Categoria: novelle

  • Quando l’Assicurato vuole “la botte piena e la moglie ubriaca”

    Quest’oggi vi raccontiamo di un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: cosa succede se l’assicurato riceve una richiesta danni da parte di una società nella quale l’assicurato stesso ha una compartecipazione? Come opera in questo il contratto assicurativo? E soprattutto il sinistro è coperto?

    La vicenda riguarda un consulente del lavoro che ha denunciato un sinistro alla Compagnia a seguito del ricevimento di un’ingente richiesta danni da parte di una società cliente che si occupa di contabilità ed elaborazioni buste paga. L’errore del professionista verte sui conteggi elaborati nei confronti dei dipendenti della società cliente, accertati dall’INPS come errati.

    Aperta la pratica di sinistro, dalle verifiche tramite l’estrazione della visura camerale della società reclamante, è emerso che l’assicurato, oltre a svolgere l’attività di consulente del lavoro, ha anche un ruolo dirigenziale nella compagine societaria.

    E’ chiaro che questo elemento ha minato alle fondamenta il principio di terzietà alla base della responsabilità civile oltre ad aprire un vero e proprio “caso di conflitto di interessi”

    Ricordiamo che i presupposti alla base della responsabilità civile sono: l’errore derivante da colpa, un danno ingiusto, il nesso di causalità ed il fatto che il danno sia causato a soggetti terzi. Le polizze di Responsabilità Civile Professionale pertanto, sulla base dei principi enunciati, coprono i danni derivanti da un errore professionale commesso con colpa dal professionista assicurato e causati a terzi, non sono contratti ad indennizzo diretto.

    Per terzo, riprendendo la definizione delle condizioni contrattuali, si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine terzo esclude: a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’assicurato b) Le imprese o Società di cui l’assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) I Partners, i professionisti associati, tutti i soci e i staff e/o collaboratori dell’assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

    Essendo l’Assicurato socio accomandante (risponde pertanto delle obbligazioni societarie limitatamente alla propria quota di partecipazione) della società reclamante, qualunque ipotesi di risarcibilità del sinistro è stata esclusa come espressamente richiamato dalle condizioni di polizza all’art 11) dove l’esclusione viene esplicitata per le richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato.

    Visto l’interesse concreto dell’Assicurato in quanto socio di maggioranza della reclamante, manca il requisito della terzietà. Cosa sarebbe accaduto se al contrario la Compagnia avesse risarcito l’assicurato o direttamente la Società reclamante? L’assicurato sarebbe stato sì manlevato dall’errore ma avrebbe contemporaneamente ottenuto, anche se indirettamente, il ristoro del danno grazie alle proprie quote sociali.

  • LA GARANZIA CONDUZIONE STUDIO – UN ESEMPIO PRATICO

    Cosa si intende per Garanzia RC Conduzione Studio in una polizza di RC Professionale? Quali rischi e danni copre?

    La garanzia RC Conduzione Studio copre i danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose a seguito di un evento verificatosi in relazione alla conduzione dello studio o ufficio ove si svolge l’attività professionale assicurata in polizza. Oltre a coprire la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale, la garanzia RC Conduzione Studio protegge il professionista anche nel caso in cui il danno sia generato dalla gestione delle attrezzature ivi esistenti. Facciamo alcuni esempi concreti: Un cliente o un paziente del professionista assicurato entra nello studio, inciampa su un ostacolo e si rompe un braccio? Oppure la persona incaricata di effettuare le pulizie dell’ufficio o studio professionale scivola sul pavimento e sbatte la testa? Oppure ancora il professionista assicurato, o un suo dipendente, dimentica un rubinetto aperto e questo provoca un allagamento con conseguenti danni all’appartamento del piano sottostante? Ecco in questi casi l’assicurato può chiedere attivazione della garanzia se presente sulla propria polizza di RC Professionale.

