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  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • CLAIMS MADE ULTIMI AGGIORNAMENTI

    Con il post di questa settimana torniamo a parlare di Claims Made.

    Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per Claims Made: espressione inglese traducibile con “a richiesta fatta”; regime applicabile alle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione della RC Auto; l’applicazione di questo regime comporta che le garanzie di polizza vengono attivate qualora la richiesta di risarcimento deve essere ricevuta dall’assicurato in corso/vigenza di polizza e che la denuncia del sinistro venga fatta alla Compagnia assicurativa in corso/vigenza di polizza.

    Da quando è stata introdotta questa clausola si è discusso periodicamente della sua validità partendo dalla vessatorietà, passando dalla valutazione della meritevolezza della stessa per arrivare ad una indagine accertativa di eventuali squilibri giuridici del contratto assicurativo. Qual è lo stato dell’arte dopo i primi 5 mesi del 2023? Di seguito le pronunce più recenti:

    1. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23: ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione è che “in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa”.

    2. Corte di Appello Napoli, sentenza pubblicata il 07/04/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale “… “… L’appello principale deve essere accolto in quanto a giusta ragione le coassicuratrici appellanti invocano la formazione del giudicato esterno in ordine alla validità della clausola Claims Made. “… La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15096/2021 del 31.05.2021, ha infatti deciso altra controversia tra le parti…sancendo in via definitiva la validità di tale contratto stipulato in regime di Claims made. Il tenore della decisione in questione è infatti il seguente: “Preliminarmente, merita evidenziare che la Corte del gravame, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’### qui ricorrente nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione sul presupposto che la clausola Claims made, non fosse né vessatoria ex art. 1341 cod. civ., né immeritevole di tutela in forza dello scrutinio in concreto svolto dal giudice di merito ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., con riferimento al sinistro verificatosi nel ### e denunciato nel 2008. Di conseguenza, ritenuta valida la clausola de qua, il giudice di secondo grado ha escluso che la richiesta risarcitoria, intervenuta nel 2008, fosse coperta dalla polizza invocata dall’### che copriva esclusivamente i danni le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel suo periodo di efficacia (dal 30/09/2000 al 30/09/2001) e purché relative a fatti colposi avvenuti in tale periodo o nell’anno antecedente alla data della stipula.”

    3. Corte di Appello Bari, sentenza pubblicata il 12/05/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, lettura della clausola Claims Made rispetto ai principi introdotti dalla L. 24/2017 Legge Gelli Bianco, la Corte di Appello ha “ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto, una clausola “Claims made” stipulata prima dell’emanazione della l.24/17 la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l’operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo dagli stessi soggetti sulla base del medesimo fatto illecito”.

    Insomma, nonostante la clausola Claims Made sia presente nei contratti assicurativi ormai da svariati anni, il dibattito relativo si può considerare, ancora oggi, aperto e all’ordine del giorno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

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