Categoria: novelle

  • Claims Made e Loss Occurence

    Nell’ultimo seminario tenutosi giovedì 11 luglio abbiamo parlato ancora di Claims Made e Loss Occurence. Argomenti triti e archiviati perché ormai tutti gli “addetti ai lavori” conoscono le differenze? No, in realtà sono ancora argomenti attuali e che creano notevoli dibattiti.  Ad esempio, si è parlato di Claims Made anche durante la presentazione dell’Annual Report 2023 del Centro Studi Intermediazione Assicurativa (CESIA), istituzione promossa da CGPA Europe. Sempre in tema di Claims Made la Corte di cassazione ritorna, diremmo periodicamente, sul tema.

    Ricordiamo innanzitutto la differenza tra i due regimi applicabili:

    CLAIMS MADE: Le polizze “claims made” coprono i sinistri che vengono denunciati all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, l’evento che ha generato il sinistro deve essersi verificato durante il periodo di validità temporale della polizza (periodo di retroattività incluso) e la denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia durante il periodo di validità temporale della polizza (eventuale postuma e/o maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento incluso).

    In sostanza per le polizze in regime di Claims Made è importante il momento in cui la richiesta di risarcimento viene fatta.

    LOSS OCCURENCE: Le polizze “loss occurrence” coprono i sinistri che derivano da eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.

    In sostanza per le polizze in regime di Loss Occurence è importante il momento in cui si verifica il sinistro.

    Anche in questi ultimi mesi è capitato all’Ufficio sinistri di ricevere nuove denunce di sinistro su polizze ormai scadute da tempo. Di seguito riportiamo alcuni esempi:

    • Dentista, riceve la richiesta di risarcimento da parte del suo paziente che lamenta un errore commesso dal medico nel corso delle cure effettuate, l’evento che avrebbe generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto in corso di polizza la richiesta danni ma la stessa è stata presentata alla Compagnia mesi dopo la scadenza della polizza.
    • Avvocato, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente a seguito di sentenza che lo condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte erroneamente chiamata in causa, l’evento che ha generato la richiesta di risarcimento (sinistro) si è verificato in corso di polizza, l’assicurato ha ricevuto la richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza che prestava copertura assicurativa al momento in cui si è verificato l’errore e il nostro professionista denuncia il sinistro non alla Compagnia assicurativa con la quale ha attualmente in corso polizza di RC Professionale ma alla Compagnia assicurativa della polizza – ormai scaduta – che prestava copertura assicurativa al momento in cui l’errore è stato effettuato.
    • Dipendente pubblico, polizza di Colpa Grave, riceve invito a dedurre da parte della Corte dei conti per presunti danni erariali. L’invito a dedurre è stato notificato all’assicurato dopo la scadenza della polizza e del relativo periodo di copertura postuma concordato con la Compagnia.
    • Commercialista, riceve richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente seguito notifica avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il sinistro viene denunciato su polizza ormai scaduta, in questo caso specifico non solo la richiesta danni da parte del cliente danneggiato e la successiva denuncia di sinistro alla Compagnia avvengono a polizza scaduta ma anche l’errore si colloca temporalmente al di fuori del periodo di validità della polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • UIA I CORSI DI FORMAZIONE – AUTUNNO 2024

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

    si avvicina la pausa estiva, noi di UIA abbiamo deciso di prenderci una pausa dalle attività di formazione che vi ha coinvolto intensamente: la vostra partecipazione parla da sola. 

    Sia la formazione interna che quella svolta con il nostro partner legale ha visto l’adesione di alcune centinaia di voi; siamo estremamente soddisfatti dei risultati. La prova:
    che non pochi altri operatori stanno seguendo queste iniziative di formazione. 

    Cosa stiamo preparando per la ripresa autunnale? Tante belle cose, sia lato sinistri che per quanto riguarda il reparto assuntivo. Per noi è estremamente importante mettervi in grado di prospettare le migliori ipotesi assicurative ai vostri assicurati. Vogliamo anche evitare di cadere in argomenti che stanno assumendo un carattere persecutorio: ormai dovremmo essere tutti molto informati sulla legge Gelli ed argomenti similari. A questo proposito anche la giurisprudenza in generale continua in un’opera di sempre maggior precisazione operativa dando quotidianamente spunti utili a comprendere il quadro generale. Ad esempio: la operatività delle coperture a fronte dell’assolvimento degli obblighi formativi. 

