Categoria: novelle

  • RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!

    Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.

    Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti.  Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.

    Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!

    Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.

    Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.

    La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!

    Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.

    Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.

    Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

    Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).

    Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto.  

    Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.

    Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?

    Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).

    Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.

    L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; –  l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi  decorrenti dalla decorrenza del contratto.

    Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.

    Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.

    Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!

  • Come denunciare un sinistro

    Torna il blog sinistri e vogliamo dedicare questo primo post del 2023 ricordando a tutti i nostri lettori come procedere ad una corretta e soprattutto efficace denuncia di sinistro. Ancora oggi riceviamo comunicazioni da parte del cliente senza indicazione del numero di polizza, senza indicazione di nome e cognome del contraente/assicurato, comunicazioni che dicono “Vi denuncio un sinistro, grazie” oppure “Salve mi hanno contestato il lavoro che ho fatto sono coperto?”.

    Purtroppo l’ufficio sinistri non può rispondere alle vostre domande se non viene messo in condizioni di ricostruire i fatti e capire la contestazione, il danno lamentato e l’attività svolta dall’assicurato. Per questo motivo, con questo post, vogliamo darvi qualche piccolo suggerimento per procedere al meglio!

    1. Ricordiamo che abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
    2. Ricordiamo che sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
    3. Sarebbe opportuno nell’oggetto della mail indicare COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un’agevole recupero del contratto assicurativo
    4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro ricordiamo che è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
    a. Copia polizza firmata,
    b. Copia pagamento del premio,
    c. Relazione dettagliata dell’assicurato in merito ai fatti contestati,
    d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.


    Spetterà all’ufficio sinistri, dopo avervi comunicato apertura della pratica e numero di repertorio, stilare un elenco di eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda della tipologia di sinistro denunciato, si rendono necessari per la corretta istruttoria della pratica.


    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato relativi al tema di cui ci occupiamo. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:


    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92


    Al prossimo post!

  • Buon Anno 2023

    Con questo ultimo #post del #2022 #auguriamo a tutti un #felice #2023 🥂

  • Buon Natale da tutti noi a tutti voi 🎅 🎄 

    Auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie serene feste per le prossime Festività da tutti noi di UIA.

  • PO E POMED. ECCO LA DIFFERENZA!

    Oggi parliamo della differenza tra RC PATRIMONIALE (PO) e RC PATRIMONIALE MEDICA (POMED)

    La prima tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario dei dipendenti pubblici in generale mentre la seconda tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario esclusivamente del medico ospedaliero.

    Questa differenza emerge visibilmente quando l’assicurato sia un medico inserito all’interno del personale amministrativo di un ospedale oppure di una clinica facente capo al sistema sanitario pubblico.

    Infatti la RC PATRIMONIALE, ossia la cosiddetta PO, esclude espressamente le attività medico sanitarie in quanto si tratta di contratto che offre copertura per “la RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari”

    Diversamente, la polizza per la colpa grave davanti all’erario del medico ospedaliero, ossia la cosiddetta PO MED, è riferita a “tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica espressamente indicata nella scheda di copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norne e ai regolamenti vigenti”

    Per comprendere al meglio le differenze riportiamo di seguito due esempi tratti dal nostro “portafoglio sinistri”:

    Un assicurato è un dipendente dell’Azienda Ospedaliera querelante. La polizza acquistata (PO) prevede la copertura per l’attività di Direttore dell’Area Previdenza con specifica esclusione della copertura per l’eventuale attività medica svolta. L’assicurato riferisce alla Compagnia di aver ricevuto dall’ospedale querelante una comunicazione con la quale l’ente stesso si riserva il diritto di rivalersi ai sensi della Legge Gelli nel caso in cui la responsabilità dell’ospedale querelante o dei suoi medici venga riconosciuta nel procedimento giudiziario avviato dagli eredi di un paziente deceduto in seguito a complicanze da intervento chirurgico. Qualora infatti l’assicurato risultasse coinvolto come componente dell’equipe medica che ha operato il paziente deceduto, l’infortunio non sarebbe coperto in quanto la polizza acquistata prevede l’espressa esclusione dell’attività medica svolta dall’assicurato.

