Categoria: novelle

  • Le MGA – conoscere i propri partner – seconda parte

    Proseguiamo il nostro ciclo di post dedicato alle MGA. Come anticipato la scorsa settimana, oggi parliamo di:

    Le differenze nella gestione dei sinistri tra MGA e grossista:
    MGA – Gestione Sinistri: Autonomia gestionale diretta, Processo decisionale interno, Liquidazione autonoma (entro limiti), Team specializzato interno, Network di periti proprio, Sistema gestionale dedicato, Reportistica diretta alla compagnia, KPI specifici da rispettare.
    Grossista – Gestione Sinistri: Ruolo di intermediazione, Nessun potere decisionale, Trasmissione alla compagnia, Supporto amministrativo, Utilizzo network compagnia, Sistema di tracking base, Ruolo informativo verso cliente, KPI commerciali.

    Differenze Operative:
    MGA: Tempi di gestione più rapidi, Maggiore flessibilità decisionale, Costi di gestione propri, Responsabilità diretta.
    Grossista: Tempi dipendenti dalla compagnia, Nessuna flessibilità decisionale, Costi a carico della compagnia, Responsabilità limitata.

    Flusso Informativo
    MGA: Gestione diretta con il cliente, Comunicazione integrata, Monitoraggio continuo, Reporting completo.
    Grossista: Intermediazione delle comunicazioni, Flusso informativo mediato, Monitoraggio passivo, Reporting base.

    Le prospettive di sviluppo delle MGA nel mercato assicurativo:
    Evoluzione Tecnologica: Implementazione sistemi AI per underwriting, Automazione processi decisionali, Blockchain per gestione contratti, Analytics avanzati per pricing, Integrazione IoT per valutazione rischi, Platform economy approach.
    Specializzazione di Mercato: Focus su rischi emergenti, Sviluppo prodotti parametrici, Coperture cyber evolute, Soluzioni ESG-oriented, Prodotti pay-per-use, Micro-insurance.
    Modelli di Business: Evoluzione verso MGU (Managing General Underwriter), Partnership strategiche con InsurTech, Integrazione servizi value-added, Revenue sharing innovativi, White label solutions, Embedded insurance.
    Espansione Geografica: Sviluppo cross-border, Hub specialistici, Network internazionali, Partnerships locali, Piattaforme multi-paese, Standardizzazione processi.
    Sfide Future: Compliance normativa crescente, Competizione aumentata, Necessità investimenti tech, Gestione cyber risk, Evoluzione competenze, Sostenibilità del modello.

    Espansione geografica.
    Analizziamo in dettaglio le strategie di espansione geografica delle MGA:
    Modelli di Sviluppo Internazionale: Freedom of Services (FoS), Branch locali, Partnership con MGA locali, Acquisizioni mirate, Joint ventures strategiche, Hub & Spoke model.
    Fattori Chiave per l’Espansione: Conoscenza normativa locale, Network di riassicurazione, Competenze linguistiche, Presenza di talent pool, Infrastruttura tecnologica, Capacità distributiva locale.
    Approccio per Area Geografica Europa: Passporting rights, Armonizzazione normativa, Cross-border operations, Mercato unico digitale.
    Strategie Operative: Centralizzazione decisionale, Sistemi IT scalabili, Procedure standardizzate, Team internazionali, Gestione multi-valuta, Reporting consolidato.

    UIA Direzione Tecnica

  • Le MGA – conoscere i propri partner

    Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
    in un contesto sempre più aperto a soluzioni assicurative snelle ed in grado di rispondere alle domande del mercato possono crearsi situazioni di confusione dei ruoli nell’identificazione dei partner assicurativi: avere una chiara e netta idea delle operatività dei propri interlocutori è fondamentale per evitare fraintendimenti che possono essere causa di non pochi grattacapi con i clienti/assicurati. Distinguere le responsabilità in modo che ognuno si assuma gli obblighi che competono non è un dato così assodato. Se facciamo per un istante mente locale a domanda rimasta insoddisfatta le probabilità che l’assicurato possa ritenervi responsabili per le scelte del prodotto assicurativo rivelatosi inadeguato coinvolgono sempre il proponente ultimo, Voi.

