Categoria: novelle

  • RESPONSABILITA’ MEDICA: QUALE PROVA IN CAPO AL PAZIENTE DANNEGGIATO?

    Abbiamo visto che una delle principali novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco è la possibilità per il paziente che assume di aver subito un danno a seguito di un intervento medico o di una prestazione sanitaria di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa del professionista sanitario.

    L’introduzione dell’azione diretta del paziente rende di assoluta preminenza il tema dell’onere probatorio: quale prova è richiesta al paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito a causa di un errore del professionista sanitario? Per rispondere a tale domanda è in primo luogo necessario definire la natura della responsabilità medica.

    Sul tema, molto dibattuto in passato, è intervenuta da ultimo la Gelli-Bianco.

    La l’art. 7 comma 3 della legge n. 24/2017 qualifica espressamente la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria come responsabilità extracontrattuale. Il medico, quindi, in linea generale risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. “salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; in tale ultimo caso la responsabilità del medico è una responsabilità di tipo contrattuale.

    Questa non è tuttavia l’unica disposizione da tenere in considerazione, in quanto l’art. 7 comma 1, dedicato alle strutture sanitarie o sociosanitarie, prevede che la struttura che si avvalga della prestazione di sanitari risponde del loro operato ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., e ciò anche se tali sanitari, non necessariamente dipendenti della struttura, sono stati scelti dal paziente. In definitiva, si tratta di una responsabilità contrattuale. Questa disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria (art. 7 comma 2).

    La Legge Gelli- Bianco ha quindi previsto un doppio binario di responsabilità.

    Ciò si riflette anche sul regime probatorio, perché il paziente che agisce contro il medico dovrà provare tutti gli elementi della responsabilità extracontrattuale (fatto illecito del sanitario, colpa, nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, danno ingiusto); l’azione si prescrive in cinque anni.

    L’onere probatorio è invece più agevole per il paziente nel caso di responsabilità contrattuale perché in tale ipotesi è sufficiente dimostrare, oltre alla sussistenza del contratto, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso. L’azione di responsabilità si prescrive in un termine più lungo: dieci anni anziché cinque. In relazione alla responsabilità contrattuale, il paziente non dove dimostrare la colpa del medico. Sarà invece la struttura sanitaria (o il medico nel caso in cui sia chiamato a rispondere in virtù di un’obbligazione contrattualmente assunta con il paziente) a dover dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o l’impossibilità di adempimento derivante da una causa non imputabile al medico.

    Sul punto si può ricordare la sentenza n. 28991 del 11.11.2019 della Cassazione. Con tale pronuncia la Cassazione ha avuto modo di precisare che nell’eventualità in cui venga dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario, è onere del danneggiato provare, anche mediante presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onore, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione sanitaria (da ultimo anche Cass. ord. n. 5922 del 05/03/2024).

    Ai fini dell’accertamento del nesso causale (e dunque per stabilire se una determinata condotta è causa di un certo evento) si applica il criterio del “più probabile che non”.

    Nella pratica un ruolo determinante è comunque svolto dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

    Possiamo prendere come esempio un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: l’assicurato, dentista, aveva ricevuto un ricorso per ATP da parte di una paziente, che lamentava danni a seguito di un intervento dentistico. La responsabilità addebitata all’assicurato era in questo caso una responsabilità a titolo contrattuale: la paziente si era rivolta direttamente allo studio dell’assicurato, libero professionista, per eseguire l’estrazione di alcuni elementi dentari e l’inserimento di protesi.

    Sulla base di quanto prodotto dalla paziente, il CTU ha effettivamente ritenuto sussistente il nesso causale tra gli errori di esecuzione delle cure odontoiatriche e il danno biologico lamentato: gli interventi dentistici erano stati eseguiti proprio dall’assicurato; tali interventi erano stati immediatamente seguiti da delle complicanze clinicamente documentate; le complicanze sopraggiunte non costituivano eventi imprevedibili, ma avrebbero invece ben potuto essere prevenute ed evitate con la diligenza professionale richiesta all’assicurato. La responsabilità (contrattuale) dell’assicurato è stata quindi ritenuta provata.