    Completamente diverso è invece il caso dell’assicurato dirigente medico che ha acquistato una polizza per la “tutela del medico ospedaliero da colpa grave avanti all’erario”.  L’assicurato ha ricevuto una richiesta danni da un paziente per un presento errore medico. In questo caso però, previo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché dell’effettività del danno, la polizza è operante per l’attività medica.

    In sede di assunzione del rischio, è pertanto fondamentale che l’assicurato descriva correttamente l’attività che effettivamente svolge e presso quale ente nonché la propria specifica esigenza assicurativa per essere indirizzato verso una copertura piuttosto che verso l’altra.

    Ricordiamo infatti che il questionario è lo specchio della polizza che verrà emessa e che presterà copertura in caso di sinistro.

  • FIDARSI E’ BENE, NON FIDARSI E’ MEGLIO!

    Esercito la professione di architetto da diversi anni e sono sempre stato attento e scrupoloso nello svolgimento della mia attività.

    Mi è capitato però recentemente di commettere un errore dovuto all’eccessiva fretta.

    Cosa è successo?

    In breve, mi hanno presentato un nuovo cliente che desiderava vendere un edificio di sua proprietà.

    Dopo una lunga ricerca, il cliente in questione era riuscito a trovare un acquirente interessato all’immobile e non voleva lasciarselo scappare.

    Mi ha raccontato che quel vecchio edificio, utilizzato in passato come casa per le vacanze estive, era diventato ormai solo un costo dato che era rimasto praticamente inutilizzato per anni. Era stata quindi una grande fortuna trovare una persona disposta ad acquistarlo al prezzo proposto!

    Io avevo l’incarico di redigere una relazione che attestasse che lo stato di fatto dell’immobile era conforme ai dati catastali… un lavoro che, nell’arco della mia lunga carriera, ho svolto centinaia di volte.

    Mi ha quindi firmato l’incarico e ha aggiunto un particolare che sino a quel momento aveva omesso: mancava solo poco più di un mese al rogito!

    La data era stata fissata perché una parte voleva vendere in fretta e l’altra voleva acquistare l’immobile per trascorrerci le imminenti vacanze.

    Mi è preso un colpo! Non ce l’avrei mai fatta in così poco tempo a disposizione a fare un accesso agli atti del Comune! Si sa che normalmente ci vuole un mesetto circa prima che i Comuni riescano ad evadere pratiche di questo tipo…

    Che fare dunque? Attendere i tempi del Comune? Mettere sin da subito le cose in chiaro con il cliente rischiando però di perdere l’incarico?

    Ho deciso di non accennare nulla al cliente in quanto sono venuto a sapere che un geometra di mia conoscenza aveva svolto anni fa dei lavori proprio in relazione a quell’immobile.

    Mi è bastato chiamare lo studio del mio conoscente per farmi passare tutta la documentazione edilizia. Con una sola chiamata e un paio di mail mi ero evitato tutta la trafila burocratica!

    Ho quindi redatto la relazione tecnica che ho prontamente consegnato al cliente, il quale, soddisfatto del lavoro svolto, ha potuto vendere l’immobile alla data già decisa.

    Purtroppo però non è finita bene…

    Qualche mese dopo mi ha chiamato il cliente chiedendomi spiegazioni in quanto si era visto recapitare a casa una lettera da parte del legale dell’acquirente.

    In pratica gli chiedevano il risarcimento del danno patito a causa del minor valore dell’edificio e dei costi legati alla demolizione del portico risultato abusivo. Abusivo???

    “Ma non aveva controllato la corrispondenza tra lo stato dell’edificio e i dati catastali in Comune???” mi ha chiesto comprensibilmente adirato

    No, non avevo controllato. Mi ero fidato della documentazione, purtroppo errata, che mi avevano inviato.

