Quest’oggi vi raccontiamo di un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: cosa succede se l’assicurato riceve una richiesta danni da parte di una società nella quale l’assicurato stesso ha una compartecipazione? Come opera in questo il contratto assicurativo? E soprattutto il sinistro è coperto?
La vicenda riguarda un consulente del lavoro che ha denunciato un sinistro alla Compagnia a seguito del ricevimento di un’ingente richiesta danni da parte di una società cliente che si occupa di contabilità ed elaborazioni buste paga. L’errore del professionista verte sui conteggi elaborati nei confronti dei dipendenti della società cliente, accertati dall’INPS come errati.
Aperta la pratica di sinistro, dalle verifiche tramite l’estrazione della visura camerale della società reclamante, è emerso che l’assicurato, oltre a svolgere l’attività di consulente del lavoro, ha anche un ruolo dirigenziale nella compagine societaria.
E’ chiaro che questo elemento ha minato alle fondamenta il principio di terzietà alla base della responsabilità civile oltre ad aprire un vero e proprio “caso di conflitto di interessi”
Ricordiamo che i presupposti alla base della responsabilità civile sono: l’errore derivante da colpa, un danno ingiusto, il nesso di causalità ed il fatto che il danno sia causato a soggetti terzi. Le polizze di Responsabilità Civile Professionale pertanto, sulla base dei principi enunciati, coprono i danni derivanti da un errore professionale commesso con colpa dal professionista assicurato e causati a terzi, non sono contratti ad indennizzo diretto.
Per terzo, riprendendo la definizione delle condizioni contrattuali, si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine terzo esclude: a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’assicurato b) Le imprese o Società di cui l’assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) I Partners, i professionisti associati, tutti i soci e i staff e/o collaboratori dell’assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.
Essendo l’Assicurato socio accomandante (risponde pertanto delle obbligazioni societarie limitatamente alla propria quota di partecipazione) della società reclamante, qualunque ipotesi di risarcibilità del sinistro è stata esclusa come espressamente richiamato dalle condizioni di polizza all’art 11) dove l’esclusione viene esplicitata per le richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato.
Visto l’interesse concreto dell’Assicurato in quanto socio di maggioranza della reclamante, manca il requisito della terzietà. Cosa sarebbe accaduto se al contrario la Compagnia avesse risarcito l’assicurato o direttamente la Società reclamante? L’assicurato sarebbe stato sì manlevato dall’errore ma avrebbe contemporaneamente ottenuto, anche se indirettamente, il ristoro del danno grazie alle proprie quote sociali.