Ricordiamo che gli Uffici resteranno chiusi nella giornata di Venerdì 07/04/2023.
Categoria: novelle
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I SINISTRI SULLA POLIZZA DI RC PATRIMONIALE
Con il post di oggi vogliamo offrire una breve disamina di alcuni esempi di sinistri riguardanti la polizza di Rc patrimoniale di amministratori, funzionari e dipendenti di pubblici.
Questa tipologia di polizza copre la COLPA GRAVE del personale amministrativo (dirigenti, sindaci, assessori, dipendenti amministrativi ecc.) o tecnico (dirigenti tecnici, progettisti, rup ecc.) di un ente, come da condizioni contrattuali gli Assicuratori, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all’ente di appartenenza o ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di atti o di fatti, ritardi od omissioni commessi con COLPA GRAVE al medesimo imputabile e connessi all’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’ente di appartenenza.
L’Assicurato può richiedere la copertura anche per più incarichi, eventualmente svolti presso enti differenti. È tuttavia fondamentale che nel questionario allegato alla polizza gli incarichi siano indicati in modo univoco, in quanto la polizza andrà a coprire esclusivamente l’incarico presso l’ente di appartenenza indicato.
Il presupposto della attivazione della polizza di colpa grave è rappresentato da una condanna pronunciata contro l’Assicurato dalla Corte dei Conti e divenuta definitiva.
Di seguito vi riportiamo alcuni esempi concreti:
- L’ assicurato ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti in merito ad un presunto danno erariale cagionato al Comune A. Nello specifico, è stata contestata l’adozione da parte del consiglio comunale di una delibera con cui il Comune, senza esplicitare quali fossero le ragioni di utilità e vantaggio dell’operazione, si era accollato i debiti di una società partecipata posta in liquidazione. L’Assicurato all’epoca dell’adozione della delibera faceva parte del consiglio comunale che aveva deliberato l’accollo. A seguito della denuncia dell’Assicurato è stata quindi aperta la pratica di sinistro, ma è emersa sin da subito l’inoperatività della polizza di Rc patrimoniale: nel proprio questionario l’Assicurato aveva indicato unicamente l’incarico svolto come consigliere presso il diverso Comune B. A seguito delle verifiche effettuate anche sulle precedenti polizze, si è accertato che l’Assicurato non aveva mai richiesto la copertura per l’incarico svolto come consigliere presso il Comune A, ma aveva sempre dichiarato di svolgere l’incarico di assessore presso il Comune C, salvo, nell’ultima annualità, richiedere copertura unicamente per l’incarico di consigliere per il Comune B.
- L’Assicurato, è il Sindaco di un Comune, chiede l’apertura di un sinistro sulla propria polizza di Rc patrimoniale in quanto un concittadino gli aveva notificato, in proprio e in qualità di sindaco, un atto di citazione. Il reclamante lamentava di aver subito ingenti danni a causa della delibera firmata dall’Assicurato che ordinava la chiusura temporanea del locale a causa della ripetuta violazione delle disposizioni dettate durante l’emergenza pandemica. In questo caso non vi era alcun errore commesso dall’Assicurato, in quanto il medesimo aveva applicato la normativa nazionale. È da evidenziare inoltre che l’Assicurato era stato citato in giudizio davanti al Tribunale; una sua eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata dalla Corte dei Conti.
- L’Assicurato è direttore dell’ufficio espropriazioni di un Comune che aveva pagato l’indennità di esproprio ad un soggetto che non era il reale proprietario del terreno espropriato. Il Comune aveva proceduto al pagamento a favore del soggetto che, ad esito di un procedimento giudiziario, era risultato il proprietario del bene. Il giudice d’appello aveva tuttavia ribaltato la decisione e accertato il diritto di proprietà a favore di colui che era risultato soccombente in primo grado. Quest’ultimo, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato, che, sulla base di una sentenza non definitiva, aveva autorizzato il pagamento del Comune. In questo caso, pur potendosi in astratto configurare un errore da parte dell’Assicurato, non era stato instaurato alcun procedimento davanti alla Corte dei Conti. In assenza dell’accertamento giudiziale dell’eventuale responsabilità dell’Assicurato le garanzie di polizza non sono state attivate.