    Come viene normata nel testo di polizza adottato da UIA questa garanzia? Di seguito riportiamo quanto indicato nelle condizioni contrattuali: “Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:
    1.Lavori di manutenzione straordinaria;
    2.Attività non direttamente riconducibili all’attività professionale oggetto dell’Assicurazione;
    3.Installazione o manutenzione di insegne;
    4.Qualsiasi dipendente dell’ASSICURATO ivi inclusi i soci e amministratori dell’ASSICURATO;
    5.Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell’aria dell’acqua e del suolo.
    Relativamente alla sopra indicata copertura, gli ASSICURATORI non risponderanno per somme in eccesso all’importo indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA per singolo sinistro e in aggregato per il PERIODO DELL’ASSICURAZIONE, quale sottolimite di risarcimento d’intende compreso nel LIMITE D’INDENNIZZO/MASSIMALE di POLIZZA indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA e non in aggiunta ad esso. In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell’ASSICURATO per danni cagionati a TERZI e derivanti dalla negligenza dell’ASSICURATO e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l’attività professionale oggetto dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.”

    Nello specifico il relativo sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio pratico.

    Il nostro assicurato Giacomo è un geometra, ha uno Studio professionale al primo piano di un edificio, al pian terreno, sotto lo studio, c’è una libreria. Giacomo fin da quando ha iniziato l’attività 10 anni fa ha stipulato una polizza di RC Professionale, è una persona che vuole stare tranquilla e vuole che tutti gli aspetti della propria vita siano tutelati e facilmente gestibili. Per questo la polizza di RC Professionale è stata il naturale completamento del proprio pacchetto assicurativo. All’interno della polizza di RC Professionale, insieme alle varie estensioni necessarie alla tutela dell’attività che svolge (rilascio di certificazioni energetiche, incarichi di responsabile della sicurezza in cantiere ecc.), ha scelto di aggiungere anche la garanzia Conduzione dello Studio. Non si sa mai, a volte i clienti entrano in Studio, a volte vengono i colleghi per delle riunioni. Meglio stare tranquilli anche sotto questo aspetto!

    Un lunedì mattina Giacomo si reca in Studio, è stato un bel fine settimana, diciamo spensierato, vissuto insieme alla famiglia, ma sotto sotto Giacomo si sentiva inquieto, non riusciva a ricordarsi se aveva chiuso bene il rubinetto del lavandino del bagno dello Studio. E neanche a farlo apposta, quando ha aperto la porta quel giorno si è trovato davanti una brutta sorpresa: il rubinetto lasciato aperto, lo scarico del lavandino che ultimamente si intasava e non scaricava più bene, insomma per terra il pavimento era bagnato! E adesso? E altro sospetto: la libreria sottostante avrà avuto danni? Si anche la libreria ha subito danni, una bella macchia sul soffitto e una parete bella umida, ovviamente alla parete cosa potevano esserci se non dei libri?!

    A questo punto scatta la denuncia alla Compagnia assicurativa: una denuncia sulla polizza di RC Professionale e una sulla polizza Globale Uffici (eh si anche questa non poteva mancare nel pacchetto assicurativo!). Documentazione da consegnare? Per quanto riguarda la RC Professionale la seguente:
    Copia polizza firmata, copia pagamento del premio, copia fotografie attestanti i danni, eventuale verbale di intervento di un idraulico, eventuale relazione peritale ad accertamento delle cause e dei danni lamentati, copia documentazione a sostegno della quantificazione del danno, copia polizza Globale Uffici.

    Non ci resta che attendere di ricevere i documenti richiesti per esprimere corretto parere sull’operatività o meno della garanzia invocata.

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE” PARTE II

    Oggi torniamo a parlare di quanto già accennato nel ns. Blog del 16/09/2022 (https://sinistri.blog/index.php/2022/09/16/la-chiamata-in-causa-della-compagnia-a-prescindere/).

    Dicevamo che una prassi (purtroppo) abbastanza frequente è la chiamata in causa dell’Assicuratore sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza… magari scaduta da anni… e magari con l’oggetto di copertura diverso da quello del sinistro per il quale si chiama in causa…

    Vediamo quindi il secondo esempio: “ho sottoscritto 5 polizze negli ultimi 5 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se le Compagnie Assicurative sono diverse) e vediamo che succede…

    Il Dott. Rossi, commercialista affermato, è assicurato da più di 10 anni… E non solo per la Sua attività “ordinaria”, ha anche sottoscritto negli anni varie polizze per il Visto di Conformità (per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale e alla comunicazione va allegata copia della polizza a copertura di tale attività).

    Il Dott. Rossi riceve un atto di citazione nella quale la Curatela del Fallimento della XXX Srl richiede il risarcimento danni per presunti errori commessi dai vari membri del Collegio Sindacale (di seguito Sindaci) qualche anno prima.

