La chiamata diretta della Compagnia assicurativa da parte del paziente danneggiato. Qual è la situazione nei Tribunali?

Avevamo già parlato di una delle maggiori novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco, ossia l’azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa del sanitario.

A distanza di un anno dalla pubblicazione del decreto di attuazione n. 232/2023 che cosa è cambiato?

Avevamo visto che i primi Tribunali che hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema hanno, in sostanza, dichiarato l’inammissibilità della chiamata diretta della Compagnia assicurativa del sanitario da parte del paziente danneggiato.

Il Tribunale di Cosenza, ad esempio, con sentenza n. 965/2024 del 29/04/2024, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda diretta svolta dalla paziente nei confronti della Compagnia assicurativa dell’Azienda Ospedaliera.

Secondo il Giudice, l’intervenuta pubblicazione del decreto attuativo nelle more del giudizio non vale a superare l’eccezione di inammissibilità. Innanzitutto, al momento dell’introduzione del giudizio, in assenza del necessario decreto di attuazione, l’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge n. 24/2017 non era in concreto esperibile.

In mancanza di una specifica previsione in merito ad un’eventuale azione diretta, il paziente danneggiato non poteva ingerirsi nel rapporto intercorrente tra presunto danneggiante e Compagnia assicurativa, in virtù anche del principio di relatività degli effetti del contratto.

In secondo luogo, comunque, il decreto di attuazione fissa un periodo di tempo di 24 mesi entro il quale le Compagnie assicurative devono adeguare i contratti di assicurazione. Ne deriva pertanto, secondo quanto argomentato nella sentenza in esame, che l’azione diretta non può ritenersi operante fino all’adeguamento dei contratti di assicurazione.

Se da un lato diversi Tribunali sono giunti alle medesime conclusioni (sul punto Tribunale di Locri, sentenza del 18/04/2024), dall’altro si sono registrati orientamenti giurisprudenziali completamente opposti.

Con ordinanza del 26 agosto 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile la chiamata diretta della Compagnia da parte del paziente danneggiato.

Secondo il Tribunale di Milano l’azione diretta da parte del danneggiato sarebbe esperibile già dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione n. 232/2023 con cui sono stati determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative, ossia dal 16/03/2024. La normativa condizionerebbe l’operatività dell’azione diretta all’entrata in vigore del decreto n. 232/2023 quale presupposto processuale e non farebbe riferimento alla necessità del previo adeguamento delle condizioni contrattuali, profilo, questo, il cui esame può trovare spazio nel successivo giudizio di merito.

Il Tribunale di Milano sembra, quindi, consentire la chiamata in causa diretta da parte del paziente anche quando la polizza non sia stata ancora adeguata ai requisiti minimi prescritti dalla Legge Gelli – Bianco.

È da sottolineare che tale interpretazione mira a ricercare sin da subito un’eventuale possibilità conciliativa in Atp (l’accertamento tecnico preventivo è peraltro condizione di procedibilità della domanda in giudizio) tramite il coinvolgimento anche Compagnia assicurativa del sanitario.

Un punto fermo sulla questione ad oggi, però, non è ancora stato messo in quanto altri Tribunali hanno invece continuato ad affermare l’inammissibilità dell’azione diretta in mancanza del necessario adeguamento delle polizze.

Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la chiamata diretta della Compagnia, effettuata dal paziente danneggiato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto n. 232/2023.

Tuttavia, riconoscendo l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema, ha deciso di compensare le spese di lite, che altrimenti, in virtù del principio della soccombenza, il paziente avrebbe dovuto pagare alla Compagnia del medico (sentenza n. 2344 del 03/12/2024).

È quindi forse ancora troppo prematuro per tracciare un bilancio delle conseguenze derivanti dall’introduzione dell’azione diretta del danneggiato nell’ambito di una fattispecie di responsabilità civile professionale.

Nell’incertezza dell’attuale panorama giurisprudenziale, è più che opportuno che il professionista sanitario stipuli una copertura assicurativa già adeguata ai requisiti minimi previsti dal decreto n. 232/2023, e dunque con un massimale non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa.

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