Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.
La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.
Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.
Ma non solo.
Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.
Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.
Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).
La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.
Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!
La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.
Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.
Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.
Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …
Al prossimo post!