- L’Assicurato è un dipendente comunale che ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla competente Corte dei Conti. L’Assicurato aveva formulato un parere positivo di regolarità contabile in relazione al versamento di un contributo concesso dal Comune alla parrocchia per effettuare dei lavori di ristrutturazione. All’esito del procedimento la Corte dei Conti aveva assolto l’Assicurato, non rilevando alcuna responsabilità amministrativa. Anche in tale caso, dunque, in mancanza dell’accertamento della colpa grave le garanzie di polizza non sono state rese operative. Il Pubblico Ministero ha peraltro impugnato la decisione favorevole all’Assicurato; quindi, in ipotesi, il giudice potrebbe ribaltare la decisione di primo grado e pronunciare la condanna dell’Assicurato qualora dovesse rilevare profili di responsabilità amministrativa. È in ogni caso importante sottolineare che la colpa grave deve essere accertata con sentenza divenuta definitiva e non più contestabile: pertanto, anche in caso di condanna in primo grado e successivo appello, l’Assicurato non avrebbe potuto richiedere l’immediata manleva da parte degli Assicuratori.
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Quale tipologia di danno è risarcibile ai sensi di polizza di RCP?
La polizza di responsabilità civile professionale si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO.
Sul punto, il contratto di assicurazione contiene una specifica definizione di PERDITA, ossia:
a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;
b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
c) i COSTI E SPESE sostenuti dall’assicurato con il previo consenso scritto degli assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una richiesta di risarcimento contro l’assicurato per responsabilità civile.
Solo qualora si verifichi una delle ipotesi sopra richiamate e previste nella polizza, l’assicurato è legittimato a richiedere alla Compagnia di essere garantito in relazione alle richieste risarcitorie derivanti da errore professionale.
Non tutte le tipologie di danno pertanto sono risarcibili.
Il danno anzitutto deve consistere in una perdita di natura patrimoniale. La nozione di patrimonialità si ricollega al cosiddetto “danno patrimoniale” consistente nella lesione di un interesse patrimoniale in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente”), ma non nei termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).
Tale esclusione si fonda sul seguente motivo: il lucro cessante risulta spesso indeterminato e non provato ed infatti la polizza non copre i cosiddetti “Danni Consequenziali” ossia i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).
Facendo riferimento al nostro Portafoglio Sinistri, sono pervenute le più disparate e disperate richieste di risarcimento del danno: danni morali (nelle più svariate sfaccettature), danni da violazione della dignità, della onorabilità e/o della reputazione, danni da lesione della privacy, danni biologici non provati o esorbitanti, danni da perdita affettiva, danni psicologici, danni da ingiusta detenzione e via dicendo…
È chiaro che ai sensi di polizza, queste tipologie di danno non siano risarcibili.
Come detto, la richiesta risarcitoria deve avere alla base una concreta perdita patrimoniale e pecuniaria. Si aggiunga inoltre che il danno deve essere sempre ben documentato e comprovato.
Non è quindi sufficiente chiedere un risarcimento in via equitativa ma occorre che la richiesta sia supportata da idonea documentazione come ad esempio fatture, perizie, verbali di accertamento, pareri medico-legali ecc…
In conclusione, premessa la sussistenza anche di tutti altri presupposti di risarcibilità tipici della responsabilità professionale, il danno è liquidabile solo quando consiste in una perdita patrimoniale e pecuniaria oggettiva, determinata e comprovata.
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LA RESTITUZIONE DEI COMPENSI E LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE
Spesso quando riceviamo le richieste di risarcimento pervenute agli assicurati rileviamo che nelle varie voci di danno indicate compare anche la voce “Restituzione compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività professionale” ovvero l’attività che ha portato alla richiesta risarcitoria.
