Categoria: novelle

  • IL MEDIATORE CIVILE CHI E’ E DI COSA SI OCCUPA

    Chi è il Mediatore Civile

    Il mediatore civile e commerciale è un professionista iscritto presso organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
    La sua funzione è quella di favorire la conciliazione tra le parti in controversie civili e commerciali, evitando il ricorso al tribunale.

    Il mediatore civile e commerciale è una figura professionale terza e imparziale che assiste le parti in lite (cittadini o imprese) nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia, evitando o ponendo fine a un procedimento giudiziario (causa in tribunale).

    Non è un giudice: non ha il potere di prendere decisioni o emettere giudizi vincolanti per le parti. Il suo ruolo è quello di facilitare il dialogo e la negoziazione, aiutando le parti a trovare una soluzione che soddisfi i loro interessi reciproci.

    Requisiti

    • Titolo di Studio: Possedere un diploma di laurea magistrale (o a ciclo unico) in qualsiasi facoltà. In alternativa, essere in possesso di una laurea triennale se iscritti a un Ordine o Collegio professionale (es. avvocati, commercialisti).
    • Formazione Specifica: Frequentare un corso di formazione per mediatori civili e commerciali presso un Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, con superamento della prova finale.
    • Onorabilità: Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena non sospesa.
    • Aggiornamento: Seguire un aggiornamento professionale almeno biennale.
    • Tirocinio: Svolgere un tirocinio che prevede l’assistenza a un certo numero di procedure di mediazione.

    E’ una figura professionale disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. Il ricorso alla mediazione, e quindi ad un mediatore, è una condizione di procedibilità (cioè obbligatoria prima di avviare una causa in tribunale, salvo eccezioni) per controversie relative a materie specifiche, tra cui:

    • Diritti reali (es. proprietà, usufrutto).
    • Condominio.
    • Successioni ereditarie e Divisione.
    • Locazione e Comodato.
    • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica/sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
    • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
    • Affitto di azienda.

    Per le altre materie in ambito civile e commerciale, la mediazione è facoltativa e può essere avviata volontariamente dalle parti. Negli ultimi anni il ricorso alla mediazione è aumentato e il ruolo del mediatore è diventato sempre più di rilievo.

    Alcuni numeri: oltre 20.000 mediatori professionisti accreditati presso i vari organismi di mediazione con prevalenza delle donne, circa 547 organismi di mediazione accreditati dal Ministero a fine 2023, nuove mediazioni iscritte nel 2023 tra 150.000 e oltre 200.000 casi annuali, il tasso di successo (casi chiusi con un accordo) intorno al 47-50%. 

  • L’ARBITRO ASSICURATIVO: CI SIAMO QUASI.

    L’IVASS ha da poco dichiarato l’avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo (AAS), ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.

    Per la precisione, con il provvedimento n.160 del 07 ottobre 2025 l’IVASS ha deliberato la nomina dei componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo e ha fissato la data del 15 gennaio 2026 quale data a partire dalla quale sarà possibile per il pubblico presentare ricorso.

    Presupposto dell’intervento dell’AAS è l’insorgenza di una controversia tra consumatore da un lato e impresa di assicurazione e/o intermediario assicurativo dall’altro.

    Come si ricorderà, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all’IVASS. Solo in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo nel termine di 45 giorni (o nel caso di risposta ritenuta non soddisfacente dal reclamante) sarà possibile, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, proporre ricorso all’AAS.

    Chi è legittimato a presentare ricorso? Innanzitutto, il contraente, l’assicurato e il beneficiario di una polizza assicurativa, nonché il cointestatario di una polizza e l’aderente ad una polizza collettiva.

    È legittimato anche il danneggiato che abbia però azione diretta nei confronti della Compagnia del soggetto responsabile (come avviene tipicamente nell’ambito della r.c.a. e, come da nuova normativa, in ambito sanitario).

    Per quanto riguarda la rcp, quindi, fatta eccezione per i sinistri in ambito medico, il presunto danneggiato non ha legittimazione a proporre ricorso all’AAS.

