Categoria: novelle

  • DECORRENZA VS EFFETTO

    Sono un giovane Ingegnere che, dopo tanto studio, ha iniziato l’attività da un paio di anni come libero professionista.

    Ho stipulato la prima polizza assicurativa contestualmente all’iscrizione all’albo perché i miei genitori, entrambi assicuratori, mi hanno sempre trasmesso l’importanza di avere una polizza di RC Professionale che permetta di lavorare più serenamente.

    Con mio grande stupore, il 15 Luglio 2022, ho ricevuto da un mio Cliente una richiesta di risarcimento danni per € 3.000,00.

    Vado subito a controllare la mia polizza assicurativa e noto che scadeva il 12 Luglio, avevo però inviato il questionario per il rinnovo un paio di giorni prima, mi era arrivato il preventivo che avevo accettato e la polizza era stata emessa dal mio Intermediario di fiducia (no, non i miei genitori, loro ormai sono in pensione…).

    Vado quindi a cercare tra i documenti e… Eccola qua! Decorrenza 12 luglio 2022, quindi la richiesta di risarcimento mi è arrivata in corso di polizza. Bene!

    Ho subito riscontrato il mio (ormai ex) Cliente comunicando che la Sua richiesta era infondata e pretestuosa per varie ragioni ed ho contestualmente informato la mia Compagnia Assicurativa affinché venisse aperta la posizione di sinistro che mi tutelasse.

    Dopo qualche giorno vedo una mail del mio Intermediario e penso “bene, hanno aperto la pratica e preso in carico il sinistro…“.

    Apro la mail per leggerne il contenuto.

    Leggo cose come: “spiacenti ma il sinistro non è coperto“, “il pagamento del premio è successivo alla richiesta danni“, “art. 3 pagamento di polizza“, “la pratica viene archiviata senza seguito“…

    Inizia ad appannarmisi la vista…

    Si, è vero, quando mi è arrivata la richiesta danni mi è tornato in mente che l’assicurazione dovevo anche pagarla… e quindi il giorno dopo ho fatto subito il bonifico… Ma ero tranquillo perché comunque la polizza era stata emessa, era valida, la decorrenza era anteriore alla richiesta danni e comunque il pagamento l’avevo fatto nei 15 giorni di comporto… Perché la Compagnia mi rispondeva così?

    Chiamo subito l’Ufficio Sinistri per spiegargli che la polizza è valida e chiedere se per caso hanno preso un abbaglio, che con questo caldo ci sta pure…

    Mi hanno spiegato la sottile ma importante differenza tra data di decorrenza e data di efficacia del contratto.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza e, come vi dicevo, è il 12 Luglio.

    La data di efficacia è quando la polizza produce i suoi effetti (e quindi formalmente si attiva) ed è la data di pagamento del premio, esattamente le ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

    Mi vado a leggere l’art. 3 Pagamento del Premio, indicatomi dalla Compagnia, che effettivamente prevede che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento“.

    Quindi se il premio non è pagato la polizza, seppure emessa, non ha efficacia… E questa non è una limitazione che si è inventata la mia Compagnia ma è quanto prevede anche il Codice Civile (art. 1901)!!!

    La mia polizza pertanto ha efficacia dalle ore 24.00 del 16 Luglio ed avendo ricevuto la richiesta danni il 15 luglio il sinistro non era coperto.

    Ho subito replicato che comunque il pagamento l’avevo fatto entro i 15 giorni dalla decorrenza e quindi ero comunque coperto (tante volte ho sentito i miei genitori parlare al telefono con i Clienti dicendo “tranquillo, basta che il pagamento lo fai nei 15 giorni dalla decorrenza e sei a posto…”).

    Mi hanno spiegato invece che i 15 giorni non sono previsti, che la mia è una polizza che “nasce” e “muore” annualmente e non è previsto alcun periodo di mora anche se rinnovo continuativamente ogni anno.

    Ho chiamato subito i miei per avere un confronto ed un conforto, hanno dato uno sguardo alla mia polizza che ho inviato loro via email (i miei sono in pensione ma abbastanza tecnologici) e mi hanno confermato che ha ragione la Compagnia e che quando li sentivo parlare coi Clienti si trattava di contratti RC Auto che hanno una normativa specifica…

    Ora, la richiesta danni che mi è pervenuta è davvero infondata e quindi sono tranquillo sul fatto che non dovrò risarcire alcunché e comunque l’importo richiestomi è contenuto, ma sicuramente il prossimo anno invierò la richiesta di rinnovo già a fine giugno e non due giorni prima della scadenza, ma soprattutto mi ricorderò di pagare il premio appena accetto il preventivo o comunque non più tardi della data di decorrenza!

