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  • Tutto è bene quel che finisce bene!

    In uno degli ultimi post pubblicati abbiamo esaminato il tema delle obbligazioni di mezzi e di risultato con specifico riferimento alle professioni tecniche e, in particolare, ai tecnici che svolgono l’attività di direttore dei lavori e progettista.

    Con il post di oggi vogliamo riprendere quel tema, raccontandovi di un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri che si è concluso positivamente per l’Assicurato, che è stato manlevato dalla Compagnia.

    L’esito del sinistro, peraltro, è stato positivo anche per la Compagnia stessa in quanto si è riusciti ad evitare un procedimento che avrebbe potuto aggravare il danno e comportare maggiori spese.

    Ma andiamo con ordine.

    L’Assicurato è un ingegnere che ha chiesto l’apertura del sinistro a seguito del ricevimento della notifica di un ricorso ex art. 696bis c.p.c. proposto dalla proprietaria dell’immobile che gli aveva commissionato i lavori di ristrutturazione.

    L’art. 696bis c.p.c. disciplina il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: chi ritiene di avere un credito derivante da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, può instaurare, al fine di accertare e quantificare il credito, un procedimento che è volto ad ottenere una consulenza tecnica da parte del CTU nominato dal giudice.

    Lo scopo del procedimento è quello di evitare una pronuncia giudiziaria cercando di risolvere la vertenza di via stragiudiziale. Il consulente nominato dal giudice ha pertanto l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione non riesce il CTU deposita una relazione che può essere utilizzata dalle parti nel successivo e solo eventuale giudizio di merito.

    Il nostro Assicurato ha quindi ricevuto un ricorso nel quale non vi era alcuna determinazione specifica del presunto danno. La committente lamentava in via del tutto generica di aver riscontrato alcune problematiche (senza tuttavia specificare quali) che avevano reso necessaria la sospensione dei lavori in cantiere. L’accertamento e la determinazione dell’eventuale danno arrecato dall’Assicurato (che aveva svolto l’incarico di progettista e direttore dei lavori) e dall’impresa esecutrice venivano interamente demandati al CTU.

    In sede di apertura del sinistro abbiamo in primo luogo verificato che non vi fossero eventuali eccezioni di copertura (fuori retroattività, circostanza nota, attività svolta non coperta ecc.).

    Dalla preventiva disamina dei documenti il sinistro è apparso sin da subito potenzialmente coperto. Mancava però il requisito fondamentale per l’attivazione delle garanzie di polizza, ossia la prova dell’errore professionale commesso dall’Assicurato, del danno patito da terzi e del nesso causale tra la condotta colposa dell’Assicurato e il danno.

    L’Assicurato, costituendosi in giudizio, ha negato che vi potessero essere profili di responsabilità professionale, affermando di aver sempre, come direttore dei lavori, vigilato costantemente sull’andamento dei lavori.

    È da evidenziare anche che l’Assicurato non ha chiesto la chiamata in causa della Compagnia ma, tramite il proprio legale, ci ha di volta in volta aggiornati sugli sviluppi del procedimento.

    In modo del tutto inaspettato il CTU, dopo aver effettuato dei sopralluoghi presso il cantiere e dopo aver formulato una proposta conciliativa non accettata da nessuna delle parti in causa, ha depositato una relazione fortemente negativa per il nostro Assicurato.

    La contestazione principale non riguardava la direzione lavori, quanto, purtroppo, la progettazione. Secondo il CTU il progetto elaborato dal nostro Assicurato conteneva errori (come l’apertura di vani nelle pareti portanti) che rendevano l’opera realizzata non conforme alla normativa urbanistica. L’impresa di costruzione aveva seguito il progetto del nostro Assicurato quindi l’errore doveva imputarsi a quest’ultimo.

    Sulla base delle conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, che pur non aveva specificato il “quantum” di danno addebitabile esclusivamente all’Assicurato, la committente ha preteso un risarcimento di circa €75.000 (importo costituito principalmente dai costi necessari per il ripristino delle opere, per la prosecuzione dei lavori interrotti e per le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva). Il nostro Assicurato, invece, contestando alcune voci di danno, ha rideterminato l’importo del danno in €40.000.

    A questo punto, preso atto dell’esito del procedimento e considerato il computo effettuato dal nostro Assicurato, abbiamo ritenuto troppo rischiosa un’eventuale prosecuzione del procedimento con il giudizio di merito.

    Ben difficilmente, infatti, in un ipotetico giudizio di merito il giudice avrebbe potuto ribaltare le conclusioni a cui era giunto il CTU. Il rischio era quindi quello di arrivare ad una sentenza di condanna nei confronti dell’Assicurato (e della Compagnia) con una maggior spesa per i costi di lite.

    Come è finita? Siamo riusciti a trovare un accordo con la committente, che ha accettato di arrivare ad un punto di incontro per definire la controversia (evidenziamo ancora che il CTU non aveva quantificato esattamente l’importo del danno direttamente cagionato dal nostro Assicurato).

    Abbiamo quindi liquidato la somma di €50.000, comprensiva del contributo per le spese legali del nostro Assicurato (spese legali che, in caso di non operatività della polizza o di prosecuzione della vertenza in giudizio con coinvolgimento della Compagnia, non sarebbero state riconosciute).

    Prossimamente vi racconteremo di ulteriori casi pratici!