    Seguiranno ulteriori post di focus sulla responsabilità medica!

  • Legge Gelli – precisazioni sulla operatività delle polizze

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

    da alcuni mesi riceviamo richieste di informazioni in merito alle polizze RC professionali del settore Sanità, le cd novità introdotte dalle disposizioni attuative sono molto chiare e non suscettibili di interpretazioni.

    È vero che si deve assistere a tentativi di trovare accomodamenti temporanei pur di fornire presunte gradite risposte agli assicurati ma queste “soluzioni” lasciano il tempo che trovano; anche nel passato e per altri casi qualcuno cercò di trovare formule molto fantasiose, come nel caso che tutti ricordiamo in merito al visto per i commercialisti. Alcuni, anche importanti operatori del settore, cercarono soluzioni proponendo incrementi di massimali con la speranza che la modificata capienza potesse essere inclusiva delle nuove insorte responsabilità.

    Queste iniziative causarono solamente dei comprensibili aggravi a tutti quegli operatori, come UIA, che si proposero fin dall’inizio con soluzioni in perfetta assonanza con il dispositivo legislativo. Fortunatamente intervenne l’Autorità ribadendo inequivocabilmente sia la ratio del provvedimento che, ad esempio, il fatto di dover proporre un massimale dedicato esclusivamente alla attività oggetto del provvedimento legislativo.

    Purtroppo, la storicità poco o nulla insegna, abbiamo assistito a comportamenti simili anche nel caso delle disposizioni relative agli avvocati: se il nuovo massimale minimo previsto era stabilito in 350.000 euro perché si è continuato ad offrire massimali diversi? Cosa pensare, in tempi più recenti, del periodo di durata della garanzia postuma per le asseverazioni? Come dimenticare le richieste più disparate? Il risultato? Creare ulteriori incertezze in un settore che aveva assoluta necessità di una serena disposizione per metabolizzare intelligentemente tutte le problematiche insorgenti.

    Ora, nessuno vuole perdere clienti, è un dato di fatto, ma anche nel caso della Legge Gelli proporre dei massimali non in compliance potrebbe causare non pochi problemi sia agli assicurati che agli intermediari. Poniamo il caso che un assicurato con un massimale da 250.000/500.000 euro ritenga che in ragione della sua attività la sua polizza sia adeguata, è un atteggiamento forse anche accettabile ma questo nulla toglie alla precisa ed inequivocabile disposizione che alla scadenza (quasi tutte queste polizze sono di durata un anno) sia obbligato ad avere un massimale aggiornato di almeno un milione. L’unica deroga è nel caso di poli-annualità per polizze aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, non sono previste altre eccezioni.

    La data ultima indicata per provvedere all’adeguamento non è assolutamente una concessione per soprassedere all’obbligo previsto. Se per ragioni squisitamente commerciali si dovesse “accontentare” il cliente/assicurato proviamo ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze in caso di sinistro per un importo superiore al massimale di polizza non adeguato? A parte scontate problematiche con le Autorità di sorveglianza, la possibilità (?) di coinvolgere la Compagnia che emette la polizza, chi sarà sicuramente oggetto di azione di risarcimento sarà l’intermediario che ha proposto una copertura inadeguata. Altro dubbio: la Compagnia che assicura la Responsabilità Professionale dell’Intermediario risponderà di questo tipo di sinistro?

    Il dispositivo legislativo riconosce la possibilità per l’assicurato di chiedere un immediato adeguamento del massimale prima della scadenza per la vigente polizza; è sua facoltà procedere con la polizza alle condizioni vigenti fino alla scadenza anniversaria, una volta concluso il periodo assicurativo dovrà acquistare un prodotto assicurativo che sia aggiornato. Ribadiamo, la possibilità di mantenere invariato il massimale è previsto unicamente per le polizze di durata pluriennale aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici.

    In questo momento di incertezza, UIA ha deciso di emettere, fin da ora, le nuove polizze RC Medici in linea con il dettato di Legge, non procedendo pertanto con emissioni di contratti che prevedano massimali inferiori e retroattività differenti rispetto a quelli indicati dalla normativa.