    Nel frattempo ho chiesto ai miei se ci sono altre cose importanti a livello assicurativo che dovrei sapere per non incappare in altri errori… Vi tengo aggiornati!

  • La polizza di Rc professionale non è una polizza di tutela legale.

    Svolgo da anni l’attività di amministratore di condominio e sono sempre molto scrupoloso e attento nella gestione dei condomini che si affidano alla mia professionalità.
    Sono rimasto quindi del tutto sorpreso da quanto recentemente mi è accaduto.
    Uno degli stabili da me amministrati, il Condominio Fortunato, ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte della società che da anni si occupa della cura del giardino condominiale; tale società ha lamentato il mancato pagamento da parte del Condominio di alcuni servizi effettuati circa un anno fa.
    Possibile che mi fossero sfuggiti?
    Ho fatto gli opportuni controlli e ho verificato che avevo pagato le fatture contestate all’indirizzo iban che mi era stato espressamente indicato dal rappresentante legale della società.
    È dunque venuto fuori che la persona con cui ero solito relazionarmi non era più il rappresentante dell’impresa di giardinaggio.
    Era stato lui a chiedermi di provvedere al pagamento dei servizi di giardinaggio su un iban diverso da quello che sino a quel momento utilizzavo per i pagamenti!
    In ragione dei precedenti rapporti intercorsi non potuto nutrire alcun dubbio e mi sono fidato, convinto che il denaro finisse nel conto intestato alla società.
    Scoperto tutto ciò, ho dato subito mandato al mio legale di fiducia, che ha scritto una bella lettera indirizzata a colui che pensavo fosse il rappresentante della società chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito e il pagamento un cospicuo risarcimento del danno morale che, in quanto professionista, ho patito.
    Ovviamente per la mia attività di amministratore sono coperto da polizza di Rc professionale.
    Mi sembrava di ricordare che nella polizza di rc professionale fossero comprese anche le spese legali nel limite del 25% del massimale di polizza.
    Ho quindi inviato alla Compagnia la denuncia di sinistro e ho chiesto di approvare la nomina del mio legale, allegando altresì la sua parcella in modo da ottenere il rimborso.
    A seguito dell’istruttoria la Compagnia mi ha tuttavia comunicato il diniego di copertura.
    Il motivo? Dalla documentazione che ho inviato non risulta alcun errore professionale da me commesso e, di conseguenza, non vi è alcun presupposto per ritenere operative le garanzie di polizza.
    Ma le spese legali che ho affrontato e che potrei ancora sostenere? Dall’ufficio sinistri mi hanno spiegato che la polizza di Rc professionale è ben diversa dalla polizza di tutela legale. Se quest’ultima opera sulla base del principio indennitario, il presupposto per ritenere operative la garanzie della polizza di Rc professionale consiste nella commissione da parte dell’Assicurato di un fatto illecito.
    Nelle condizioni della polizza di Rc professionale è sì previsto che gli Assicuratori assumano la gestione delle vertenze, ma tale gestione è pur sempre subordinata alla valutazione relativa all’operatività delle garanzie di polizza.
    Sembra dunque che, per questa volta, le spese legali dovrò pagarle io…

  • Ma quanto tempo è trascorso?