    Il Dott. Rossi si consulta con gli altri Sindaci chiamati in giudizio ed insieme, certi del loro corretto operato, decidono di farsi difendere dal medesimo Legale, pensando che “l’unione fa la forza” e che una difesa comune riduca anche i costi di difesa.

    A questo punto il Legale, letti gli atti, presa visione di tutte le polizze contratte negli anni dal Dott. Rossi e dagli altri soggetti interessati, chiama in causa TUTTE le Compagnie Assicurative per TUTTI i contratti stipulati negli ultimi 5 anni… Si perché i fatti sono di 4 anni fa, quindi pensa che potrebbero essere temporalmente competenti le polizze di allora, ma la citazione è di adesso quindi temporalmente potrebbe essere quella in corso che dovrebbe intervenire (“ha anche la retroattività!”) e poi ci sono delle polizze “Visto di Conformità” che anche se scadute prevedono (come da normativa) una ultrattività di 5 anni (quindi temporalmente possono essere ancora valide)… Insomma, per non sbagliare “tira dentro” tutte le polizze.

    Niente di più sbagliato!

    Succede infatti che:

    • Le polizze RC Professionale sono in forma Claims Made, pertanto quelle già scadute non potranno certo operare per le Richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla scadenza;
    • Le polizze Visto di Conformità prevedono sì l’ultrattività di 5 anni ma l’oggetto di copertura è esclusivamente l’apposizione del Visto di Conformità, di conseguenza l’ultrattività è limitata ovviamente alla sola attività oggetto di copertura;
    • Nel caso di specie soltanto una polizza, in corso di validità al momento della richiesta danni e della relativa denuncia alla Compagnia, che copra quello specifico incarico da Sindaco presso la Società XXX Srl potrebbe astrattamente / temporalmente coprire il sinistro.

    Le varie Compagnie (perché ovviamente il Dott. Rossi ogni anno cercava il preventivo più conveniente) che hanno assicurato il Dott. Rossi nel corso degli anni si vedono notificare la chiamata in causa. Succede quindi che le varie Compagnie incaricano ognuno il proprio Legale di fiducia, sostenendo i costi di tale difesa, costi dei quali verrà ovviamente chiesta al Giudice la condanna dell’Assicurato stesso alla refusione in quanto la polizza non è operante.

    A questo punto l’Assicurato potrebbe trovarsi, non solo condannato alle spese legali della Compagnia chiamata in causa – come abbiamo visto nel nostro post precedente -, ma verrebbe quasi certamente condannato alla refusione di tutte le spese legali sostenute da TUTTE le Compagnie chiamate in causa e che in giudizio hanno dimostrato come la propria polizza non fosse operante… l’esborso del Dott. Rossi diventerebbe quindi esponenziale per tutte quelle Compagnie che avevano assunto il rischio ma che, per ovvi motivi temporali o di oggetto dell’assicurazione, non possono operare nel caso di specie.

    Sempre meglio quindi porsi qualche domanda prima di “sparare nel mucchio”:

    • Temporalmente (considerando il regime Claims Made) la polizza è operante?
    • L’oggetto dell’assicurazione copre quello che mi è successo?
    • C’è un’estensione specifica per l’attività svolta (che non è “ordinaria”) e che ha portato alla richiesta danni?

    Se anche solo una di queste risposte è negativa, è meglio pensarci bene prima di esporre sé stessi ad inutili costi aggiuntivi…

  • L’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA

    Esercito l’attività di avvocato ormai da 30 anni ed essendo, lo sottolineo, particolarmente bravo, non mi è mai capitato di commettere errori.

    Ritengo di aver tenuto una condotta professionale ineccepibile anche con un cliente che mi aveva conferito mandato per difenderlo nel procedimento di divorzio instaurato dall’ex coniuge.

    Il mio cliente, con suo grande dispiacere, è stato condannato a pagare all’ex moglie un assegno divorzile e mi ritiene responsabile dell’esito non favorevole della sentenza.

    Incomprensibilmente mi ha contestato di non aver condiviso con lui la strategia processuale, di non aver partecipato personalmente ad alcune udienze e di non aver depositato documentazione a suo dire decisiva (ma se non me l’ha mai consegnata come facevo a depositarla??????).

    La pretesa risarcitoria formulata nei miei confronti è assolutamente infondata: per tutta la durata del procedimento, iniziato nel 2020 e terminato con pronuncia resa nel maggio 2022, ho tenuto costantemente aggiornato il cliente spiegandogli nel dettaglio le varie incombenze processuali.

