Iniziamo oggi un ciclo di post dedicato all’ambito della responsabilità medica, ambito che, come abbiamo visto nei precedenti mesi, è stato rivoluzionato dal punto di vista assicurativo con l’entrata in vigore del decreto attuativo della legge Gelli-Bianco.
Il focus sulla responsabilità sanitaria comincia con il consenso informato.
Il consenso informato legittima l’intervento del sanitario e costituisce espressione del diritto all’autodeterminazione, in quanto nessuno può essere obbligato, salvo i casi previsti dalla legge, a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.
Tale diritto, ricavabile dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ha trovato un’espressa disciplina nell’art. 1 della legge n. 219/2017.
Da un lato il paziente ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di ricevere un’informazione completa, aggiornata e chiara in merito alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e possibili rischi, a eventuali terapie alternative e, in generale, in merito ad ogni aspetto del trattamento.
Contestualmente, il sanitario ha l’obbligo di informare adeguatamente il paziente e di ottenerne il consenso prima di attuare il trattamento.
Il consenso fornito dal paziente può essere definito realmente informato solo se è stata fornita da parte del professionista un’informativa completa, che metta il paziente nelle condizioni di assumere una scelta consapevole ed esercitare di conseguenza il proprio diritto di autodeterminazione in ordine al trattamento prospettato.
Vediamo un esempio concreto relativo ad un dentista che aveva eseguito un’estrazione di alcuni elementi dentari e aveva in seguito posizionato un impianto. Il programma terapeutico concordato e spiegato alla paziente prevedeva in origine l’estrazione di due denti; il professionista aveva però successivamente prospettato alla paziente, ai fini di una migliore riuscita dell’intervento, la necessità di estrarre ulteriori due elementi, senza tuttavia procedere ad una accurata diagnosi. La paziente ha prestato il proprio consenso fidandosi del professionista, ma ben presto il trattamento protesico attuato si è rilevato inadeguato alle sue effettive condizioni.
In tale e in analoghe fattispecie è stata espressamente riconosciuta la lesione al diritto all’autodeterminazione del paziente per mancanza di un valido consenso, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
In assenza di una completa diagnosi e, dunque, di una completa informativa da parte del professionista anche in ordine alle possibili problematiche connesse alla terapia protesica, il consenso prestato dalla paziente non poteva ritenersi davvero informato.
Nel caso menzionato il Giudice ha quindi ritenuto che, se fosse stata fornita un’informazione completa, la paziente non avrebbe verosimilmente accettato di estrarre, senza alcun beneficio, ulteriori elementi dentari (cfr. Trib. Lucca sentenza n. 878/2024).
Possiamo anche menzionare il caso di un medico estetico che aveva sottoposto una paziente ad un trattamento laser per la cura di adiposità localizzate.
Ad esito dell’operazione si erano manifestati inestetismi quali lividi e macchie, che, nonostante ulteriori trattamenti laser, non erano scomparsi. La paziente aveva anzi lamentato che i successivi laser avevano sostanzialmente aggravato la situazione in quanto le avevano provocato delle ustioni.
Nella cartella clinica della paziente non è stato rinvenuto alcun modulo di consenso informato al trattamento estetico.
Di fronte alla contestazione della paziente, che lamentava di non aver ricevuto un’adeguata informativa in merito ai possibili rischi del trattamento e di aver prestato un consenso non realmente informato, il professionista non è stato in grado di dimostrare di aver fornito la necessaria informativa.
Al prossimo post!

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