Categoria: novelle

  • RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E PRINCIPIO DI TERZIETA’

    Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale consente al professionista di avere uno strumento di tutela nel caso in cui gli capiti di commettere un errore nell’esercizio della professione danneggiando il cliente.

    Può infatti capitare di sbagliare anche dopo anni di brillante carriera!

    Quando accade, il professionista può provvedere a denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa per essere manlevato di quanto dovrà pagare al cliente per il danno procurato.

    Il presupposto fondamentale, oltre al fatto che vi sia un errore professionale commesso proprio dall’assicurato e che vi sia un effettivo danno causalmente derivato dalla condotta colposa dell’assicurato, è che a subire il danno sia un soggetto terzo.

    L’art 2043 c.c. prevede, infatti, che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.

    Di conseguenza, la polizza di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite pecuniarie che l’Assicurato abbia involontariamente cagionato a TERZI nell’esercizio della professione descritta in polizza.

    Ai sensi di polizza, per TERZO si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti.

    Non possono essere considerati terzi ai sensi di polizza:

    • il coniuge (salvo che sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
    • le imprese e le società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia (anche indirettamente) azionista di maggioranza o controllante;
    • i collaboratori dell’Assicurato e le persone che siano con questi in rapporto di parentela.

    L’Assicurato non può quindi aspettarsi di ottenere dalla propria polizza di responsabilità civile professionale il rimborso dei danni dallo stesso subiti, nemmeno se si tratta di danni derivanti da errori commessi durante lo svolgimento di attività professionale.

    Vediamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti:

    • L’Assicurato è un tecnico che si è occupato di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della madre. Poco dopo la conclusione dei lavori, si manifestano fenomeni di muffa e umidità causati dal condotto di ventilazione non correttamente progettato. In questo caso manca la terzietà poiché il soggetto che ha subito il danno non è considerato terzo da condizioni assicurative.
    • L’Assicurato è un revisore legale dei conti di un Comune in dissesto finanziario. Gli è stato contestato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di aver espresso un parere favorevole sui rendiconti e sui bilanci senza aver invece segnalato la gravità della situazione finanziaria in cui versava il Comune. Oltre all’interdizione dalla funzione, la Procura ha chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in tre annualità del compenso lordo annuo percepito dal revisore. Le sanzioni pecuniarie (la cui esclusione è anche espressamente prevista in polizza) costituiscono un danno diretto per l’Assicurato e non un danno a terzi.
    • L’Assicurato è un avvocato a cui si erano rivolti due coniugi per raggiungere un accordo di separazione tramite negoziazione assistita. Al termine del procedimento, l’avvocato ha redatto la convenzione e l’ha trasmessa ad un Comune non competente. Preso atto dell’errore, ha poi provveduto all’invio presso il Comune in cui il matrimonio era stato trascritto, oltre però il termine previsto. A causa di tale invio tardivo all’assicurato gli è stato notificato un provvedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, non c’è un danno a terzi: la normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dell’accordo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria al solo legale. Il danno, quindi, è stato subito non dal cliente terzo, ma dall’Assicurato.
    • L’Assicurato è un avvocato che è stato incaricato dal cliente di proporre opposizione alla condanna monitoria ricevuta per far valere l’asserita insussistenza del credito azionato. Il procedimento si è concluso negativamente per il cliente in quanto il giudice, pronunciandosi nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha compensato le spese legali. L’Assicurato, preso atto che un eventuale appello non avrebbe avuto probabili chances di accoglimento, ha consigliato al cliente di non impugnare ma di pagare quanto stabilito in sentenza per evitare un’azione esecutiva. Il cliente, tuttavia, deluso per il mancato accoglimento della domanda, ha preteso dal legale la restituzione della parcella pagata. La restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale costituisce però una potenziale perdita per il professionista, il quale, a fronte dell’attività svolta, non ottiene il compenso pattuito.

    Alla prossima puntata!

  • FRANCHIGIA E SCOPERTO: QUESTI SCONOSCIUTI

    Se sei un libero professionista, come architetto, ingegnere, medico, consulente o avvocato (anche un giovane alle prime armi!), avrai sicuramente già sentito parlare di RC Professionale. E se ti sei mai avventurato nella lettura di una polizza, ti sarai imbattuto in due termini che possono sembrare un po’ complicati: franchigia e scoperto.

    Niente paura! Ora te li spiego in modo chiaro, con esempi pratici.

    Partiamo dalla franchigia: cos’è?

    Immagina la franchigia come una soglia fissa. Se un danno che causi nel tuo lavoro non supera questa soglia, l’assicurazione non interviene e te lo paghi da solo. Se invece il danno è superiore, l’assicurazione copre solo la parte che eccede la franchigia.

    Esempio semplice:

    * Hai una polizza con franchigia di 1.000 euro.

    * Fai un errore e causi un danno di 6.000 euro al tuo cliente.

    * L’assicurazione ti copre 5.000 euro. I primi 1.000 euro, ahimè, li paghi tu.

    * E se il danno è di 800 euro? In quel caso, l’assicurazione non paga nulla, perché siamo sotto la franchigia.

    E lo scoperto, invece?