    Pur ritenendo assurde le contestazioni del cliente, a cui nel frattempo avevo comunicato la rinuncia al mandato, mi sono ricordato che nel febbraio 2022 avevo stipulato una polizza di Rc professionale e ho quindi denunciato il sinistro alla Compagnia.

    In fondo, la polizza l’avevo pagata, quindi la Compagnia avrebbe dovuto manlevarmi in ogni caso.

    Con mio grande stupore, però, la Compagnia, dopo aver aperto la pratica di sinistro, mi ha comunicato il diniego di copertura.

    Mi hanno evidenziato che nelle condizioni di polizza è prevista una specifica esclusione di copertura nell’ipotesi in cui l’assicurato, pur essendo iscritto all’albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico professionale.

    Ma che cosa vuol dire? Io ero convinto di avere i requisiti per poter esercitare la professione! Ho passato l’esame no?

    Ma l’Ufficio sinistri mi ha spiegato che uno dei requisiti necessari per svolgere l’attività di avvocato è la sussistenza di una polizza assicurativa, obbligo previsto dall’art 12 della legge 347/2012 e divenuto operativo dall’ottobre 2017.

    In tutti questi anni non mi ero mai posto il problema di dotarmi di una copertura assicurativa e il recente obbligo di copertura mi era completamente sfuggito.

    Nel questionario che avevo compilato, alla domanda su eventuali precedenti assicurativi, avevo risposto molto chiaramente di non aver mai avuto una copertura assicurativa e che quella che stavo per stipulare sarebbe stata la mia prima polizza di Rc professionale.

    Poiché dunque all’epoca in cui ho assistito il cliente, partecipando alle udienze e redigendo gli atti difensivi, non avevo alcuna polizza di Rc professionale, il sinistro è stato respinto.

    Fortunatamente in questo caso non avevo commesso alcun errore professionale, pertanto la Compagnia non avrebbe comunque liquidato alcun importo. In futuro starò più attento agli aggiornamenti normativi; intanto ho già avvertito alcuni colleghi di vecchia data, anche loro all’oscuro dell’obbligo normativo!

  • ERRARE È UMANO. PERSEVERARE È DIABOLICO

    In molti hanno chiesto chiarimenti in merito ai cosiddetti “sinistri in serie” ed oggi pertanto parliamo proprio di questo argomento.

    Anzitutto, occorre precisare che recentemente il testo delle nostre polizze è stato modificato in merito a questo argomento. Le Compagnie con le quali collaboriamo hanno ritenuto, infatti, di aggiornare la fattispecie in ragione delle modifiche normative sopraggiunte e dell’evolversi della società, del mercato oltre che della tipologia di questa fattispecie di sinistri.

    Fino a poco tempo fa, per “sinistri in serie”, si faceva riferimento a quell’atto che ripetuto più volte, producesse eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. Il testo di polizza escludeva espressamente ed inequivocabilmente la copertura di tale tipologia di atti.

    I testi ultimi, rivisti ed aggiornati, definiscono invece come “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come, ad esempio, il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte dell’assicurato nell’ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

    In sostanza è stata elaborata una definizione più specifica e riconducibile all’errore materiale, è poi mutato il regime di copertura assicurativa: viene specificato che la polizza garantisce i “sinistri in serie” considerando gli stessi come eventi singolarmente a sé stanti applicando inoltre, per ogni sinistro rientrante nella casistica, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Infine, la garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del limite di indennizzo indicato nel modulo /scheda di copertura e, in ogni caso, con il massimo di € 500.000,00 nei casi di limite di indennizzo superiore a € 2.000.000,00

    Evidenziate le differenze tra i due testi di polizza, possiamo richiamare un esempio tratto dal nostro portafoglio verificatosi sul contratto che escludeva espressamente i sinistri in serie ma comunque ancora attuale.

    Il sinistro riguarda un centro di elaborazione dati. Nel 2016 e nel 2017, su incarico del reclamante, l’Assicurato redige ed inoltra alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi. Per errore nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2016, l’assicurato porta in deduzione delle somme che non dovevano essere poste in detrazione in quanto relative a spese non deducibili. Lo stesso errore viene ripetuto nella dichiarazione del 2017. A seguito di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, al reclamante viene notificato un accertamento. Lo stesso viene impugnato e non potendo portare a sostegno della propria difesa la documentazione necessaria, in quanto l’assicurato non ha tenuto i documenti contrariamente a quanto dovesse fare, al reclamante vengono comminate delle sanzioni. Chiede quindi il risarcimento del danno all’assicurato e anticipa che la stessa problematica si presenterà anche per la dichiarazione del 2017.

