risarcimento da parte del suo paziente che lamenta un errore commesso dal medico nel corso delle cure effettuate, l’evento che avrebbe generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto in corso di polizza la richiesta danni ma la stessa è stata presentata alla Compagnia mesi dopo la scadenza della polizza.
    • Avvocato, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente a seguito di sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte erroneamente chiamata in causa, l’evento che ha generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza che prestava copertura assicurativa al momento in cui si è verificato l’errore e il nostro professionista denuncia il sinistro non alla Compagnia assicurativa con la quale ha attualmente in corso polizza di RC Professionale ma alla Compagnia assicurativa della polizza – ormai scaduta – che prestava copertura assicurativa al momento in cui l’errore è stato effettuato.
    • Dipendente pubblico, polizza di Colpa Grave, riceve invito a dedurre da parte della Corte dei conti per presunti danni erariali. L’invito a dedurre è stato notificato all’assicurato dopo la scadenza della polizza e del relativo periodo di copertura postuma concordato con la Compagnia.
    • Commercialista, riceve richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente seguito notifica avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sinistro viene denunciato su polizza ormai scaduta, in questo caso specifico non solo la richiesta danni da parte del cliente danneggiato e la successiva denuncia di sinistro alla Compagnia avvengono a polizza scaduta ma anche l’errore si colloca temporalmente al di fuori del periodo di validità della polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA ESCLUSIONE DEL SINISTRO IN POLIZZA.

    Spesso noi dell’Ufficio sinistri ci sentiamo porre la seguente domanda dai nostri intermediari: “Ho aperto un sinistro sulla polizza di un cliente. Il sinistro non ha più avuto sviluppi in quanto la controparte, pur avvisata dell’errore commesso, non ha mai formalizzato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. Il cliente ha rinnovato la polizza, ma nelle precisazioni c’è scritto che il sinistro XXX, precedentemente denunciato, è escluso. Cosa significa? Il sinistro è chiuso? L’assicurato, data l’esclusione inserita in polizza, non potrà più comunicare alla Compagnia gli eventuali successivi sviluppi della vicenda qualora riceva una richiesta di risarcimento?”

    L’inserimento di una precisa esclusione del sinistro nelle polizze successive a quelle in vigore al momento della denuncia del sinistro è una logica conseguenza del principio di claims made.

    Cerchiamo di spiegarci meglio. Le garanzie assicurative, prestate nella formula claims made, sono operanti per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante detto periodo.

    Il sinistro viene quindi gestito – e rimane aperto – sulla polizza in essere alla data della denuncia del sinistro comunicata agli Assicuratori.

    Nella gestione del sinistro occorrerà dunque considerare le condizioni assicurative (es. massimale, franchigia, attività indicate nel questionario, retroattività ecc.) contenute nella polizza su cui è stato aperto il sinistro, non quelle inserite nelle successive polizze, in relazione alle quali il sinistro è infatti escluso.

    Quanto detto vale anche e soprattutto nel caso in cui l’Assicurato venga coinvolto – magari a distanza di tempo rispetto alla scoperta dell’errore o alla denuncia fatta alla Compagnia – in un procedimento giudiziario instaurato dal presunto danneggiato.

    L’Assicurato, interessato a richiedere la chiamata in giudizio della Compagnia al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, potrà estendere il contraddittorio alla Compagnia richiamando il contratto assicurativo su cui è stato aperto il sinistro.

    Spesso l’Assicurato, non conoscendo a fondo il principio di claims made, deposita in giudizio o chiama in manleva la Compagnia su polizze non corrette.

    In particolare:

    • Le polizze stipulate in data successiva alla denuncia e apertura del sinistro non possono operare in quanto contengono l’espressa esclusione del sinistro. Peraltro, anche in assenza di tale precisazione di esclusione, le garanzie assicurative non sarebbero comunque operative di fronte ad una circostanza già nota all’Assicurato in data antecedente alla sottoscrizione della (nuova) polizza.
    • Può accadere che l’Assicurato richieda invece la manleva in virtù di una polizza precedente a quella su cui è stato aperto il sinistro. L’Assicurato, pensando che la propria polizza operi in regime di loss occurence anziché in claims made, potrebbe infatti richiamare la polizza che era in essere all’epoca in cui è stato materialmente commesso l’errore. Anche in tal caso, se si tratta di polizza in claims made, le garanzie assicurative non operano: la polizza richiamata in giudizio è verosimilmente già scaduta se il sinistro è stato denunciato e aperto su una successiva polizza.