    Il rispetto delle tempistiche e dei termini conta molto anche nell’ambito della responsabilità professionale.
    La prescrizione è l’istituto giuridico che porta all’estinzione del diritto se non esercitato entro il termine previsto dalla legge. Il nostro ordinamento fissa vari termini di prescrizione a seconda del diritto che ne costituisce l’oggetto.
    L’istituto è stato concepito dal Legislatore per garantire il principio generale della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Chi infatti potrebbe avanzare pretese risarcitorie per fatti avvenuti in là nel tempo rispetto al verificarsi del fatto contestato? Oppure ancora chi potrebbe anche solo ricordarsi dei dettagli o anche produrre documenti ormai sicuramente andati dispersi se non addirittura cestinati?
    Nell’ambito della responsabilità civile professionale, si applicano questi principi e la prescrizione opera in modo differente per il danneggiato ed il danneggiante. Facciamo un esempio pratico.
    Nel 2018 un dentista ha ricevuto una richiesta danni da un paziente riguardante trattamenti medico-dentistici avvenuti nel lontano 2007.
    Dopo più di 10 anni (con molta calma!) il paziente si è ricordato di scrivere al suo ex dentista intimandogli il risarcimento per un intervento mal riuscito.
    Tra il fatto e la richiesta danni non vi è stata alcuna contestazione, lettera, messa in mora o qualunque atto interruttivo della prescrizione.
    Il diritto per il danneggiato al risarcimento da parte del professionista è ormai perso in quanto, in questo caso, opera una prescrizione ordinaria di tipo contrattuale.
    Spesso chi è vittima di errori professionali si dimentica che il rispetto dei termini e delle tempistiche è posto nel suo stesso interesse e ricordarsi, dopo più di 10 anni, di essere stato oggetto di un trattamento dentistico mal eseguito è di certo una grossa dimenticanza! O forse non si aveva un effettivo interesse al risarcimento!
    Quanto alla sorte del dentista che ha ricevuto nel 2018 la richiesta danni ed ha inoltrato la domanda di manleva alla Compagnia solo nel 2022 (a seguito della chiamata in mediazione del danneggiato), la risposta è stata tempestiva.
    “…Il sinistro non è coperto in quanto il diritto al risarcimento è prescritto.” In base infatti all’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
    Anche in questo caso, ha operato la prescrizione, ma diversamente da quanto è accaduto per il danneggiato, si tratta della prescrizione ex. Art. 2952 che riguarda il diritto al risarcimento in ambito assicurativo. Il dentista assicurato avrebbe dovuto denunciare il sinistro subito nel 2018 e non dopo 3 anni!
    Altro motivo legato all’aspetto temporale, è rappresentato dal fatto che ormai le polizze di r.c.p. operano in regime di claims made ossia “a richiesta fatta”. Il sinistro viene “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
    Diversamente le polizze in regime “Loss occurrence” prevedono che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
    Se si mettono a confronto le due tipologie di polizza su un’ipotetica linea temporale la differenza è enorme.
    Questi sono esempi di quanto sia importante, sia per il danneggiato che per l’assicurato, l’osservanza dei termini di legge e contrattuali.

  • IL SINISTRO E L’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

    Cosa si intende per OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE? Nei nostri contratti di RC Professionale l’Oggetto dell’assicurazione è così identificato: “preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza.”

    La premessa quindi per poter attivare il contratto assicurativo è che ci sia identità tra la professione per la quale l’assicurato ha acquistato la copertura assicurativa e l’attività che ha portato alla richiesta di risarcimento e alla successiva denuncia di sinistro sulla polizza.

    Di conseguenza se l’assicurato ha più polizze, ad es. una per la copertura della sola attività professionale dell’Architetto ed una a copertura della ormai famosa attività di Asseveratore ex Decreto rilancio 110%, e deve denunciare un sinistro deve essere particolarmente attento a denunciarlo sulla polizza corretta. Perché la prima non copre l’attività della seconda e viceversa.

    Recentemente qui all’Ufficio sinistri è successo proprio questo: l’assicurato, Architetto, ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del proprietario di un immobile. L’Architetto nel 2018 – 2019 aveva ricoperto l’incarico di Direttore lavori nel cantiere di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del reclamante. Dopo qualche mese dalla chiusura del cantiere ecco che emergono le prime problematiche: muffa, infiltrazioni, fessurazioni……insomma i soliti vizi post cantiere!

    Il nostro Architetto viene raggiunto da una prima contestazione, rivolta anche all’Impresa edile, ma le problematiche non vengono risolte. Come avviene in questi casi il tempo che passa ci mette del suo ed aggrava la situazione perciò il proprietario dell’immobile si decide a rivolgersi al Tribunale. Con un atto di citazione viene avviata la causa e vengono coinvolti il nostro assicurato in qualità di Direttore lavori e l’impresa edile. L’assicurato, chiamato in giudizio, decide, come suo diritto, di chiamare in causa la Compagnia assicurativa. E qui nasce il problema di cui vi parlavo!

    L’assicurato e il suo legale nel chiamare in causa la Compagnia assicurativa sbagliano ad identificare la polizza che, secondo loro, dovrebbe tenere indenne in caso di condanna l’assicurato. Invece di chiamare correttamente la polizza di RC Professionale indicano la polizza a copertura della sola attività di Asseveratore ex Decreto Rilancio 110%! Oggetto di copertura differente ma anche differenti garanzie assicurative a cominciare dalla retroattività che assolutamente non va oltre la data di inizio dell’attività di Asseveratore per la quale è stata acquistata copertura assicurativa, nel caso di specie tutti concordi che la normativa del Decreto Rilancio è del luglio 2020.