    Trattandosi del precedente testo di polizza, Il sinistro denunciato è rientrato nella categoria “sinistri in serie” espressamente esclusi dalle garanzie assicurative sottoscritte: errore (atto – dichiarazione dei redditi errata) ripetuto più volte (errore nella dichiarazione dei redditi 2016 e stesso errore ripetuto nella dichiarazione dei redditi 2017).

    Diversamente secondo l’attuale testo di polizza, la fattispecie viene considerato come un errore si ripetuto più volte ma non nei confronti di una pluralità di soggetti ma nei confronti dello stesso soggetto e pertanto la disciplina specifica del “sinistro in serie” non verrebbe neppure applicata. 

    Come si dice in questi casi, comunque, meglio non commettere errori, figuriamoci in serie!

  • TU SEI ASSICURATO? IO SI PER FORTUNA MA SOLO PER LA MIA ATTIVITA’….NON PER LA TUA…

    Cosa succede se il professionista che diligentemente stipula, come da normativa, una polizza di Responsabilità civile professionale ma ha uno Studio insieme ad altri colleghi? Questi colleghi sono automaticamente assicurati con la polizza del singolo professionista? E cosa succede se il danno non l’ha provocato solo il singolo professionista assicurato? La premessa fondamentale è che ogni Compagnia assicurativa fornisce copertura solo al soggetto titolare del contratto assicurativo, assicurato dalla stessa e che ha pagato il relativo premio. Pertanto, in caso di Studio, ogni soggetto che ne fa parte è bene che abbia propria polizza di Responsabilità civile professionale oppure, se i singoli operano solo con la Partita Iva dello Studio, dovrà essere lo Studio a stipulare polizza di Responsabilità civile professionale per i suoi componenti.

    Ma nello specifico il sinistro come viene gestito? Facciamo un esempio.

    Il nostro assicurato Luigi è un tecnico, ha uno studio professionale insieme al fratello Paolo, solo Luigi ha però deciso di stipulare una polizza di Responsabilità civile professionale, entrambi operano infatti con loro Partita Iva personale ma anche con quella dello Studio. Paolo inoltre ha meno responsabilità di Luigi, gestisce meno clienti, e poi è più giovane e soprattutto più fresco di studi quindi è più difficile – pensano loro – che commetta un errore. Le ultime normative le conosce molto bene! Lo scorso anno Luigi e Paolo hanno assunto diversi nuovi incarichi come progettista e direttore lavori per la ristrutturazione di svariati immobili. Con questi bonus edilizi gli incarichi sono aumentati in modo esponenziale!

    Luigi, avendo maggiore esperienza, si è occupato in particolar modo della progettazione ma durante l’esecuzione di uno di questi progetti sono emerse delle problematiche: alcune misure non erano corrette e durante l’esecuzione dei lavori gli stessi si sono dovuti interrompere più volte per effettuare le misurazioni corrette e soprattutto si sono dovute effettuare numerose modifiche che hanno comportato per il committente delle spese aggiuntive.

    Ovviamente il committente non è stato contento, la spesa ulteriore non è stata elevata ma giustamente e con il caro vita in corso ha chiesto a Luigi, in qualità di progettista, e anche a Paolo, in qualità di direttore lavori (perché si sa in questi casi a più soggetti si chiede e più opportunità di risarcimento si hanno), di farsi carico di questo importo. Luigi ha subito fatto denuncia alla propria Compagnia assicurativa: apertura sinistro, raccolta dei documenti, esame della pratica da parte dell’Ufficio preposto e siamo arrivati velocemente alla liquidazione del danno.

    Ma il danno liquidato è pari al 100% dello stesso? La Compagnia assicurativa si è accollata anche la quota di danno risultata a carico di Paolo in base alla responsabilità propria del Direttore lavori anche se non era un suo assicurato? No perché la polizza è intestata a Luigi come singolo professionista e riguarda esclusivamente la sua attività personale, Paolo invece ha svolto l’attività per conto proprio, non è considerato soggetto assicurato dalla polizza di Luigi, non è un suo collaboratore né un suo dipendente, dividono uno studio ma ognuno in questo caso ha operato per conto proprio. Insomma tutto bene per Luigi ma Paolo ha capito che avere meno responsabilità ed essere più fresco di studi non basta nel suo lavoro.