    Per fare un esempio: il cliente che lamenta che l’esito sfavorevole del giudizio sia addebitabile alla condotta del proprio legale, il quale non avrebbe depositato nei termini documentazione ritenuta decisiva per il buon esito della causa, non ha azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del professionista e, di conseguenza, non può proporre ricorso all’Arbitro Assicurativo.

    L’AAS può decidere su qualunque controversia relativa al contratto assicurativo?

    No. In primo luogo sono escluse a) le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; b) le questioni di competenza della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA; c) le controversie relative alle assicurazioni “grandi rischi”.

    Il ricorso può essere presentato per ottenere l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà relativi al contratto di assicurazione, ma anche per richiedere il risarcimento del danno. In quest’ultimo caso, se nel ricorso viene richiesto anche il pagamento di una somma di denaro, ci sono dei precisi limiti di valore, oltre i quali l’AAS non è competente a pronunciarsi.

    Nel dettaglio, per il ramo vita il limite è di €300.000 per le controversie relative a prestazioni assicurative dovute solo in caso di decesso dell’assicurato ed €150.000 per le controversie che coinvolgono tutte le altre polizze vita.

    Per quanto riguarda, invece, il ramo danni il limite di valore è di €25.000: oltre a tale soglia l’assicurato/contraente non soddisfatto dovrà, se lo ritiene opportuno, agire in giudizio o, comunque, azionare altri strumenti di ADR.

    La competenza per valore scende a €2.500 se a presentare il ricorso all’AAS è il danneggiato titolare di azione diretta.

    Come si presenta il ricorso? Il ricorso può essere presentato solo in modalità telematica tramite il portale AAS (non quindi tramite raccomandata, pec o mail). Il ricorrente deve esporre i fatti in modo chiaro e allegare tutta la documentazione utile a dimostrare le proprie ragioni.

    È bene evidenziare che l’AAS può decidere solo su base documentale. Controversie che richiedono invece un’istruttoria più approfondita non possono essere definite dall’Arbitro Assicurativo, in quanto l’AAS non può, per esempio, disporre consulenze tecniche.

    Si pensi, a tal proposito, a quei sinistri in relazione ai quali la quantificazione del danno operata del consulente tecnico della Compagnia diverge dal quantum richiesto a titolo risarcitorio. In questi casi una decisione esclusivamente su base documentale è ben difficile.

    I tempi del procedimento sono abbastanza celeri. L’impresa di assicurazione e/o l’intermediario hanno 40 giorni dalla trasmissione del ricorso per presentare le controdeduzioni. Il ricorrente, a questo punto, ha 20 giorni per depositare una memoria di replica; l’impresa e l’intermediario hanno a loro volta ulteriori 20 giorni per l’eventuale memoria di controreplica. Terminato il contraddittorio, l’Arbitro Assicurativo decide entro 90 giorni (salvo il caso in cui siano necessari ulteriori 90 giorni di proroga per controversie caratterizzate da un certo livello di complessità).

    La decisione non è vincolante in quanto è sempre possibile, per entrambe le parti, adire l’autorità giudiziaria. La decisione è tuttavia dotata di una efficacia deterrente in quanto, entro 30 giorni dalla comunicazione, imprese e intermediari devono adempiere alle decisioni dell’AAS; in mancanza, vengono considerati inadempienti e la notizia dell’inadempimento viene pubblicata online.

  • Polizze donazioni. Il regalo sospeso: perché la casa donata potrebbe crearti problemi (e come risolverli)

    Hai ricevuto un immobile in donazione, magari da un genitore o uno zio? Ti sembra un colpo di fortuna? In realtà, potresti avere in mano una vera “bomba a orologeria” burocratica.

    Parliamoci chiaro: in Italia, le donazioni sono fatte col cuore, ma il nostro sistema legale le rende difficili da gestire quando si tratta di vendere o chiedere un mutuo. E questo è un problema che tocca migliaia di famiglie.

    Il Paradosso della donazione: un regalo con l’ombra lunga

    Quando si cerca di vendere un immobile ricevuto in donazione, o di usarlo come garanzia per un prestito, scatta subito un campanello d’allarme tra notai, banche e potenziali acquirenti.

    Il motivo è semplice ma potentissimo: la legge italiana tutela gli eredi “legittimari”. Se il donante ha fatto la donazione ledendo la quota di un erede (magari un fratello o un cugino stretto), quell’erede ha il diritto di impugnare la donazione, anche a distanza di molti anni dalla morte del donante.