    UIA – Direzione Tecnica

  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – AGGIORNAMENTI NORMATIVI

    Dopo gli ultimi giorni di festa torna il nostro appuntamento settimanale con il blog Sinistri.

    Esattamente un anno fa abbiamo iniziato a parlare di una possibile introduzione di un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali avente lo scopo di rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. Il 10 Aprile 2024 un articolo de Il Sole 24 Ore intitolava “SINDACI, RESPONSABILITA’ PARAMETRATA AI COMPENSI”. L’aggiornamento riguarda sempre il progetto di legge C 1276 presentato il 04 luglio 2023. Ad oggi il passo avanti compiuto riguarda l’approvazione, in data 09 aprile 2024, del progetto di legge in Commissione Giustizia e il relativo “approdo” alla Camera dei Deputati.

    Le principali novità che dobbiamo aspettarci dovrebbero essere le seguenti:

    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni. Ad esempio, per compensi fino a € 10.000 l’esposizione, in termini di risarcimento, sarebbe limitata a 15 volte il compenso.  
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    In attesa dell’esito dell’esame del progetto di legge alla Camera dei Deputati, di seguito riportiamo alcune tra le principali richieste di risarcimento legate a questa figura professionale e che fanno parte del nostro lavoro quotidiano:

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel XXXX, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.
    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel YYYY, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività attuata dall’Amministratore Unico della società.
    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel ZZZZ, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato.

    Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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    Al prossimo post!

  • LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CTU

    Con il post di oggi vogliamo approfondire il tema della responsabilità del consulente tecnico d’ufficio.

    Si tratta di un argomento che può interessare un vasto numero di professionisti assicurati, come ad esempio i tecnici quali architetti e ingegneri, ma anche i commercialisti e gli avvocati. Peraltro, come da nuove condizioni contrattuali, per questi professionisti l’attività di ctu rientra tra le estensioni sempre operanti purché l’attività venga effettivamente svolta e il relativo fatturato sia indicato nel questionario nell’attività ordinaria.

    Che cosa fa il consulente tecnico? Il consulente tecnico è chiamato a fornire un parere tecnico in una determinata materia.

     In linea generale, nell’ambito di un procedimento può accadere che per l’accertamento dei fatti o la quantificazione di importi (es. importo del danno, importo del prezzo di vendita del bene immobile oggetto di esecuzione ecc.) siano necessarie particolari competenze tecniche di cui il giudice non dispone. In tal caso, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, ossia un soggetto provvisto di una specifica competenza tecnica, che, scelto tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, fornisce i pareri tecnici che gli sono richiesti. Le parti possono a loro volta nominare dei propri consulenti tecnici, che possono partecipare alle indagini del ctu e presentare osservazioni.

    Il ctu viene tradizionalmente considerato un ausiliario del giudice in quando svolge un’attività nell’interesse della giustizia.

    Cosa succede però quando il ctu sbaglia? A quale titolo può essergli attribuita, dal punto di vista civilistico, una responsabilità?

    Il punto di partenza è l’art. 64 del codice di procedura civile.

    Il secondo comma dell’art 64 c.p.c. precisa che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con una sanzione penale e che “in ogni caso” è dovuto alle parti il risarcimento del danno arrecato.

    Secondo un primo orientamento, l’inciso “in ogni caso” sarebbe da interpretare nel senso che la responsabilità (civile) del ctu può essere configurata da qualsiasi condotta illecita, che sia connotata da dolo, da colpa grave, ma anche da colpa lieve. In altri termini, la “colpa grave” richiamata nella norma sarebbe necessaria per configurare l’illecito penale, ma non sarebbe richiesta ai fini della sussistenza della responsabilità civile e dunque ai fini del risarcimento dei danni patiti dalle parti.