    Saremmo estremamente onorati di ricevere da voi indicazioni su argomenti che possano essere ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti, bastano anche semplici indicazioni. Vi contatteremo per organizzare stage “ad hoc” per voi. Nel caso se ne creassero i presupposti disponibilissimi a prestarvi nostra partecipazione presso le vostre strutture.  

    Per le vostre segnalazioni: gestioneportafoglio@uiainternational.net

    Buone vacanze!

  • L’evoluzione dei rischi professionali, le norme tecniche ed il mondo assicurativo.

    Oggi l’Ufficio sinistri, rappresentato dal Dott. Andrea Carafassi, è stato invitato al Convegno “Lo Studio Professionale, il valore dell’organizzazione”. Di seguito il testo dell’intervento del collega e sui social alcune foto dell’evento.

    Vent’anni fa parlare di rischi professionali era, da un punto di vista assicurativo, come leggere i fondi del caffè. Una teoria di ipotesi basata sul nulla anche perché, pur esistendo una tariffa e delle norme dettate dall’ANIA nessuno chiedeva, intermediari e loro assicurati, delle coperture assicurative.

    Gli unici professionisti, del settore legale, interessati erano quelli che per ragioni di lavoro entravano in contatto con assistiti esteri che potevano chiedere loro lumi/delucidazioni in merito alla posizione assicurativa. Andare dall’avvocato era ancora, come illustrato dal Manzoni, un approccio modello Azzeccagarbugli/Lorenzo Tramaglino.

    L’avvocato, inteso come si vedeva in certi film anglosassoni o americani, era distante anni luce dai nostri abituali cliché. Solo il comparto medico iniziava, ma fino ad un certo punto, a cogliere una certa necessità di coperture assicurative a fronte di un coinvolgimento nelle richieste di risarcimento. Erano gli anni in cui se si manifestavano “increspature” con gli assistiti che magari chiedevano ad altri legali informazioni interveniva un cordone relazionale e di solidarietà professionale volto a “lenire e sedare”.

    Il prestigio dovuto dalla qualifica professionale iniziò ad andare in crisi per varie ragioni: un numero sempre più elevato di avvocati che cercavano affermazioni non cercando accomodamenti facili, una cultura di massa che si andava modificando a livello di consapevolezza dei propri diritti o presunti tali. Cessava così uno status quo poco bellicoso e si entrava in un atteggiamento emotivamente meno conciliante. Anche la sola e lenta consapevolezza metabolizzata della possibilità di adire a vie legali per una separazione o per una causa di lavoro da parte più del potenziale bacino di utenti che della classe forense stessa portò sia ad una maggiore familiarità con l’uso di rivolgersi ad un legale che, di contro, a reazioni negative contro il legale che non aveva fatto il suo dovere professionale.

    Ecco la fine dell’avvocato tuttologo e l’arrivo di figure professionali meglio definite con precise profilazioni. Resiste ancora il professionista “indipendente” ma emergono strutture dove più professionisti si associano per meglio gestire gli assistiti. È in questo contesto che la domanda di assicurabilità inizia ad incrementarsi, non ancora a livello dei paesi più avanzati ma qualcosa inizia a vedersi. La svolta epocale con l’enunciazione dei principi è la legge 247 del 2012, da questa data in poi arrivano una serie di norme ed obblighi comportamentali che iniziano a portare un po’ di ordine. Pensiamo agli obblighi formativi, ai doveri di una adeguata informazione ai propri clienti, all’assolvimento dei doveri contributivi nei confronti dell’Ordine per arrivare all’obbligo di avere una polizza di rc professionale. Detto così sembrerebbero delle misure scontate e in molti possono ritenerle quasi superflue, in realtà non è così.

    Ordini ed Associazioni hanno svolto e stanno svolgendo un’importante opera di “apostolato” al fine di sensibilizzare gli iscritti molti dei quali, non si sa perché, si ritengono legibus soluti. Per dare uno spessore al lavoro di creazione di una cultura comune agli appartamenti all’Ordine servono e saranno necessari impegni notevoli, basti pensare che durante il periodo pandemico molti iscritti all’Ordine disdettarono le loro coperture assicurative (obbligatorie per l’esercizio della professione) per la semplice ragione che restando a casa la loro utilità era ridotta se non nulla!

