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  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale degli agenti e dei broker (parte 1)

    Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.

    La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.

    Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.

    Ma non solo.

    Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.

    Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.

    Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).

    La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.

    Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!

    La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.

    Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.

    Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.

    Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …

    Al prossimo post!

  • LA CLAUSOLA BROKER… UN ESEMPIO CONCRETO

    Benché non sia infrequente che il sinistro venga denunciato direttamente dall’assicurato, nella maggioranza dei casi i sinistri di cui ci occupiamo vengono denunciati dall’intermediario a cui l’Assicurato si è rivolto per la stipula della polizza.

    L’intermediario può essere un agente iscritto alla sezione A del RUI ovvero un broker.

    Mentre l’agente propone i prodotti della Compagnia per cui lavora, il broker, iscritto alla sezione B del RUI, riceve dal cliente l’incarico di trovare sul mercato assicurativo il prodotto più adatto alle sue esigenze. Il broker, quindi, agisce dietro mandato del cliente e senza poteri di rappresentanza della Compagnia. Questo in linea di massima, considerato però che sul mercato più che l’agente monomandatario è presente l’agente plurimandatario; quest’ultimo lavora per plurime Compagnie, potendo quindi offrire al cliente un numero più ampio di prodotti tra cui scegliere.

    Nelle condizioni di assicurazione è prevista la c.d. clausola di brokeraggio, operante solo nell’ipotesi in cui l’intermediario operi nella sezione B del RUI.

    Secondo quanto previsto dalla clausola broker, l’assicurato, stipulando il contratto assicurativo, conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini della polizza. Di conseguenza:

    a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. si considera come effettuata al contraente/assicurato;

    b) ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso.

    La clausola prosegue prevedendo l’espresso conferimento da parte degli Assicuratori a U.I.A. dell’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla polizza. Pertanto: a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. si considera come effettuata agli Assicuratori; b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. si considera come effettuata dagli Assicuratori.

    Soffermiamoci in particolare sulla prima parte del dettato della clausola: il riferimento è unicamente alle comunicazioni che il broker dell’assicurato invia a UIA e a quelle che UIA invia al broker dell’assicurato. In altri termini, la formulazione della clausola broker non comprende anche le comunicazioni assicurato – broker.

    Un esempio aiuterà a chiarire quanto appena evidenziato.

    Un nostro assicurato ha ricevuto un invito in mediazione da parte dei committenti che lamentavano di aver riscontrato vizi nel progetto dal predisposto dal medesimo professionista.

    La polizza del nostro assicurato scadeva in data 07/03/2023. In quella stessa data l’assicurato denunciava il sinistro al proprio broker, il quale provvedeva immediatamente a inoltrare la denuncia di sinistro all’intermediario che si era rivolto a UIA per la stipula della polizza. La polizza, dunque, non era stata intermediata direttamente dal broker dell’assicurato, ma da un altro intermediario iscritto alla lettera A del RUI. Quest’ultimo inoltrava a UIA la denuncia di sinistro solo in data 27/03/2023, ben oltre, dunque, la scadenza del periodo assicurativo.

    Nel caso di specie è evidente che la clausola broker non può operare, e ciò per due ordini di motivi:

    1) la polizza era stata intermediata da un agente e non da un broker. Nella scheda di copertura era infatti indicata la denominazione dell’agente tramite il quale la polizza era stata stipulata. Il passaggio nel sinistro esaminato era stato quindi: ASSICURATO -> BROKER -> AGENTE -> U.I.A. Diverso sarebbe stato, ai fini dell’eventuale operatività della clausola broker, se non vi fosse stato il passaggio all’agente.

    2) Come già evidenziato, la clausola broker prevede che ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso. È dunque necessario il passaggio ASSICURATO -> BROKER -> U.I.A. Nel caso del sinistro in esame, tuttavia, tale passaggio era mancato in quanto, se è vero che il sinistro era stato denunciato dall’assicurato al broker durante il periodo di copertura, la denuncia era pervenuta a U.I.A. (e dunque agli Assicuratori) a polizza già scaduta.

    Il sinistro è stato quindi respinto in quanto non coperto dalle garanzie di polizza. Per il principio di claims made, infatti, la polizza copre unicamente le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e dal medesimo denunciate agli Assicuratori durante il medesimo periodo di assicurazione.