Categoria: novelle

  • Parliamo di “Circostanze”

    Iniziamo il mese di Marzo tornando a parlare di Circostanze….queste semi – sconosciute.

    Come sempre riportiamo la definizione presente nei nostri testi di polizza:

    CIRCOSTANZA: Si intende qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente
    portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI
    RISARCIMENTO anche se non motivata
    .

    Adesso che abbiamo ricordato la definizione passiamo ai casi concreti:

    1. CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente. Il nostro consulente del lavoro, dotato di Rc Professionale, segnala l’errore di cui si è accorto – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, anche se la polizza, nel frattempo, è scaduta e il consulente del lavoro ha stipulato nuova polizza con altra Compagnia, quando arriva la formale richiesta di risarcimento, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • AVVOCATO: su incarico del proprio cliente il nostro avvocato deposita atto di Appello per chiedere la riforma della sentenza di primo grado che non ha soddisfatto appieno il proprio cliente. Con il deposito della comparsa in Appello da controparte il nostro avvocato si rende conto di aver depositato il proprio atto con un ritardo di 2 giorni rispetto a quanto previsto dalla normativa. Il Giudice potrebbe quindi pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del proprio cliente e condannarlo al pagamento delle spese di lite di controparte. Il nostro Avvocato segnala l’errore commesso – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Mesi dopo, seguito pronuncia del Giudice, invia all’Ufficio sinistri la richiesta di risarcimento ricevuta dal proprio cliente, l’Ufficio sinistri prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.
    • ADDETTO ALLA SICUREZZA: in un cantiere si verifica un incidente che porta un operaio a subire un infortunio. Il nostro addetto alla sicurezza segnala l’evento – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. A seguito dell’incidente al nostro addetto alla sicurezza vengono comminate delle sanzioni. In seguito, l’operaio infortunato invia formale richiesta di risarcimento danni che coinvolge non solo il nostro addetto alla sicurezza ma anche gli altri soggetti coinvolti nel cantiere. In seguito, l’INAIL agisce in rivalsa rispetto a quanto liquidato all’operaio infortunato. Tutti questi sviluppi vengono comunicati, nel tempo, man mano che si verificano, all’Ufficio sinistri che prende in carico le richieste e gestisce il sinistro.
    • MEDICO: al nostro medico, che lavora all’interno di una struttura sanitaria, viene segnalato che un paziente ha richiesto il risarcimento di un presunto danno subito da parte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. La struttura sanitaria informa il nostro medico, e i suoi colleghi, che procederà alla gestione del sinistro con il proprio Ufficio legale competente e, al termine, dell’istruttoria comunicherà ai singoli medici loro eventuali responsabilità e le loro singole quote di partecipazione all’eventuale risarcimento del danno che verrà riconosciuto. Il nostro medico segnala la comunicazione ricevuta – CIRCOSTANZA – all’Ufficio sinistri. Un anno dopo la struttura sanitaria comunica al nostro medico che il danno lamentato dal paziente è stato riconosciuto e risarcito e che sono stati rilevati determinati profili di responsabilità nei suoi confronti. La comunicazione viene inviata all’Ufficio sinistri che prende in carico la richiesta e gestisce il sinistro.

    Ci fermiamo qui ma potremmo andare avanti per pagine e fare altri numerosi esempi, situazioni che ci vengono comunicate e gestite quotidianamente. Perciò se avete domande e/o dubbi non esitate a scriverci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • D&O E SINISTRI TRA RISCHIO DI IMPRESA ED IMPRESA A RISCHIO

    Le polizze D&O (Directors & Officiers) tutelano le attività svolte dai vertici societari.

    Ormai è realtà consolidata che la sindacabilità dell’operato degli amministratori sia sempre più oggetto di criticità e di possibili contestazioni.

    È dunque essenziale porre uno scudo assicurativo adeguato tra l’operato professionale ed il patrimonio personale.