    Non parliamo dell’atteggiamento verso l’ambito assicurativo che viene visto come inutile e sgradevole balzello, anche importanti Studi Legali “si adeguano” acquistando qualcosa al miglior prezzo; in alcuni casi si comprano polizze di Compagnie inesistenti, fallite o domiciliate in improbabili paesi esotici.

    Ma c’è una buona notizia, oltre al lavoro degli Ordini e delle Associazioni, sta emergendo un aspetto poco considerato: la consapevolezza degli assistiti. In misura sempre maggiore i clienti stanno assumendo una sempre maggiore consapevolezza (o presunta tale) dei loro diritti: oggi sono poche le remore e la conflittualità contro il proprio ex-legale è diventata una realtà dalla quale bisogna difendersi. Le misure per una tutela efficacie: fare bene il proprio lavoro, dare preventivamente adeguate informazioni ai clienti in merito a strategie e costi, avere dei gestionali e delle misure di compliance attive ed adeguate. Tutte queste sono attività che assorbono ma sono anche una assoluta panacea per la gestione.

    Oggi su un campione di 100.000 assicurati circa il 35 percento sono avvocati, la prima categoria a denunciare sinistri sono proprio questi ultimi. Su cento sinistri 40 sono legati alle attività forensi, dal mancato rispetto dei termini di legge per la presentazione degli atti al mancato esito positivo dell’azione legale. Quest’ultimo non risarcibile ma aspetto sul quale riflettere anche solo per gli aspetti economici/gestionali che comporta. Aggiornarsi professionalmente: un atto di attenzione verso sé stessi!

  • Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?

    Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.

    La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.

    In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!

    La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.

    Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”

    La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”

    Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.

    Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”

    La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.

    Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto

    La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.

    Per fare degli esempi pratici:

    1. la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
    2. la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.

    Al prossimo post!

  • L’INSERIMENTO DELLA SPECIFICA ESCLUSIONE DEL SINISTRO IN POLIZZA.

    Spesso noi dell’Ufficio sinistri ci sentiamo porre la seguente domanda dai nostri intermediari: “Ho aperto un sinistro sulla polizza di un cliente. Il sinistro non ha più avuto sviluppi in quanto la controparte, pur avvisata dell’errore commesso, non ha mai formalizzato una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato. Il cliente ha rinnovato la polizza, ma nelle precisazioni c’è scritto che il sinistro XXX, precedentemente denunciato, è escluso. Cosa significa? Il sinistro è chiuso? L’assicurato, data l’esclusione inserita in polizza, non potrà più comunicare alla Compagnia gli eventuali successivi sviluppi della vicenda qualora riceva una richiesta di risarcimento?”

    L’inserimento di una precisa esclusione del sinistro nelle polizze successive a quelle in vigore al momento della denuncia del sinistro è una logica conseguenza del principio di claims made.

    Cerchiamo di spiegarci meglio. Le garanzie assicurative, prestate nella formula claims made, sono operanti per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante detto periodo.

    Il sinistro viene quindi gestito – e rimane aperto – sulla polizza in essere alla data della denuncia del sinistro comunicata agli Assicuratori.

    Nella gestione del sinistro occorrerà dunque considerare le condizioni assicurative (es. massimale, franchigia, attività indicate nel questionario, retroattività ecc.) contenute nella polizza su cui è stato aperto il sinistro, non quelle inserite nelle successive polizze, in relazione alle quali il sinistro è infatti escluso.

    Quanto detto vale anche e soprattutto nel caso in cui l’Assicurato venga coinvolto – magari a distanza di tempo rispetto alla scoperta dell’errore o alla denuncia fatta alla Compagnia – in un procedimento giudiziario instaurato dal presunto danneggiato.

    L’Assicurato, interessato a richiedere la chiamata in giudizio della Compagnia al fine di essere manlevato in caso di soccombenza, potrà estendere il contraddittorio alla Compagnia richiamando il contratto assicurativo su cui è stato aperto il sinistro.

