La costituzione di parte civile comporta la trasposizione nel processo penale dell’azione risarcitoria attivata dal danneggiato nei confronti dell’imputato.
Cosa accade se l’imputato possiede una polizza di responsabilità civile professionale?
Nel caso di specie l’assicurato deve sottostare ad un giudizio di natura penale nel quale verrà accertata o meno una sua responsabilità dal punto di vista penalistico e, allo stesso tempo, il giudice penale si dovrà pronunciare anche civilisticamente nei confronti del danneggiato (parte civile).
La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia sebbene sia regolata proceduralmente dal codice di procedura penale. Il fatto che il danneggiato possa partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno.
Le domande che dobbiamo porci sono quindi le seguenti:
- l’accertamento del reato quali conseguenze civilistiche comporta?
- come opera l’assicurazione di rc professionale in caso di condanna dell’assicurato?
- la polizza di rc professionale offre tutela risarcitoria, indennitaria o sanzionatoria?
La polizza di r.c. professionale copre le richieste danni derivanti da atto illecito compiuto dal professionista. La polizza non presta copertura nel procedimento penale in cui il professionista è coinvolto, fatta salva la costituzione di parte civile del danneggiato ed in presenza dei presupposti di effettiva risarcibilità ai sensi di polizza.
Evidenziamo ora alcuni profili di possibile interesse.
Dal GLOSSARIO DI POLIZZA possiamo ragionare sulle seguenti voci:
ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell’espletamento della propria attività professionale di cui l’ASSICURATO sia civilmente responsabile. a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.
Di conseguenza in caso di accertamento del dolo, la polizza non presta copertura per eventuali richieste di risarcimento.
PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.
In caso di sentenza che accerti il dolo e che condanni l’assicurato al risarcimento di una somma, la polizza non presta copertura in quanto il dolo è escluso dalla copertura in forza del contratto assicurativo.
Il risarcimento ai sensi di polizza può intervenire solo in caso di perdita pecuniaria involontariamente cagionata a terzi.
Di conseguenza la polizza di rc professionale:
- OFFRE una tutela risarcitoria se accertato il compimento di un atto illecito (non doloso) e se ricorrono i presupposti di operatività della polizza;
- NON OFFRE una tutela indennitaria che invece presuppone il compimento di un atto lecito (non è infatti il caso trattato in questo post);
- NON OFFRE una tutela sanzionatoria. Ricordiamo che la polizza di rc professionale non opera per le “Obbligazioni/sanzioni personali ossia qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO che sono escluse espressamente ai sensi di polizza”.
E cosa succede in caso di condanna dell’assicurato con la pronuncia da parte del giudice di una provvisionale?
La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitivo.
Si tratta quindi di un danno non definitivo e quindi non risarcibile ai sensi di polizza. Ai fini del risarcimento, occorrerà attendere l’esito effettivo dell’iter processuale.
Facciamo ora un esempio pratico tratto da nostro portafoglio:
l’assicurato è un geometra che riceve un incarico di progettazione e direzione dei lavori da parte di un cliente. Seguito accertamento delle Autorità, si ravvisa che le opere realizzate siano abusive con tanto di attestazioni false. Viene avviato un processo penale a carico del professionista con costituzione di parte civile del danneggiato. Il giudice condanna l’assicurato penalmente e liquida a favore della parte civile una somma a titolo di risarcimento. La pretesa non può trovare copertura dal punto di vista assicurativo in quanto è stato accertato l’elemento del dolo.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!

Lascia un commento