    Immagina la scena: Hai trovato l’acquirente ideale per la casa di famiglia. State per firmare il rogito, ma la banca del compratore si ritira. Perché? Perché l’immobile è “viziato” da una donazione e, per loro, la garanzia ipotecaria non è sicura. Tutto si blocca. Il tuo progetto (magari l’acquisto della tua nuova casa) va in fumo.

    La soluzione che “pulisce” l’immobile: la polizza donazione

    Per fortuna, il mercato ha trovato uno strumento geniale per neutralizzare questo rischio e ridare piena commerciabilità agli immobili: la polizza donazione.

    Non si tratta di una normale assicurazione casa. È una vera e propria garanzia legale che interviene a proteggere chiunque sia coinvolto nell’operazione: l’acquirente, il notaio e, soprattutto, la banca che eroga il mutuo.

    È il “passaporto di sicurezza” che mancava.

    Come funziona, nel concreto?

    La Polizza Donazione copre in modo blindato il rischio che la donazione venga un giorno contestata in tribunale. Cosa significa?

    1. Tranquillità per l’Acquirente: Se per assurdo l’immobile venisse perso a causa di una sentenza favorevole agli eredi, la polizza risarcisce il compratore per l’intero valore dell’immobile.
    2. Sicurezza per la Banca: La banca può concedere il mutuo sapendo che, se l’ipoteca dovesse saltare, il loro capitale sarebbe coperto e garantito.
    3. Copertura Legale: Tutela tutti i soggetti coinvolti dalle spese legali da affrontare in caso di controversia.

    In sintesi, la Polizza Donazione trasforma un immobile rischioso in un bene vendibile esattamente come se fosse stato acquistato.

    Perché oggi è diventata essenziale

    Fino a qualche anno fa, il problema delle donazioni era noto solo agli addetti ai lavori. Oggi, l’attenzione è altissima.

    Notai e banche sono sempre più rigorosi e, di fronte a un immobile donato, richiedono quasi sistematicamente questa polizza per procedere. La ragione è logica: perché assumersi un rischio legale che può durare vent’anni, quando si può semplicemente assicurarlo?

    Chi ne trae il maggior vantaggio?

    • Tu, che vendi: Sblocchi una situazione altrimenti ferma e dai valore pieno al tuo immobile.
    • Chi compra: Acquisti con la serenità che nessun erede futuro potrà farti causa o toglierti la casa.
    • I Professionisti (Agenti e Mediatori): La polizza è il tuo asso nella manica per risolvere un problema che blocca tantissime compravendite. Sai che, con un costo molto contenuto (spesso suddiviso tra venditore e acquirente), puoi chiudere l’affare e lasciare tutti felici e garantiti.

    In conclusione: Se hai un immobile donato o stai per acquistarne uno, non farti spaventare dalla burocrazia. Chiedi informazioni sulla Polizza Donazione. Non è un costo, ma l’investimento più saggio per dare al tuo immobile la libertà di cui ha bisogno per essere venduto, ipotecato e vissuto in totale serenità.

  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – IL NUOVO ARTICOLO 2407 CODICE CIVILE – UN AGGIORNAMENTO

    Ci siamo lasciati a marzo con l’entrata in vigore del riformato Art. 2407 del Codice Civile seguito approvazione del disegno di legge relativo. A distanza di pochi mesi la disciplina potrebbe subire una nuova modifica con l’approvazione del decreto legislativo di riforma del TUF, approvato in Consiglio dei Ministri in data 08.10 e ora all’esame del Parlamento.

    Il nuovo Art. 2407 del Codice civile è stato approvato in via definitiva in data 12 marzo, queste le principali novità:
    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni.
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    La nuova formulazione dell’Art. 2407 Codice civile, come avevamo avuto modo di segnalare, nulla precisava in ambito di applicazione retroattiva della normativa.

    Il decreto legislativo di riforma del TUF oggi in discussione sembrerebbe escludere dall’ambito di applicazione del novellato Art. 2407 Codice Civile i Sindaci delle società quotate.

