Rieccoci, dopo la pausa estiva, con il consueto appuntamento sul blog sinistri!
Gli argomenti che sono stati oggetto di approfondimento sono ormai molti, ma le denunce di sinistro che ci capita di ricevere dimostrano che è sempre opportuno ritornare su determinate tematiche che, benché già affrontate, restano sempre attuali.
Parliamo ad esempio del principio di terzietà.
Spesso vengono richieste quotazioni per polizze asseverazioni bonus edilizi aventi ad oggetto immobili di proprietà del tecnico asseveratore. L’asseveratore ritiene magari di poter acquistare una copertura assicurativa per le asseverazioni dal medesimo rilasciate sulla propria abitazione in quanto l’Enea non pone alcun divieto al riguardo.
Dal punto di vista assicurativo la questione è però diversa: se l’immobile oggetto di asseverazione appartiene all’assicurato/asseveratore viene a mancare il principio di terzietà. Che cosa accadrebbe, quindi, in caso di eventuali sanzioni comminate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di eventuali difformità? Le garanzie assicurative della polizza asseverazioni non potrebbero fornire alcuna copertura.
Al tema della terzietà è connesso quello delle sanzioni personali.
Perché le sanzioni inflitte direttamente all’assicurato non sono in copertura?
Come noto, le condizioni generali di assicurazione riportate nel testo di polizza escludono espressamente la copertura delle sanzioni personali, intese come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’assicurato. Tale esclusione rende esplicita una conclusione che può essere ricavata da un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, la polizza di responsabilità civile professionale è volta a tenere indenne l’assicurato per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi. L’attivazione della polizza presuppone quindi che vi sia un errore professionale commesso dall’assicurato e che tale errore abbia arrecato un danno ingiusto a un terzo danneggiato. Assicurato e danneggiato non possono coincidere, pena il difetto del principio di terzietà. La polizza di rcp, quindi, non può mai coprire l’eventuale danno patito in proprio dall’assicurato.
C’è poi un’ulteriore ragione. Gli illeciti amministrativi (si pensi ad esempio alle sanzioni comminate a seguito dell’infortunio di un lavoratore in cantiere e del conseguente accertamento delle violazioni in materia di sicurezza) hanno un carattere personale e un intento afflittivo. La logica è che delle conseguenze dell’illecito amministrativo sia chiamato a rispondere l’autore della condotta non conforme alla normativa, destinatario della sanzione.
In altri termini, le sanzioni comminate direttamente all’assicurato non possono fornire oggetto di copertura perché altrimenti verrebbe completamente vanificato l’intento deterrente della sanzione. L’assicurato non avrebbe alcun disincentivo ad adottare un comportamento contrario alla normativa in quanto, nella peggiore delle ipotesi, in caso di effettiva contestazione di una condotta illecita, le sanzioni inflitte verrebbero pagate dalla Compagnia assicurativa. Ciò ovviamente non può essere!
Tale conclusione ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo con il Codice delle Assicurazioni: l’art. 12 comma 1 esclude che il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative possa formare oggetto di copertura assicurativa.
Abbiamo fatto l’esempio delle sanzioni inflitte direttamente al responsabile della sicurezza in caso di incidente sul cantiere, ma le sanzioni personali possono riguardare un ampio ventaglio di casistiche e di professioni assicurate.
Per fare un ulteriore esempio, il commercialista che trasmette all’Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni fiscali e commette un errore di calcolo a causa del quale versa un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta riceverà verosimilmente dall’Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento contenente, oltre all’imposta dovuta, anche le sanzioni per il mancato versamento. Tali sanzioni non sono in copertura per i motivi sopra analizzati (mancanza di terzietà – carattere personale e funzione deterrente delle sanzioni).
Ovviamente diverso è il discorso nel caso in cui l’irregolarità contestata dall’Agenzia delle Entrate non riguardi la situazione tributaria dell’assicurato stesso ma di un cliente. In tal caso le sanzioni derivanti, ad esempio, dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale del cliente costituiscono un danno a terzi che l’assicurato è tenuto a risarcire e, dal punto di vista delle garanzie assicurative, rientrano nella clausola penalità fiscali.
Al prossimo post!

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