    Lo scoperto è un po’ diverso. Non è una soglia fissa, ma una percentuale. In pratica, una parte del danno rimane sempre a tuo carico, indipendentemente dall’ammontare totale del danno. A volte c’è anche un importo minimo (e massimo), per esempio “10% con minimo 1.000 e massimo 5.000 euro”.

    Esempio con numeri:

    * La tua polizza prevede uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 5.000 euro.

    * Causi un danno di 50.000 euro.

    * Il 10% di 50.000 euro è 5.000 euro. Quindi, tu paghi 5.000 euro e l’assicurazione ti copre i restanti 45.000 euro.

    Altro esempio più “leggero”:

    * Danno di 6.000 euro.

    * 10% = 600 euro.

    * Ma il contratto prevede uno scoperto minimo di 1.000 euro. Risultato: paghi comunque 1.000 euro, anche se il 10% sarebbe stato meno.

    Lo scoperto funziona un po’ come dire: “Io ti copro, ma una fetta del danno te la tieni sempre tu”.

    E se nella polizza ci sono sia franchigia che scoperto?

    Sì, succede. Alcune assicurazioni li includono entrambi. In questo caso, devi fare un po’ di calcoli per capire quanto ti verrà rimborsato. Prevale sempre l’importo più alto tra la franchigia e lo scoperto calcolato. Oppure può accadere che la polizza presti determinate garanzie con lo scoperto ed altre con la franchigia generale di polizza

    In parole povere: cosa ti conviene sapere?

    * La franchigia è una cifra fissa: se il danno è sotto, paghi tutto tu.

    * Lo scoperto è una percentuale del danno: paghi sempre “una fetta”.

    * Quando ci sono entrambi, paghi il valore più alto tra i due oppure la liquidazione del sinistro avverrà con l’applicazione della franchigia e/o dello scoperto a seconda della specifica garanzia attivata.

    * Una polizza con franchigia e scoperto più bassi costa un po’ di più, ma ti protegge meglio nei momenti difficili.

    Consiglio spassionato

    Quando scegli una RC Professionale, non guardare solo il prezzo annuo della polizza. Dai un’occhiata anche a queste voci “nascoste” (ma importantissime), perché in caso di guai, fanno la differenza tra “tutto risolto” e “oddio, come faccio?”.

    Ancora alcuni esempi pratici per professione

    **Architetto**

    Hai progettato un edificio residenziale e, a causa di un errore nel calcolo dei carichi strutturali, si verificano delle crepe nei muri. Il cliente ti chiede un risarcimento di 30.000 euro.

    * Franchigia: 2.000 euro

    * Scoperto: 10% con minimo 1.000 euro

    Il 10% di 30.000 euro è 3.000 euro. Poiché questo importo è superiore alla franchigia, si applica lo scoperto. Tu paghi 3.000 euro e l’assicurazione copre i restanti 27.000 euro.

    **Avvocato**

    Hai dimenticato di impugnare un atto nei termini stabiliti e il tuo cliente subisce un danno patrimoniale stimato in 15.000 euro.

    * Franchigia: 1.500 euro

    * Scoperto: 15% con minimo 1.000 euro

    Il 15% di 15.000 euro è 2.250 euro. Tu paghi 2.250 euro, il resto lo copre la compagnia. Se invece il danno fosse stato di 8.000 euro, il 15% sarebbe 1.200 euro, e dato che è ancora sopra la franchigia, paghi 1.200 euro.

  • La Garanzia Postuma nella RC Professionale: perché è un errore sottovalutarla.

    Spesso, quando si smette di esercitare la propria professione, la prima cosa che si pensa di “mettere da parte” è l’assicurazione. In fondo, se non si lavora più, che rischio ci può essere? Ed è proprio qui che molti professionisti – anche esperti – cadono in errore, sottovalutando l’importanza di una protezione fondamentale: la garanzia postuma. Questa estensione, spesso vista come un dettaglio tecnico o un costo accessorio, è in realtà una salvaguardia irrinunciabile per il proprio futuro. Per comprenderne appieno il valore, basta considerare una situazione purtroppo verosimile.

    La storia di Gianni, ingegnere in pensione

    Gianni ha 67 anni e una lunga e brillante carriera da ingegnere strutturista. Dopo decenni di progetti complessi, sopralluoghi meticolosi e collaudi rigorosi, decide finalmente di godersi la meritata pensione. Chiude la partita IVA, saluta i suoi clienti storici e si dedica con entusiasmo alle sue passioni, come la pesca, e al tempo prezioso con i suoi nipoti. Tutto procede serenamente, finché un giorno riceve una telefonata inaspettata che lo scuote:

    “Ingegnere, buongiorno. Le parlo per conto dell’istituto comprensivo di via Roma. Purtroppo, il solaio della palestra è crollato. Dalle prime verifiche, sembrerebbe un problema strutturale riconducibile al progetto di cinque anni fa.”

    Gianni rimane in silenzio, assorbito dalla notizia. Quel progetto lo ricordava bene, lo aveva consegnato anni prima, quando era ancora pienamente operativo. Ma ora la situazione è diversa: non lavora più, la sua polizza RC professionale è scaduta. Ha cessato l’attività, si chiede, che responsabilità può mai avere ancora? La risposta è: tutta. Questo perché, nell’ambito della Responsabilità Civile professionale, ciò che conta non è il momento in cui l’errore è stato commesso, ma il momento in cui il danno viene denunciato. Se la polizza non è più attiva e, soprattutto, se non è stata attivata una garanzia postuma, la compagnia assicurativa non è tenuta a coprire il sinistro, lasciando il professionista a rispondere con il proprio patrimonio.