    UIA è una MGA (Managing General Agent) assicurativa è una struttura specializzata che opera nel settore assicurativo con specifiche caratteristiche:
    Definizione e Ruolo: Intermediario specializzato con poteri delegati, Gestisce il business per conto delle compagnie assicurative, Ha autonomia nella sottoscrizione dei rischi, Può gestire sinistri e amministrazione.
    Responsabilità Principali: Sottoscrizione delle polizze, Valutazione dei rischi, Definizione dei premi, Gestione del portafoglio, Amministrazione dei contratti.
    Caratteristiche Distintive: Mandato assicurativo esteso, Competenze tecniche specifiche, Specializzazione in nicchie di mercato, Capacità di innovazione prodotti.
    Vantaggi Operativi: Maggiore flessibilità, Specializzazione tecnica, Rapidità decisionale, Conoscenza del mercato locale, Efficienza operativa.
    Relazioni di Business: Con compagnie assicurative, Con broker e agenti, Con clienti finali, Con fornitori di servizi.

    Ma quali sono le differenze con un grossista assicurativo? Ecco le principali differenze tra una MGA e un grossista assicurativo:

    Poteri e Autonomia
    MGA: Ha poteri di sottoscrizione delegati, Può definire autonomamente i premi, Gestisce direttamente il portafoglio, Ha autonomia nella gestione dei sinistri.
    Grossista: Non ha poteri di sottoscrizione diretti, Agisce come intermediario puro, Deve riferirsi alla compagnia per decisioni, Non gestisce sinistri autonomamente.

    Relazione con la Compagnia
    MGA: Rapporto diretto e partnership strategica, Accordi di lungo termine, Condivisione del rischio, Gestione delegata del business.
    Grossista: Rapporto commerciale standard, Accordi distributivi classici, Nessuna condivisione del rischio, Ruolo principalmente distributivo.

    Struttura Operativa
    MGA
    : Struttura tecnica complessa, Team Underwriting dedicato, Sistemi gestionali avanzati, Competenze specialistiche interne.
    Grossista: Struttura commerciale prevalente, Focus sulla distribuzione, Sistemi gestionali standard, Competenze commerciali prioritarie.

    Target di Mercato
    MGA: Nicchie specifiche di mercato, Rischi speciali, Soluzioni personalizzate, Innovazione di prodotto.
    Grossista: Mercato più generalista, Prodotti standardizzati, Focus su volumi, Distribuzione tradizionale.

    Vedremo nel prossimo post un altro aspetto, non secondario: come vengono gestiti i sinistri da una MGA e da un grossista?
    UIA Direzione Tecnica

  • La 5.0 – Le responsabilità dei professionisti

    A cura della Direzione Tecnica

    Le responsabilità dei professionisti secondo l’art. 5.0 possono essere analizzate da diverse prospettive che possiamo analizzare qui di seguito.

    Responsabilità nella progettazione e sviluppo: valutare attentamente i rischi potenziali dei sistemi automatizzati, garantire la trasparenza degli algoritmi utilizzati, implementare meccanismi di controllo e supervisione, documentare adeguatamente le scelte progettuali.

    Responsabilità etiche: rispettare i principi di non discriminazione, garantire l’equità nell’accesso ai servizi, proteggere la privacy degli utenti, considerare l’impatto sociale delle soluzioni sviluppate.

    Responsabilità tecniche: mantenere aggiornate le proprie competenze, garantire la sicurezza dei sistemi, implementare soluzioni robuste e affidabili, prevedere procedure di backup e disaster recovery.

    Responsabilità legali: rispettare le normative vigenti sulla protezione dei dati, garantire la conformità agli standard di settore, prevedere adeguate coperture assicurative, documentare le procedure di compliance.

    Uno degli aspetti peculiari che afferiscono al professionista è quello delle responsabilità nelle attività di certificazione. I momenti di criticità devono essere evidenziati. 