E’ giusto che il professionista che ha sbagliato l’attività restituisca quanto dallo stesso percepito al proprio cliente? E la polizza di Responsabilità Civile Professionale come si comporta rispetto a questa richiesta? Con questo post cercheremo di fornire una risposta almeno a questa seconda domanda.
Per quanto riguarda la prima domanda sono ormai numerosi i casi visionati dalle Corte Giudiziarie, di seguito possiamo riportare alcuni esempi:
“L’inadempimento professionale dell’avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l’attività difensiva sino ad allora svolta; il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente; per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso. Corte di Cassazione ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519.”“L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)”
“Se un tecnico professionista, all’interno del progetto, non prevede il rispetto delle distanze legali, compie un grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1501 del 30 novembre 2022 ha condannato un professionista al risarcimento dei danni con la restituzione dei compensi già ricevuti.”
Per quanto riguarda la seconda domanda, che ci riguarda direttamente, possiamo invece affermare con certezza che la restituzione dei compensi professionali percepiti per lo svolgimento dell’attività che ha generato la richiesta di risarcimento NON è oggetto di copertura.
Qual è la ratio di questa esclusione? La polizza di RC Professionale presta copertura per i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale. I soggetti terzi sono genericamente identificati come qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall’ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Considerando che per danno – ovvero il sinistro – deve intendersi il pregiudizio economico conseguente all’attività professionale errata od omessa da parte del professionista assicurato, la parte di “danno” sanata con la restituzione del compenso professionale da parte del professionista si trasferisce in capo all’assicurato stesso che non è terzo ai sensi della polizza di RC Professionale. Da segnalare inoltre che se la polizza di RC Professionale rimborsasse il compenso professionale si creerebbe la fattispecie dell’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa per il professionista stesso.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
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Al prossimo post!
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PRINCIPIO INDENNITARIO E PRINCIPIO RISARCITORIO: NON SONO LA STESSA COSA
Nella gestione delle pratiche di sinistro ci capita frequentemente di dover chiarire all’assicurato che le spese legali non sono comprese nella polizza di rc professionale in quanto la polizza di rc professionale ha carattere risarcitorio e non indennitario.
Che cosa significa?
In base al principio RISARCITORIO le garanzie della polizza di rc professionale sono attivabili solo se l’Assicurato, nell’esercizio della propria attività professionale, ha cagionato un danno a un terzo.
Come da oggetto di polizza, infatti, gli Assicuratori, dietro pagamento del premio convenuto, si impegnano a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della professione coperta dalla polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di copertura.
Tali richieste di risarcimento, inoltre, devono essere originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’Assicurato o da un soggetto di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile (ad esempio un collaboratore).
Quindi, presupposti dall’operatività delle garanzie della polizze di rc professionale sono:
- l’errore commesso dall’Assicurato nell’esercizio della propria professione;
- il danno subito dal soggetto terzo che richiede il risarcimento (il danno deve essere provato tanto nella sua effettiva sussistenza quanto nel suo preciso ammontare)
- il nesso eziologico tra l’errore commesso dall’Assicurato e il danno (nel senso che il danno lamentato dal reclamante deve essere conseguenza diretta dell’errore dell’Assicurato).
In definitiva l’Assicurato deve aver involontariamente commesso un fatto illecito, ossia un fatto che ha cagionato ad altri un danno ingiusto e che, per tale motivo, deve essere risarcito (v. art 2043 c.c.).
Sul principio INDENNITARIO si basa invece la polizza di tutela legale: in tal caso l’Assicurato denuncia il sinistro richiedendo il rimborso delle spese legali (le spese assicurate sono quelle per l’intervento di un legale, per la consulenza tecnica d’ufficio o per l’intervento di un perito o di un consulente di parte, le spese di giustizia in sede penale e le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali).
La polizza di tutela legale può fornire copertura:
- In ambito penale nel caso in cui l’Assicurato sia sottoposto a un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.
- In ambito penale per l’ipotesi in cui l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
- In ambito civile per le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza di un fatto illecito commesso da un terzo.
- In ambito civile per la difesa dell’Assicurato in occasione di richieste di risarcimento provenienti da terzi per fatto illecito dell’Assicurato commesso nell’esercizio della professione.