    Spesso l’Assicurato, non conoscendo a fondo il principio di claims made, deposita in giudizio o chiama in manleva la Compagnia su polizze non corrette.

    In particolare:

    • Le polizze stipulate in data successiva alla denuncia e apertura del sinistro non possono operare in quanto contengono l’espressa esclusione del sinistro. Peraltro, anche in assenza di tale precisazione di esclusione, le garanzie assicurative non sarebbero comunque operative di fronte ad una circostanza già nota all’Assicurato in data antecedente alla sottoscrizione della (nuova) polizza.
    • Può accadere che l’Assicurato richieda invece la manleva in virtù di una polizza precedente a quella su cui è stato aperto il sinistro. L’Assicurato, pensando che la propria polizza operi in regime di loss occurence anziché in claims made, potrebbe infatti richiamare la polizza che era in essere all’epoca in cui è stato materialmente commesso l’errore. Anche in tal caso, se si tratta di polizza in claims made, le garanzie assicurative non operano: la polizza richiamata in giudizio è verosimilmente già scaduta se il sinistro è stato denunciato e aperto su una successiva polizza.

    Scriveteci per eventuali ulteriori aspetti da chiarire o temi da approfondire!

  • Cruciverba assicurativo

    Primo week end estivo, primi week end nelle località di villeggiatura oppure in piscina, vi proponiamo quindi un gioco con il quale tutti, almeno una volta, ci siamo cimentati soprattutto sotto l’ombrellone!
    Trovate di seguito il nostro CRUCIVERBA contenente definizioni basiche per chi opera nel settore della RC Professionale, buon divertimento!

    Mandateci le vostre soluzioni! 😉 (se volete la versione PDF scriveteci)

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 2)

    Con il post di oggi proseguiamo la trattazione dell’argomento relativo alla responsabilità professionale degli agenti e dei broker.

    La riflessione che segue trae origine da un caso concreto di sinistro e dalla massima giurisprudenziale applicata dal giudice durante il relativo contenzioso.

    La vertenza riguarda il ruolo del broker in caso di sinistro e nello specifico la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in presenza di una richiesta danni.

    In particolare, l’assicurato riceve una richiesta danni ed invia la comunicazione di apertura del sinistro al Broker senza che questo ultimo informi la Compagnia. Di fatto la Compagnia viene a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

    Le domane da porsi sono quindi le seguenti: qual è il ruolo effettivo del Broker nella fase di denuncia del sinistro? Quali sono le sue responsabilità in caso di mancata trasmissione della comunicazione alla Compagnia?

    Il Tribunale ha risposto a queste domande fondamentali non verificando né le condizioni di polizza né entrando nel merito della vicenda: per il Giudice la comunicazione di denuncia del sinistro fatta al Broker equivale alla denuncia di sinistro inviata alla Compagnia.

    Ma come la Compagnia avrebbe mai potuto gestire correttamente il sinistro se informata solo a giudizio inoltrato ed in ogni caso fuori da qualsivoglia termine di operatività di polizza?

    Sul punto il Giudice potrebbe essere stato orientato da una certa Giurisprudenza che prova a delineare l’attività del Broker. Infatti la Corte di Cassazione (Sentenza, 11/10/2018, n. 25167) si è pronunciata su un caso simile evidenziando che “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”

    Di conseguenza il Broker, registrato al RUI, potrebbe essere analogamente ricompreso tra i soggetti cui si riferisce la sentenza sopra citata.

    A definire il ruolo del Broker in caso di sinistro, rileverebbe la norma contenuta nell’art. 106 del d.lgs. 205/2009 (attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), a mente del quale:

    “1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”

    In buona sostanza, la comunicazione da parte dell’assicurato al Broker (con la successiva aspettativa di gestione del sinistro) parrebbe essere sufficiente ai fini della validità della denuncia di sinistro in vigenza di polizza; per il giudice è il Broker che, evidentemente, avrebbe dovuto “gestire” il sinistro e trasmettere quanto ricevuto.

    In assenza di una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sulla materia, è di tutta evidenza che il ruolo del Broker durante la fase di gestione del sinistro non possa essere equiparato né a quello ricoperto dalla MGA né dalla Compagnia.

