Con il post di oggi vogliamo raccontarvi un altro caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri partendo da un quesito che ci è stato di recente formulato: come viene gestito il sinistro quando l’errore dell’Assicurato cagiona un danno a più soggetti?
Possiamo fare il seguente esempio: l’Assicurato ha gestito la contabilità di due avvocati che collaborano presso lo stesso Studio. Ad entrambi i professionisti sono state comminate sanzioni a seguito di difformità riscontrate nella documentazione contabile e fiscale predisposta dall’Assicurato.
In questo caso i soggetti danneggiati sono due (le sanzioni sono state ricevute da entrambi come singoli professionisti), pertanto due sono anche le posizioni di sinistro. Ne deriva ancora che la franchigia/scoperto di polizza si applica non sul totale richiesto a titolo di risarcimento (nel caso in cui vi sia appunto un’unica richiesta risarcitoria a firma di tutti i danneggiati), ma sul danno patito da ogni singolo danneggiato.
Abbiamo affrontato casi simili in diverse occasioni.
Per esempio, un avvocato nostro Assicurato ha denunciato un sinistro dopo essersi reso conto che, a causa di una banale dimenticanza, i suoi assistiti avevano definitivamente perso l’indennità di risarcimento per eccessiva durata del procedimento che era stata a ciascuno di loro riconosciuta.
Più nello specifico, i clienti dell’Assicurato avevano ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni solo al termine di un lunghissimo procedimento civile. In casi di questo tipo, l’ordinamento prevede la possibilità di instaurare un giudizio per ottenere, ai sensi della Legge n.89/2001 (Legge Pinto), un indennizzo in ragione della durata abnorme del procedimento.
L’Assicurato aveva dunque predisposto il ricorso ai sensi della Legge Pinto per conto di tre clienti. La Corte d’Appello (giudice competente in tale materia) aveva accertato che la durata del processo che aveva interessato i tre ricorrenti era da considerarsi eccessiva in quanto superiore alla durata ordinaria del procedimento civile (a tal fine è lo stesso legislatore a fissare i limiti temporali oltre i quali la durata del procedimento è considerata non ragionevole).
Dal momento che il procedimento “presupposto” era durato ben 25 anni, a ciascun ricorrente era stato riconosciuto un indennizzo di €12.000 quale risarcimento per violazione dei termini del processo.
A questo punto, ottenuto il decreto di accoglimento, il nostro Assicurato avrebbe dovuto provvedere alla notifica all’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto.
Purtroppo, l’Assicurato ha notificato oltre tale termine e si è accorto dell’errore solo dopo aver ricevuto dall’Avvocatura dello Stato l’opposizione per tardività della notifica.
Il decreto è stato quindi dichiarato inefficace, con l’ulteriore conseguenza che i ricorrenti non avrebbero mai più potuto riproporre un ricorso per ottenere nuovamente, con riferimento sempre allo stesso procedimento “presupposto”, il risarcimento per eccessiva durata del processo.
I tre clienti hanno quindi presentato all’Assicurato una richiesta risarcitoria per la somma complessiva di €36.000.
Verificata l’operatività delle garanzie assicurative (non si ponevano eccezioni di copertura in quanto l’errore era stato commesso proprio in vigenza di polizza) e considerata la certezza del danno sia nell’an sia nel quantum, abbiamo riconosciuto per ciascun danneggiato la somma che era stata disposta con il decreto di accoglimento (€12.000), detratta, sempre per ogni posizione di sinistro, la franchigia di polizza (€500).
Sperando che questo post possa esservi utile, rimaniamo disponibili per approfondire ulteriori aspetti della gestione dei sinistri!

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