    Per questa categoria di prodotto, UIA SRL commercializza diverse e specifiche coperture che di seguito brevemente riassumiamo prima di inquadrare alcune fattispecie di sinistro:

    –          D&O – Associazioni: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Consiglieri delle Associazioni con formula Claims Made.

    –          D&O – Individuale: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratore o Dirigente, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene pertanto assicurato il Singolo soggetto che svolge la funzione di Amministratore o dirigente all’interno della società.

    –          D&O – Slim (con attivo fino a € 3.000.000,00): la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Dirigenti, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della Società, Institore, Amministratore di fatto. Viene coperta altresì la Società contraente, solo nella misura in cui la stessa Società abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    –          D&O – Standard: la polizza opera come la D&O – Slim ma per società con attivo superiore a € 3.000.000,00. Inoltre, con la polizza D&O standard differentemente dalla Slim, c’è la possibilità di coprire anche le società controllate e anche i sindaci e revisori.

    –          D&O – Ordini, Collegi: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione del Consiglio dell’Ordine o Collegio, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Può venire assicurato l’Ordine o Collegio contraente, solo nella misura in cui lo stesso Ordine o Collegio abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    È inoltre possibile estendere ai prodotti D&O STANDARD ed ORDINE COLLEGI anche la garanzia PO. Con questa ulteriore estensione la polizza assicura anche la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON O SENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA assicurata in polizza con formula Claims Made. Vengono coperte tutte attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.

    –          Tutela legale per D&O: la polizza fornisce una tutela nei seguenti ambiti: (A)Ambito penale (B)Ambito civile. Tale polizza copre i costi per eventuali spese legali che l’assicurato dovrà sostenere per un procedimento che riguardi la società in cui ricopre un ruolo nel CDA oppure nell’incarico di SINDACO, DIRIGENTE, QUADRO o infine COLLEGIO.

    Le proposte UIA sono stata incrementate recentemente con i nuovi prodotti:

    • estensione della RC Professionale alla Polizza D&O
    • responsabilità Civile D&O alla Polizza RC Professionale

    con i quali il cliente può avere idonea copertura assicurativa per l’attività esercitata sia in regime di libera professione sia per quella esercitata dallo stesso presso un Ente e viceversa.

    Fatta questa doverosa descrizione del prodotto D&O, dal lato della gestione dei sinistri possiamo annoverare diversi esempi concreti tratti dal nostro portafoglio:

    1)      D&O e procedimento penale. A volte è capitato che gli amministratori societari siano stati indagati o addirittura condannati per reati legati alla gestione societaria (si pensi ad esempio ai reati tributari). I sinistri di questa tipologia denunciati sulla polizza D&O, non sono coperti in quanto il contratto non opera in caso di procedimento penale di natura dolosa. Si tratta infatti di polizza di Rc professionale che copre danni patrimoniali a terzi e che quindi non presta copertura in caso di procedimenti penali perdipiù per reati dolosi

    2)      D&O E GLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’. Gli assicurati sono i soci/amministratori della società contraente, ricevono una richiesta di risarcimento danni da parte del Curatore fallimentare della società reclamante. Uno degli assicurati presso la reclamante aveva svolto incarico di Amministratore, l’altro assicurato aveva svolto incarico di membro del C.d.A. La società contraente aveva quote nella società reclamante fino ad una certa data. Il curatore fallimentare sostiene che l’attività realizzata da amministratori, soci e sindaci della reclamante abbia portato la stessa al fallimento e chiede quindi il risarcimento del danno. Viene denunciato il sinistro sulla polizza D&O ma lo stesso non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto il contratto tiene indenne gli assicurati per le richieste di risarcimento loro rivolte come Amministratori della società contraente e non come Amministratori o membri del C.d.A. di altre società.

    3)      D&O e tutela legale. Un dipendente di una società (con polizza D&O tutela legale) riceve un atto di citazione proveniente da un ex collega dipendente della stessa società. Il primo denuncia il sinistro sulla polizza D&O tutela legale chiedendo il pagamento delle spese di giudizio. Il sinistro viene respinto poiché trattasi di una vertenza di natura personale tra dipendenti non rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa che riguarda invece la gestione societaria.