    La parte che qui ci interessa è la seguente:
    «Il provvedimento interviene … sulle norme del Codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti, con l’obiettivo di … rendere i sistemi (amministrazione e controllo) più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri. … Inoltre, … responsabilità del Collegio sindacale. Si esclude la limitazione di responsabilità prevista dal Codice civile per i componenti del Collegio sindacale delle società quotate, al fine di non compromettere l’impegno richiesto nell’applicazione della diligenza professionale.»

    In particolare, quindi, la bozza evidenzia espressamente che per gli emittenti quotati la “limitazione di responsabilità” prevista dal Codice civile per il collegio sindacale non si applica.

    Cosa potrebbe cambiare in caso di approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma del TUF:
    Tetto di responsabilità (in caso di colpa): per le società quotate esclusione della limitazione del tetto di responsabilità per i componenti del collegio sindacale.
    Ambito soggettivo: La bozza non specifica testualmente modifiche all’ambito soggettivo dell’art. 2407, ma l’esclusione della limitazione per le “società quotate” sembrerebbe implicare una distinzione di trattamento secondo il tipo di società.
    Termine di prescrizione: Non è chiaro dalla bozza se sarà modificato.

    Ci aspettiamo ulteriori aggiornamenti entro la primavera 2026.
    Al prossimo post!

  • L’Importanza Cruciale della Polizza di Tutela Legale per il Data Protection Officer (DPO)

    Nel complesso e sempre più esigente scenario normativo e tecnologico odierno, la figura del Data Protection Officer (DPO) assume un ruolo di assoluta centralità. Il DPO non è solo il garante della corretta applicazione del GDPR, ma anche una figura strategica, un punto di riferimento per l’organizzazione e un interlocutore diretto delle Autorità Garanti.

    Tuttavia, a fronte di un ruolo tanto centrale quanto delicato, il DPO è esposto a rischi legali rilevanti e crescenti, spesso sottovalutati. Ed è proprio in questo contesto che la polizza di tutela legale specifica per il DPO non è un lusso, ma una necessità vitale. Senza questa copertura, un DPO può ritrovarsi da solo ad affrontare procedimenti legali complessi e costosi, con il rischio concreto di sostenere spese legali esorbitanti e subire danni irreparabili alla propria reputazione e carriera.

    I Rischi Reali che il DPO Affronta Ogni Giorno

    Anche l’errore più marginale può scatenare procedimenti che coinvolgono direttamente il DPO. Ecco solo alcuni esempi di scenari che, nella pratica quotidiana, possono tradursi in un incubo giudiziario:

    • Omessa o Erronea Notifica di Data Breach: Un errore di valutazione può trasformarsi in un’indagine da parte del Garante e in una sanzione pesante, con responsabilità diretta per il DPO.
    • Reclami degli Interessati: Il DPO può essere chiamato a difendersi personalmente davanti all’Autorità per presunte violazioni dei diritti degli interessati.
    • Limitazioni dell’Indipendenza o Ritorsioni: L’organizzazione può ostacolare o addirittura rimuovere il DPO quando segnala non conformità, esponendolo così a un contenzioso che richiede una difesa strutturata e professionale.

    In ciascuno di questi casi, le conseguenze legali sono reali e immediate. Procedimenti civili, amministrativi o penali possono colpire il DPO non solo professionalmente, ma anche economicamente: gli onorari legali, le perizie tecniche, i costi di giustizia e i danni reputazionali possono ammontare a decine di migliaia di euro. Senza una polizza adeguata, il DPO rischia di pagare di tasca propria, compromettendo non solo il presente ma anche il proprio futuro professionale.

    Perché la Polizza di Tutela Legale È Indispensabile

    Una polizza di tutela legale su misura per il DPO rappresenta un presidio irrinunciabile. Deve garantire:

    • Copertura completa delle spese legali in procedimenti civili, amministrativi e penali;
    • Assistenza legale qualificata, specializzata in materia privacy e GDPR;
    • Consulenza preventiva, fondamentale per evitare scelte sbagliate che possono sfociare in sanzioni;
    • Eventuale rimborso delle sanzioni amministrative, secondo le condizioni contrattuali.

    Senza questa protezione, anche il più preparato e diligente dei DPO può trovarsi in ginocchio davanti a un’azione legale, senza le risorse per difendersi adeguatamente.