    Cos’è davvero la garanzia postuma?

    La garanzia postuma (o “copertura postuma”) è una clausola – spesso opzionale e da richiedere esplicitamente – che estende la validità della polizza professionale anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. È fondamentale sottolineare che questa copertura riguarda esclusivamente i danni causati durante il periodo in cui la polizza era attiva e il professionista esercitava regolarmente. La condizione essenziale è che la denuncia del sinistro pervenga entro il periodo di validità della garanzia postuma stessa. In termini più semplici:

    * Se mentre sei in attività commetti un errore professionale,

    * E questo errore, per sua natura o tipologia, emerge e causa un danno solo dopo che hai chiuso la tua attività,

    * La garanzia postuma ti protegge efficacemente da eventuali e inaspettate richieste di risarcimento che potrebbero altrimenti compromettere la tua serenità finanziaria.

    Non confondere la postuma con la retroattività

    Spesso, in questo contesto, si genera confusione tra termini specifici. Cerchiamo di fare chiarezza per evitare malintesi:

    * **Retroattività**: Questa estensione copre errori commessi prima della data di stipula della polizza attuale, a condizione che tale copertura sia esplicitamente indicata e pattuita nel contratto. È una protezione per il “passato” rispetto all’inizio della polizza.

    * **Claims Made**: È la forma contrattuale più diffusa e utilizzata oggi nelle polizze di RC professionali. Secondo questa formula, la copertura è valida solo per i sinistri che vengono denunciati (o dei quali si viene a conoscenza) mentre la polizza è attivamente in vigore.

    * **Postuma**: Questa è la garanzia specifica che copre i sinistri denunciati dopo la scadenza della polizza principale, a patto che siano riconducibili a fatti, errori od omissioni avvenuti prima della data di scadenza della polizza stessa.

    Senza una garanzia postuma adeguata, un professionista che cessa la propria attività rischia seriamente di rimanere scoperto per eventi pregressi, anche se ha mantenuto una copertura assicurativa regolare e impeccabile per tutta la durata della sua carriera.

    Quando serve attivarla?

    Ci sono situazioni ben precise e cruciali in cui la garanzia postuma dovrebbe essere presa in seria considerazione, rappresentando non un lusso, ma una necessità:

    Pensione o cessazione definitiva dell’attività. Quando si conclude il percorso professionale, sia per raggiunti limiti di età che per altre ragioni, la postuma diventa indispensabile per tutelarsi da reclami futuri relativi ad attività passate.

    Morte del professionista. In questo tragico evento, la postuma può proteggere gli eredi da eventuali richieste di risarcimento che dovessero pervenire dopo la scomparsa del professionista, garantendo loro una maggiore tranquillità.

    Chiusura di specifici lavori o progetti. Per lavori che comportano responsabilità a lungo termine (es. asseverazioni per il Superbonus 110%), anche se l’attività professionale non cessa completamente, è prudente considerare una garanzia per quel singolo progetto.

    Altri esempi concreti

    Per rendere l’idea ancora più chiara, consideriamo altri scenari pratici:

    L’avvocato e il ricorso mai notificato. Immaginiamo un avvocato che, dopo essersi ritirato dalla professione due anni fa, riceve una diffida da un ex cliente. Si scopre che un ricorso cruciale non fu notificato nei tempi previsti anni addietro, e ora il danno per il cliente è divenuto concreto e considerevole. Se l’avvocato non aveva attivato la garanzia postuma, sarà costretto a rispondere personalmente per intero, mettendo a rischio il proprio patrimonio.

    Il chirurgo e l’intervento dimenticato. Una ginecologa va in pensione dopo una carriera intensa. Due anni dopo, una paziente la cita in giudizio per una complicanza grave e inaspettata derivante da un intervento chirurgico eseguito tre anni prima, quando la dottoressa era ancora in attività. Se la ginecologa aveva saggiamente previsto una garanzia postuma nella sua polizza, la compagnia assicurativa interverrà a sua tutela, gestendo la difesa e l’eventuale risarcimento.

    Considerazioni finali

    Molti professionisti dedicano una vita intera a costruire una reputazione solida, a sviluppare una rete di fiducia inestimabile e a consolidare una posizione economica duratura. Bastano pochi secondi – e la denuncia di un errore tecnico o procedurale sfuggito anni prima, ma che si manifesta solo in seguito – per vedere tutto questo messo seriamente a rischio.

    La garanzia postuma non dovrebbe essere percepita come un costo superfluo da evitare, ma piuttosto come un atto di profondo buon senso, lungimiranza e responsabilità professionale. Essa serve a proteggere il proprio passato lavorativo quando ormai non si è più attivamente nel presente professionale, offrendo una tutela indispensabile.

    Gianni, il nostro ingegnere protagonista della storia, alla fine la sua postuma l’aveva attivata. Non per eccessiva paranoia, ma per una lucida e consapevole gestione del rischio. E quando la telefonata inaspettata è arrivata, ha potuto fare un bel respiro di sollievo, sapendo di essere protetto… e poi è tornato con serenità alla sua amata pesca, con la consapevolezza di aver agito con previdenza

  • LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA COPRE TUTTO?