    Vallo a spiegare all’assicurato e al suo legale! La risposta? Eccola:
    “La chiamata autorizzata dal Giudice è nei confronti della Compagnia assicurativa: il numero di polizza è indifferente, non è determinante il numero di polizza bensì la copertura.”

    Certo l’importante per il professionista è essere coperto nello svolgimento della propria attività professionale ma il numero di polizza purtroppo non è solo un numero di polizza! Il numero identifica il contratto e di conseguenza l’oggetto di copertura di quel determinato contratto pertanto, cari lettori, bisogni prestare attenzione anche a queste che sembrano piccolezze ma non lo sono, soprattutto quando siamo all’interno di un procedimento giudiziario.

    Come è andata a finire? Ve lo racconto in uno dei prossimi post 😉​

  • UN ESEMPIO DI RETROATTIVITA’

    Sono Maurizio, un Architetto libero professionista che ha seguito i lavori di ristrutturazione della villetta in Versilia di un mio cliente imprenditore.

    Con molto stupore ho ricevuto dall’imprenditore in questione una richiesta di risarcimento danni perché lo stesso Cliente si è visto rifiutare l’accesso alle detrazioni per “sisma bonus” 110%. Il suo commercialista, infatti, non gli avrebbe portato in detrazione la somma perché, non avendone diritto, in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate sarebbe sicuramente incorso nella richiesta di restituzione del bonus erogato nonché in sanzioni…

    Panico.

    Vado subito a rivedere la pratica e non trovo nulla di strano…

    “Ci sta provando…” penso.

    Poi mi vado a rileggere la normativa (con queste detrazioni e questi bonus cambia tutto ogni 5 minuti!) e mi rendo conto che la presentazione della pratica andava fatta consegnando l’allegato B contestualmente alla SCIA e comunque prima dell’inizio dei lavori.

    Contatto l’ufficio sinistri per capire come muovermi soprattutto per sapere se le pratiche di “Sisma Bonus” rientrano in copertura e perché la ristrutturazione è conclusa da mesi e l’errore materiale l’ho commesso prima della stipula della polizza. Mi rassicurano dicendomi che sul questionario avevo indicato l’attività di sisma bonus e che ho una retroattività di due anni pertanto, almeno temporalmente, non ci sarebbero stati problemi.

    Fiuuuuuuuuuuu

    A quel punto però mi chiedo (e chiedo all’ufficio sinistri): Retroattività??? Sarebbe…?!?!?

    Mi hanno spiegato che la mia polizza, in forma “Claims Made”, mi copre per le richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire nel corso dell’annualità di polizza relative a fatti, errori od omissioni da me commessi entro i due anni precedenti alla decorrenza del contratto, sempreché io Assicurato non fossi a conoscenza di tali errori.

    Certo che non ne ero a conoscenza… Sono caduto dalle nuvole quando ho ricevuto la richiesta danni… E’ vero sono un professionista e dovrei essere aggiornato su tutto ma… sul “sisma bonus” deve essermi sfuggito qualche passaggio della normativa, mettici pure che ho dovuto far tutto velocemente perché il 22 Gennaio partivo per la settimana bianca all’Abetone e il Cliente voleva a tutti i costi che iniziassero i lavori entro Gennaio, quindi per accontentare lui e non sentirmi squillare il cellulare io per tutta la vacanza, ho presentato le pratiche un po’ frettolosamente… 

    Comunque, al momento il sinistro è in corso di liquidazione, io me la sono cavata con un brutto quarto d’ora e il solo pagamento della franchigia a mio carico e il mio Cliente, che sarà risarcito dalla Compagnia del danno provocatogli, mi ha “perdonato” e mi ha già detto che mi incaricherà per la ristrutturazione dell’attico in centro a Firenze che ha comprato alla figlia…

    Tutto sommato è andata bene ed ho anche capito l’importanza della validità temporale della polizza… tornassi indietro stipulerei il contratto con una retroattività di 10 anni…

    .