    La giurisprudenza prevalente ritiene invece che proprio in ragione della funzione che il ctu è chiamato a svolgere, un’eventuale responsabilità civile possa configurarsi unicamente, oltre che nel caso di dolo (es. il perito che attesta consapevolmente fatti non corrispondenti a realtà), nell’ipotesi di colpa grave (Cass. 22587/2004; Tribunale di Bologna sentenza del 15/03/2015). In sostanza, il risarcimento del danno sarebbe ipotizzabile solo qualora vi sia anche responsabilità penale.

    Per “colpa grave” si intende una macroscopica e inescusabile negligenza o imperizia nell’esecuzione dell’incarico affidato, una condotta palesemente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede. Un errore, in altri termini, “imperdonabile” e “ingiustificabile” da parte del ctu.

    Trattandosi di un illecito civile extracontrattuale (tra il ctu e le parti del giudizio non c’è alcun vincolo privatistico), per ottenere il risarcimento del danno il danneggiato deve dare prova del danno patito, del nesso di causalità tra il danno e la condotta del ctu e della sussistenza della colpa in capo al ctu in termini di gravità (Tribunale di Monza sentenza del 27/10/2023). La prova di un errore determinato da colpa lieve non è sufficiente ai fini dell’accertamento della responsabilità del ctu.

    Ovviamente l’ipotesi di dolo del ctu non impegna le garanzie assicurative in quanto l’attività dolosa è espressamente esclusa. Le garanzie assicurative possono essere attivate solo nel caso di errore del CTU, errore che, come si è appena detto, dovrà rivestire i caratteri di una colpa particolarmente qualificata.

    Possiamo citare un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato aveva ricevuto dal giudice, nell’ambito di una procedura esecutiva, l’incarico di redigere una perizia di stima del valore dell’immobile pignorato. Al fine di verificare la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile, l’Assicurato effettuava un accesso agli atti in Comune ma la documentazione che gli veniva fornita era priva di planimetrie. L’Assicurato non richiedeva chiarimenti in merito a tale mancanza e sulla base della scheda catastale, unico elaborato grafico di cui era venuta in possesso che tuttavia non ha carattere probatorio, provvedeva a redigere una perizia di stima dichiarando che non vi erano difformità.

    Dopo aver acquistato l’immobile all’asta, il nuovo proprietario si accorgeva però che contrariamente a quanto dichiarato nella perizia di stima la soffitta non risultava abitabile. Lamentando che a causa di tale difformità il valore reale dell’immobile era inferiore a quello stimato nella perizia, l’acquirente richiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato.

    L’Assicurato può essere chiamato a risarcire il danno? La condotta posta in essere – redazione di una perizia di stima sulla base della sola scheda catastale ed in mancanza di planimetrie – è idonea a qualificare la colpa come grave e inescusabile? Al momento è pendente un procedimento, spetterà quindi al giudice pronunciarsi nel merito.

    Come sempre vi invitiamo a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero trattati.

    Vi segnaliamo anche l’appuntamento con il prossimo post è a venerdì 3 maggio!

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale degli agenti e dei broker (parte 1)

    Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.

    La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.

    Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.

    Ma non solo.

    Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.

    Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.

    Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).

    La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.

    Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!

    La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.

    Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.

    Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.

    Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …

    Al prossimo post!

  • R.C. PROFESSIONALE E AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

    In ambito RC Auto è all’ordine del giorno sentire parlare di azione diretta del danneggiato ma in ambito di RC Professionale unico soggetto legittimato nei confronti della Compagnia Assicurativa è il titolare del contratto. A fronte del pagamento del premio di polizza, il Contraente/Assicurato ha il diritto/dovere di informare l’Assicuratore a seguito del ricevimento di una contestazione o di una vera e propria richiesta di risarcimento danni e di collaborare con lo stesso Assicuratore per la gestione e, se possibile, la risoluzione della pratica.

    Vale per tutte le polizze di RC Professionale? Con l’arrivo del decreto attuativo Legge Gelli in ambito assicurativo, in vigore dal 16 marzo 2024, questa “regola” non è più applicabile nell’ambito della RC Professionale medica.