    Con il post di oggi vogliamo ritornare su un tema che, come dimostrano i sinistri che ci vengono denunciati, è sempre oggetto di dubbi.

    Spesso vi è in capo agli Assicurati l’errata convinzione che la retroattività illimitata costituisca una garanzia da sola sufficiente per coprire un eventuale sinistro, tanto che alcuni dimenticano addirittura di pagare tempestivamente la polizza!

    Innanzitutto, che cos’è la retroattività? La retroattività si riferisce alla capacità di una polizza di coprire danni derivanti da errori che sono stati commessi dall’Assicurato prima della data di inizio della copertura stessa. Più ampio è il periodo di retroattività previsto dalla polizza, maggiore sarà la protezione offerta.

    Se un professionista stipula una polizza con copertura retroattiva può essere tutelato anche per danni derivanti da errori o negligenze commessi prima della stipula, purché però – lo si evidenzia bene –   tali eventi siano scoperti durante il periodo di validità del contratto.

    La retroattività non può infatti coprire fatti noti o già contestati al momento della sottoscrizione della polizza.

    Veniamo quindi al secondo aspetto: la circostanza nota. Per circostanze note si intendono quei fatti, atti ed eventi da cui ragionevolmente può derivare una richiesta risarcitoria di cui il professionista è già a conoscenza al momento della stipula della polizza.

    Per esempio: un architetto a cui era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori viene messo a conoscenza dal committente che l’opera realizzata presentava vizi di progettazione ed esecuzione. Tale segnalazione, benché non accompagnata da una formale contestazione o richiesta risarcitoria, costituisce una circostanza ai sensi di polizza.

    Di conseguenza, l’Assicurato non può invocare la retroattività illimitata della polizza se tale circostanza era al medesimo già conosciuta al momento della sottoscrizione della polizza.

    Se un professionista è già al corrente di una situazione potenzialmente dannosa, stipulare una polizza con retroattività estesa (anche illimitata) non garantisce la copertura per quella circostanza specifica, perché questa è già nota all’Assicurato.

    Terzo punto: l’efficacia della polizza è una cosa ben diversa dalla retroattività. L’efficacia si riferisce alla data a partire dalla quale la polizza è effettivamente attiva e può coprire i rischi.

    La copertura entra in vigore solo dal momento in cui la polizza diventa operativa, ovvero dalla data di decorrenza se il premio è stato pagato oppure dalla data del pagamento se alla data di decorrenza il premio non è stato ancora corrisposto.

    Facciamo un esempio pratico: la polizza ha una retroattività illimitata e come data di effetto il 13/06/2025.  Trattandosi di rinnovo, l’Assicurato dimentica di pagare entro tale data il premio. Si ricorda della propria rc professionale ormai scaduta solo in data 04/07/2025, quando gli perviene una richiesta risarcitoria. Provvede quindi a pagare in data 05/07/2025, pensando di “riattivare” la copertura della polizza. In questo caso, però, la polizza ha effetto dal 05/07/2025 e non dal 13/06/2025.

    Retroattività, circostanza nota ed efficacia sono concetti che devono essere ben conosciuti dagli Assicurati anche per evitare “sorprese” in caso di sinistro!

  • La novità del momento: arrivano gli Infortuni Tokio Marine/HCC

    Per concludere il ciclo di post dedicato alla polizza Infortuni, parliamo oggi dell’offerta assicurativa che UIA – Underwriting Insurance Agency Srl ha elaborato: Infortuni Tokio Marine Europe S.A., disponibile in abbinamento alla copertura di Responsabilità Civile Professionale.
    Si tratta di un prodotto studiato per offrire tutela completa 24 ore su 24, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero. La formula è flessibile e personalizzabile, con tre soluzioni pensate per adattarsi a ogni esigenza di protezione, a partire da un premio annuo davvero accessibile.
    Le tre formule disponibili
    🔹 Formula SMART – Protezione Essenziale
    • Premio annuo: a partire da € 69,00
    • Morte da infortunio: € 25.000 (nessuna franchigia)
    • Invalidità permanente: € 25.000 (franchigia 3% assorbibile al 10%; 5% per rischi sportivi)
    • Spese mediche: € 1.000 (nessuna franchigia)
    🔹 Formula INTERMEDIA – Equilibrio e Vantaggio
    • Premio annuo: a partire da € 110,00
    • Morte da infortunio: € 100.000 (nessuna franchigia)
    • Invalidità permanente: € 100.000 (franchigia come sopra)
    • Spese mediche: € 3.000 (nessuna franchigia)
    🔹 Formula TOP – Massima Protezione
    • Premio annuo: a partire da € 127,00
    • Morte da infortunio: € 100.000 (nessuna franchigia)
    • Invalidità permanente: € 100.000 (franchigia 3% assorbibile al 10%; 5% per rischi sportivi)
    • Spese mediche: € 5.000 (nessuna franchigia)
    Quali garanzie?
    L’appendice è dedicata ai professionisti, ai soci di studi associati, ma anche a dipendenti, collaboratori, tirocinanti e praticanti, a condizione che siano nominativamente indicati e che il premio sia stato regolarmente versato.
    La copertura è valida in modalità “Loss Occurrence”, ovvero protegge contro gli infortuni avvenuti durante il periodo di validità della polizza e denunciati nei termini previsti.
    La protezione è attiva durante lo svolgimento delle attività professionali (incluso il rischio in itinere), ma anche per eventi che si verificano al di fuori dell’ambito lavorativo, garantendo così una copertura h24, in ogni contesto della vita quotidiana.
    Cosa si intende per “infortunio”?
    Per “infortunio” si intende un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che comporti lesioni fisiche oggettivamente constatabili, come fratture, traumi, contusioni ecc.
    È importante ricordare che questa è una copertura infortuni, e non malattia: ciò significa che copre esclusivamente danni fisici dovuti a incidenti improvvisi, e non condizioni patologiche o problemi di salute.
    Perché scegliere il prodotto Infortuni Tokio Marine?
    ✅Protezione 24 ore su 24 – Non solo sul lavoro, ma anche nella vita privata
    ✅Formule flessibili – Tre combinazioni di massimali e premi per ogni esigenza
    ✅Tariffe competitive – A partire da soli 69,00 € all’anno