  • L’IMPORTANZA DEL NESSO CAUSALE

    Definizione di nesso causale:
    Il nesso causale è quel rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento del soggetto (autore del fatto), astrattamente considerato. Il termine nesso causale indica la relazione che lega il compimento o l’omissione di un atto e l’evento che ne deriva. È definibile come il rapporto di causa ed effetto che deve sussistere tra l’azione o la condotta o l’omissione e l’evento affinché l’azione o la condotta o l’omissione stessa sia punibile.

    Facciamo un esempio pratico:
    Sono un agronomo, e voi direte: ok va bene ma cosa fai nel concreto? Beh nell’esercizio della mia professione mi occupo di vari aspetti legati all’attività dei miei clienti: offro consulenze tecniche nell’ambito dei diversi processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico. Elaboro progetti a favore delle aziende agricole, verifico la presenza di risorse utilizzabili, cerco modalità di miglioramento delle attività produttive. Insomma è un’attività variegata e mi permette di spaziare in diversi ambiti.

    Un po’ di anni fa un mio cliente mi chiese di aiutarlo a presentare domanda per un bando regionale che permetteva di ottenere finanziamenti a fondo perduto per il miglioramento e l’ammodernamento della propria azienda. Bene, un lavoro tranquillo, devo solo chiedere al mio cliente di darmi tutte le informazioni richieste sui moduli per presentare la domanda ed inviare la stessa nei termini previsti dal bando. Ottenute le informazioni richieste….. con qualche fatica devo dire la verità perché il mio cliente, che è un allevatore, ha talmente tanti impegni che ho dovuto rincorrerlo, le ultime informazioni me le ha fornite mentre aspettava che una delle sue mucche partorisse il suo vitellino, che tenero quando è nato!

    Comunque dicevo, ottenute tutte le informazioni compilo i moduli ed invio la domanda. Il cliente ottiene il finanziamento richiesto ed è tutto contento. Ma dopo qualche mese mi chiama comunicandomi che a seguito di verifiche sul finanziamento erogato gli richiedono indietro l’intera somma perché sembra che non ne aveva diritto. Ma come?! I moduli che ho compilato erano corretti, la domanda è stata inviata al giusto indirizzo ed entro le tempistiche indicate. Anzi per sicurezza non ho mica aspettato l’ultimo momento come so che fanno alcuni colleghi! E poi questi controlli non li possono fare prima di erogare i contributi?

    Insomma alla fine eccola li la richiesta di risarcimento! Ha restituito tutti i € 50.000 che gli avevano erogato e adesso li vuole da me. Dice che è colpa mia! Ho chiamato la Compagnia assicurativa e denunciato il sinistro e loro mi hanno detto che spetta al mio cliente (diciamo ex cliente ormai…..meno male che almeno mi ha pagato il lavoro…) dimostrare quello che chiamano NESSO CAUSALE tra l’attività da me svolta e il danno lamentato. Il liquidatore infatti mi ha detto, dopo aver visionato bene la documentazione pervenuta dall’Ente, che l’Ente, che prima ha erogato i contributi e poi li ha chiesti indietro, sostiene che il mio cliente proprio non aveva i requisiti necessari per accedere ai fondi, pare esserci un problema di quote latte dichiarate dal mio cliente, per cui se la domanda fosse stata controllata prima dell’erogazione sarebbe stata direttamente respinta. E io mi chiedo: se lo facevate prima non stavamo tutti più tranquilli?

    In sostanza l’errore non l’ho fatto io nella presentazione della domanda ma era il mio cliente che non poteva accedere a quei finanziamenti quindi non c’è nessun legame tra il danno lamentato, che in realtà in sostanza neppure esiste, e l’attività che ho svolto.
    Alla fine il cliente ha intascato la risposta della Compagnia e mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Meno male alla fine tutto bene (per me almeno)!