    Responsabilità nella fase di valutazione: verificare accuratamente la conformità ai requisiti tecnici, analizzare la documentazione fornita dal cliente, condurre test approfonditi sui sistemi, mantenere l’imparzialità nel processo valutativo.

    Responsabilità documentali: produrre report dettagliati delle verifiche effettuate, conservare evidenze delle attività svolte, garantire la tracciabilità del processo di certificazione, aggiornare la documentazione secondo gli standard richiesti.

    Responsabilità professionali: mantenere aggiornate le competenze specifiche, rispettare i codici deontologici, garantire la riservatezza delle informazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse.

    Responsabilità di controllo: verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti, effettuare audit di sorveglianza, gestire le non conformità rilevate, implementare azioni correttive quando necessario.

    Responsabilità verso gli stakeholder: comunicare chiaramente con i clienti, informare tempestivamente su modifiche normative, gestire i reclami in modo professionale, mantenere la trasparenza del processo.

    In questo contesto abbastanza complesso approfondiamo il tema delle responsabilità professionali nella 5.0:

    Competenze Professionali: obbligo di formazione continua specifica nel settore AI, aggiornamento costante sulle evoluzioni normative, specializzazione in aree tecniche pertinenti, mantenimento delle certificazioni professionali necessarie.

    Obblighi Deontologici: indipendenza nel giudizio professionale, obiettività nelle valutazioni, integrità nell’esercizio dell’attività, rispetto dei principi etici della professione.

    Gestione della Riservatezza: protezione dei dati sensibili dei clienti, rispetto degli accordi di non divulgazione, sicurezza nella gestione documentale, controllo degli accessi alle informazioni.

    Responsabilità di Ruolo: accuratezza nelle verifiche tecniche, correttezza nelle attestazioni rilasciate, tempestività nelle comunicazioni, tracciabilità delle decisioni prese.

    Gestione dei Conflitti: identificazione preventiva di potenziali conflitti, dichiarazione di eventuali interessi conflittuali, astensione in caso di incompatibilità, documentazione delle situazioni critiche

    Ma quali possono essere le maggiori aree di criticità nel caso di certificazioni che non corrispondano alle aspettative, le responsabilità civili professionali? Risarcimento danni diretti causati da errori/omissioni, la copertura assicurativa professionale obbligatoria, la responsabilità per perdite economiche conseguenti, l’obbligo di rimedio a proprie spese.

    Tralasciando, per evidenti motivi, gli ambiti penali, altre problematiche possono insistere sulla Responsabilità Disciplinare verso l’ordine professionale, il rispetto al codice deontologico, la possibilità di sanzioni disciplinari applicabili fino alla sospensione dall’attività.

    Non vanno dimenticati anche i cd Obblighi Correttivi: identificazione immediata delle non conformità, comunicazione tempestiva agli interessati, piano di azioni correttive, rivalutazione completa se necessario.

    Massima attenzione alle Conseguenze Operative che possono tradursi in: Revoca delle certificazioni non conformi, Nuova verifica dei processi di valutazione, Revisione delle procedure interne, Implementazione di controlli aggiuntivi. Aggravi non proprio irrilevanti.

    Per evitare empasse di questa portata il professionista dovrà sempre aver presente la eventualità della adozione di Misure Preventive come: Rafforzamento dei controlli interni, Documentazione più dettagliata, Doppia verifica delle valutazioni, Formazione specifica aggiuntiva.

    Tra i compiti dei professionisti l’Identificazione delle non conformità è un processo critico che richiede un approccio sistematico, vediamole nel dettaglio:

    Tipologie di Non Conformità: Non conformità critiche (impatto sulla sicurezza/legalità), Non conformità maggiori (impatto sul sistema), Non conformità minori (deviazioni limitate), Osservazioni (potenziali miglioramenti).

    Molto importante al fine di evitare possibili addebiti di responsabilità professionale è il Processo di Identificazione che deve insistere su: Analisi documentale dettagliata, Verifica dei requisiti tecnici, Controllo dei parametri di performance, Valutazione degli output del sistema, Confronto con gli standard di riferimento.