    Ho pertanto denunciato il sinistro alla mia Compagnia assicurativa, che mi ha richiesto una relazione dettagliata in merito ai fatti.

    All’esito dell’istruttoria la Compagnia ha comunicato che non c’erano i presupposti per ritenere operative le garanzie di polizza.

    Ma come? L’errore l’avevo comunque commesso…

    Mi hanno spiegato che il danno cagionato al reclamante ha avuto origine da un comportamento volontario che, in quanto tale, non è oggetto di copertura.

    Non si è trattato di una svista o di una negligenza, bensì di una scelta consapevole: i documenti catastali corretti non li ho proprio guardati perché pensavo di non aver tempo per ottenerli!

    Anziché segnalare la problematica al cliente suggerendogli eventualmente, in ragione dei tempi della burocrazia, di spostare la data del rogito, ho consapevolmente scelto di agire in un altro modo, accettando quindi il rischio di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comportamento non corretto.

    Prossima volta verificherò meglio la correttezza della documentazione prima di predisporre una relazione!

  • E se per una volta fosse colpa del danneggiato?

    Ho scampato le prime ondate del Covid, poi nella primavera del 2021 quello che pensavo fosse un semplice raffreddore si è rivelato essere il Virus del momento…. Tampone positivo, fatto regolarmente in farmacia, per fortuna non avevo grandi sintomi e pensavo di fare solo il minimo dei giorni di isolamento. Poi primo tampone di controllo positivo e pure il secondo! Dopo 10 giorni mi sono stufato di stare in casa, era una bella giornata, ho deciso di fare un giro in bicicletta. Sono passato vicino ad un cantiere, con questo superbonus ogni tre palazzi due hanno le impalcature! Ad un certo punto mi sono distratto, ma giusto un attimo eh! E poi mi sono trovato steso a terra, circondato da persone che mi chiedevano come stavo, poi l’ambulanza, l’ospedale, i medici, tutto il cinema completo insomma! Risultato una lussazione alla spalla…. Eh ci mancava anche questa oltre al Covid!

    Dopo qualche giorno vengo contattato da un Avvocato perché sembra che posso chiedere il risarcimento del danno: la bicicletta rotta, la spalla lussata, i medicinali, lo spavento e non so che altro. Sembra che sia caduto a causa di una rete di recinzione del cantiere che non era montata bene, ci sono passato vicino con la bicicletta, la ruota ha fatto contatto….non mi ricordo neppure bene come è andata…. Comunque decido che ci provo, io non ho nulla da perdere in fondo.

    L’avvocato raccoglie la documentazione medica disponibile, faccio un resoconto dei fatti come me li ricordo, l’avvocato mi fa leggere le lettere contenenti le richieste di risarcimento, le mandiamo al Committente dei lavori, alla Ditta esecutrice, al Direttore lavori, al Responsabile della sicurezza in cantiere. Quanta gente! L’avvocato poi mi chiarisce che tutti queste persone avranno dietro le rispettive Compagnie assicuratrici quindi probabilmente verrò anche convocato per andare a visita medico legale. Va bene, ci mancherebbe altro!

    Dopo qualche mese l’avvocato mi contatta e mi comunica che le Compagnie assicurative hanno risposto picche alle mie richieste risarcitorie. Motivazione? Perché quando sono uscito ero positivo al Covid!!!! Ma seriamente????? Si! Ho violato la quarantena imposta dalla normativa vigente….

    Le Compagnie assicurative hanno messo ben in chiaro che avendo violato la normativa mi sono assunto tutti i rischi derivanti dalle possibili conseguenze, che il mio infortunio è stato proprio una di queste conseguenze e che se non fossi uscito, in osservanza alla normativa, non sarebbe accaduto. Insomma nessuna responsabilità per i loro assicurati e siccome deve esserci una responsabilità di questi soggetti per attivare le coperture di polizza nel mio caso non possono farci nulla.