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – Analisi di una polizza adeguata

    Ma quale potrebbe essere una polizza infortuni adeguata ad un professionista che ad esempio dichiara un reddito di € 80.000 l’anno? e quale sarebbe il costo ipotizzabile e idealmente adeguato a questa polizza? Per un professionista con questo livello di reddito, una polizza completa dovrebbe prevedere:

    1. Capitale in caso di morte: idealmente tra €150.000 e €300.000 (circa 2-4 volte il reddito annuo)
    2. Capitale per invalidità permanente: tra €150.000 e €300.000
    3. Diaria giornaliera per inabilità temporanea: €200-300
    4. Diaria per ricovero: €100-150
    5. Rimborso spese mediche: almeno €10.000

    È importante considerare una copertura che operi 24 ore su 24, includendo sia gli infortuni professionali che extraprofessionali, per una protezione completa.

    Costi indicativi
    Il costo di una polizza infortuni con queste caratteristiche può variare significativamente in base a diversi fattori:
    Il costo annuale di una polizza infortuni dipende in gran parte dal massimale; quindi, è fondamentale valutare bene tale voce del contratto. Considerando le esigenze di un professionista con reddito di €80.000, si può stimare:
    • Premio base: €500-1.500 annui per una copertura completa (professionale ed extraprofessionale)
    • Copertura estesa con diaria elevata: €1.000-2.500 annui

    È importante ricordare che i premi pagati per queste polizze sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, entro il limite di €530 per le assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

    Opzioni di personalizzazione
    Molte polizze per professionisti offrono la possibilità di aggiungere opzioni come la diaria da convalescenza domiciliare successiva al ricovero o l’immobilizzazione da gesso, che completano la copertura base. In tale ottica, alcune compagnie hanno di conseguenza sviluppato prodotti specifici per professionisti con redditi elevati, che includono:

    • Valutazioni personalizzate del rischio
    • Possibilità di escludere specifiche attività ad alto rischio (es. sport pericolosi)
    • Protezione del reddito più completa, che può arrivare a coprire anche malattie e non solo infortuni

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – La Diffusione tra i liberi professionisti e le coperture assicurative

    In Italia, i liberi professionisti costituiscono una fetta rilevante del mercato del lavoro. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel primo semestre del 2023 sono state aperte 296.699 nuove partite IVA, di cui circa 217.000 sono persone fisiche. Nel complesso, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020, le persone fisiche titolari di partita IVA sono 3.660.280, rappresentando il 19,6% del totale, contro una media UE del 13,1%.

    La libera professione generalmente non prevede la stipula di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione di alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, che sono tenuti a iscriversi all’INAIL. Per tutti gli altri esistono casse nazionali dei singoli ordini professionali, che istituiscono sistemi di copertura appositi, da sottoscrivere volontariamente.

    Ad esempio, tutti gli iscritti all’EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) in attività, in regola con gli adempimenti contributivi, godono automaticamente di una copertura sanitaria di base che include anche un’indennità per invalidità da infortunio, con oneri sostenuti dall’ente stesso.

    Per gli avvocati, il Decreto Ministeriale del 22/09/2016 prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

    Il mercato offre anche polizze specifiche per gli infortuni sportivi, considerando che ogni anno circa 430.000 persone in Italia si infortunano praticando attività sportive, con potenziali ripercussioni sulla vita professionale.

    In conclusione, sebbene non ci siano dati percentuali precisi sulla diffusione delle polizze infortuni tra i professionisti, il mercato è in crescita e risponde a un’esigenza reale, considerando l’alto numero di partite IVA in Italia e la limitata copertura offerta dai sistemi previdenziali di categoria.

    Ma quali sono le principali esclusioni che penalizzano l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista? Dalle ricerche effettuate, ecco le principali esclusioni che possono penalizzare l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista:

    1. Esclusioni legate a cause e modalità dell’infortunio

    L’indennizzo previsto dalla polizza infortuni non viene corrisposto se l’infortunio interviene per dolo o colpa grave dell’assicurato. Secondo l’art. 1900 c.c., “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”. Tra le esclusioni standard figurano, oltre agli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato, quelli conseguenti a ubriachezza (anche nello stato iniziale di ebbrezza), abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Altre esclusioni comuni riguardano gli infortuni avvenuti durante atti di guerra, invasione od occupazione militare, e quelli conseguenti alla pratica di sport estremi.