    La complessità della 5.0 inevitabilmente richiede degli Strumenti di Rilevamento: Checklist di controllo specifiche, Sistemi di monitoraggio automatico, Tool di analisi dei dati, Report di audit precedenti, Feedback degli stakeholder.

    Un altro rilievo che può essere fonte di criticità sono le Tempistiche di Gestione per le quali indichiamo: l’Identificazione immediata, la Documentazione tempestiva, la Comunicazione entro 24/48 ore, il Piano d’azione entro tempi definiti e non ultimo il Monitoraggio continuativo.

    Un suggerimento: in molti casi di segnalazione di criticità emergono lacune nella Documentazione necessaria; buona norma avere sempre nel panel dei vari strumenti: la Descrizione dettagliata della non conformità, le Evidenze oggettive, una Analisi delle cause, l’Impatto sul sistema e le Azioni correttive proposte. Queste sono solamente alcune considerazioni basiche per un approccio professionalmente adeguato alle problematiche afferenti alla 5.0. E’ di tutta evidenza che il legislatore abbia inteso selezionare sia le imprese che i professionisti interessati a fruire di queste misure ma, pur con tutte le riserve del caso, si tratta di una nuova metodologia destinata a creare delle distinzioni premianti e non frutto di iniziative a corto respiro.

    Restiamo a vostra disposizione per approfondimenti.

  • ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO RELATIVI ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

    Con il post odierno, parliamo della categoria professionale degli agronomi. Si tratta di una professione la cui attività spazia in vari ambiti ed operatività. Nostro tramite, è possibile assicurare Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti agrari.

    Come detto, questi professionisti si possono occupare di molteplici attività:

    a carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;

    a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

    a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela, consulenza di imprese produttive e industriali;

    a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali, monitoraggio ambientale;

    a carattere sperimentale: sperimentazione;

    a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

    Conseguentemente i sinistri possono riguardare diversi aspetti relativi a questa professione. Le contestazioni vanno da questioni meramente estimative a controversie vertenti sulla programmazione e sulla pianificazione.

    Facciamo ora alcuni esempi tratti dal nostro portafoglio:

    1. L’assicurato è un agronomo che denuncia il sinistro a causa di un errore compiuto dallo stesso e realizzato nel computo della propria parcella relativa all’attività svolta come CTU in un procedimento presso il Tribunale. La Cassazione ha riconosciuto tale errore e ha condannato il professionista a rimborsare la differenza di compenso erroneamente calcolata. Il sinistro non può di certo trovare copertura assicurativa in quanto non vi è un danno a terzi. L’errore compiuto infatti riguarda esclusivamente l’assicurato senza la causazione di un danno a soggetti terzi.
    • L’assicurato è un agronomo, il quale nel 2017 denuncia un sinistro a seguito di una richiesta danni generica per errata predisposizione di una domanda di accesso a finanziamenti pubblici dichiarata inammissibile per mancata presentazione della documentazione a supporto dell’istanza. L’assicurato afferma che si tratta di una scusa della controparte per evitare il pagamento degli onorari dovuti all’assicurato. In effetti il presunto danneggiato ha articolato in giudizio una domanda riconvenzionale lamentando errori generici in capo l’assicurato relativamente all’attività professionale svolta negli anni. La Compagnia si è schierata in giudizio a favore dell’assicurato non avendo rilevato un errore professionale compiuto dal professionista e avendo lo stesso ricevuto una richiesta danni infondata e pretestuosa.
    • L’Assicurata è una società di agronomi che si occupa della gestione della contabilità di un’azienda che opera sul mercato quale commerciante di prodotti alimentari. La Guardia di Finanza inizia un controllo fiscale nei confronti della società cliente in merito alle imposte versate nel corso degli anni. Ad esito di tali controlli, la GdF rileva che la società avrebbe simulato la conduzione di un’azienda agricola al fine di non dichiarare all’erario le reali operazioni commerciali. La Guardia di Finanza contesta quindi ai professionisti assicurati di aver agevolato l’evasione fiscale, in quanto, in presenza di una palese assenza di attività agricola da parte della cliente, non avrebbero effettuato alcuno riscontro per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di azienda agricola e l’avrebbero tenuta tra i propri clienti senza effettuare alcuna attività agro-economica. Seguito denuncia del sinistro ed approfondita istruttoria, la richiesta danni non ha ricevuto copertura per due motivi: in primo luogo perché la contestazione da parte della Guardia di Finanza è già nota agli assicurati da anni e non è mai stata comunicata alla Compagnia in sede di assunzione del rischio. Inoltre, anche in questo caso, la sanzione irrogata agli assicurati ha natura personale e non può quindi essere oggetto di copertura assicurativa.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92  Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • QUANDO MANCA L’ERRORE PROFESSIONALE…