    Va beh, la lussazione almeno era alla spalla sinistra e io non sono mancino!

  • Procedimento penale e polizza di Tutela Legale

    Oggi parliamo della polizza di Tutela Legale in rapporto al procedimento penale. Quando le garanzie di polizza sono attivabili? Quando invece non sono attivabili? Innanzitutto occorre ricordare i fondamenti per l’attivazione della polizza di Tutela Legale:

    Definizione di CASO ASSICURATIVO: “la violazione della legge commessa per la prima volta durante il Periodo di Copertura” La garanzia prestata dalla polizza riguarda solo i Casi Assicurativi che insorgono durante il Periodo di Copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Società durante il Periodo di copertura in corso o nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Copertura, fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1915 del Codice Civile. In caso dipiù Casi Assicurativi collegati tra loro da un vincolo di continuità o funzionalità, per determinare il momento d’insorgenza si fa riferimento alla data del primo Caso Assicurativo.

    Presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza previste per la Tutela Legale sono i seguenti:

    a)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

    b)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso.

    c)  Tutela Legale dell’Assicurato per le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi.

    d)   Tutela Legale dell’Assicurato per la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di RC con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere alle spese del danneggiato a carico dell’Assicuratore di RC.

    Di seguito due esempi concreti tratti dal nostro portafoglio sinistri:

    QUANDO LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un addetto alla sicurezza. In un cantiere in cui svolge incarico di responsabile della sicurezza si verifica un incidente: un operaio accede al cantiere in orario vietato, viene travolto da un elemento in calcestruzzo e decede sul colpo. Viene avviato un procedimento penale nei confronti dell’assicurato e degli altri soggetti coinvolti in cantiere. La procura chiede una perizia e dalla stessa emergono degli elementi di responsabilità a carico dell’assicurato. L’assicurato è soggetto a procedimento penale.

    Rispetto alla polizza di Tutela Legale, il rischio è coperto dalle garanzie di polizza. Il c.d. CASO ASSICURATIVO si è verificato in corso di polizza, è stato denunciato in corso di polizza, trattasi di imputazione a titolo di colpa e, pertanto, il cliente ha copertura per le spese legali relative al procedimento penale

    QUANDO LA POLIZZA NON E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un ingegnere, ha svolto incarico di Progettista per avvio di un cantiere di ristrutturazione di edificio scolastico. Un operaio durante lo svolgimento dei lavori ha un incidente: mentre è in cantiere, si sposta in una zona non di sua competenza, scivola sul ghiaccio, cade rovinosamente nel torrente sottostante e decede. Viene avviata un’indagine penale e parallelamente gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito. L’assicurato correttamente segnala l’accaduto alla sua Compagnia assicurativa ma per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, in questo caso specifico, seppur il Caso Assicurativo si è verificato in corso di polizza, la stessa non è operante in quanto mancano i presupposti sopra ricordati per l’attivazione della stessa: l’assicurato, in qualità di Progettista, al momento viene tenuto estraneo dalle indagini penali in corso e, nei suoi confronti, non è neppure stato avviato un procedimento civile.

  • FRANCHIGIA VS SCOPERTO

    Sono un Commercialista e lavoro come libero professionista da circa 5 anni…
    Nel 2019 ho provveduto alla redazione e presentazione del modulo 730 per un mio Cliente (uno dei primissimi).

    Il Cliente operava in regime forfettario di IVA dal 2017 e quindi ho continuato in tal senso senza però considerare che con la nuova Legge di Bilancio non avrebbe più beneficiato del regime forfettario già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, quindi proprio per i redditi relativi all’anno 2018.

    Circa un anno fa, ho ricevuto da parte del Cliente richiesta di risarcimento del danno a Lui cagionato in virtù dell’errata attribuzione del regime forfettario in quanto, appunto, ho continuato ad inquadrarlo in tale regime seppure non ne avesse più diritto…

    Questo ha comportato che il mio Cliente per tutta l’annualità ha emesso fatture senza apposizione dell’IVA… Quindi? Succede che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e, nei termini previsti, ha inviato l’avviso di accertamento contenente un bell’importo da pagare a titolo di IVA e un altro, sempre molto consistente, a titolo di sanzioni.