    Scriveteci per eventuali ulteriori aspetti da chiarire o temi da approfondire!

  • CLAIMS MADE ULTIMI AGGIORNAMENTI

    Con il post di questa settimana torniamo a parlare di Claims Made.

    Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per Claims Made: espressione inglese traducibile con “a richiesta fatta”; regime applicabile alle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione della RC Auto; l’applicazione di questo regime comporta che le garanzie di polizza vengono attivate qualora la richiesta di risarcimento deve essere ricevuta dall’assicurato in corso/vigenza di polizza e che la denuncia del sinistro venga fatta alla Compagnia assicurativa in corso/vigenza di polizza.

    Da quando è stata introdotta questa clausola si è discusso periodicamente della sua validità partendo dalla vessatorietà, passando dalla valutazione della meritevolezza della stessa per arrivare ad una indagine accertativa di eventuali squilibri giuridici del contratto assicurativo. Qual è lo stato dell’arte dopo i primi 5 mesi del 2023? Di seguito le pronunce più recenti:

    1. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23: ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione è che “in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa”.

    2. Corte di Appello Napoli, sentenza pubblicata il 07/04/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale “… “… L’appello principale deve essere accolto in quanto a giusta ragione le coassicuratrici appellanti invocano la formazione del giudicato esterno in ordine alla validità della clausola Claims Made. “… La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15096/2021 del 31.05.2021, ha infatti deciso altra controversia tra le parti…sancendo in via definitiva la validità di tale contratto stipulato in regime di Claims made. Il tenore della decisione in questione è infatti il seguente: “Preliminarmente, merita evidenziare che la Corte del gravame, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’### qui ricorrente nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione sul presupposto che la clausola Claims made, non fosse né vessatoria ex art. 1341 cod. civ., né immeritevole di tutela in forza dello scrutinio in concreto svolto dal giudice di merito ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., con riferimento al sinistro verificatosi nel ### e denunciato nel 2008. Di conseguenza, ritenuta valida la clausola de qua, il giudice di secondo grado ha escluso che la richiesta risarcitoria, intervenuta nel 2008, fosse coperta dalla polizza invocata dall’### che copriva esclusivamente i danni le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel suo periodo di efficacia (dal 30/09/2000 al 30/09/2001) e purché relative a fatti colposi avvenuti in tale periodo o nell’anno antecedente alla data della stipula.”

    3. Corte di Appello Bari, sentenza pubblicata il 12/05/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, lettura della clausola Claims Made rispetto ai principi introdotti dalla L. 24/2017 Legge Gelli Bianco, la Corte di Appello ha “ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto, una clausola “Claims made” stipulata prima dell’emanazione della l.24/17 la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l’operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo dagli stessi soggetti sulla base del medesimo fatto illecito”.

    Insomma, nonostante la clausola Claims Made sia presente nei contratti assicurativi ormai da svariati anni, il dibattito relativo si può considerare, ancora oggi, aperto e all’ordine del giorno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Al prossimo post!

  • Una polizza assicurativa non è per sempre.

    Che cosa si intende per Efficacia temporale del contratto assicurativo? Il contratto assicurativo ha una data di decorrenza e una data di scadenza, tutti gli errori commessi dall’assicurato all’interno di questo periodo temporale determinato sono potenzialmente coperti dalle garanzie di polizza. Ma….proprio tutto? E soprattutto….indipendentemente da quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento? E da quando l’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia assicurativa?

    Vediamo un esempio:
    Qualche mese fa un professionista ha denunciato un sinistro su una polizza scaduta nel 2019. La denuncia di sinistro esordiva così: “Il fatto che il contratto assicurativo non sia proseguito dopo la sua naturale scadenza non elimina gli obblighi assunti dalla Compagnia per il periodo in cui il contratto era efficace e siccome l’errore professionale è stato commesso durante la validità del contratto assicurativo, anche se il mio cliente mi ha chiesto il risarcimento del danno solo a marzo 2022, vi chiedo apertura di sinistro e che la Compagnia mi dia manleva.”


    Purtroppo il nostro professionista non ha considerato alcuni aspetti della polizza e in particolare non deve aver valutato bene il principio di Claims Made applicato alla polizza. Di che cosa si tratta? Quando l’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” la polizza copre esclusivamente quelle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Compagnia assicurativa durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia assicurativa nei confronti dell’Assicurato.