    Il buon senso e le condizioni di polizza smentisco di fatto l’equiparazione tra soggetti differenti e con ruoli non sovrapponibili. Rimane inteso che di fronte ad una condanna della Compagnia, la stessa possa a buon diritto chiedere i danni al Broker che non le abbia trasmesso la denuncia di sinistro per conto del cliente comune.

    Al prossimo post!

  • D&O: ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Come molti di voi sapranno, nelle date del 28/05/2024 e 04/06/2024 abbiamo avuto il piacere di ascoltare l’avvocato Giorgio Grasso dello studio legale BTG in un webinar, suddiviso in due parti, dedicato al tema delle coperture D&O.

    È stato ben evidenziato come il trend legislativo in diversi ambiti normativi (es. riforma diritto societario, nuovo codice della crisi, direttiva NIS2 ecc.) sia orientato a porre sempre maggiori oneri e responsabilità a carico degli organi apicali delle società.

    Le richieste di risarcimento per presunta responsabilità a cui un amministratore (nel caso magari di una negligente gestione della società) o un membro dell’organo di controllo (es. per mancata verifica sull’operato dell’organo amministrativo e per omessa tempestiva segnalazione in caso di riscontro di fondati indizi di crisi) possono arrivare da un ampio ventaglio di soggetti (soci, società, creditori sociali, dipendenti della società, imprese concorrenti, associazioni di consumatori, curatori fallimentari ecc.).

    Vediamo quindi ora alcuni esempi di sinistro di cui ci siamo occupati.

    L’assicurata, contraente di una polizza D&O Standard, è una società che ha ricevuto un ricorso da parte di un lavoratore che asserviva di essere stato licenziato illegittimamente. Il ricorrente, nello specifico, lamentava che il rapporto di collaborazione instaurato con la società celava, in concreto, un rapporto lavorativo di natura subordinata e pretendeva dunque il risarcimento per l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro.In questo caso può essere ravvisata una responsabilità in capo all’organo gestorio della società, che ha assunto una decisione (assunzione con inquadramento non corretto e successiva interruzione del rapporto di lavoro in assenza di validi presupposti) da cui è derivato un danno a terzi.

    La società assicurata, che ha stipulato una polizza D&O con estensione colpa grave, denuncia il sinistro dopo aver ricevuto una diffida da parte della Corte dei Conti. Con tale comunicazione la Corte dei Conti, rivolgendosi sia alla società assicurata sia al Comune interessato, chiedeva informazioni in merito all’affidamento di alcuni servizi pubblici che l’Ente Comunale avrebbe affidato d’ufficio alla nostra assicurata senza invece cercare attraverso un bando soluzioni diverse che potessero comportare, nell’esclusivo interesse pubblico, un ipotetico maggior risparmio di spesa. In linea generale, un’eventuale richiesta risarcitoria può derivare anche da ipotesi di concorrenza sleale. Nel caso di specie l’assicurata ha sottolineato, allegando copiosa documentazione, di aver agito nel pieno rispetto della normativa e delle decisioni assunte dal Comune e dalla Regione. Il sinistro è ancora aperto in via cautelativa in attesa delle determinazioni della Corte dei Conti in merito alla vicenda.

    Un Collegio di guide di montagna, contraente della polizza D&O Ordini e Collegi, segnala che una signora, durante un’escursione organizzata, è scivolata lungo il sentiero fratturandosi una gamba. Impossibilitata a rimettersi in piedi, la signora è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale tramite elisoccorso. In questo caso la vicenda denunciata non ha nulla a che fare con l’oggetto di copertura della polizza D&O stipulata né con i soggetti assicurati in polizza.

    La società assicurata, dotata di copertura D&O, denuncia che i membri del CdA, ritenuti responsabili dello stato di crisi della società, sono stati condannati per bancarotta fraudolenta. Se è vero che, in caso di crisi della società, i componenti dell’organo gestorio possono subire le azioni di risarcimento da parte, per esempio, del curatore fallimentare o dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a causa di scelte aziendali sbagliate, nel caso di specie all’intero CdA veniva imputato un illecito penale di natura dolosa; le condotte dolose sono espressamente escluse dalla copertura di polizza.

    Al prossimo post!