    2. Esclusioni relative a condizioni preesistenti

    Le polizze tipicamente escludono gli infortuni dovuti a cause pregresse rispetto alla stipula della polizza nonché l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni.

    3. Esclusioni per categorie di persone

    Esistono soggetti che non sono assicurabili, come persone affette da particolari malattie o dipendenze. In caso tali patologie si verificassero successivamente alla stipula, potrebbero diventare causa di cessazione del contratto. Inoltre, di norma, le compagnie di assicurazione pongono come soglia d’età assicurabile i 75 anni.

    4. Esclusioni legate a variazione dell’attività professionale

    La variazione dell’attività professionale può determinare un aggravamento o una riduzione del rischio, con conseguente aumento o diminuzione del premio. Se il professionista non comunica tale variazione all’impresa, questa potrebbe ridurre o escludere l’indennizzo in caso di infortunio.

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – Caratteristiche principali

    La recente iniziativa Infortuni “redatta” con il supporto del nostro partner tecnico Tokio Marine Europe ha in qualche modo richiesto un riassunto sulla situazione generale del settore polizze infortuni e segnatamente quelle dedicate ai professionisti, purtroppo le aspettative nate qualche anno fa che invitavano il mondo professionisti a tutelarsi con polizza infortuni è stato mortificato da ripensamenti che hanno nuovamente depresso un mercato poco sensibile e che chiede soluzioni “a posteriori”… anche le recenti precisazioni sul potenziale cumulo tra risarcimenti provenienti da polizze di responsabilità civile ed indennizzi da polizze infortuni non aiuta a creare una sicura aspettativa ai potenziali fruitori di questo tipo di polizze. Dedichiamo il Blog del mese di Giugno all’argomento e iniziamo con alcuni aspetti generali!

    Le polizze infortuni per professionisti sono assicurazioni aggiuntive rispetto a quanto garantito dalle casse nazionali, pensate per garantire l’indipendenza economica dell’assicurato coprendo situazioni sia sul lavoro che nel tempo libero. Queste polizze sono particolarmente importanti poiché un infortunio può comportare l’interruzione dell’attività per un periodo indefinito, mettendo a rischio la stabilità economica del professionista. Secondo i dati INAIL del 2021, le denunce di infortuni sono state 502.458, con un aumento del 2,1% rispetto al 2020, sebbene il confronto richieda cautela a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Nonostante per alcune categorie di liberi professionisti sia obbligatoria l’assicurazione presso l’INAIL, molti lavoratori autonomi restano sprovvisti di coperture, spesso per mancanza di informazione sull’importanza di queste polizze. La polizza infortuni è particolarmente rilevante per i professionisti anche considerando i rischi quotidiani: nel 2023 oltre 1 milione di persone hanno richiesto assistenza medica per incidenti domestici, mentre 430.000 persone si sono infortunate praticando attività sportive.

    Coperture tipicamente offerte e situazione attuale delle garanzie prestate
    Le polizze infortuni per professionisti in Italia generalmente offrono:
    • Capitale in caso di morte (fino a €150.000)
    • Capitale per invalidità permanente (fino a €150.000)
    • Indennità giornaliera per ricovero e inabilità (fino a €150 al giorno)
    • Copertura delle spese mediche (fino a €5.000)

    Per alcune categorie professionali esistono requisiti minimi specifici. Ad esempio, per gli avvocati:
    • Morte: €100.000
    • Invalidità permanente: €100.000
    • Inabilità temporanea: €50 al giorno
    • Rimborso spese mediche

    Per gli psicologi, ad esempio, le alternative di capitali assicurati possono essere:
    • Morte €100.000 / Invalidità Permanente €130.000 / Diaria ricovero €60 oppure
    • Morte €260.000 / Invalidità Permanente €300.000 / Diaria ricovero €120

    È possibile scegliere tra diverse tipologie di copertura: durante la circolazione su veicoli, nell’orario lavorativo (incluso il tragitto casa-lavoro), o in formula completa 24 ore su 24. Se sei un libero professionista, ti occorre una polizza infortuni 24 ore su 24, mentre se sei un lavoratore dipendente hai bisogno di una polizza per infortuni extra professionali.

    Costi
    Il costo di una polizza infortuni e malattia è spesso molto contenuto. Normalmente il premio base si attesta intorno a 150 euro annuali. Il costo effettivo varia in base a diversi fattori:
    • L’ambito temporale della copertura (una garanzia 24 ore su 24 risulterà più costosa di una legata soltanto alle ore lavorative)
    • La tipologia di attività svolta e il relativo profilo di rischio
    • L’inclusione o meno dei rischi sportivi (soprattutto sport pericolosi)
    • L’età (il limite massimo è generalmente 70 anni, anche se alcune polizze arrivano a 80)

    Vantaggi fiscali
    Le polizze infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi e 730, con limiti specifici: fino a €530 per le assicurazioni che prevedono rischio di morte o invalidità permanente, e fino a €1.291,14 per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza.