    Purtroppo per l’IVA non c’è niente da fare ed è diventata quindi un costo aggiuntivo per il mio Cliente, quindi un danno, costo che non avrebbe sostenuto nel caso non avessi fatto l’errore in quanto avrebbe emesso tutte le fatture comprensive di IVA e quella stessa IVA l’avrebbe poi portata in compensazione.

    Anche le sanzioni sono ovviamente a mio carico perché scaturite da questo mio errore professionale.

    Ho provveduto subito ad informare la mia Compagnia assicurativa dell’accaduto ed hanno prontamente aperto la posizione di sinistro.

    Dopo aver inviato tutta la documentazione a me richiesta (ovviamente la Compagnia chiede prova del danno e della quantificazione), verificato che il danno è certo e la mia responsabilità pure, mi hanno fatto una proposta di liquidazione che, inizialmente, non ho proprio capito.

    Mi proponevano una cosa del tipo:

    Importo IVA X – € 1.000,00 Franchigia: TOT1

    Importo Sanzioni Y – Scoperto 10% minimo € 2.500,00: TOT2

    Liquidazione spettante: TOT1 + TOT2

    Io mi ricordavo che la mia polizza aveva una franchigia di € 1.000,00… E lo scoperto… Mboh…. Di cosa si tratta??? Io ho una polizza, dovrei essere coperto, non scoperto!!! Ho subito contattato telefonicamente l’ufficio sinistri per avere chiarimenti…

    Mi hanno, con un po’ di pazienza, spiegato che, è vero che la mia polizza prevede una franchigia di € 1.000,00, ma che si tratta di una franchigia base generica e che poi il contratto prevede varie clausole e/o estensioni che possono prevedere franchigie diverse (anche più alte) o scoperti…

    La polizza, infatti, prevede un’estensione specifica per le “penalità fiscali” ovvero le “sanzioni”, e questa estensione prevede a sua volta uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Quindi l’importo relativo all’IVA è un danno al quale viene applicata la “semplice” franchigia di € 1.000,00 mentre all’importo delle sanzioni, rientrando appunto nell’estensione specifica “penalità fiscali”, viene applicato lo scoperto specifico del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Nel mio caso le sanzioni non erano comunque elevatissime e pertanto mi è stato applicato lo scoperto minimo di € 2.500,00 ma, se disgraziatamente il mio Cliente avesse ricevuto sanzioni, per mia colpa, per € 100.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 10.000,00, mentre su una sanzione da € 1.000.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 100.000,00 e così via…

    Va bene, ma insomma, “scoperto” che significa??? Lo scoperto è più o meno la stessa cosa della franchigia nel senso che è comunque l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro ma, mentre la franchigia generalmente è espressa nel contratto con un importo fisso, lo scoperto è una percentuale sul danno. Quindi? Quindi la franchigia è ben definita fin dalla stipula del contratto, dello scoperto invece non possiamo saperne l’importo fintanto che il danno non si verifica e viene quantificato…

    E’ vero che questo errore è stato causato principalmente dalla mia inesperienza iniziale e sono sicuro che non succederà più, ma, in conclusione, consiglio sempre di leggere bene tutte le clausole di polizza per avere contezza delle limitazioni che prevede il contratto che stiamo per acquistare…

  • UNA CAUSA AVVENTATA

    L’acquisto di una polizza con retroattività illimitata consente di coprire ogni richiesta di risarcimento relativa a fatti avvenuti anche diversi anni prima della stipula della polizza stessa?

    Per rispondere a questa domanda vi raccontiamo un episodio del tutto singolare capitato tempo fa.