    Nel caso che ci interessa quindi l’Ufficio sinistri ha spiegato al professionista che non funziona il principio “una polizza è per sempre” (come la famosa pubblicità dei diamanti per intenderci 😅​) ma funziona esclusivamente il principio “una polizza è solo per un periodo ben determinato”. Se si vuole avere una tutela assicurativa per tutta la durata della “vita lavorativa” l’unica cosa da fare è continuare a rinnovare di anno in anno la propria copertura assicurativa e alla fine del periodo lavorativo acquistare una copertura postuma.

  • UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA

    Sono Stefano, un Avvocato libero professionista che ama il suo lavoro e che vuole lavorare tranquillo… Lavoro come libero professionista e sono sempre molto attento alle esigenze del Cliente ma anche alle mie… Un’esigenza su tutte: essere sereno avendo una copertura assicurativa che mi tuteli per eventuali errori che possano arrecare danni al Cliente che mi ha dato fiducia affidandomi la sua causa…

    Ammetto che ho stipulato la prima polizza solo nel 2017 e solo perché in quell’anno è diventata obbligatoria per legge… E purtroppo è successo… dopo 15 anni di lavoro ho ricevuto notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello in quanto notificata oltre il termine previsto per legge… E’ stato un errore mio, in quanto ho calcolato i giorni dall’avvenuta notifica della sentenza anziché dalla data di deposito della stessa. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il mio Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte per circa € 3.700,00… Appena ho letto la sentenza di inammissibilità mi sono sentito perso…

    La sera stessa, durante la partita di calcetto tra amici, ho chiesto consiglio al mio amico-collega Giuseppe perché anche lui in passato aveva fatto un errore e aveva dovuto aprire un sinistro con la sua Compagnia e mi ha detto “Stai tranquillo, al giorno d’oggi tutte le polizze RC Professionali sono in “Claims Made”, finché non ti arriva la richiesta danni non devi fare niente…”. La sera tornando a casa ripensavo a quella parola strana, “cleismeid“, mai sentita prima… Il giorno dopo ripensavo ancora a quell’errore e alle possibili conseguenze… Mi fido di Giuseppe? E se non fosse come dice lui?

    Ho chiamato subito il mio Assicuratore spiegando l’accaduto… Mi hanno spiegato bene il concetto di “Claims Made” e consigliato vivamente di inviare subito una denuncia cautelativa al fine di essere in regola con quanto previsto dalla polizza. Ho quindi provveduto in pochi giorni, entro i termini previsti dal contratto, a denunciare formalmente la circostanza (infatti mi hanno spiegato che si tratta di circostanza e non di sinistro vero e proprio in quanto al momento non ho ricevuto una contestazione o una richiesta danni dal Cliente) di cui sono venuto a conoscenza.

    L’ufficio sinistri mi ha risposto celermente comunicandomi il riferimento attributo alla posizione e chiedendomi la documentazione disponibile (incarico da parte del Cliente, relazione dettagliata, copia della sentenza dalla quale si evincesse l’errore). Ho riscontrato la richiesta della Compagnia e quest’ultima mi ha poi richiesto di essere tenuta informata degli sviluppi futuri, soprattutto in caso di contestazione o richiesta di risarcimento da parte del Cliente.

    Fortunatamente il Cliente non mi aveva ancora richiesto i danni, ma la polizza era in scadenza e, siccome la stessa è in forma “Claims Made” (almeno su questo Giuseppe aveva ragione), avevo paura che se avessi ricevuto la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza, l’eventuale nuova polizza non avrebbe preso in carico il sinistro perché si sarebbe trattato di circostanza nota prima della stipula, mentre la polizza in corso non mi avrebbe coperto perché la richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza della stessa.

    Ho quindi chiesto ulteriori delucidazioni all’ufficio sinistri e mi hanno confermato che, avendo denunciato la circostanza in corso di polizza, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente, se denunciata agli Assicuratori nei termini e nei modi previsti dal contratto, sarà considerata come effettuata durante il periodo di copertura.

    E’ passato ormai più di un anno, la polizza è scaduta, ma io sono sereno sapendo che se il mio Cliente domani dovesse richiedermi i danni per quei € 3.700,00 di spese di soccombenza al quale l’ho esposto a causa del mio errore, la polizza, seppure ormai scaduta, potrebbe intervenire… Sono più che mai convinto che la copertura assicurativa non sia solo un obbligo di legge, ma uno strumento che tutela il mio lavoro e il mio patrimonio.