  • IL DPO: COPERTURE ASSICURATIVE E TIPOLOGIE DI SINISTRI

    Per un DPO, sia interno che esterno, le coperture assicurative rappresentano strumenti fondamentali di tutela professionale.

    Polizza di responsabilità professionale per DPO:

    • È estremamente utile per coprire errori di valutazione, consulenza inadeguata o omissioni nei doveri
    • Protegge dalle richieste di risarcimento per danni derivanti da consulenza errata sulla conformità al GDPR
    • Copre le spese legali in caso di contestazioni sul proprio operato
    • È particolarmente importante per i DPO esterni, che operano come professionisti indipendenti

    Copertura cyber risk:

    • Sebbene il DPO non sia direttamente responsabile della sicurezza informatica, una copertura cyber risk può essere vantaggiosa in quanto:
      • Offre protezione aggiuntiva in scenari complessi dove le responsabilità potrebbero sovrapporsi
      • Può coprire le spese di consulenza specialistica in caso di violazione
      • Potrebbe includere assistenza nella gestione della crisi e della comunicazione

    Per un DPO esterno, entrambe le polizze sono praticamente essenziali, poiché opera come consulente indipendente e potrebbe essere più facilmente chiamato a rispondere di eventuali carenze nel servizio fornito.

    Per un DPO interno, pur essendo meno comune, una polizza personale di responsabilità professionale può comunque offrire una protezione significativa, specialmente in organizzazioni di grandi dimensioni o che trattano dati particolarmente sensibili.

    Prima di sottoscrivere tali polizze, è fondamentale verificare attentamente:

    • L’effettivo ambito di copertura
    • Eventuali esclusioni specifiche
    • I massimali di copertura in relazione ai potenziali rischi

    Quindi una polizza per il DPO interno? Ma chi deve pagarla? Il datore di lavoro?

    Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro che dovrebbe farsi carico delle polizze assicurative relative al ruolo del DPO interno. Questo perché:

    1. Il DPO interno agisce come dipendente dell’organizzazione, svolgendo un ruolo previsto dalla normativa
    2. L’organizzazione beneficia direttamente dell’attività del DPO, che contribuisce alla conformità al GDPR
    3. I rischi derivanti dall’attività del DPO sono rischi aziendali che l’organizzazione dovrebbe gestire

    Spesso l’organizzazione dispone già di polizze di responsabilità civile che possono coprire anche l’operato dei dipendenti con ruoli specifici, incluso il DPO. In alcuni casi, vengono stipulate polizze specifiche per il ruolo di DPO o estensioni delle polizze esistenti.

    Tuttavia, è importante notare che:

    • Non esiste un obbligo di legge specifico che imponga al datore di lavoro di fornire una copertura assicurativa dedicata al DPO
    • In alcune organizzazioni, soprattutto più piccole, questa copertura potrebbe non essere prevista
    • Il DPO interno potrebbe valutare l’opportunità di una polizza personale aggiuntiva in casi di particolare rischio o se ritiene insufficiente la copertura aziendale

    La situazione è diversa per il DPO esterno, che in quanto professionista indipendente o società di servizi, normalmente provvede autonomamente alla propria copertura assicurativa, includendone il costo nel compenso richiesto per il servizio.

    I DPO possono trovarsi coinvolti in diversi tipi di “sinistri” o situazioni problematiche che potrebbero comportare responsabilità professionali. Ecco i principali:

    Sinistri legati a consulenza errata o inadeguata:

    • Interpretazione errata delle norme sulla protezione dei dati
    • Consigli inappropriati sulla base giuridica per specifici trattamenti
    • Valutazione inadeguata dei rischi nei trattamenti dei dati
    • Omessa o errata indicazione sulla necessità di una DPIA (Valutazione d’impatto)

    Sinistri legati a omissioni nel monitoraggio:

    • Mancato rilevamento di significative non conformità al GDPR
    • Omessa segnalazione di carenze nei sistemi di protezione dei dati
    • Inadeguata supervisione delle misure tecniche e organizzative

    Sinistri legati alla gestione delle violazioni di dati:

    • Errata valutazione della gravità di un data breach
    • Consiglio improprio sulla necessità di notifica all’autorità o agli interessati
    • Ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di notifica
    • Documentazione inadeguata della violazione e delle misure di risposta

    Sinistri legati a conflitti d’interesse:

    • Svolgimento di attività incompatibili con il ruolo di DPO
    • Mancanza di indipendenza nelle valutazioni e nei pareri

    Sinistri connessi alla comunicazione con le autorità:

    • Inadeguata cooperazione con l’autorità di controllo
    • Fornitura di informazioni incomplete o fuorvianti al Garante

    Contestazioni di negligenza professionale:

    • Mancato aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali
    • Inadeguatezza delle competenze tecniche necessarie per valutare misure di sicurezza

    Questi “sinistri” potrebbero tradursi in richieste di risarcimento danni da parte dell’organizzazione (soprattutto per DPO esterni) o in contestazioni disciplinari (per DPO interni), specialmente se l’organizzazione subisce sanzioni amministrative o danni reputazionali riconducibili a carenze nell’attività del DPO.

    È importante notare che, essendo il ruolo del DPO principalmente consultivo, la responsabilità ultima per la conformità al GDPR resta dell’organizzazione (titolare o responsabile del trattamento), ma ciò non esclude che il DPO possa essere chiamato a rispondere per carenze nell’esercizio delle proprie funzioni.