    Che cosa comporta questa novità? Il paziente danneggiato potrà decidere di rivolgere la propria richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia Assicurativa del professionista o della struttura sanitaria interessata. La Compagnia dovrà pertanto riscontrare la richiesta, aprire la pratica di sinistro e provvedere alla gestione della stessa con diritto di accesso alla integrale documentazione disponibile.

    Per vedere gli effetti e la reale portata di questa novità legislativa dovremo sicuramente attendere alcuni mesi per cui avremo tempo di ritornare sull’argomento. Con questo post vorremmo tuttavia approfittarne per ricordare che, anche in caso di sinistro, e anche in caso di azione diretta del danneggiato, l’assicurato, oltre ad avere diritti, ha anche dei doveri. Doveri che riportiamo di seguito:

    OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

    • L’ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie fornendo loro il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. – ricordiamo che è l’assicurato ad avere consapevolezza di quanto accaduto, delle azioni svolte, della possibile fondatezza dell’errore che gli viene contestato. L’Assicuratore non era parte del rapporto professionista/cliente, non era presente durante lo svolgimento dei fatti pertanto necessita di capire come si sono svolti non solo dal punto di vista del danneggiato ma anche dal punto di vista del professionista assicurato.
    • L’ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l’entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI e si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. – ricordiamo che la polizza non è un bancomat, l’assicurato non può gestire autonomamente la vertenza e poi presentare il conto alla Compagnia assicurativa, deve denunciare il sinistro nelle tempistiche pattuite nel contratto di assicurazione, deve fornire la documentazione richiesta, nel frattempo non deve aggravare il danno come previsto dall’Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio.
    • Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell’ASSICURATO. Qualora egli rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI, l’obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI non potrà eccedere l’ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturati fino alla data di tale rifiuto. – sembra strano a dirsi ma a volte è molto più conveniente per l’Assicuratore e anche per l’Assicurato “buttare giù il boccone amaro” e accettare una soluzione transattiva della vertenza piuttosto che intestardirsi nella convinzione di aver operato bene e correttamente rischiando un aggravamento dei costi (legali, peritali ecc.) e un allungamento inutile dei tempi necessari per arrivare, magari, allo stesso risultato.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

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    Al prossimo post!

  • REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI BIANCO – SECONDA PARTE

    Riprendiamo l’esame del decreto attuativo della legge n. 24/2017.

    Come abbiamo visto, la norma dà una definizione precisa di “sinistro” (sinistro è, innanzitutto, la richiesta risarcitoria ricevuta dall’assicurato). Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del decreto attuativo, il sinistro deve essere denunciato agli assicuratori entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria o comunque entro 30 giorni dal momento in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.

    Un’importante novità riguarda l’introduzione dell’azione diretta del danneggiato.

    L’art. 12 della Legge Gelli Bianco aveva introdotto la possibilità per il danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti della Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del professionista sanitario. Tale previsione è rimasta però finora inattuata in quanto la legge ne aveva rinviato l’effettiva applicabilità al momento di entrata in vigore del decreto attuativo.

    Occorre sottolineare che l’azione diretta del danneggiato costituisce una fattispecie del tutto inedita nel panorama della responsabilità civile professionale, che può trovare un confronto solo con la r.c.a.

    Denunciato il sinistro, come di consueto ha inizio l’istruttoria volta a verificare l’operatività delle garanzie assicurative.

    Ci sono delle casistiche in cui il sinistro non rientra in copertura. L’art. 8 del decreto attuativo indica quali sono le eccezioni di copertura della polizza opponibili anche al danneggiato:

    a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nell’oggetto della copertura assicurativa;

    b) i fatti generatori di responsabilità che si verificano al di fuori del periodo temporale coperto dalle garanzie assicurative e le richieste di risarcimento che, analogamente, sono presentate fuori del periodo di efficacia temporale della polizza. In merito a tali ipotesi, si pensi all’eventualità in cui l’errore del medico sia stato commesso in data antecedente ai 10 anni di retroattività previsti in polizza. Si può anche pensare al caso in cui la richiesta risarcitoria venga formulata all’assicurato o denunciata dal medesimo agli assicuratori successivamente alla data di scadenza della polizza e l’ultrattività non sia operativa (perché il medico non ha ancora cessato la propria attività professionale). In linea teorica, risulterebbe fuori dal periodo di efficacia temporale delle garanzie assicurative anche una richiesta risarcitoria che pervenga al medico successivamente al decorso dei 10 anni di ultrattività;

    c) la franchigia, la cui opposizione impegna comunque la Compagnia alla gestione del sinistro;

    d) il mancato pagamento del premio.