  • R.C. Professionale Medici e Legge Gelli Bianco – un esempio pratico – parte 1

    In quest’ultimo mese abbiamo dedicato il nostro blog settimanale alle “novità” introdotte dal Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo. Chiudiamo oggi questo ciclo con un esempio pratico non tanto di sinistro generico in ambito Medmal ma dei dubbi e delle domande che tutti noi operatori del settore ci siamo posti in questo ultimo mese. In particolare, a livello concreto, e per concreto intendo in caso di sinistro, cosa succede? E, soprattutto, come vengono gestite le “nuove disposizioni” dettate dal Decreto attuativo in quei procedimenti avviati DOPO l’entrata in vigore del Decreto attuativo ma che coinvolgono polizze emesse PRIMA – quindi in data antecedente – all’entrata in vigore degli stessi?

    Come abbiamo avuto occasione di leggere nel post della scorsa settimana, alcuni Tribunali si sono già espressi, ad es. il Tribunale di Locri in data 18.04.2024, ma con il post di oggi vi vogliamo raccontare di un nostro sinistro. Il post di oggi quindi sarà il primo di una serie “a puntate” che “andranno in onda” a seguito di ogni udienza rilevante del procedimento in corso. Per ovvie ragioni non faremo nomi e, al momento, ometteremo di indicare la località dove il procedimento è stato incardinato.

    Il nostro assicurato è un medico dermatologo, la polizza colpita dal sinistro ha decorrenza 14 settembre 2020, prevede un massimale di € 500.000, una franchigia di € 2.500 e una retroattività concordata con il medico di 2 anni, pertanto alla data del 14 settembre 2018. L’evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento si è verificato nel mese di gennaio 2018. Il sinistro, quindi, si colloca temporalmente in un periodo non coperto dalle garanzie di polizza e la Compagnia comunica diniego di copertura all’assicurato nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali.

    Nel frattempo, la paziente, che si reputa danneggiata dal nostro medico assicurato, ha avviato un procedimento giudiziario e l’assicurato, nonostante il diniego di copertura ricevuto, diniego oggettivamente poco contestabile, ha ritenuto comunque opportuno e necessario coinvolgere la Compagnia.

    Ricevuta la chiamata in causa, la Compagnia ha provveduto alla nomina di proprio fiduciario, il quale ha iniziato a lavorare alla comparsa di costituzione. L’udienza di comparizione della Compagnia è fissata per i primi giorni di luglio 2024. Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli Bianco in ambito assicurativo, quella che sembrava la redazione di una comparsa molto facile ha, in realtà, dato il via libera a diverse domande.

    Innanzitutto, il legale della Compagnia si è posto delle domande in merito al massimale di polizza. Nell’acquistare la polizza ricordiamo che il medico aveva scelto un massimale di € 500.000. La Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017, l’articolo 10 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE non indica i massimali minimi delle polizze di RC Professionale ma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il compito di stabilire massimali minimi adeguati alle classi di rischio che verranno individuate. Questo adempimento è stato rispettato solo con il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, la polizza coinvolta nel procedimento risale al 14 settembre 2020, pertanto quello che poteva essere considerato un primo “scoglio” si può ritenere superato.

    Secondo “scoglio” la retroattività. La Legge Gelli Bianco articolo 11 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA afferma: “1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché’ denunciati
    all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.”

    La polizza, ricordo, ha decorrenza 14 settembre 2020 e retroattività 2 anni, pertanto, al 14 settembre 2018, la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore il 01 aprile 2017. Ma quante Compagnie prima del 16 marzo 2024 rispettavano questo articolo? Non faceva anche questo articolo parte di quelli che dovevano essere oggetto del successivo intervento a cura del Ministero dello Sviluppo Economico? E perché gli esercenti la professione sanitaria hanno continuato ad acquistare polizze con retroattività inferiore a quella prevista dalla Legge Gelli Bianco? E, infine, perché il Decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024 ha sentito l’esigenza di precisare nuovamente l’efficacia temporale della garanzia?

    I dubbi insorti sono più che legittimi, vedremo nel corso del procedimento, e dei prossimi post, come reagirà il Giudice all’eccezioni di inoperatività sollevate dalla Compagnia quindi….seguiteci!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92

    Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

    Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

    Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

    Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

    1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
    2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
    3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
    4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

    Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

    Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

    Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

    Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

    I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

    Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

    Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

    Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

    Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

    Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

    A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

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    Al prossimo post!