  • IL DPO: TUTELARE LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

    A questo punto come si può tutelare un DPO esterno ed un DPO interno? Le tutele per i DPO, sia esterni che interni, sono fondamentali per garantire che possano svolgere efficacemente il loro ruolo. Ecco come entrambe le figure possono tutelarsi:

    Tutele per un DPO esterno:

    1. Contratto dettagliato:
      • Definire chiaramente l’ambito di responsabilità e i servizi da fornire
      • Includere clausole di limitazione della responsabilità
      • Specificare i tempi di preavviso per la risoluzione del contratto
    2. Assicurazione professionale:
      • Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale specifica per DPO
      • Assicurarsi che copra errori di valutazione, consulenza e omissioni
    3. Documentazione:
      • Mantenere registri dettagliati di tutte le consulenze fornite
      • Documentare per iscritto i pareri dati e le raccomandazioni fatte
      • Conservare prove delle comunicazioni con l’organizzazione cliente
    4. Formazione continua:
      • Mantenersi costantemente aggiornati sulle normative e le interpretazioni
      • Partecipare a corsi di formazione certificati e networking professionale

    Tutele per un DPO interno:

    1. Indipendenza formale:
      • Ottenere una posizione formalmente indipendente nella struttura organizzativa
      • Assicurarsi che il reporting avvenga direttamente ai vertici aziendali
      • Richiedere che le condizioni di indipendenza siano formalizzate per iscritto
    2. Protezione lavorativa:
      • Far inserire nel contratto di lavoro clausole specifiche che proteggano da licenziamenti legati all’esercizio delle funzioni di DPO
      • Richiedere che sia esplicitamente riconosciuta l’autonomia decisionale nell’ambito delle proprie funzioni
    3. Documentazione:
      • Tenere registri dettagliati di tutte le attività svolte
      • Documentare formalmente ogni caso in cui i propri pareri non vengono seguiti
      • Conservare evidenza delle comunicazioni con i vertici aziendali
    4. Risorse adeguate:
      • Richiedere formalmente le risorse necessarie per svolgere efficacemente il ruolo
      • Documentare situazioni in cui le risorse sono inadeguate

    Tutele comuni per entrambi:

    1. Certificazioni professionali:
      • Ottenere e mantenere certificazioni riconosciute nel campo della protezione dei dati
    2. Rete di supporto professionale:
      • Stabilire contatti con altri DPO per confronto e supporto
      • Partecipare attivamente a comunità professionali
    3. Formazione continua:
      • Seguire costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali
      • Partecipare a webinar e corsi di aggiornamento
    4. Comunicazione trasparente:
      • Mantenere una comunicazione chiara e trasparente con tutti gli stakeholder
      • Documentare formalmente le problematiche identificate e le soluzioni proposte

    Queste misure possono aiutare significativamente i DPO a svolgere il loro ruolo con maggiore sicurezza e a tutelarsi da potenziali conseguenze negative legate all’esercizio delle loro funzioni.

    In caso di attacco cyber, il DPO ha responsabilità specifiche ma limitate al proprio ruolo di supervisione e consulenza sulla protezione dei dati. Ecco quali sono:

    Responsabilità dirette del DPO:

    1. Gestione della notifica di data breach:
      1. Valutare se l’attacco costituisce una violazione dei dati personali
      1. Consigliare se la violazione vada notificata all’autorità di controllo (entro 72 ore)
      1. Fornire consulenza sulla necessità di comunicare la violazione agli interessati
    2. Consulenza sulla risposta all’incidente:
      1. Consigliare l’organizzazione sulle misure da adottare per mitigare i danni
      1. Valutare l’impatto della violazione sui diritti e le libertà degli interessati
      1. Supportare nella documentazione dell’incidente dal punto di vista della protezione dei dati
    3. Cooperazione con le autorità:
      1. Fungere da punto di contatto con il Garante Privacy
      1. Supportare l’organizzazione durante eventuali indagini delle autorità

    Cosa NON è responsabilità del DPO:

    1. Sicurezza informatica operativa:
      1. Non è responsabile dell’implementazione tecnica delle misure di sicurezza
      1. Non ha il compito di prevenire direttamente gli attacchi cyber
      1. Non è responsabile della risposta tecnica all’incidente
    2. Decisioni esecutive:
      1. Non prende decisioni operative sulla risposta all’incidente
      1. Non ha responsabilità diretta sulle scelte di investimento in sicurezza

    Potenziali problematiche di responsabilità:

    • Se il DPO segnalasse precedentemente carenze nelle misure di sicurezza che non sono state affrontate, questo potrebbe ridurre la sua responsabilità
    • Se invece il DPO non ha adeguatamente consigliato l’organizzazione sui rischi per i dati personali o sulle misure adeguate, potrebbe essere considerato inadempiente rispetto ai suoi obblighi

    È importante sottolineare che il DPO ha un ruolo consultivo e di supporto, mentre la responsabilità ultima per la sicurezza dei dati e la conformità al GDPR rimane del titolare del trattamento (l’organizzazione). Tuttavia, il DPO deve dimostrare di aver svolto adeguatamente il proprio ruolo di supervisione e consulenza.