Tag: circostanza

  • LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA COPRE TUTTO?

    Con il post di oggi vogliamo ritornare su un tema che, come dimostrano i sinistri che ci vengono denunciati, è sempre oggetto di dubbi.

    Spesso vi è in capo agli Assicurati l’errata convinzione che la retroattività illimitata costituisca una garanzia da sola sufficiente per coprire un eventuale sinistro, tanto che alcuni dimenticano addirittura di pagare tempestivamente la polizza!

    Innanzitutto, che cos’è la retroattività? La retroattività si riferisce alla capacità di una polizza di coprire danni derivanti da errori che sono stati commessi dall’Assicurato prima della data di inizio della copertura stessa. Più ampio è il periodo di retroattività previsto dalla polizza, maggiore sarà la protezione offerta.

    Se un professionista stipula una polizza con copertura retroattiva può essere tutelato anche per danni derivanti da errori o negligenze commessi prima della stipula, purché però – lo si evidenzia bene –   tali eventi siano scoperti durante il periodo di validità del contratto.

    La retroattività non può infatti coprire fatti noti o già contestati al momento della sottoscrizione della polizza.

    Veniamo quindi al secondo aspetto: la circostanza nota. Per circostanze note si intendono quei fatti, atti ed eventi da cui ragionevolmente può derivare una richiesta risarcitoria di cui il professionista è già a conoscenza al momento della stipula della polizza.

    Per esempio: un architetto a cui era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori viene messo a conoscenza dal committente che l’opera realizzata presentava vizi di progettazione ed esecuzione. Tale segnalazione, benché non accompagnata da una formale contestazione o richiesta risarcitoria, costituisce una circostanza ai sensi di polizza.

    Di conseguenza, l’Assicurato non può invocare la retroattività illimitata della polizza se tale circostanza era al medesimo già conosciuta al momento della sottoscrizione della polizza.

    Se un professionista è già al corrente di una situazione potenzialmente dannosa, stipulare una polizza con retroattività estesa (anche illimitata) non garantisce la copertura per quella circostanza specifica, perché questa è già nota all’Assicurato.

    Terzo punto: l’efficacia della polizza è una cosa ben diversa dalla retroattività. L’efficacia si riferisce alla data a partire dalla quale la polizza è effettivamente attiva e può coprire i rischi.

    La copertura entra in vigore solo dal momento in cui la polizza diventa operativa, ovvero dalla data di decorrenza se il premio è stato pagato oppure dalla data del pagamento se alla data di decorrenza il premio non è stato ancora corrisposto.

    Facciamo un esempio pratico: la polizza ha una retroattività illimitata e come data di effetto il 13/06/2025.  Trattandosi di rinnovo, l’Assicurato dimentica di pagare entro tale data il premio. Si ricorda della propria rc professionale ormai scaduta solo in data 04/07/2025, quando gli perviene una richiesta risarcitoria. Provvede quindi a pagare in data 05/07/2025, pensando di “riattivare” la copertura della polizza. In questo caso, però, la polizza ha effetto dal 05/07/2025 e non dal 13/06/2025.

    Retroattività, circostanza nota ed efficacia sono concetti che devono essere ben conosciuti dagli Assicurati anche per evitare “sorprese” in caso di sinistro!

  • Parliamo di “Circostanze”

    Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

    Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

    CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
    portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
    RISARCIMENTO anche se non motivata
    .

    Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

    1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
    • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

    Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    L’estensione Continuous Cover prevede che gli Assicuratori si impegnino ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato stesso nel corso del periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto assicurativo e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare sulla precedente polizza (sempre che la stessa fosse emessa tramite i medesimi Assicuratori a mezzo UIA SRL) o al momento della compilazione del questionario di rinnovo.

    Si tratta quindi di una parziale deroga rispetto alle condizioni contrattuali che opera, se annualmente acquistata, in presenza di condizioni ben precise:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizza di responsabilità civile professionale emessa dai medesimi assicuratori tramite UIA SRL;

    b) che l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) che i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    Si deve inoltre evidenziare il cosiddetto “Periodo di carenza” contrattualmente pattuito che stabilisce che la Continuous Cover sia operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

    In caso di richiesta di risarcimento contemplata da questa estensione, viene infine applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo di € 1.000,00.

    Facciamo un esempio pratico pratico:

    Un commercialista riceve incarico da un cliente di impugnare un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso viene depositato ma risulta essere tardivo e la sentenza della Commissione tributaria conferma l’avviso di accertamento. Il cliente decide a questo punto di proporre Appello e, nel frattempo, invia richiesta di risarcimento per le sanzioni comminate, addizionali ed interessi.

    Emerge immediatamente che il professionista fosse già da tempo a conoscenza della circostanza di potenziale richiesta di risarcimento in quanto l’errore professionale (tardività del ricorso) è stato rilevato dell’Agenzia delle Entrate.