    Tali eccezioni sono opponibili purché – precisa il decreto – approvate specificatamente per iscritto.

    Un’ulteriore eccezione è dettata dalla seconda parte dell’art. 8, che, rinviando all’art. 38bis del d.l. n. 152/2021, prevede la mancata copertura assicurativa nel caso di omesso assolvimento dell’obbligo formativo: l’efficacia della polizza assicurativa è condizionata al completamento di almeno il 70% dell’obbligo formativo dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua. Si tratta di una previsione che rimarca l’importanza dell’aggiornamento continuo dei professionisti (in questo specifico caso) sanitari.

    Il titolo III del decreto attuativo, che interessa le sole strutture sanitarie, prevede delle soluzioni di copertura che sono alternative al contratto di assicurazione (c.d. misure analoghe alle coperture assicurative).

    In breve, anziché stipulare una polizza assicurativa, le strutture possono operare mediante assunzione diretta del rischio costituendo, tenuto conto della tipologia e della quantità delle prestazioni erogate nonché delle dimensioni della struttura, un apposito fondo a copertura dei rischi che potrebbero dar luogo a richieste risarcitorie. Oltre al fondo rischi, la struttura deve accantonare a riserva le somme necessarie a far fronte alle richieste risarcitorie già pervenute, relative a sinistri denunciati ma non ancora liquidati (fondo riserva sinistri).

    La scelta di operare in assunzione diretta del rischio non esclude in via assoluta l’intervento della Compagnia assicurativa. L’art 14 prevede infatti il subentro contrattuale della Compagnia: in tal caso la copertura della polizza è – ovviamente – limitata alle sole richieste risarcitorie pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza. Relativamente a quanto non rientra nella copertura offerta dalla polizza, il decreto attuativo si affretta a precisare che la struttura è comunque tenuta, fino alla chiusura dei sinistri aperti, alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta.

    L’obiettivo della tutela del danneggiato emerge alquanto chiaramente all’art. 15 del decreto, che disciplina i rapporti tra Compagnia e struttura nella gestione del sinistro nei casi in cui una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione o nel caso di franchigia. Dovrebbero essere predisposti e inseriti direttamente in polizza specifici protocolli finalizzati a regolamentare la gestione coordinata del sinistro tra assicuratore e struttura, in modo che, anche nell’istruzione della pratica e nella liquidazione del sinistro, venga garantito il “massimo coordinamento” tra la Compagnia e la struttura sanitaria “a tutela dei terzi danneggiati”.

    Queste le novità più significative apportate dal decreto. Vedremo come verranno recepite dal mercato delle polizze medmal.

  • REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI BIANCO – PRIMA PARTE.

    Dopo anni di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché degli esercenti le professioni sanitarie.

    Il decreto attuativo della legge n. 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) è stato infatti pubblicato il 1° marzo 2024 ed entrerà in vigore il 16 marzo.

    Diverse sono le novità apportate dal decreto, che sembrerebbe voler delineare un modello di polizza che copra il più possibile il professionista sanitario di fronte alle sempre più numerose richieste risarcitorie – più o meno fondate – a cui è costantemente esposto nell’esercizio della propria attività professionale.

    Il fatto che venga data una definizione ben precisa di ciò che si intende per “sinistro” è significativo. Per “sinistro”, alla luce del decreto attuativo della Legge Gelli Bianco, si considera la richiesta di risarcimento danni, ma anche la citazione dell’assicurato quale responsabile civile nell’ambito di un procedimento penale (si pensi al caso del medico imputato del reato di omicidio colposo a cui viene richiesto dagli eredi del paziente defunto anche il risarcimento dal danno), il ricevimento di un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti e la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura con la quale l’assicurato è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. L’elenco fornito dal legislatore sembrerebbe tassativo in quanto si afferma espressamente che fatti diversi da quelli indicati (come, ad esempio, la richiesta della cartella clinica, il ricevimento di una querela e di un avviso di garanzia) non costituiscono “sinistro”.