  • Tanto paga l’assicurazione…

    Sono Alessandro, un dentista di un piccolo paese.
    Dato che sbagliare capita a chiunque, ho sempre stipulato una polizza di rc professionale per coprire i rischi connessi alla mia attività.
    Qualche mese fa, purtroppo, mentre stavo eseguendo un trattamento odontoiatrico su un nuovo paziente, ho perso il controllo della fresa che stavo maneggiando e gli ho lesionato la lingua, procurandoli un piccolo taglio.
    È accaduto tutto in un istante, quasi senza che me ne rendessi conto.
    Imbarazzato per l’accaduto, mi sono subito scusato con il paziente e non gli ho chiesto nulla per la prestazione eseguita; all’uscita dal mio studio il paziente sembrava anche soddisfatto.
    Per stare comunque tranquillo, ben conoscendo gli obblighi derivanti dalla mia polizza di rc professionale, ho subito denunciato la circostanza alla mia Compagnia assicurativa, facendo presente di aver commesso un errore che avrebbe potuto portare ad una richiesta di risarcimento nei miei confronti.
    Qualche giorno dopo ho ricevuto una chiamata dal paziente: nella sostanza mi ha detto che il dolore alla lingua gli procurava dei disagi e mi ha chiesto “per chiudere il tutto” un risarcimento di €1.500. “Tanto Lei è assicurato” ha concluso mettendo giù il telefono.
    Poco tempo dopo aver comunicato gli sviluppi della vicenda alla mia Compagnia, che nel frattempo aveva già aperto una pratica di sinistro e mi aveva richiesto tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, mi sono ritrovato nella mia casella pec una lettera firmata da un legale.
    Quest’ultimo, per conto del paziente, mi ha chiesto il risarcimento del danno biologico da inabilità permanente e temporanea, oltre al rimborso delle spese mediche e delle spese legali, il tutto quantificato in €10.000.
    Sono rimasto allibito…in fin dei conti si trattava di un microscopico taglietto, nulla di serio o di preoccupante.
    Mi è sembrato esagerato che venisse lamentato addirittura un danno da invalidità permanente pari a 6 punti percentuali e una invalidità temporanea assoluta al 100% per 20 giorni.
    “Sa, per 20 giorni non ho potuto mangiare nulla a causa del dolore…” mi ha spiegato il paziente quando l’ho contattato al telefono.
    Non ho ben compreso come una piccola lesione del genere possa aver avuto degli effetti permanenti, però ho subito pensato: “Vivo in un paesino dove tutti si conoscono, non voglio che si sappia in giro… perderei clienti! E poi ho una polizza di rc professionale che mi copre. Se ho sbagliato la Compagnia sicuramente risarcirà qualunque somma”.
    No, la Compagnia non risarcisce qualunque somma.
    Innanzitutto mi stavo dimenticando che la liquidazione del danno avviene al netto della franchigia; la franchigia non è altro che quella parte di danno – espressa in un importo fisso indicato in scheda di copertura – che rimane a carico dell’assicurato.
    Inoltre, mi hanno spiegato, il danno può essere risarcito solo se è provato nella sua sussistenza e nella sua effettiva quantificazione.
    Ciò significa che non basta lamentare di aver subito un danno e pretendere il risarcimento, ma bisogna anche dimostrare la relativa quantificazione.
    Nel mio caso, quindi, il paziente non ha ottenuto l’intero importo richiesto perché non ha fornito la prova di aver subito un danno pari a €10.000; si è dovuto accontentare della proposta fatta dalla Compagnia, che ha ritenuto operanti le garanzie di polizza e ha liquidato il danno nella misura rispetto alla quale era stata fornita la prova.
    So che, alla fine, lui è anche soddisfatto… qualcosa è riuscito ad ottenere.
    Per fortuna avevo una polizza di rc professionale!

  • UN SINISTRO SU POSTUMA

    L’assicurazione professionale copre anche quando si passa “a miglior vita”?
    La risposta, come accade in tutte le vicende umane che sono complesse per natura, è “dipende”.
    Esiste una garanzia in tal senso? Sì, è la postuma.
    Dall’aldilà vi racconto che quando ero un affermato commercialista ho acquistato una polizza di rc professionale con decorrenza 6/10/2018 e scadenza 6/10/2019.
    Ahimè, come avete potuto intuire, sono deceduto. Precisamente in data 1/11/2019. Meno male che i miei eredi si sono rivolti tempestivamente alla Compagnia chiedendo l’acquisto e l’attivazione della postuma decennale.
    Sul punto mi ero informato prima della dipartita tramite il mio intermediario di fiducia. Avevo scoperto che la postuma è una garanzia di tipo personale e viene attivata, su valutazione degli Assicuratori, in presenza di particolari condizioni ossia la morte dell’assicurato, la quiescenza dello stesso o la cancellazione dell’albo professionale.
    Mio figlio, nuovo titolare dello studio, si è quindi procurato immediatamente il mio certificato di morte e la Compagnia, fatte tutte le valutazioni del caso, ha rilasciato la garanzia postuma per il periodo di dieci anni offrendo la copertura per il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento del danno a seguito del mio decesso.
    Trattasi pertanto di un’estensione di copertura della polizza verso il tempo futuro (diversamente dalla retroattività che opera nel passato senza specifiche condizioni ma su accordo delle parti e valutazione della Compagnia)
    La nuova scadenza di polizza non era più dunque alla data originaria del 6/10/2019, ma alla data del 6/10/2029.
    In data 1/01/2020 un ex cliente si è rivolto al mio studio professionale denunciando un errore in merito ad una dichiarazione dei redditi.
    Mio figlio ha denunciato alla Compagnia il sinistro che è stato aperto sulla polizza munita di postuma. Il cliente aveva infatti ricevuto una sanzione dell’Agenzia delle Entrate attribuibile ad un mio errore professionale commesso e verificatosi durante il periodo di polizza.
    Trattandosi di richiesta di risarcimento relativa a sanzione fiscali comminate dall’Agenzia delle Entrate, alla polizza è stata applicata la garanzia “penalità fiscali” che opera con uno scoperto 10% minimo Euro 2.500.
    Il sinistro fortunatamente si è concluso con una proposta di liquidazione articolata dalla Compagnia in seguito accettata e con l’applicazione della predetta garanzia relativa alle “penalità fiscali”.
    E’ proprio vero che non c’è mai pace neppure da morti. In questo caso però la postuma mi ha tutelato anche nell’aldilà.

  • UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA

    Sono Stefano, un Avvocato libero professionista che ama il suo lavoro e che vuole lavorare tranquillo… Lavoro come libero professionista e sono sempre molto attento alle esigenze del Cliente ma anche alle mie… Un’esigenza su tutte: essere sereno avendo una copertura assicurativa che mi tuteli per eventuali errori che possano arrecare danni al Cliente che mi ha dato fiducia affidandomi la sua causa…

    Ammetto che ho stipulato la prima polizza solo nel 2017 e solo perché in quell’anno è diventata obbligatoria per legge… E purtroppo è successo… dopo 15 anni di lavoro ho ricevuto notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello in quanto notificata oltre il termine previsto per legge… E’ stato un errore mio, in quanto ho calcolato i giorni dall’avvenuta notifica della sentenza anziché dalla data di deposito della stessa. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il mio Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte per circa € 3.700,00… Appena ho letto la sentenza di inammissibilità mi sono sentito perso…

    La sera stessa, durante la partita di calcetto tra amici, ho chiesto consiglio al mio amico-collega Giuseppe perché anche lui in passato aveva fatto un errore e aveva dovuto aprire un sinistro con la sua Compagnia e mi ha detto “Stai tranquillo, al giorno d’oggi tutte le polizze RC Professionali sono in “Claims Made”, finché non ti arriva la richiesta danni non devi fare niente…”. La sera tornando a casa ripensavo a quella parola strana, “cleismeid“, mai sentita prima… Il giorno dopo ripensavo ancora a quell’errore e alle possibili conseguenze… Mi fido di Giuseppe? E se non fosse come dice lui?

    Ho chiamato subito il mio Assicuratore spiegando l’accaduto… Mi hanno spiegato bene il concetto di “Claims Made” e consigliato vivamente di inviare subito una denuncia cautelativa al fine di essere in regola con quanto previsto dalla polizza. Ho quindi provveduto in pochi giorni, entro i termini previsti dal contratto, a denunciare formalmente la circostanza (infatti mi hanno spiegato che si tratta di circostanza e non di sinistro vero e proprio in quanto al momento non ho ricevuto una contestazione o una richiesta danni dal Cliente) di cui sono venuto a conoscenza.

    L’ufficio sinistri mi ha risposto celermente comunicandomi il riferimento attributo alla posizione e chiedendomi la documentazione disponibile (incarico da parte del Cliente, relazione dettagliata, copia della sentenza dalla quale si evincesse l’errore). Ho riscontrato la richiesta della Compagnia e quest’ultima mi ha poi richiesto di essere tenuta informata degli sviluppi futuri, soprattutto in caso di contestazione o richiesta di risarcimento da parte del Cliente.

    Fortunatamente il Cliente non mi aveva ancora richiesto i danni, ma la polizza era in scadenza e, siccome la stessa è in forma “Claims Made” (almeno su questo Giuseppe aveva ragione), avevo paura che se avessi ricevuto la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza, l’eventuale nuova polizza non avrebbe preso in carico il sinistro perché si sarebbe trattato di circostanza nota prima della stipula, mentre la polizza in corso non mi avrebbe coperto perché la richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza della stessa.