    Esempio Concreto: Quando la Tutela Legale Fa la Differenza

    Immagina un DPO esterno coinvolto nella selezione di un fornitore cloud. Dopo una grave violazione dei dati da parte del provider, l’azienda lo accusa di negligenza e chiede un risarcimento danni. In uno scenario del genere, una polizza di tutela legale è ciò che fa la differenza tra affrontare il processo con competenza e sicurezza, o trovarsi schiacciati da oneri legali insostenibili.

    Il Supporto delle Associazioni di Categoria

    Fortunatamente, le principali associazioni italiane di DPO (come Federprivacy, ASSO DPO, ANORC) hanno colto l’urgenza di questa esigenza e offrono polizze agevolate, pensate ad hoc per i rischi del ruolo. Queste iniziative sono la prova concreta che tutelare il DPO è un dovere collettivo, non solo una responsabilità individuale.

    Conclusioni: Senza Tutela, il Rischio È Troppo Alto

    Il messaggio è chiaro: oggi, non è più pensabile esercitare il ruolo di DPO senza una copertura legale specifica e completa. Viviamo un’epoca caratterizzata da nuove normative complesse (come il Data Act, l’AI Act, la NIS2) e da un’intensificazione dei controlli da parte delle Autorità. Il rischio di essere coinvolti in controversie legali è alto, concreto e imminente.

    La polizza di tutela legale per il DPO non è un’opzione. È una misura di sopravvivenza professionale. Significa poter svolgere il proprio lavoro con serenità, consapevoli di essere protetti. Ma significa anche rafforzare l’intero sistema di compliance dell’organizzazione, perché un DPO ben tutelato è un DPO libero di agire con coraggio, rigore e indipendenza.

    Proteggere il DPO significa proteggere i dati, le persone e l’organizzazione stessa.

  • Polizze di Tutela Legale – Un esempio concreto

    Oggi vi raccontiamo un altro caso di uno dei nostri assicurati per capire passo dopo passo come funziona la funzione di polizza di Tutela Legale.

    EVENTO: Il nostro assicurato è un dipendente del Comune, una figura che opera nel settore pubblico, dove le responsabilità possono essere complesse. Durante un’attività di controllo della Polizia Locale, è stato coinvolto in un’indagine per reati ambientali. Appena ha saputo di essere indagato, si è rivolto a noi, chiedendo immediatamente l’attivazione della sua polizza di tutela legale.

    COSA PREVEDE LA POLIZZA: La polizza di Tutela legale acquistate prevede le seguenti garanzie:

    • Tutela Legale per Delitti Colposi: La polizza interviene quando l’assicurato è indagato o sottoposto a un procedimento penale per un delitto colposo (ovvero, un reato che non è stato commesso con l’intenzione di far male). È fondamentale sapere che la polizza si attiva anche prima che venga formulata un’accusa ufficiale, appena l’assicurato viene a conoscenza del suo coinvolgimento. Il nostro assicurato, come previsto, ha denunciato il sinistro entro tre giorni.
    • Libera Scelta del Legale: Un aspetto cruciale è la libertà di scegliere il proprio avvocato e anche, all’occorrenza, un proprio consulente tecnico. Il nostro assicurato ha scelto il professionista che riteneva più adatto, comunicandone il nominativo ed inviando i preventivi di spesa.
    • Massimale: La polizza prevede un massimale di 15.000 €, interamente dedicato a questo tipo di sinistri.

    MODALITA’ DI INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: La procedura è stata semplice e trasparente. Accertata e confermata l’operatività delle garanzie di polizza, il nostro assicurato, al termine di ogni fase del procedimento, ha inviato le fatture ricevute dal suo avvocato. A quel punto, la compagnia lo ha rimborsato delle spese sostenute, fino a esaurire il massimale stabilito in polizza.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci  https://www.uiainternational.net/prodotti/altre-polizze/tutela-legale/

  • Polizze di Tutela Legale – Un esempio concreto

    Cosa succede quando devi davvero usufruire delle polizze di Tutela legale? Oggi vi raccontiamo il caso di uno dei nostri assicurati per capire passo dopo passo come funziona.