    Possiamo concludere che il prodotto D&O copra prettamente la gestione societaria e solo ciò che attiene all’amministrazione della stessa. Gestire ed amministrare una società è di per sé un rischio (non a caso si parla di rischio di impresa!) ma con un prodotto assicurativo adeguato e conforme alle reali esigenze degli amministratori può essere un’attività meno ardita.

  • AVERE LA POLIZZA IDONEA ALLE NECESSITÀ DEI CLIENTI/ASSICURATI

    Blog odierno a cura della Direzione Tecnica.

    Nel nostro settore siamo sempre più pressati dai budget di produzione, se si desidera andare d’accordo con le mandanti occorre produrre, produrre, produrre. Appena si entra in contatto con le Compagnie la prima cosa che viene chiesta è: ”ma quanto è in grado di produrre? In quanto tempo? Ed in un periodo di 3 anni?” In molti casi queste istanze condizionano anche le capacità operative, si affrontano situazioni che non raramente vengono gestite in modo frettoloso.

    Quando si ha una anche minima attenzione, comprendere di cosa ha effettivamente necessità il cliente già richiede molto e si utilizza la scorciatoia di “inviare alle Direzioni” le richieste. In molti casi si ottengono garbati rifiuti (il rischio sottopostoci non rientra nelle nostre linee di assunzione); si può anche ricevere un riscontro prodotto da una intelligenza artificiale che fornisce una sua risposta non adeguata; esiste anche il caso nel quale non si riceve alcuna risposta.

    Per fare bene il nostro lavoro sarebbe semplicemente utile comprendere la natura delle necessità da assicurare ma non è raro che questa diligente e minima impresa sia considerata ardua.

    Dobbiamo poi resistere a fenomeni indotti da altri: può accadere che una circolare tecnica, un parere, una nota sia veicolata impropriamente e che possa causare momenti di autentico panico: “ma la polizza che ho risponde a queste nuove direttive?”. Come prima cosa sarebbe utile verificare il grado di autorità di queste informazioni, ad esempio nel caso delle asseverazioni sono intervenute notizie di ogni genere ma che in concreto si sono rivelate per pareri ed opinioni senza alcuna valenza giuridica, nessuno organo dello Stato aveva mai emesso alcun aggiornamento al dispositivo originario. Controllare sempre gli autori di queste “circolari”.

    In ordine di tempo ci sono arrivate richieste afferenti al “settore odontoiatrico”, UIA da tempo opera in questo settore e sempre di più gli intermediari con i quali collaboriamo sono oggetto di domande inerenti questa attività professionale. L’evoluzione, soprattutto nei grandi centri urbani, ha visto concentrare l’attività di odontoiatra e area limitrofa in strutture a livello imprenditoriale di dimensioni ragguardevoli. Queste società complesse in genere assumono obblighi nei confronti dei loro clienti riversando sui loro operatori sempre maggiori gravami. Ecco perché arrivano richieste di manleva per tutte le attività che gli addetti possono compiere. A queste situazioni si aggiungono studi e richieste da parte di altri operatori come, ad esempio, la precisazione che i prodotti odontotecnici devono essere dotati di copertura da RC Prodotto Difettoso.

    In Italia il settore assicurativo è ancorato al principio dei cd rischi nominati: già dal titolo della polizza si può facilmente dedurre quale sarà il tipo di assicurazione. Se viene indicato RC Professionale dell’Odontoiatra è ben difficile che la polizza possa rispondere per infortunio, incendio od altri eventi! Certo, prudenza imporrebbe, se possibile, di avere più tipi di polizze od una polizza a moduli anche perché può accadere che i confini tra una attività ed un’altra, magari di natura accessoria, siano molto vicini.

    Per avere una conoscenza esaustiva su alcune operatività degli odontoiatri possono essere utili le seguenti precisazioni:

    RC Professionale: copre le responsabilità di natura professionale stabilite dalla legge in caso di danni patrimoniali.