    Basta avere una polizza di rc professionale per denunciare un sinistro e ottenere un risarcimento?

    Ovviamente no.

    Come è noto, all’apertura di una pratica di sinistro segue una fase istruttoria – la cui complessità dipende sempre dallo specifico caso concreto  – in cui, documentazione alla mano, dobbiamo verificare che non ci siano eccezioni di copertura (solo per citarne alcune: richiesta risarcitoria ricevuta in data antecedente all’inizio del periodo assicurativo, pregressa conoscenza, errore antecedente alla data di retroattività, specifica esclusione, dolo dell’assicurato, mancanza dei requisiti professionali, attività non in copertura ecc..).

    Accanto a tali verifiche occorre indagare se vi siano effettivamente profili di responsabilità da parte dell’assicurato.

    Presupposto necessario e imprescindibile per l’attivazione delle garanzie assicurative resta infatti sempre l’errore commesso dall’assicurato nell’esercizio dell’attività professionale.

    La polizza di rc professionale risponde infatti al principio risarcitorio.

    La domanda che ci si deve porre è: qual è stato l’errore dell’assicurato? Quale danno è derivato al cliente dell’assicurato da tale condotta negligente?

    Un nostro assicurato, avvocato, aveva difeso in giudizio un commercialista a cui veniva richiesto da un ex cliente il risarcimento del danno costituito dalle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di alcune irregolarità fiscali.

    L’assicurato, che era stato incaricato unicamente per la difesa in giudizio, consigliava al commercialista in questione di denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza. L’assistito, tuttavia, non riteneva opportuno coinvolgere la propria Compagnia in quanto con un’ulteriore denuncia di sinistro la Compagnia avrebbe potuto rifiutare il rinnovo alla scadenza della polizza o, comunque, incrementare il premio.

    Il procedimento si concludeva in primo grado con la condanna del commercialista, il quale, solo in fase di appello e malgrado il parere – a questo punto – contrario del nostro assicurato, tentava di coinvolgere la propria Compagnia denunciando per la prima volta il sinistro.

    Il sinistro veniva respinto in quanto, essendo trascorsi oltre due anni dalla prima contestazione, risultava ampiamente prescritto il termine biennale di denuncia.

    Non avendo ottenuto alcun indennizzo dalla propria Compagnia ed essendo peraltro risultato soccombente anche nel giudizio d’appello, il commercialista avanzava richiesta di risarcimento nei confronti del nostro assicurato.

    La copertura offerta dalla polizza assicurativa stipulata dal professionista non può tuttavia diventare un mezzo per conseguire un risultato che non si è riusciti ad ottenere giudizialmente, in quanto l’onere della prova resta sempre a carico del presunto danneggiato.

    Nel caso esaminato non è stata fornita alcuna prova di un effettivo danno e di un nesso causale tra il danno lamentato e il contestato inadempimento (nel caso di tempestiva denuncia la Compagnia avrebbe tenuto indenne il commercialista o avrebbe sollevato altre eccezioni di copertura?). A ben vedere, però, non è stata nemmeno fornita prova di una condotta negligente da parte dell’avvocato nostro assicurato.