    Dal verificarsi o meno di sinistri dipenderà, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, anche la regolamentazione del premio ad ogni scadenza contrattuale. Per la variazione in aumento o in diminuzione del premio si dovrà aver riguardo in particolare alla tipologia dei sinistri denunciati e al numero di sinistri chiusi con la liquidazione del danno. Benché il legislatore intervenga in materia di regolazione del premio, non ha però previsto un obbligo a contrarre in capo alle Compagnie assicurative.

    Tra i requisiti minimi per l’idoneità dei contratti di assicurazione vi sono innanzitutto i massimali di polizza che gli assicurati sono tenuti ad avere.

    L’art. 4 del decreto attuativo detta quelli che sono i massimali obbligatori. Una polizza che preveda massimali inferiori non potrebbe essere considerata idonea ai fini assicurativi.

    L’innalzamento dei massimali è in linea con la logica secondo la quale il paziente deve essere il più possibile tutelato e messo al riparo da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’attività medica.

    Si tenga anche presente che il decreto prevede che nel caso in cui vi siano più responsabili del medesimo evento dannoso (es. l’intera equipe medica che ha effettuato l’intervento non andato a buon fine), l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili (art. 3 comma 6).

    Tornando ai massimali, segnaliamo che per i liberi professionisti che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto è previsto un massimale minimo di 1 milione per sinistro e 3 milioni per anno. Per gli esercenti la professione sanitaria che invece svolgono anche tali attività i massimali minimi salgono a 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.

    Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti e per i laboratori di analisi il massimale minimo per sinistro è pari a 1 milione, quello per anno è invece pari a 3 milioni.

    Le strutture sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, le strutture socio-sanitarie e quelle che svolgono attività odontoiatrica sono invece tenute a dotarsi di una polizza che preveda un massimale di 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.

    Ancora più gravoso è il rischio relativo alle strutture sanitarie che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto: i massimali di polizza previsti dal decreto sono pari a 5 milioni per sinistro e ben 15 per anno.

    Infine, per quanto riguarda la colpa grave, il massimale – per sinistro e per anno – deve essere non inferiore al triplo del reddito professionale/retribuzione lorda.

    Di assoluta rilevanza è anche l’art. 5, dedicato all’efficacia temporale delle garanzie assicurative.

    L’articolo recepisce la definizione di polizza in claims made ma nello stesso tempo: a) fissa in 10 anni la retroattività che la polizza deve obbligatoriamente prevedere e b) prevede un periodo di ultrattività di ulteriori 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività da parte del professionista sanitario. In relazione a quest’ultimo aspetto, il professionista che termina la propria attività lavorativa può godere della copertura assicurativa per ulteriori 10 anni dalla cessazione dell’attività: la copertura è relativa a quei sinistri che vengono denunciati all’assicurato per la prima volta durante il periodo di ultrattività (e dal medesimo denunciati agli Assicuratori entro il medesimo periodo temporale) e  che sono relativi ad eventuali errori commessi durante la vigenza della polizza o nel periodo di retroattività.

    L’ultrattività, che è estesa agli eredi, non è soggetta alla clausola di disdetta.

    Come si evince dall’art. 6, il decreto pone limiti molto stringenti anche al diritto di recesso da parte dell’assicuratore in quanto in caso di denuncia del sinistro (e in caso anche di successiva liquidazione del danno) la Compagnia non può recedere ed è obbligata a rispettare la scadenza della polizza (o l’eventuale decorso del periodo di ultrattività qualora si tratti di attività già cessata).

    L’unica eccezione è costituita dal caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’assicurato, condotta che, però, deve riguardare più di un sinistro e deve essere stata accertata con sentenza definitiva che abbia pronunciato la condanna al pagamento del danno. Appare quindi palese che, a causa dei molti paletti posti, il diritto di recesso della Compagnia possa essere esercitato solo in un numero limitato di casi.