    RC da Prodotti difettosi: copre i produttori e chi pone in commercio dei prodotti che possono causare danni ai consumatori.

    RC Smercio: responsabilità che può interessare il commerciante per danni a terzi causati da difetti di conservazione (in genere alimentari).

    Queste sono le principali ipotesi assicurative, di tutta evidenza che per l’attività di odontoiatra solo il primo tipo di copertura possa essere utile. Le altre due tipologie possono essere oggetto di interesse solo ed esclusivamente ad altri attori che orbitano attorno al professionista come i produttori di apparecchi per ortodonzia (Rc da prodotto difettoso).

    Presunte compliance destinate a tentativi di addossare responsabilità sul professionista possono essere lette solo come un tentativo di alleggerire gravami di tipo imprenditoriale.

    Responsabilità dovute ad impianti che dovessero rivelarsi difettosi sono in genere causate da problematiche dovute a carenze di tipo qualitativo che nulla hanno a che fare con la prestazione professionale dell’odontoiatra.

    Sicuramente potrebbe essere utile affiancare alla polizza di Responsabilità Civile Professionale una Polizza di Tutela Legale che avendo carattere indennitario può rivelarsi necessaria.

  • LA CLAUSOLA BROKER… UN ESEMPIO CONCRETO

    Benché non sia infrequente che il sinistro venga denunciato direttamente dall’assicurato, nella maggioranza dei casi i sinistri di cui ci occupiamo vengono denunciati dall’intermediario a cui l’Assicurato si è rivolto per la stipula della polizza.

    L’intermediario può essere un agente iscritto alla sezione A del RUI ovvero un broker.

    Mentre l’agente propone i prodotti della Compagnia per cui lavora, il broker, iscritto alla sezione B del RUI, riceve dal cliente l’incarico di trovare sul mercato assicurativo il prodotto più adatto alle sue esigenze. Il broker, quindi, agisce dietro mandato del cliente e senza poteri di rappresentanza della Compagnia. Questo in linea di massima, considerato però che sul mercato più che l’agente monomandatario è presente l’agente plurimandatario; quest’ultimo lavora per plurime Compagnie, potendo quindi offrire al cliente un numero più ampio di prodotti tra cui scegliere.

    Nelle condizioni di assicurazione è prevista la c.d. clausola di brokeraggio, operante solo nell’ipotesi in cui l’intermediario operi nella sezione B del RUI.

    Secondo quanto previsto dalla clausola broker, l’assicurato, stipulando il contratto assicurativo, conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini della polizza. Di conseguenza:

    a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. si considera come effettuata al contraente/assicurato;

    b) ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso.

    La clausola prosegue prevedendo l’espresso conferimento da parte degli Assicuratori a U.I.A. dell’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla polizza. Pertanto: a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. si considera come effettuata agli Assicuratori; b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. si considera come effettuata dagli Assicuratori.

    Soffermiamoci in particolare sulla prima parte del dettato della clausola: il riferimento è unicamente alle comunicazioni che il broker dell’assicurato invia a UIA e a quelle che UIA invia al broker dell’assicurato. In altri termini, la formulazione della clausola broker non comprende anche le comunicazioni assicurato – broker.

    Un esempio aiuterà a chiarire quanto appena evidenziato.

    Un nostro assicurato ha ricevuto un invito in mediazione da parte dei committenti che lamentavano di aver riscontrato vizi nel progetto dal predisposto dal medesimo professionista.

    La polizza del nostro assicurato scadeva in data 07/03/2023. In quella stessa data l’assicurato denunciava il sinistro al proprio broker, il quale provvedeva immediatamente a inoltrare la denuncia di sinistro all’intermediario che si era rivolto a UIA per la stipula della polizza. La polizza, dunque, non era stata intermediata direttamente dal broker dell’assicurato, ma da un altro intermediario iscritto alla lettera A del RUI. Quest’ultimo inoltrava a UIA la denuncia di sinistro solo in data 27/03/2023, ben oltre, dunque, la scadenza del periodo assicurativo.