    Premesso che ciò che veniva contestato all’assicurato era di non aver raccomandato l’attivazione della polizza professionale del cliente (circostanza peraltro smentita dalla corrispondenza intercorsa tra le parti), spettava in ogni caso al cliente attivarsi con diligenza segnalando il sinistro alla propria Compagnia assicurativa in conformità alle condizioni contrattuali stipulate.

    All’esito dell’istruttoria nessuna responsabilità è stata pertanto ravvisata nella condotta del nostro assicurato.

  • Parliamo brevemente di “CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE”

    Nell’ultimo periodo sempre più clienti ci hanno chiesto “Ma la mia polizza di Responsabilità Civile Professionale copre l’attività svolta in relazione all’istituto del Concordato preventivo biennale? Deve essere adeguata e/o integrata a questa attività?”

    La risposta che abbiamo fornito è “Trattandosi di attività di consulenza, la polizza non deve essere né integrata né adeguata in quanto trattasi di attività ordinaria che il professionista abilitato può svolgere”.
    Ma che cos’è il CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (c.d. CPB)? Istituto previsto dal decreto delegato n. 13/2024, possiamo definirlo come un accordo con il Fisco che permette, per un due anni – un biennio appunto, alle Partite Iva, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. L’adesione a tale accordo deve essere comunicata entro il 31.10.

    Chiaramente l’attività di consulenza in merito alla opportunità di aderire o meno a questo istituto spetta a commercialisti ed esperti del settore tributario e pertanto, quale attività di consulenza, ovvero attività ordinaria, risulta già all’interno di una copertura assicurativa base di Responsabilità Civile Professionale.
    Resta sempre fondamentale la corretta compilazione del Modulo di proposta da parte del professionista che, seppur non necessario indicare specificatamente la consulenza relativa a questo istituto, deve comunque dichiarare all’Assicuratore che si occupa di “attività ordinaria”.

    Ne approfittiamo quindi, per ricordare in questo post, l’importanza di una compilazione corretta del Modulo di proposta ma anche l’importanza di un dialogo tra Assicurato ed Assicuratore, anche per il tramite del proprio Agente o Broker, soprattutto in ambiti così delicati e importanti come quello della Responsabilità Civile Professionale dove il ruolo del professionista è sempre in costante mutamento ed evoluzione.

    Perciò se avete domande e/o dubbi vi invitiamo a scriverci!
    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti sui diversi aspetti della Responsabilità Civile Professionale, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m
    Al prossimo post!

  • Intelligenza Artificiale – Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 3)

    Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, anche UIA SRL ha da diversi mesi cominciato ad interrogarsi sull’impatto che questo nuovo strumento (perché tale rimane) avrà sull’intermediazione assicurativa.

    Abbiamo provato a ragionare sui i diversi ambiti di possibile applicazione sia in termini generali sia sulla specifica gestione dei sinistri.

    Non siamo naturalmente arrivati a delle vere e proprie conclusioni poiché in primo luogo sarebbe stato errato “emettere sentenze” in quanto UIA SRL, per quanto all’avanguardia e con una pluridecennale esperienza, è pur sempre uno tra i tanti players sul mercato. In secondo luogo, alla luce della complessa e repentina evoluzione tecnologica ed il conseguente adeguamento normativo relativi all’I.A., non è possibile ad oggi trarre degli approcci definitivi.

    Ciò non toglie però che si possa ragionare sulle novità in essere e sugli scenari che si stanno spalancando davanti a noi.