Vediamo degli esempi concreti.
- L’Assicurato è un avvocato che ha ricevuto un invito a partecipare alla mediazione da parte dell’ex assistito, il quale, deluso dall’esito del procedimento giudiziale, gli richiede il risarcimento del danno quantificandolo nella somma che si aspettava gli venisse riconosciuta giudizialmente. L’Assicurato denuncia dunque il sinistro e chiede alla Compagnia di manlevarlo e di farsi carico delle spese legali.
All’esito dell’istruttoria emerge però che nessun errore è stato commesso dall’Assicurato, che ha operato diligentemente per far conseguire al cliente un risultato positivo (l’accoglimento della domanda giudiziale) che, tuttavia, non è stato conseguito per motivi diversi (il giudice, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per accogliere la domanda).
In mancanza dell’errore, il danno lamentato non può dirsi cagionato dall’Assicurato.
Ulteriore conseguenza è che le spese legali rimangono a carico dell’Assicurato in quanto l’operatività del quarto di massimale per le spese di resistenza non è una garanzia automatica della rc professionale, ma è sempre subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti necessari per giungere alla liquidazione del danno.
- L’Assicurato è un architetto a cui è stato notificato un atto di citazione per i danni derivanti dall’omesso controllo che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto effettuare.
L’Assicurato ha stipulato una polizza di tutela legale, quindi in via di principio, applicandosi il principio indennitario, le spese di lite possono essere rimborsate. Anche la polizza di tutela legale, tuttavia, prevede dei requisiti di operatività. In particolare la polizza di tutela legale, che non prevede alcuna retroattività, riguarda solo i casi assicurativi che insorgono durante il periodo di copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Compagnia durante il periodo di copertura in corso o nei sei mesi successivi (o nel maggior periodo previsto in scheda di copertura). Quindi se il caso assicurativo è insorto su una polizza che è scaduta da più di sei mesi le garanzie di polizza non saranno attivabili.
Principio risarcitorio e indennitario non sono quindi sinonimi, ma bisogna ricordarsi che anche le garanzie della polizza di tutela legale non sono automatiche!
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AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA – ALCUNI ESEMPI
Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale degli Agenti in Attività Finanziaria.
Premessa: come si evince dal sito OAM (https://www.organismo-am.it/) è Agente In Attività Finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB).
Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29.
Per quanto di competenza, tra i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività vi è anche:
• È necessaria altresì, quale condizione di efficacia dell’iscrizione, la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’Agente risponde a norma di legge.
Di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:
1. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, segnala di essere stato informato che un cliente, per il quale aveva intermediato un contratto di Cessione del Quinto, ha segnalato di essere stato truffato in quanto, seguito ricevimento di comunicazione relativa al contratto stesso, ha verificato che la firma presente sul contratto non è la sua ed è stata contraffatta. Interpellato in merito all’accaduto l’Assicurato comunica che il soggetto che si era presentato per la stipula del contratto di Cessione del Quinto ha presentato documenti che coincidevano con il cliente truffato e pertanto non si è potuto accorgere dello scambio di persona. Nel caso di specie alcun errore professionale viene contestato all’assicurato che risulta anch’esso vittima della truffa perpetrata. Non vi sono i requisiti per l’attivazione della polizza di RC Professionale acquistata.
2. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve richiesta di risarcimento da parte di un cliente per il quale si era occupato di ricercare Ente abilitato al rilascio di una garanzia fideiussoria necessaria al cliente. La fidejussione viene rilasciata ma in sede di escussione della garanzia emerge che l’Ente che ha rilasciato la fideiussione non era abilitato all’attività. Nel caso di specie nasce il problema di capire se l’assicurato poteva/doveva essere informato della mancanza di autorizzazione per l’Ente interpellato e di conseguenza se la polizza di RC Professionale acquistata possa intervenire o meno nel risarcimento del danno richiesto dal terzo.
3. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, riceve incarico di intermediario un contratto di finanziamento, nel raccogliere e predisporre la documentazione necessaria commette un errore e il cliente perde il finanziamento che preventivamente era stato erogato. Nel caso di specie, potenzialmente risarcibile a termini di polizza in relazione all’attività professionale svolta, vanno effettuate le ulteriori valutazioni relative agli aspetti temporali contenuti nelle condizioni contrattuali: retroattività, termini di denuncia, avvenuta conoscenza dell’errore…..
4. L’assicurato è un Agente in attività finanziaria, denuncia richiesta di restituzione da parte della propria mandate di provvigioni percepite ma non spettanti in quanto derivanti da errato calcolo. Nel caso di specie non ci sono i presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza di RC Professionale che non presta copertura in caso di richiesta di restituzione di compensi, verrebbe a mancare la terzietà del soggetto danneggiato che si qualificherebbe come lo stesso Assicurato.
Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
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CYBER SINISTRI: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICHIESTA DANNI
Sempre più spesso vengono denunciati sinistri relativi ad errori relativi a truffe on line, malfunzionamento dei computer, dei sistemi informatici, delle chiavette e dei sistemi tecnologici di ogni tipologia e sorta. È evidente che essendo ormai la nostra vita lavorativa basata sull’utilizzo della tecnologia, mutano anche gli errori professionali segnalati.
Facendo riferimento ad alcuni casi pratici tratti dal nostro portafoglio sinistri, sono state avanzate molte richieste danni relative a truffe telematiche. Si tratta di attività fraudolente rientranti nel cosiddetto “phishing” ossia nel furto di dati sensibili. Le casistiche sono le più disparate come ad esempio la sostituzione dell’IBAN nella corrispondenza tra professionista e controparte nell’ambito di una transazione da perfezionare oppure il furto di identità nella richiesta di erogazione di un finanziamento. Tutto questo per quanto concerne le truffe telematiche.
Altra casistica, sempre legata a questo argomento, riguarda il malfunzionamento dei sistemi informatici. Cosa succede se sorge un problema, ad esempio, di trasmissione o di archiviazione di documenti e dei dati?
Le polizze di responsabilità civile professionale non coprono le cosiddette “perdite cyber” ossia la perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato dall’ uso o funzionamento di qualunque sistema informatico o rete di computer; riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati; accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato; incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato; qualsiasi minaccia o truffa; qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati.
Le polizze precisano che per “sistema informatico” si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall’assicurato o da altri. Sono inclusi nell’elenco qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate. Per rete di computer si indica inoltre un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.
I nuovi contratti prevedono tra le esclusioni i casi in cui le richieste di risarcimento derivino da atti dolosi posti in essere dall’assicurato, circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, “Computer e Virus” ossia virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi perdita informatica/perdita cyber.
Come può tutelarsi quindi l’Assicurato?
Anzitutto, deve attivare tutti quegli strumenti e misure cautelative volte a scoraggiare i truffatori, resistere ai virus e prevenire le minacce del web.
Inoltre, il cliente deve avere sempre l’accortezza di verificare preventivamente i mittenti delle comunicazioni che riceve.
In presenza di errore o malfunzionamento di qualunque sistema informatico, invece, nel 90% dei casi i dispositivi informatici segnalano tutte anomalie che possono verificarsi. È buona regola attivarsi immediatamente per risolvere l’errore chiedendo assistenza e non far trascorre troppo tempo in quanto il problema di certo tenderà ad ingigantirsi e a ripalesarsi.
La UIA mette a disposizione il prodotto assicurativo “POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI”. La polizza opera in copertura per la responsabilità civile cyber, per la copertura danni propri e per spese in caso di danni informatici. Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso. Le estensioni sempre operati sono quelle relative a privacy e responsabilità derivante dai media, riservatezza dei dati, spese di recupero dati, spese in caso di incidente IT (informatico) e sicurezza della rete.