    Nel caso di specie è evidente che la clausola broker non può operare, e ciò per due ordini di motivi:

    1) la polizza era stata intermediata da un agente e non da un broker. Nella scheda di copertura era infatti indicata la denominazione dell’agente tramite il quale la polizza era stata stipulata. Il passaggio nel sinistro esaminato era stato quindi: ASSICURATO -> BROKER -> AGENTE -> U.I.A. Diverso sarebbe stato, ai fini dell’eventuale operatività della clausola broker, se non vi fosse stato il passaggio all’agente.

    2) Come già evidenziato, la clausola broker prevede che ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso. È dunque necessario il passaggio ASSICURATO -> BROKER -> U.I.A. Nel caso del sinistro in esame, tuttavia, tale passaggio era mancato in quanto, se è vero che il sinistro era stato denunciato dall’assicurato al broker durante il periodo di copertura, la denuncia era pervenuta a U.I.A. (e dunque agli Assicuratori) a polizza già scaduta.

    Il sinistro è stato quindi respinto in quanto non coperto dalle garanzie di polizza. Per il principio di claims made, infatti, la polizza copre unicamente le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e dal medesimo denunciate agli Assicuratori durante il medesimo periodo di assicurazione.

  • UN SINISTRO PAGATO È PER SEMPRE.

    Prima di liquidare un sinistro, inviamo all’Assicurato una quietanza liberatoria da compilare e firmare per accettazione. La quietanza di pagamento è un documento valido ai fini legali che costituisce una prova certa dell’effettiva definizione del sinistro.

    Con la sottoscrizione di questa, da una parte la Compagnia si impegna a corrispondere al Cliente quanto stabilito all’esito dell’istruttoria, dall’altra l’Assicurato accetta il quantum liquidato rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro.

    In altre parole, la quietanza attesta l’avvenuta transazione tombale tra le parti e di conseguenza la tacitazione definitiva di ogni diritto presente e futuro, comportando:

    1. ampia, finale, liberatoria di pieno saldo;
    2. rinuncia delle parti a non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in relazione al sinistro;
    3. rinuncia ad ogni azione nei confronti della Compagnia da parte dell’assicurato.

    Per comprendere al meglio, è utile riportare di seguito un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un Tributarista che ha erroneamente imputato un’agevolazione al Cliente che non ne aveva diritto. Il professionista si è accorto dell’errore in fase di elaborazione della dichiarazione redditi e ha provveduto con successive dichiarazioni ad integrare la posizione con conseguenti sanzioni che ha rimborsato al proprio Cliente.

    A seguito della denuncia di sinistro, abbiamo liquidato l’importo relativo alle sanzioni al netto delle franchigie e degli scoperti applicabili.

    Nel 2022 l’assicurato riceve un’ulteriore comunicazione da parte del reclamante: a seguito dell’errore precedentemente contestato e risarcito, il danneggiato ha fatto verificare la propria posizione fiscale ad altro professionista, il quale ha riscontrato che l’errore compiuto comporterà un danno di maggiore gravità e di conseguenza sanzioni nettamente superiori.

    L’assicurato chiede quindi di riaprire nuovamente il sinistro e invoca la liquidazione del maggio danno rilevato.

    Alla luce di quanto spiegato, si tratta del medesimo sinistro già liquidato dopo la sottoscrizione da parte dell’assicurato della quietanza liberatoria. Il reclamante ha dovuto pagare i contributi derivanti dall’errore dell’assicurato e adesso cerca di farsi risarcire gli stessi. L’importo successivamente richiesto non è infatti casuale.

    Il “nuovo” sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto l’ulteriore richiesta risarcitoria ricevuta non è altro che il prosieguo del sinistro già liquidato a seguito di formale liberatoria indicata in atto di quietanza sottoscritto dall’assicurato.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenti…(iniziamo bene….)