    Protagonista della vicenda è un avvocato che aveva stipulato una polizza di rc professionale e che, evidentemente, credeva che fosse sempre possibile dare una risposta affermativa alla domanda da cui siamo partiti.

    L’avvocato in questione, ben 3 anni prima della stipula della polizza, era stato convenuto in giudizio da un vecchio cliente che gli contestava una serie di errori professionali e che ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito.

    Il giudice davanti al quale era stato incardinato il procedimento aveva condannato l’avvocato al risarcimento del danno a favore dell’ex assistito.

    L’avvocato ha pensato bene di tacere tali circostanze al momento della sottoscrizione della polizza: “Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato?” “No”, rispondeva sul questionario. “Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento?” anche a tale domanda veniva data risposta negativa.

    Si sarà dimenticato di quel procedimento che lo aveva visto soccombente? Avrà compilato frettolosamente il questionario? Oppure avrà pensato di dotarsi di una copertura assicurativa per stare tranquillo, perché “non si sa mai… quel cliente potrebbe rifarsi vivo e richiedere il pagamento”?

    Mesi dopo la stipula della polizza, come era più che prevedibile, l’assicurato ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’ex cliente e ha presentato il conto alla Compagnia girando la diffida con tanto di coordinate bancarie dove effettuare “immediatamente” il pagamento (!!!).

    Nessuna relazione da parte dell’assicurato in merito ai fatti né una riga per spiegare perché venisse richiesto il pagamento di un danno accertato con una sentenza passata in giudicato anni prima. Nulla di nulla!

    Dato che il “prego pagare” non esiste in quanto ogni pratica di sinistro deve essere valutata allo scopo di stabilire se le garanzie di polizza sono operative, l’Ufficio sinistri ha comunicato il diniego di copertura, trattandosi chiaramente di una richiesta di risarcimento già nota all’assicurato e taciuta in sede di assunzione del rischio.

    Ed è qui che viene il “bello”.

    Anziché richiedere ulteriori delucidazioni, l’assicurato ha pensato bene di agire giudizialmente contro la Compagnia! Ha infatti instaurato un giudizio per chiedere che la Compagnia venisse condannata al pagamento (a lui direttamente!) della somma che gli era stata intimata dal reclamante!!!

    A giudizio dell’assicurato la polizza sarebbe stata stipulata per coprire “qualsiasi fatto colposo” commesso nell’esercizio dell’attività professionale; in particolare, trattandosi di polizza in claims made e con retroattività illimitata (come è previsto da normativa per la polizza per la rc professionale dell’avvocato) secondo il nostro assicurato quella richiesta di risarcimento doveva necessariamente rientrare in copertura.

    La certezza della copertura derivava, sempre secondo l’assicurato, dal regolare pagamento del premio. Come a dire: il premio è stato versato, quindi per ciò solo la Compagnia è obbligata a manlevare l’assicurato.

    Ovviamente non è così.

    La Compagnia si è prontamente costituita in giudizio facendo presente che la polizza assicurativa è un contratto e come tale prevede delle clausole.

    Evidentemente l’assicurato ha instaurato un giudizio senza prima leggere tutte le condizioni di polizza poiché altrimenti avrebbe notato, come peraltro gli era stato fatto presente con la comunicazione di diniego, che nel testo di polizza è previsto espressamente che l’assicurazione viene nella forma “claims made”, ossia a copertura unicamente delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo.

    La richiesta di risarcimento era pervenuta all’assicurato ben prima della stipula della polizza!

    Come è finita? Il giudice ha respinto la domanda formulata dall’assicurato contro la Compagnia ritenendola, alla luce del testo di polizza e della documentazione prodotta, infondata.

    Non solo l’assicurato è risultato soccombente e non ha ottenuto il pagamento dell’importo richiesto, ma è stato anche condannato al pagamento di tutte le spese legali oltre al risarcimento del danno patito dalla Compagnia.

    Insomma, un bel salasso per l’assicurato! Eppure, sarebbe stato sufficiente leggere le condizioni di polizza…