Da ultimo si precisa, per dovere di chiarezza, che la polizza CYBER RISK si differenzia dal prodotto RC Professionale – Software House che invece assicura il singolo libero professionista e/o tutto lo staff e i collaboratori dello stesso coprendo le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento, i costi e le spese giudiziali, le infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati e le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Le attività coperte sono tutte quelle possibili nell’ambito della progettazione aggiornamento adattamento di programmi software.
La differenza tra polizza CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI e polizza RC Professionale – Software House consiste nel fatto che la prima copre i danni diretti mentre la seconda copre i danni a terzi.
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IL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA
Dedichiamo questo post alla recente Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ha completamente riformulato l’impianto del processo civile delineato dal codice di procedura civile la cui entrata in vigore è prevista per il 28.02.2023. La tematica, in ragione dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, risulta di assoluta rilevanza.
Lato sinistri, la riforma coinvolge anche le Compagnie assicurative, chiamate spesso a partecipare al giudizio a seguito della notifica dell’atto di chiamata in causa da parte dell’Assicurato. Vediamo pertanto in estrema sintesi quelle che saranno le novità più significative.
Il procedimento ordinario di cognizione davanti al Tribunale avrà inizio, come avviene anche oggi, con la notifica al convenuto dell’atto di citazione. In base alla normativa vigente sino al 28 febbraio 2023 l’attore che cita in giudizio il convenuto deve tenere in considerazione che tra la data della notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni; deve inoltre invitare il convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. Se il convenuto si costituisce oltre tale termine perde la facoltà di chiedere di essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo.
Con la riforma i termini sono stati allungati: è previsto innanzitutto che tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorrano almeno 120 giorni; il convenuto che riceve la notifica dell’atto dovrà costituirsi in giudizio almeno 70 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.).
Nella sostanza, i termini sono stati allungati perché l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c. verrà preceduta da una serie di attività processuali e di scambi di atti difensivi che sino ad oggi erano successivi alla prima udienza di comparizione. Nell’ottica del legislatore, il thema decidendum dovrà essere già ben delineato quando le parti compariranno per la prima volta in udienza davanti al giudice.
La riforma ha pertanto previsto all’art. 171 bis c.p.c. che entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (previsto dall’art. 166 c.p.c.) ci sia un primo esame del giudice. Il giudice effettuerà entro tale termine delle verifiche preliminari in merito anche alla necessità di integrare il contraddittorio ad altri soggetti. Il giudice, ad esempio, potrebbe autorizzare la chiamata di terzo effettata dal convenuto tempestivamente costituito e fissare nuova udienza.
A seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice, l’art 171 ter c.p.c. prevede uno triplice scambio di memorie che deve avvenire prima dell’udienza: – entro 40 giorni prima dell’udienza è possibile controbattere alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto (o da eventuali terzi), precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte. L’attore può inoltre chiamare in causa un terzo se tale esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto; – entro 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una memoria per replicare a domande o eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove formulate nella prima memoria, indicare mezzi di prova e depositare documenti; – infine, con la terza memoria, da depositarsi entro 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare e indicare prova contraria.
Le memorie che nel processo ante riforma erano previste dall’art. 183 comma 6 c.p.c. precedono ora l’udienza di prima comparizione. Ovviamente, se a seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice dovesse venir fissata una nuova data per l’udienza, i termini per tre le memorie saranno ricalcolati sulla nuova data d’udienza.
Lo stesso avverrà nel caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell’attore. Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui l’attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (magari la Compagnia) con la prima memoria prevista dall’art. 171 ter c.p.c: i termini per le memorie decorrono nuovamente.
Alla prima udienza di comparizione il giudice potrà tentare la conciliazione tra le parti (potere che in realtà può esercitare fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione) ed eventualmente, qualora ne ravvisi i presupposti, disporre il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato previsto dall’art. 281 decies c.p.c.
Merita un cenno anche il rito semplificato di nuova introduzione, alternativo al rito ordinario ma solo per le cause di competenza del Tribunale monocratico che non richiedono un’istruzione complessa, come l’attuale procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c. Il procedimento ha inizio con il deposito di un ricorso e termina con la pronuncia di una sentenza (non più dunque un’ordinanza come previsto per il 702 bis c.p.c.).