    EVENTO: Il nostro assicurato è un tecnico che svolge incarichi di Addetto alla sicurezza nei cantieri. Come purtroppo può accadere, all’interno del cantiere si verifica un infortunio: un operaio muore travolto da un pezzo di cemento. Essendo il responsabile della sicurezza, il nostro assicurato viene coinvolto nel procedimento penale che si apre di conseguenza. Denuncia il sinistro e chiede attivazione delle garanzie previste dalla polizza di Tutela legale.

    COSA PREVEDE LA POLIZZA: La polizza di Tutela legale acquistate prevede le seguenti garanzie:

    • Tutela Legale per Delitti Colposi: La polizza interviene quando l’assicurato è indagato o sottoposto a un procedimento penale per un delitto colposo (ovvero, un reato che non è stato commesso con l’intenzione di far male). È fondamentale sapere che la polizza si attiva anche prima che venga formulata un’accusa ufficiale, appena l’assicurato viene a conoscenza del suo coinvolgimento. Il nostro assicurato, come previsto, ha denunciato il sinistro entro tre giorni.
    • Libera Scelta del Legale: Un aspetto cruciale è la libertà di scegliere il proprio avvocato e anche un consulente tecnico di parte. Il nostro assicurato ha comunicato alla compagnia i nomi dei professionisti scelti, inviando i preventivi di spesa.
    • Massimale: La polizza prevede un massimale di 30.000 €, interamente dedicato a questo tipo di sinistri.

    MODALITA’ DI INDENNIZZO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: Una volta che l’assicurato ha informato la compagnia, il processo è semplice. Accertata e confermata l’operatività delle garanzie di polizza, al termine di ogni fase del procedimento, l’assicurato ha inviato le fatture emesse dal suo avvocato e dal suo consulente. La compagnia ha provveduto a rimborsare le spese sostenute, fino a raggiungere il massimale stabilito dalla polizza.

    Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci  https://www.uiainternational.net/prodotti/altre-polizze/tutela-legale/

  • Polizze di Tutela Legale – la nostra proposta

    Nel post odierno entreremo nel dettaglio della proposta di UIA Polizza Tutela Legale e Giudiziaria per Liberi Professionisti Compagnia Tokio Marine HCC

    1. Oggetto e finalità della polizza

    La copertura è pensata per i liberi professionisti e tutela dalle spese legali derivanti da procedimenti penali, civili e amministrativi connessi all’attività esercitata.

    • Ambito Penale: difesa per delitti colposi e contravvenzioni; per delitti dolosi solo se assolti o prosciolti.
    • Ambito Civile: difesa da richieste di risarcimento da parte di terzi.
    • Ambito Amministrativo: ricorsi contro sanzioni amministrative (es. sicurezza sul lavoro, privacy, ambiente, GDPR).
    • Libera scelta del legale oppure designazione da parte della compagnia.

    2. Tipologie di copertura

    Sono previste formule differenziate, in base alle esigenze del professionista:

    • Easy: per fatturati < €150.000 (massimale €5.000) con/senza libera scelta del legale.
    • Bronze: civile + penale, libera scelta.
    • Silver: civile + penale + amministrativo, senza libera scelta.
    • Gold: civile + penale + amministrativo, libera scelta.
    • Civile: solo ambito civile + amministrativo.
    • Penale: solo ambito penale + amministrativo.

    3. Limiti e modalità operative

    • Massimale unico per sinistro/anno.
    • Spese coperte: legali, CTU/CTP, periti, interpreti, traduzioni, cauzione all’estero.
    • Premio lordo a partire da € 69,00

    4. Esempi pratici:

    ✅ Professionista che svolge l’attività di Addetto alla sicurezza, si verifica un incidente in cantiere, a seguito delle lesioni subite dal lavoratore si apre un procedimento penale nel quale il nostro assicurato viene coinvolto in considerazione dell’incarico svolto.


    ✅ Medico che svolge la propria attività come libero professionista all’interno di una clinica privata, seguito richiesta danni presentata da una paziente alla clinica ed avvio procedimento di mediazione, viene coinvolto nel procedimento di mediazione stesso in quanto individuato quale soggetto avente prestato le cure dalle quali sarebbe derivato il danno lamentato.
    ✅ Geometra, seguito verifiche dell’Ente competente riceve una sanzione per interventi eseguiti in assenza di SCIA.