    La normativa di riferimento in materia è la seguente:

    Art. 1892 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
    Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

    Art. 1893 Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
    Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

    Di seguito un esempio pratico tratto dal nostro “portafoglio” sinistri:
    Polizza ambito medico con decorrenza Gennaio 2023. Il Modulo di proposta compilato dal cliente presenta le seguenti domande:
    Sezione: SINISTRI/CIRCOSTANZE (In caso di una o più risposte affermative prego fornire la documentazione integrativa)

    1) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è a conoscenza di circostanze che
    potrebbero dare luogo ad un sinistro
    Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    2) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati ha mai avuto sinistri negli ultimi 5 anni Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    3) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad incriminazioni, condannato o coinvolto in atti di frode o disonestà? Si □ No □ Se si allegare dettaglio
    4) Il contraente/assicurato o uno dei suoi Associati è attualmente, o è stato in passato, soggetto ad udienze o azioni disciplinari, soggetto a limitazioni nella pratica o radiato dall’ordine? Si □ No □ Se si allegare dettaglio

    Il nostro medico risponde negativamente a tutte le domande sopra riportate. Sei mesi dopo la decorrenza della polizza il nostro medico denuncia un sinistro: una paziente lamenta lesioni personali seguito intervento di implantologia eseguito dal nostro assicurato qualche anno prima e chiede il risarcimento del danno. L’ufficio sinistri chiede la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica: cartella clinica, copia consensi informati, relazione medico legale prodotta dalla reclamante, relazione dell’assicurato in merito ai fatti contestati. Dopo qualche giorno, arriva la documentazione richiesta e, a sorpresa, spunta nella documentazione uno scambio di mail tra il nostro medico e la paziente. La corrispondenza, datata 2021 (!), rivela non solo che la paziente aveva già effettuato delle contestazioni al medico in merito all’intervento eseguito ma che lo stesso medico, in risposta alle contestazioni, aveva scritto alla paziente quanto segue:

    “Cara signora XXYYZZ prendo atto con rammarico delle sue contestazioni, mi sono offerto di effettuare un intervento riparatore ma Lei non me lo permette, a questo punto mi faccia pure scrivere dal suo avvocato, girerò la comunicazione all’assicurazione che provvederà a risarcire il danno da Lei lamentato.”

    Ma come? Il nostro medico non aveva indicato che non era a conoscenza di circostanze e/o richieste di risarcimento? E questa comunicazione come si può definire? Ad aggravare il tutto il fatto che il nostro medico, prima della polizza decorrenza Gennaio 2023, non aveva mai stipulato polizze per la RC Professionale…

    Conclusioni: sinistro respinto in quanto circostanza nota all’assicurato prima della decorrenza della polizza, circostanza non dichiarata nel Modulo di proposta compilato dal medico prima della sottoscrizione della polizza con conseguente assunzione errata del rischio da parte della Compagnia e applicazione degli Articoli in premessa riportati.
    Infine, la Compagnia si è avvalsa del diritto di recesso a seguito del sinistro denunciato.

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    Al prossimo post!

  • QUANTI SINISTRI?

    Con il post di oggi vogliamo raccontarvi un altro caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri partendo da un quesito che ci è stato di recente formulato: come viene gestito il sinistro quando l’errore dell’Assicurato cagiona un danno a più soggetti?

    Possiamo fare il seguente esempio: l’Assicurato ha gestito la contabilità di due avvocati che collaborano presso lo stesso Studio. Ad entrambi i professionisti sono state comminate sanzioni a seguito di difformità riscontrate nella documentazione contabile e fiscale predisposta dall’Assicurato.

    In questo caso i soggetti danneggiati sono due (le sanzioni sono state ricevute da entrambi come singoli professionisti), pertanto due sono anche le posizioni di sinistro. Ne deriva ancora che la franchigia/scoperto di polizza si applica non sul totale richiesto a titolo di risarcimento (nel caso in cui vi sia appunto un’unica richiesta risarcitoria a firma di tutti i danneggiati), ma sul danno patito da ogni singolo danneggiato.

