Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti. Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.
Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:
CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).
In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.
LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.
In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.
Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:
- Dentista, riceve la richiesta di risarcimento da parte del suo paziente che lamenta un errore commesso dal medico nel corso delle cure effettuate, l’evento che avrebbe generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto in corso di polizza la richiesta danni ma la stessa è stata presentata alla Compagnia mesi dopo la scadenza della polizza.
- Avvocato, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente a seguito di sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte erroneamente chiamata in causa, l’evento che ha generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza che prestava copertura assicurativa al momento in cui si è verificato l’errore e il nostro professionista denuncia il sinistro non alla Compagnia assicurativa con la quale ha attualmente in corso polizza di RC Professionale ma alla Compagnia assicurativa della polizza – ormai scaduta – che prestava copertura assicurativa al momento in cui l’errore è stato effettuato.
- Dipendente pubblico, polizza di Colpa Grave, riceve invito a dedurre da parte della Corte dei conti per presunti danni erariali. L’invito a dedurre è stato notificato all’assicurato dopo la scadenza della polizza e del relativo periodo di copertura postuma concordato con la Compagnia.
- Commercialista, riceve richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente seguito notifica avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sinistro viene denunciato su polizza ormai scaduta, in questo caso specifico non solo la richiesta danni da parte del cliente danneggiato e la successiva denuncia di sinistro alla Compagnia avvengono a polizza scaduta ma anche l’errore si colloca temporalmente al di fuori del periodo di validità della polizza.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
Al prossimo post!