  • Polizze di Tutela Legale – ambito penale – Cosa Come Perché

    Riprendiamo il nostro blog dedicando il mese di Settembre alle polizze di Tutela Legale con focus specifico all’ambito penale.

    Cosa sono: Le polizze di tutela legale sono coperture assicurative che rimborsano o anticipano le spese legali e peritali sostenute dall’assicurato in caso di controversie. Nell’ambito penale, la polizza interviene quando l’assicurato deve difendersi in procedimenti penali derivanti da fatti collegati alla sua vita privata o professionale, a seconda della formula scelta.

    Esempi di copertura penale:
    • Procedimenti per reati colposi (es. incidente stradale con feriti).
    • Alcune polizze estendono la copertura anche a reati dolosi, ma solo se vi è assoluzione o archiviazione.
    • Rimborso spese per avvocati, consulenti tecnici, periti di parte e costi processuali.

    Come funzionano:
    1. Apertura sinistro: l’assicurato comunica all’assicurazione l’insorgenza del procedimento penale.
    2. Scelta del legale: l’assicurato può nominare un avvocato di fiducia (a volte entro certi limiti tariffari previsti in polizza) oppure utilizzare uno convenzionato con la compagnia.
    3. Gestione delle spese: la compagnia rimborsa o sostiene direttamente i costi di difesa, perizie, CTU/CTP, indagini difensive ecc.
    4. Limiti e massimali: la copertura ha massimali interamente dedicati (ad esempio 20.000 o 50.000 euro per sinistro) e può prevedere esclusioni (ad esempio procedimenti penali per dolo certo, multe o ammende).

    Tipologie di coperture presenti sul mercato:
    Copertura Base: Reati coperti: Solo colposi (es. lesioni colpose da incidente stradale, responsabilità professionale non dolosa). Scelta avvocato: Possibile scelta libera, ma entro tariffe indicate in polizza. Massimale spese legali: Generalmente tra 10.000 € e 20.000 € per sinistro. Consulenti e periti: Rimborsati solo se indispensabili e autorizzati dalla compagnia. Ambito di validità: Limitato alla vita privata o alla sola attività professionale indicata in polizza. Spese escluse: Multe, ammende, sanzioni pecuniarie, spese per processi per dolo accertato. Assistenza stragiudiziale: Non sempre prevista.

    Copertura Estesa: Reati coperti: Colposi e Dolosi con rimborsabilità delle spese se l’assicurato viene assolto o prosciolto). Scelta avvocato: Generalmente scelta completamente libera, spesso con massimali più alti e meno vincoli tariffari. Massimale spese legali: Da 30.000 € a 100.000 € (in alcuni casi illimitato per certe tipologie di reato). Consulenti e periti: copertura anche di investigatori privati, periti di parte, consulenti tecnici. Ambito di validità: Copertura combinata privato + professionale, estendibile anche all’estero. Spese escluse: Multe, ammende, sanzioni pecuniarie, spese per processi per dolo accertato ma con maggiore tutela nella fase iniziale (es. copertura anticipata anche per indagini difensive). Assistenza stragiudiziale: Inclusa: copertura anche per pareri legali, mediazione e arbitrato.

    Perché sono utili:
    • Tutela economica: un processo penale può generare spese legali molto elevate. La polizza protegge dal rischio di doverle sostenere da soli.
    • Diritto alla difesa qualificata: consente di scegliere un avvocato esperto e sostenere eventuali consulenze tecniche senza preoccuparsi dei costi.
    • Tranquillità personale e professionale: copre rischi legati alla vita quotidiana (es. un incidente stradale) o alla professione (es. responsabilità penale per infortuni sul lavoro).
    • Accessibilità della giustizia: garantisce che anche chi non ha elevate disponibilità economiche possa difendersi efficacemente.

  • BUONE VANCANZE!

    Un augurio di serene vacanze da parte di tutto lo staff di Uia Srl!

    Ricordiamo la chiusura dei nostri Uffici nella settimana dal 11.08.2025 al 15.08.2025.

    Il nostro blog sinistri tornerà invece con nuovi appuntamenti da settembre!