    Lato assuntivo del rischio

    L’ I.A. potrebbe avere un ruolo sempre più preponderante (ma non esclusivo rispetto al fattore umano) nell’ambito della fase iniziale di inquadramento dei rischi. Proviamo a ragionare: alcune domande sull’anagrafica, sui requisiti per poter operare, sui precedenti assicurativi vengono poste sempre al cliente. Molti di questi quesiti sono standard e rispondono ai criteri assuntivi dettati dalle Compagnie. Certo a volte ci possono essere delle peculiarità e delle eccezioni ed è quindi chiaro che in questi casi la “macchina” non possa competere con l’uomo. Possiamo immaginare all’I.A. in ambito della rc professionale come valido aiuto all’uomo per tutte quelle operazioni di controllo e scrematura. Superata la “fase del setaccio”, qualora non sia possibile un’emissione automatica da parte dell’I.A., interverrebbero l’intelligenza, la sensibilità, la duttilità e l’esperienza umane che rimangono gli elementi salienti della professionalità. Potremmo pensare al questionario come al campo su cui opera IA insieme naturalmente a tutte quale fase precontrattuale fatta di domande e risposte per indirizzare il cliente verso il prodotto corretto come già avviene con gli strumenti di chat bot. Rimanga inteso che alla macchina debbano essere poste le domande corrette. Se i quesiti sono sbagliati o troppo generici, perverranno risposte errate ed inconcludenti. Da qui la professionalità di chi pone le domande per conto dei clienti e quindi non possiamo non pensare al ruolo dell’agente e del broker che rimane fondamentale.

    Lato amministrativo del rischio

    Come è noto la polizza ha una vita amministrativa. Pagare un premio significa in concreto incassare somme, calcolare provvigioni, registrare tutti gli importi ricevuti. Questa è solo la prima attività che porta la polizza a produrre i propri effetti. L’I.A. potrebbe intervenire in tutte quelle operazioni amministrative, ripetitive se si vuole, ma sostanziali per “la vita” del contratto. Chi potrebbe mai pagare un sinistro relativo ad una polizza di cui non si sa se il pagamento sia avvenuto!? La registrazione dei dati e tutta la reportistica interna tipica delle assicurazioni e società simili è fondamentale per comprendere come si sta sviluppando il mercato e di conseguenza diviene un grande aiuto in termini di precisione e velocità per prendere decisioni aziendali. Anche in questo caso, crediamo che la macchina debba operare sotto il controllo umano.

    Gestione del sinistro

    Siamo partiti anzitutto da un assunto logico ed esperienziale: i sinistri professionali sono tutti diversi.

    Per quanto, infatti, possano essere ricondotti più o meno agli stessi errori, i sinistri di rcp variano nella gestione e nella valutazione.  Abbiamo pensato come l’I.A. potrebbe agevolare l’attività di verifica della documentazione e forse di catalogazione degli allegati alle denunce ma è chiaro che la lettura e la comprensione degli stessi rimane un lavoro prettamente umano. Inoltre, di fronte ad una richiesta danni con il conseguente stress per chi la subisce, appare quanto meno fuori luogo un dialogo tra l’assicurato e la Compagnia tanto più se vi sia anche nel mezzo il legale della parte danneggiata.  Il rimando alla premessa sull’intelligenza e l’esperienza umane è pertanto doveroso anche in questo caso.

    A nostro avviso, l’I.A. potrebbe agevolare la gestione del sinistro mettendo magari a disposizione le numerose banche dati ed informazioni presenti sul web che molto spesso sono più complete e soprattutto aggiornate di tanti manuali o corsi di formazione.

    Al prossimo post!

  • IL PRINCIPIO DI TERZIETA’ E LE SANZIONI PERSONALI.

    Rieccoci, dopo la pausa estiva, con il consueto appuntamento sul blog sinistri!

    Gli argomenti che sono stati oggetto di approfondimento sono ormai molti, ma le denunce di sinistro che ci capita di ricevere dimostrano che è sempre opportuno ritornare su determinate tematiche che, benché già affrontate, restano sempre attuali.

    Parliamo ad esempio del principio di terzietà.

    Spesso vengono richieste quotazioni per polizze asseverazioni bonus edilizi aventi ad oggetto immobili di proprietà del tecnico asseveratore. L’asseveratore ritiene magari di poter acquistare una copertura assicurativa per le asseverazioni dal medesimo rilasciate sulla propria abitazione in quanto l’Enea non pone alcun divieto al riguardo.

    Dal punto di vista assicurativo la questione è però diversa: se l’immobile oggetto di asseverazione appartiene all’assicurato/asseveratore viene a mancare il principio di terzietà. Che cosa accadrebbe, quindi, in caso di eventuali sanzioni comminate dall’Agenzia delle Entrate seguito accertamento di eventuali difformità? Le garanzie assicurative della polizza asseverazioni non potrebbero fornire alcuna copertura.