    Ho quindi chiesto ulteriori delucidazioni all’ufficio sinistri e mi hanno confermato che, avendo denunciato la circostanza in corso di polizza, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente, se denunciata agli Assicuratori nei termini e nei modi previsti dal contratto, sarà considerata come effettuata durante il periodo di copertura.

    E’ passato ormai più di un anno, la polizza è scaduta, ma io sono sereno sapendo che se il mio Cliente domani dovesse richiedermi i danni per quei € 3.700,00 di spese di soccombenza al quale l’ho esposto a causa del mio errore, la polizza, seppure ormai scaduta, potrebbe intervenire… Sono più che mai convinto che la copertura assicurativa non sia solo un obbligo di legge, ma uno strumento che tutela il mio lavoro e il mio patrimonio.

  • UN ESEMPIO DI ULTRATTIVITA’

    Sono un commercialista e all’interno del mio studio mi occupo di Visto di conformità.
    Vi state chiedendo che cos’è il Visto di conformità? Cerco di spiegarlo in poche parole. In sostanza è uno strumento fornito ai soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate che serve a verificare la corretta applicazione delle norme tributarie da parte del contribuente. Il soggetto abilitato che appone il Visto di conformità deve predisporre la dichiarazione fiscale del contribuente, attestare di aver effettuato tutti i controlli richiesti e trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Per poter svolgere questa attività sono tenuto a rispettare requisiti imposti dalla normativa di settore: devo essere un commercialista o un esperto contabile o un consulente del lavoro, devo essere iscritto all’apposito elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate e per questo devo avere una polizza di RC Professionale a copertura di questa specifica attività. La polizza deve avere determinati requisiti: un massimale di € 3.000.000, nessuna franchigia a carico del terzo danneggiato e un periodo di ultrattività di 5 anni.
    Qualche anno fa un mio cliente ha subito un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e ci sono stati problemi relativi all’apposizione del Visto di conformità. Sembra che ho apposto un Visto a certificazione di un credito ma quel credito non spettava al mio cliente. L’Agenzia delle Entrate quindi ha chiesto al mio cliente il rimborso del credito indebitamente goduto insieme a sanzioni ed interessi relativi. Certo quando è arrivata la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate il mio cliente non era molto contento…. mi ha chiamato e ha urlato talmente forte che anche il mio collega di studio lo ha sentito! Ovviamente mi ha chiesto di provvedere io al pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Certo posso capirlo, € 30.000 così di punto in bianco non sono mica pochi! Ovviamente ho contattato la mia Compagnia assicurativa e ho chiesto l’apertura del sinistro.
    Su quale polizza hanno aperto il sinistro? Beh è ovvio! Il Visto di conformità l’ho apposto nel 2017 quindi ho dovuto aprire il sinistro sulla polizza che era in corso in quel momento. Sono passati alcuni anni e la polizza nel frattempo è scaduta ma la normativa è molto chiara, come detto la polizza assicurativa deve prevedere un periodo di ultrattività di 5 anni, e le condizioni contrattuali dicono chiaramente:
    “E’ condizione di validità che i fatti imputabili all’assicurato siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della presente polizza e siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni dalla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.”
    Bene, quindi ho inviato tutta la documentazione a mia disposizione all’Ufficio sinistri e loro si sono occupati della pratica. Sono stati molto carini: gentili, educati, puntuali, precisi, un sacco di domande ma del resto è capibile questi mica sono commercialisti! Bisogna spiegargli tutto, loro guardano solo le condizioni contrattuali e quelle clausole….. alla fine dopo numerosi scambi di corrispondenza siamo arrivati al dunque, il sinistro è coperto? Hanno pagato il danno che ho provocato? Eh…questo è il punto dolente…. Perché alla fine, mi sono dimenticato di dirlo all’inizio del mio racconto, è venuto fuori che il contribuente che mi ha chiesto il risarcimento del danno è mia moglie! Si proprio lei! Che coraggio….chi se lo sarebbe aspettato con tutto quello che abbiamo condiviso e che ho fatto per lei…..
    Perché la Compagnia assicurativa non ha pagato il sinistro? Alla fine mia moglie non è considerata terzo a termini di polizza, così mi ha detto la signora tanto gentile dell’ufficio sinistri! Ma insomma io il giorno del matrimonio non ero neanche tanto sobrio….
    Comunque una cosa l’ho imparata da questa esperienza: non sono più il commercialista di mia moglie!