    Abbiamo quindi un problema di circostanza nota rispetto alla polizza in corso, così come descritto al punto a) sopra citato.

    In astratto, quindi, potrebbe essere invocata dall’Assicurato l’estensione Continuous Cover regolarmente acquistata e riferibile ad una circostanza nota per la prima volta all’assicurato ma che tuttavia lo stesso non ha riferito agli Assicuratori fino al momento della concreta richiesta di risarcimento da parte del suo cliente.

    Tuttavia, il sinistro a questo punto risulta denunciato nel periodo di carenza di tre mesi dalla data di decorrenza della polizza previsto dalla clausola Continuos Cover e pertanto tale estensione non è operativa.

    E’ bene quindi ricordare che la Continuous Cover opera se acquistata di anno in anno ed in presenza di determinate condizioni sia fattuali che temporali.

  • UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA

    Sono Stefano, un Avvocato libero professionista che ama il suo lavoro e che vuole lavorare tranquillo… Lavoro come libero professionista e sono sempre molto attento alle esigenze del Cliente ma anche alle mie… Un’esigenza su tutte: essere sereno avendo una copertura assicurativa che mi tuteli per eventuali errori che possano arrecare danni al Cliente che mi ha dato fiducia affidandomi la sua causa…

    Ammetto che ho stipulato la prima polizza solo nel 2017 e solo perché in quell’anno è diventata obbligatoria per legge… E purtroppo è successo… dopo 15 anni di lavoro ho ricevuto notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello in quanto notificata oltre il termine previsto per legge… E’ stato un errore mio, in quanto ho calcolato i giorni dall’avvenuta notifica della sentenza anziché dalla data di deposito della stessa. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il mio Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte per circa € 3.700,00… Appena ho letto la sentenza di inammissibilità mi sono sentito perso…

    La sera stessa, durante la partita di calcetto tra amici, ho chiesto consiglio al mio amico-collega Giuseppe perché anche lui in passato aveva fatto un errore e aveva dovuto aprire un sinistro con la sua Compagnia e mi ha detto “Stai tranquillo, al giorno d’oggi tutte le polizze RC Professionali sono in “Claims Made”, finché non ti arriva la richiesta danni non devi fare niente…”. La sera tornando a casa ripensavo a quella parola strana, “cleismeid“, mai sentita prima… Il giorno dopo ripensavo ancora a quell’errore e alle possibili conseguenze… Mi fido di Giuseppe? E se non fosse come dice lui?

    Ho chiamato subito il mio Assicuratore spiegando l’accaduto… Mi hanno spiegato bene il concetto di “Claims Made” e consigliato vivamente di inviare subito una denuncia cautelativa al fine di essere in regola con quanto previsto dalla polizza. Ho quindi provveduto in pochi giorni, entro i termini previsti dal contratto, a denunciare formalmente la circostanza (infatti mi hanno spiegato che si tratta di circostanza e non di sinistro vero e proprio in quanto al momento non ho ricevuto una contestazione o una richiesta danni dal Cliente) di cui sono venuto a conoscenza.

    L’ufficio sinistri mi ha risposto celermente comunicandomi il riferimento attributo alla posizione e chiedendomi la documentazione disponibile (incarico da parte del Cliente, relazione dettagliata, copia della sentenza dalla quale si evincesse l’errore). Ho riscontrato la richiesta della Compagnia e quest’ultima mi ha poi richiesto di essere tenuta informata degli sviluppi futuri, soprattutto in caso di contestazione o richiesta di risarcimento da parte del Cliente.

    Fortunatamente il Cliente non mi aveva ancora richiesto i danni, ma la polizza era in scadenza e, siccome la stessa è in forma “Claims Made” (almeno su questo Giuseppe aveva ragione), avevo paura che se avessi ricevuto la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza, l’eventuale nuova polizza non avrebbe preso in carico il sinistro perché si sarebbe trattato di circostanza nota prima della stipula, mentre la polizza in corso non mi avrebbe coperto perché la richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza della stessa.

    Ho quindi chiesto ulteriori delucidazioni all’ufficio sinistri e mi hanno confermato che, avendo denunciato la circostanza in corso di polizza, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente, se denunciata agli Assicuratori nei termini e nei modi previsti dal contratto, sarà considerata come effettuata durante il periodo di copertura.

    E’ passato ormai più di un anno, la polizza è scaduta, ma io sono sereno sapendo che se il mio Cliente domani dovesse richiedermi i danni per quei € 3.700,00 di spese di soccombenza al quale l’ho esposto a causa del mio errore, la polizza, seppure ormai scaduta, potrebbe intervenire… Sono più che mai convinto che la copertura assicurativa non sia solo un obbligo di legge, ma uno strumento che tutela il mio lavoro e il mio patrimonio.