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE”

    Oggi vogliamo soffermarci su una prassi (purtroppo) abbastanza frequente: la chiamata in causa della Compagnia “a prescindere”.

    Troppo spesso la chiamata in causa dell’Assicuratore viene fatta sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza; e quasi sempre, nella chiamata in causa, viene indicato soltanto il nome dell’Assicuratore e quasi mai un numero di polizza, una data di scadenza, e, soprattutto, i motivi per i quali debba essere ritenuta operante. “Ho una polizza? Chiamo in causa la Compagnia.”

    In alcuni casi, invece, succede l’opposto: “ho sottoscritto 12 polizze negli ultimi 12 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se gli Assicuratori sono diversi) e vediamo che succede…

    Vediamo un primo esempio del primo caso:

    Sono un Geometra senza copertura assicurativa.
    A Maggio 2021 ho ricevuto una prima contestazione e diffida da un Cliente per presunti errori di progettazione alla quale ho risposto nell’immediato contestando gli addebiti.
    Ho poi ricevuto a Luglio 2021 una PEC con cui il Cliente mi contestava nuovamente i medesimi errori reiterando la richiesta di risarcimento danni. Non ho risposto perché non ho ritenuto di dover ribadire ulteriormente quanto già comunicato due mesi prima.
    Ad ottobre 2021 mi perviene una PEC con richiesta di invito alla mediazione alla quale ho ritenuto di non dover partecipare.
    In data 15/01/2022 mi viene notificato atto di citazione. Non pensavo che il Cliente sarebbe andato avanti fino a questo punto… E adesso che faccio? Posso stipulare una polizza assicurativa per farmi manlevare dalla Compagnia nel giudizio al quale sarò sottoposto? Ok, proviamoci…
    Compilo e sottoscrivo quindi, il giorno successivo, 16/01/2022, un modulo di proposta per richiedere una quotazione alla Compagnia.
    Pervenutomi il preventivo, accettato lo stesso, ho chiesto emissione della polizza con decorrenza 18/01/2022 ed ho poi fatto il bonifico per il pagamento del premio in data 22/01/2022.
    Perfetto, dovrei essere tranquillo.
    Vado dal mio legale di fiducia e chiedo di essere da Lui difeso nel giudizio.
    Visionata la citazione, una delle prime domande che mi pone è: “Hai una copertura assicurativa?”
    E io rispondo: “Certo, sono assicurato con la Compagnia XXX…”
    E lui ribatte: “Ottimo, chiediamo subito un rinvio dell’udienza per la chiamata in giudizio del terzo, così se dovessi essere ritenuto responsabile sarà poi richiesto alla Compagnia di tenerti indenne da quanto eventualmente sarai condannato a pagare.”
    Così si procede con la chiamata in causa della Compagnia.
    Il Giudice, sulla base dell’esistenza di una polizza, autorizza la chiamata in causa della Compagnia XXX.

    La Compagnia XXX, quindi, viene a conoscenza del sinistro, per la prima volta, con tale notifica.
    Esaminato l’atto di citazione si evince che il sinistro non è coperto in quanto, appunto, l’Assicurato ha ricevuto le richieste di risarcimento e lo stesso atto di citazione precedentemente alla decorrenza e all’effetto della polizza.

    La polizza assicurativa è un contratto aleatorio nel quale l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, appunto un “rischio”. A fronte di un pagamento del premio la Compagnia si assume il rischio di dover pagare un eventuale sinistro.
    Se la polizza dovesse / potesse essere operante, nel caso di specie (prima ho il sinistro e poi stipulo la polizza), non ci sarebbe alcun rischio ma una vera e propria certezza…!
    Quindi pagherei 100 (il premio) sapendo già di ottenere 1.000 (il sinistro di cui sono già a conoscenza).
    Oltretutto, nel questionario compilato, l’Assicurato ha risposto negativamente alle domande su eventuali richieste di risarcimento ricevute e/o circostanze di cui è a conoscenza (e, sempre negativamente, alla domanda se avesse mai avuto coperture assicurative prima di tale proposta).
    L’Assicurato era invece a conoscenza di tutte le pregresse contestazioni di Controparte con particolare riferimento all’atto di citazione notificato il giorno prima della compilazione del modulo di proposta per la copertura assicurativa e non aveva stipulato alcuna copertura assicurativa prima di allora.