    Al tema della terzietà è connesso quello delle sanzioni personali.

    Perché le sanzioni inflitte direttamente all’assicurato non sono in copertura?

    Come noto, le condizioni generali di assicurazione riportate nel testo di polizza escludono espressamente la copertura delle sanzioni personali, intese come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’assicurato. Tale esclusione rende esplicita una conclusione che può essere ricavata da un duplice ordine di ragioni.

    Innanzitutto, la polizza di responsabilità civile professionale è volta a tenere indenne l’assicurato per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi. L’attivazione della polizza presuppone quindi che vi sia un errore professionale commesso dall’assicurato e che tale errore abbia arrecato un danno ingiusto a un terzo danneggiato. Assicurato e danneggiato non possono coincidere, pena il difetto del principio di terzietà. La polizza di rcp, quindi, non può mai coprire l’eventuale danno patito in proprio dall’assicurato.

    C’è poi un’ulteriore ragione. Gli illeciti amministrativi (si pensi ad esempio alle sanzioni comminate a seguito dell’infortunio di un lavoratore in cantiere e del conseguente accertamento delle violazioni in materia di sicurezza) hanno un carattere personale e un intento afflittivo. La logica è che delle conseguenze dell’illecito amministrativo sia chiamato a rispondere l’autore della condotta non conforme alla normativa, destinatario della sanzione.

    In altri termini, le sanzioni comminate direttamente all’assicurato non possono fornire oggetto di copertura perché altrimenti verrebbe completamente vanificato l’intento deterrente della sanzione. L’assicurato non avrebbe alcun disincentivo ad adottare un comportamento contrario alla normativa in quanto, nella peggiore delle ipotesi, in caso di effettiva contestazione di una condotta illecita, le sanzioni inflitte verrebbero pagate dalla Compagnia assicurativa. Ciò ovviamente non può essere!

    Tale conclusione ha ricevuto un espresso riconoscimento normativo con il Codice delle Assicurazioni: l’art. 12 comma 1 esclude che il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative possa formare oggetto di copertura assicurativa.

    Abbiamo fatto l’esempio delle sanzioni inflitte direttamente al responsabile della sicurezza in caso di incidente sul cantiere, ma le sanzioni personali possono riguardare un ampio ventaglio di casistiche e di professioni assicurate.

    Per fare un ulteriore esempio, il commercialista che trasmette all’Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni fiscali e commette un errore di calcolo a causa del quale versa un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta riceverà verosimilmente dall’Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento contenente, oltre all’imposta dovuta, anche le sanzioni per il mancato versamento. Tali sanzioni non sono in copertura per i motivi sopra analizzati (mancanza di terzietà – carattere personale e funzione deterrente delle sanzioni).

    Ovviamente diverso è il discorso nel caso in cui l’irregolarità contestata dall’Agenzia delle Entrate non riguardi la situazione tributaria dell’assicurato stesso ma di un cliente. In tal caso le sanzioni derivanti, ad esempio, dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale del cliente costituiscono un danno a terzi che l’assicurato è tenuto a risarcire e, dal punto di vista delle garanzie assicurative, rientrano nella clausola penalità fiscali.

    Al prossimo post!

  • Cruci puzzle assicurativo

    Chiudiamo questa prima parte dell’anno 2024 con un cruci puzzle semplice e simpatico che speriamo vi farà compagnia sotto l’ombrellone. Buon divertimento e arrivederci a settembre con il blog sinistri!

    P.S. Potete chiederci il pdf via email.

  • A domanda, risposta (parte 1)

    Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

    Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

    Cosa vuol dire Claims made?

    “CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

    1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

    2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    Che cosa sono le circostanze?

    Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

    AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

    CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

    Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

    La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

    Facciamo un esempio:

    l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

    Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

    Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

    Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

    Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

    Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

    La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

    Al prossimo post con domande e risposte …

    Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m