L’IVASS ha da poco dichiarato l’avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo (AAS), ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.
Per la precisione, con il provvedimento n.160 del 07 ottobre 2025 l’IVASS ha deliberato la nomina dei componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo e ha fissato la data del 15 gennaio 2026 quale data a partire dalla quale sarà possibile per il pubblico presentare ricorso.
Presupposto dell’intervento dell’AAS è l’insorgenza di una controversia tra consumatore da un lato e impresa di assicurazione e/o intermediario assicurativo dall’altro.
Come si ricorderà, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all’IVASS. Solo in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo nel termine di 45 giorni (o nel caso di risposta ritenuta non soddisfacente dal reclamante) sarà possibile, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, proporre ricorso all’AAS.
Chi è legittimato a presentare ricorso? Innanzitutto, il contraente, l’assicurato e il beneficiario di una polizza assicurativa, nonché il cointestatario di una polizza e l’aderente ad una polizza collettiva.
È legittimato anche il danneggiato che abbia però azione diretta nei confronti della Compagnia del soggetto responsabile (come avviene tipicamente nell’ambito della r.c.a. e, come da nuova normativa, in ambito sanitario).
Per quanto riguarda la rcp, quindi, fatta eccezione per i sinistri in ambito medico, il presunto danneggiato non ha legittimazione a proporre ricorso all’AAS.
Per fare un esempio: il cliente che lamenta che l’esito sfavorevole del giudizio sia addebitabile alla condotta del proprio legale, il quale non avrebbe depositato nei termini documentazione ritenuta decisiva per il buon esito della causa, non ha azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del professionista e, di conseguenza, non può proporre ricorso all’Arbitro Assicurativo.
L’AAS può decidere su qualunque controversia relativa al contratto assicurativo?
No. In primo luogo sono escluse a) le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; b) le questioni di competenza della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA; c) le controversie relative alle assicurazioni “grandi rischi”.
Il ricorso può essere presentato per ottenere l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà relativi al contratto di assicurazione, ma anche per richiedere il risarcimento del danno. In quest’ultimo caso, se nel ricorso viene richiesto anche il pagamento di una somma di denaro, ci sono dei precisi limiti di valore, oltre i quali l’AAS non è competente a pronunciarsi.
Nel dettaglio, per il ramo vita il limite è di €300.000 per le controversie relative a prestazioni assicurative dovute solo in caso di decesso dell’assicurato ed €150.000 per le controversie che coinvolgono tutte le altre polizze vita.
Per quanto riguarda, invece, il ramo danni il limite di valore è di €25.000: oltre a tale soglia l’assicurato/contraente non soddisfatto dovrà, se lo ritiene opportuno, agire in giudizio o, comunque, azionare altri strumenti di ADR.
La competenza per valore scende a €2.500 se a presentare il ricorso all’AAS è il danneggiato titolare di azione diretta.
Come si presenta il ricorso? Il ricorso può essere presentato solo in modalità telematica tramite il portale AAS (non quindi tramite raccomandata, pec o mail). Il ricorrente deve esporre i fatti in modo chiaro e allegare tutta la documentazione utile a dimostrare le proprie ragioni.
È bene evidenziare che l’AAS può decidere solo su base documentale. Controversie che richiedono invece un’istruttoria più approfondita non possono essere definite dall’Arbitro Assicurativo, in quanto l’AAS non può, per esempio, disporre consulenze tecniche.
Si pensi, a tal proposito, a quei sinistri in relazione ai quali la quantificazione del danno operata del consulente tecnico della Compagnia diverge dal quantum richiesto a titolo risarcitorio. In questi casi una decisione esclusivamente su base documentale è ben difficile.
I tempi del procedimento sono abbastanza celeri. L’impresa di assicurazione e/o l’intermediario hanno 40 giorni dalla trasmissione del ricorso per presentare le controdeduzioni. Il ricorrente, a questo punto, ha 20 giorni per depositare una memoria di replica; l’impresa e l’intermediario hanno a loro volta ulteriori 20 giorni per l’eventuale memoria di controreplica. Terminato il contraddittorio, l’Arbitro Assicurativo decide entro 90 giorni (salvo il caso in cui siano necessari ulteriori 90 giorni di proroga per controversie caratterizzate da un certo livello di complessità).
La decisione non è vincolante in quanto è sempre possibile, per entrambe le parti, adire l’autorità giudiziaria. La decisione è tuttavia dotata di una efficacia deterrente in quanto, entro 30 giorni dalla comunicazione, imprese e intermediari devono adempiere alle decisioni dell’AAS; in mancanza, vengono considerati inadempienti e la notizia dell’inadempimento viene pubblicata online.

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