La Riforma Cartabia ha apportato novità significative anche al procedimento davanti al Giudice di Pace.
La competenza del Giudice di Pace è ora estesa alle cause con valore fino a €10.000, non è quindi più limitata alle cause di valore sino a €5.000. Il procedimento ha inizio non più con la notifica di un atto di citazione, ma con il deposito di un ricorso che deve essere notificato al convenuto unitamente all’ordinanza di fissazione dell’udienza; il convenuto, se intende chiamare in causa un terzo, dovrà costituirsi entro 10 giorni dall’udienza, mentre in base alla normativa ante Cartabia la costituzione poteva avvenire anche in udienza.
I punti trattati sono ovviamente solo una piccola parte della ben più estesa Riforma Cartabia, che ha rivoluzionato il processo civile a 360° (ha coinvolto il procedimento d’appello, il ricorso in Cassazione, i riti speciali, l’arbitrato ecc.). Per un esame approfondito si rimanda quindi al testo del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.
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Franchigia, opponibile o non opponibile?
Che cos’è la FRANCHIGIA di polizza? E come si distingue dallo SCOPERTO?
Per definizione intendiamo la FRANCHIGIA e lo SCOPERTO come l’importo economico espresso in fisso o in percentuale che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Per fare un esempio pratico, le nostre polizze prevedono in media delle franchigie fisse di € 1.000, variabili a seconda della tipologia di rischio assicurato ma anche a seconda della tipologia di attività svolta dall’assicurato stesso. Attività più gravose normalmente comportano applicazione di una FRANCHIGIA più elevata, è il caso delle coperture proposte in relazione ad incarichi sindacali.
Lo SCOPERTO viene solitamente applicato nei casi in cui l’attività assicurata comporta maggiori esposizioni, e pertanto maggiori rischi, per le Compagnie, un esempio su tutti nel caso delle coperture per professionisti che svolgono il ruolo di Responsabile/Addetto alla sicurezza.
Generalmente la Compagnia liquida per ogni sinistro, indennizzabile ai termini di polizza, soltanto la somma eccedente l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO previsti per la garanzia. Ci sono tuttavia casi che prevedono che la Compagnia paghi per intero il sinistro al terzo danneggiato andando poi a recuperare dall’assicurato l’importo della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO applicabile. Abbiamo quindi un caso di FRANCHIGIA, o SCOPERTO, non opponibile al terzo danneggiato.
Spesso la non opponibilità al terzo danneggiato della FRANCHIGIA viene prevista dalla normativa applicabile ad un determinato contratto assicurativo, è il caso della RCA o, per rimanere nel tema delle polizze trattate da UIA, della copertura Visto di conformità. Alla base vi è un principio di tutela maggiore nei confronti del terzo danneggiato che, avendo subito un danno, deve essere certo di poter recuperare lo stesso nella sua totalità.
Nel caso concreto al verificarsi del sinistro, accertato che lo stesso è indennizzabile a termini di polizza, come viene calcolata la liquidazione?
FRANCHIGIA non opponibile al terzo danneggiato: fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’intero importo di 100, eseguito il pagamento la Compagnia chiederà all’assicurato il rimborso della FRANCHIGIA espressa in polizza. Il termine di prescrizione applicato ricordiamo essere di 2 anni, come da Art. 2952 Codice Civile.
Dove non espressamente indicato che la FRANCHIGIA deve intendersi non opponibile al terzo danneggiato, la Compagnia effettua, solitamente, il pagamento per la differenza. Pertanto fatto 100 l’importo del danno da indennizzare, fatta 10 la FRANCHIGIA di polizza applicabile, la Compagnia paga al terzo danneggiato l’importo di 90.
Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti, vi invitiamo anche a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato inerenti l’argomento sinistri. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
Al prossimo post!
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RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE
Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all’operatività della polizza di responsabilità civile professionale.
La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”
Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.
Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.
Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immeditato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.
Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall’imputato.
Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subìti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato compiuto dall’imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).
In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.
La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».
Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall’assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.