    Queste sono solo alcune delle previsioni più significative del decreto attuativo. Con il prossimo post continueremo l’analisi delle novità che sono state apportate!

  • CONSEGUENZE CIVILISTICHE E ASSICURATIVE DERIVANTI DAL DANNO PENALE. LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE OFFRE UNA TUTELA RISARCITORIA, INDENNITARIA O SANZIONATORIA?

    La costituzione di parte civile comporta la trasposizione nel processo penale dell’azione risarcitoria attivata dal danneggiato nei confronti dell’imputato.

    Cosa accade se l’imputato possiede una polizza di responsabilità civile professionale?

    Nel caso di specie l’assicurato deve sottostare ad un giudizio di natura penale nel quale verrà accertata o meno una sua responsabilità dal punto di vista penalistico e, allo stesso tempo, il giudice penale si dovrà pronunciare anche civilisticamente nei confronti del danneggiato (parte civile).

    La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia sebbene sia regolata proceduralmente dal codice di procedura penale. Il fatto che il danneggiato possa partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno.

    Le domande che dobbiamo porci sono quindi le seguenti:

    • l’accertamento del reato quali conseguenze civilistiche comporta?
    • come opera l’assicurazione di rc professionale in caso di condanna dell’assicurato?
    • la polizza di rc professionale offre tutela risarcitoria, indennitaria o sanzionatoria?

    La polizza di r.c. professionale copre le richieste danni derivanti da atto illecito compiuto dal professionista. La polizza non presta copertura nel procedimento penale in cui il professionista è coinvolto, fatta salva la costituzione di parte civile del danneggiato ed in presenza dei presupposti di effettiva risarcibilità ai sensi di polizza.

    Evidenziamo ora alcuni profili di possibile interesse.

    Dal GLOSSARIO DI POLIZZA possiamo ragionare sulle seguenti voci:

    ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell’espletamento della propria attività professionale di cui l’ASSICURATO sia civilmente responsabile. a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.

    Di conseguenza in caso di accertamento del dolo, la polizza non presta copertura per eventuali richieste di risarcimento.

    PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

    In caso di sentenza che accerti il dolo e che condanni l’assicurato al risarcimento di una somma, la polizza non presta copertura in quanto il dolo è escluso dalla copertura in forza del contratto assicurativo.

    Il risarcimento ai sensi di polizza può intervenire solo in caso di perdita pecuniaria involontariamente cagionata a terzi.

    Di conseguenza la polizza di rc professionale:

    • OFFRE una tutela risarcitoria se accertato il compimento di un atto illecito (non doloso) e se ricorrono i presupposti di operatività della polizza;
    • NON OFFRE una tutela indennitaria che invece presuppone il compimento di un atto lecito (non è infatti il caso trattato in questo post);
    • NON OFFRE una tutela sanzionatoria. Ricordiamo che la polizza di rc professionale non opera per le “Obbligazioni/sanzioni personali ossia qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO che sono escluse espressamente ai sensi di polizza”.

    E cosa succede in caso di condanna dell’assicurato con la pronuncia da parte del giudice di una provvisionale?

    La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitivo.

    Si tratta quindi di un danno non definitivo e quindi non risarcibile ai sensi di polizza. Ai fini del risarcimento, occorrerà attendere l’esito effettivo dell’iter processuale.

    Facciamo ora un esempio pratico tratto da nostro portafoglio:

    l’assicurato è un geometra che riceve un incarico di progettazione e direzione dei lavori da parte di un cliente. Seguito accertamento delle Autorità, si ravvisa che le opere realizzate siano abusive con tanto di attestazioni false. Viene avviato un processo penale a carico del professionista con costituzione di parte civile del danneggiato. Il giudice condanna l’assicurato penalmente e liquida a favore della parte civile una somma a titolo di risarcimento. La pretesa non può trovare copertura dal punto di vista assicurativo in quanto è stato accertato l’elemento del dolo.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!