    Abbiamo affrontato casi simili in diverse occasioni.

    Per esempio, un avvocato nostro Assicurato ha denunciato un sinistro dopo essersi reso conto che, a causa di una banale dimenticanza, i suoi assistiti avevano definitivamente perso l’indennità di risarcimento per eccessiva durata del procedimento che era stata a ciascuno di loro riconosciuta.

    Più nello specifico, i clienti dell’Assicurato avevano ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni solo al termine di un lunghissimo procedimento civile. In casi di questo tipo, l’ordinamento prevede la possibilità di instaurare un giudizio per ottenere, ai sensi della Legge n.89/2001 (Legge Pinto), un indennizzo in ragione della durata abnorme del procedimento.

    L’Assicurato aveva dunque predisposto il ricorso ai sensi della Legge Pinto per conto di tre clienti. La Corte d’Appello (giudice competente in tale materia) aveva accertato che la durata del processo che aveva interessato i tre ricorrenti era da considerarsi eccessiva in quanto superiore alla durata ordinaria del procedimento civile (a tal fine è lo stesso legislatore a fissare i limiti temporali oltre i quali la durata del procedimento è considerata non ragionevole).

    Dal momento che il procedimento “presupposto” era durato ben 25 anni, a ciascun ricorrente era stato riconosciuto un indennizzo di €12.000 quale risarcimento per violazione dei termini del processo.

    A questo punto, ottenuto il decreto di accoglimento, il nostro Assicurato avrebbe dovuto provvedere alla notifica all’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto.

    Purtroppo, l’Assicurato ha notificato oltre tale termine e si è accorto dell’errore solo dopo aver ricevuto dall’Avvocatura dello Stato l’opposizione per tardività della notifica.

    Il decreto è stato quindi dichiarato inefficace, con l’ulteriore conseguenza che i ricorrenti non avrebbero mai più potuto riproporre un ricorso per ottenere nuovamente, con riferimento sempre allo stesso procedimento “presupposto”, il risarcimento per eccessiva durata del processo.

    I tre clienti hanno quindi presentato all’Assicurato una richiesta risarcitoria per la somma complessiva di €36.000.

    Verificata l’operatività delle garanzie assicurative (non si ponevano eccezioni di copertura in quanto l’errore era stato commesso proprio in vigenza di polizza) e considerata la certezza del danno sia nell’an sia nel quantum, abbiamo riconosciuto per ciascun danneggiato la somma che era stata disposta con il decreto di accoglimento (€12.000), detratta, sempre per ogni posizione di sinistro, la franchigia di polizza (€500).

    Sperando che questo post possa esservi utile, rimaniamo disponibili per approfondire ulteriori aspetti della gestione dei sinistri!

  • Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

    Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

    Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

    L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

    Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

    Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

    Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

    UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

    Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

    All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

    Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

    I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

    L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

    L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

    Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

    – ritardo nella raccolta dei documenti

    – relazioni recanti dati non corretti

    – mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

    – errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

    – inerzia nella gestione della pratica

    – mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

    Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

  • Come denunciare un sinistro nel 2024

    Buon anno a tutti i nostri lettori!
    Riprendiamo il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2024 ricordando, ancora una volta, come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Purtroppo, ci capita ancora di ricevere denunce di sinistro senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, oppure comunicazioni del tipo “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?” oppure ancora un semplice “aprire sinistro” nessun documento allegato e nessuna indicazione del contraente/assicurato.

    Come abbiamo già avuto modo di segnalare, l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, per iniziare bene l’anno, ricordiamo i passi da seguire per procedere al meglio!

    1. Abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro e ai quali chiediamo di scrivere: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
    2. Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
    3. Indicate sempre nell’oggetto della mail COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un agevole recupero del contratto assicurativo
    4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro, è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
    a. Copia polizza firmata,
    b. Copia pagamento del premio,
    c. Relazione dettagliata dell’assicurati in merito ai fatti contestati,
    d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.

    Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • Buon Natale dal Team di UIA

    A tutti voi da tutti noi…