CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

L’estensione Continuous Cover prevede che gli Assicuratori si impegnino ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato stesso nel corso del periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto assicurativo e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare sulla precedente polizza (sempre che la stessa fosse emessa tramite i medesimi Assicuratori a mezzo UIA SRL) o al momento della compilazione del questionario di rinnovo.

Si tratta quindi di una parziale deroga rispetto alle condizioni contrattuali che opera, se annualmente acquistata, in presenza di condizioni ben precise:

a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizza di responsabilità civile professionale emessa dai medesimi assicuratori tramite UIA SRL;

b) che l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

c) che i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

Si deve inoltre evidenziare il cosiddetto “Periodo di carenza” contrattualmente pattuito che stabilisce che la Continuous Cover sia operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

In caso di richiesta di risarcimento contemplata da questa estensione, viene infine applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo di € 1.000,00.

Facciamo un esempio pratico pratico:

Un commercialista riceve incarico da un cliente di impugnare un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso viene depositato ma risulta essere tardivo e la sentenza della Commissione tributaria conferma l’avviso di accertamento. Il cliente decide a questo punto di proporre Appello e, nel frattempo, invia richiesta di risarcimento per le sanzioni comminate, addizionali ed interessi.

Emerge immediatamente che il professionista fosse già da tempo a conoscenza della circostanza di potenziale richiesta di risarcimento in quanto l’errore professionale (tardività del ricorso) è stato rilevato dell’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo quindi un problema di circostanza nota rispetto alla polizza in corso, così come descritto al punto a) sopra citato.

In astratto, quindi, potrebbe essere invocata dall’Assicurato l’estensione Continuous Cover regolarmente acquistata e riferibile ad una circostanza nota per la prima volta all’assicurato ma che tuttavia lo stesso non ha riferito agli Assicuratori fino al momento della concreta richiesta di risarcimento da parte del suo cliente.

Tuttavia, il sinistro a questo punto risulta denunciato nel periodo di carenza di tre mesi dalla data di decorrenza della polizza previsto dalla clausola Continuos Cover e pertanto tale estensione non è operativa.

E’ bene quindi ricordare che la Continuous Cover opera se acquistata di anno in anno ed in presenza di determinate condizioni sia fattuali che temporali.

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