    In questo caso la Compagnia non può che sollevare tutte le eccezioni del caso chiedendo quindi all’Assicurato la rinuncia alla chiamata in causa del terzo (la Compagnia stessa, appunto).
    Se non dovesse pervenire la rinuncia alla chiamata in causa, la Compagnia dovrà provvedere alla propria costituzione in giudizio esponendo le motivazioni della mancata copertura assicurativa e ci sono buone probabilità che il Giudice, giustamente, accolga la domanda della Compagnia e condanni l’Assicurato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia per la propria difesa.

    Insomma, il punto è sempre lo stesso: Non serve a niente chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati… Non possiamo sottoscrivere una polizza dopo che il sinistro si è verificato (senza nemmeno indicarlo nel modulo di proposta) e soprattutto pretendere che la stessa sia operante…

    E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire: “Le assicurazioni… tzs, non pagano mai…!”

  • Denunciare un sinistro…ma come?

    Buongiorno, ho stipulato una polizza di rc professionale avvocato. Vorrei denunciare un sinistro in quanto il mio cliente non è soddisfatto della sentenza emessa. Vi chiedo cortesemente di definire la pratica celermente in quanto il cliente richiede un risarcimento”.

    Molto spesso riceviamo denunce di sinistro di questo tipo.

    L’Assicurato (ma anche l’intermediario!) chiede di aprire una pratica di sinistro inviando una comunicazione del tutto generica, priva degli elementi necessari per valutare compiutamente i fatti che hanno portato a denunciare il sinistro.

    In alcuni casi, poi, viene richiesto di valutare la pratica con una certa urgenza, magari perché il sinistro viene denunciato a ridosso del rinnovo della polizza di rc professionale!

    Ma cosa occorre per denunciare correttamente un sinistro o una circostanza?

    Le condizioni di polizza prevedono che nel caso in cui pervenga all’Assicurato una richiesta di risarcimento o, comunque, nell’ipotesi in cui sia a conoscenza di una circostanza che possa dar luogo ad una richiesta di risarcimento, l’Assicurato ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta via mail o via pec.

    L’Assicurato, inoltre, è tenuto a cooperare con gli Assicuratori fornendo tutte le informazioni necessarie.

    Tale obbligo di collaborazione ha inizio proprio con la comunicazione del sinistro.

    Nell’oggetto della denuncia, pertanto, dovranno essere riportati il cognome e il nome dell’Assicurato e il numero della polizza; sarà anche necessario allegare copia della polizza datata e sottoscritta dall’Assicurato e copia della documentazione attestante il pagamento del premio.

    Per consentire all’Ufficio sinistri di valutare la posizione, l’Assicurato è tenuto a collaborare inviando tutta la documentazione utile alla gestione del sinistro, e in particolare: l’incarico professionale sottoscritto tra l’Assicurato e il danneggiato (l’avvocato aveva la procura alle liti rilasciata dall’assistito per notificare la citazione?); copia della richiesta di risarcimento con la relativa quantificazione e copia della documentazione a sostegno della richiesta di risarcimento e della quantificazione (il reclamante ha fornito prova del danno sofferto o si è limitato a formulare una generica richiesta di risarcimento?).

    Fondamentale, inoltre, è la relazione dell’Assicurato che riassuma cronologicamente i fatti e spieghi nel dettaglio la vicenda, chiarendo al contempo se vi sono eventuali responsabilità in ragione di errori dal medesimo commessi.

    Tornando all’esempio sopra riportato, l’Assicurato non aveva inviato alcuna documentazione utile alla valutazione, nemmeno la sentenza contestata dal cliente!

    Non potendo essere svolta compiutamente l’istruttoria, si è provveduto a richiedere tutta la documentazione inerente al sinistro (sentenza, atti processuali con i documenti prodotti in giudizio, procura alle liti, richiesta di risarcimento, relazione ecc.)

    Come è finita? Dall’esame dei documenti non è emerso alcun errore professionale: il cliente dell’Assicurato, semplicemente, si aspettava un diverso esito dal procedimento e, non avendo ottenuto giudizialmente il riconoscimento delle proprie pretese, ha tentato di ottenere comunque un risarcimento.

    Poiché il reclamante non è stato in grado di fornire alcuna prova in merito alla sussistenza di un errore professionale commesso dall’Assicurato, il sinistro è stato respinto.

  • CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    L’estensione Continuous Cover prevede che gli Assicuratori si impegnino ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato stesso nel corso del periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto assicurativo e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare sulla precedente polizza (sempre che la stessa fosse emessa tramite i medesimi Assicuratori a mezzo UIA SRL) o al momento della compilazione del questionario di rinnovo.

    Si tratta quindi di una parziale deroga rispetto alle condizioni contrattuali che opera, se annualmente acquistata, in presenza di condizioni ben precise:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizza di responsabilità civile professionale emessa dai medesimi assicuratori tramite UIA SRL;

    b) che l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) che i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    Si deve inoltre evidenziare il cosiddetto “Periodo di carenza” contrattualmente pattuito che stabilisce che la Continuous Cover sia operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

    In caso di richiesta di risarcimento contemplata da questa estensione, viene infine applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo di € 1.000,00.

    Facciamo un esempio pratico pratico:

    Un commercialista riceve incarico da un cliente di impugnare un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso viene depositato ma risulta essere tardivo e la sentenza della Commissione tributaria conferma l’avviso di accertamento. Il cliente decide a questo punto di proporre Appello e, nel frattempo, invia richiesta di risarcimento per le sanzioni comminate, addizionali ed interessi.

    Emerge immediatamente che il professionista fosse già da tempo a conoscenza della circostanza di potenziale richiesta di risarcimento in quanto l’errore professionale (tardività del ricorso) è stato rilevato dell’Agenzia delle Entrate.

    Abbiamo quindi un problema di circostanza nota rispetto alla polizza in corso, così come descritto al punto a) sopra citato.

    In astratto, quindi, potrebbe essere invocata dall’Assicurato l’estensione Continuous Cover regolarmente acquistata e riferibile ad una circostanza nota per la prima volta all’assicurato ma che tuttavia lo stesso non ha riferito agli Assicuratori fino al momento della concreta richiesta di risarcimento da parte del suo cliente.

    Tuttavia, il sinistro a questo punto risulta denunciato nel periodo di carenza di tre mesi dalla data di decorrenza della polizza previsto dalla clausola Continuos Cover e pertanto tale estensione non è operativa.

    E’ bene quindi ricordare che la Continuous Cover opera se acquistata di anno in anno ed in presenza di determinate condizioni sia fattuali che temporali.

  • Una polizza assicurativa non è per sempre.

    Che cosa si intende per Efficacia temporale del contratto assicurativo? Il contratto assicurativo ha una data di decorrenza e una data di scadenza, tutti gli errori commessi dall’assicurato all’interno di questo periodo temporale determinato sono potenzialmente coperti dalle garanzie di polizza. Ma….proprio tutto? E soprattutto….indipendentemente da quando l’assicurato riceve la richiesta di risarcimento? E da quando l’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia assicurativa?

    Vediamo un esempio:
    Qualche mese fa un professionista ha denunciato un sinistro su una polizza scaduta nel 2019. La denuncia di sinistro esordiva così: “Il fatto che il contratto assicurativo non sia proseguito dopo la sua naturale scadenza non elimina gli obblighi assunti dalla Compagnia per il periodo in cui il contratto era efficace e siccome l’errore professionale è stato commesso durante la validità del contratto assicurativo, anche se il mio cliente mi ha chiesto il risarcimento del danno solo a marzo 2022, vi chiedo apertura di sinistro e che la Compagnia mi dia manleva.”


    Purtroppo il nostro professionista non ha considerato alcuni aspetti della polizza e in particolare non deve aver valutato bene il principio di Claims Made applicato alla polizza. Di che cosa si tratta? Quando l’assicurazione è prestata nella forma “Claims made” la polizza copre esclusivamente quelle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e dallo stesso denunciate alla Compagnia assicurativa durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo della Compagnia assicurativa nei confronti dell’Assicurato.


    Nel caso che ci interessa quindi l’Ufficio sinistri ha spiegato al professionista che non funziona il principio “una polizza è per sempre” (come la famosa pubblicità dei diamanti per intenderci 😅​) ma funziona esclusivamente il principio “una polizza è solo per un periodo ben determinato”. Se si vuole avere una tutela assicurativa per tutta la durata della “vita lavorativa” l’unica cosa da fare è continuare a rinnovare di anno in anno la propria copertura assicurativa e alla fine del periodo lavorativo acquistare una copertura postuma.