Categoria: novelle

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 1.

    Spesso quando il cliente non è soddisfatto il nostro professionista assicurato si sente dire “Lei aveva l’obbligo di raggiungere quel risultato per me” inteso come vincere una causa, ottenere quel finanziamento pubblico, ottenere l’annullamento di una cartella esattoriale…. Ma è davvero questo l’impegno che un professionista può assumersi nello svolgimento della propria attività?

    Prima di tutto, che cosa vuol dire obbligo di risultato? Le obbligazioni di risultato sono quelle in cui un soggetto, il debitore, si impegna a realizzare un certo obiettivo, indipendentemente da una specifica attività strumentale. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di no.

    All’obbligo di risultato si contrappone l’obbligo di mezzi ovvero quelle obbligazioni in cui un soggetto, il debitore, è tenuto a svolgere un’attività determinata senza tuttavia assicurare, o poter assicurare, che da quella attività derivi un determinato risultato. È un obbligo applicabile a tutti i professionisti? Diremmo di sì.

    Nel post di oggi andiamo ad esaminare alcuni dei nostri casi pratici.

    1. Professionista Avvocato, assume incarico di opporsi ad un provvedimento di sfratto. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, lo sfratto non verrà eseguito. Il nostro Avvocato, ancora giovane e nuovo nell’ambiente, forse un po’ troppo desideroso di mettere in pratica le proprie competenze e di fare bella figura, non considera tuttavia che la decisione ultima sulla procedura avviata sarà presa da un soggetto terzo, il Giudice. E purtroppo il risultato finale non è quello desiderato. Il nostro Avvocato ha messo in campo tutte le sue conoscenze e agito utilizzando i mezzi a sua disposizione. Cosa può essere contestato all’Avvocato? Di aver illuso il proprio cliente? Forse… E la richiesta di risarcimento che viene avanzata dal suo cliente sarà coperta dalla polizza di RC Professionale dell’Avvocato? L’Avvocato ha un obbligazione di mezzi nei confronti dei propri clienti, i mezzi sono stati utilizzati correttamente, non ci sono stati errori nella procedura semplicemente la richiesta non poteva essere accolta. C’è stato un danno a termini di polizza? Se la risposta è no allora la Compagnia assicurativa non può intervenire.

    2. Professionista Agronomo, assume incarico di predisporre la pratica per permettere al proprio cliente di ottenere un finanziamento pubblico. La documentazione viene predisposta ed inviata, il cliente tuttavia riceve un finanziamento inferiore rispetto a quello da lui desiderato e paventato dal professionista. Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi nei confronti del proprio cliente. Il cliente voleva ottenere 100 di finanziamento ma ha ottenuto solo 80. A cosa è dovuta la differenza? Ad un errore nella predisposizione della documentazione? Ad un errore di calcolo da parte del professionista? Oppure al fatto che il finanziamento era calcolabile sulla base di punteggi attribuiti da una Commissione? Oppure era un finanziamento “a scalare”? In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente? Oppure il risultato finale non era strettamente correlato all’attività svolta dal professionista? C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta è dipende e la possibilità che la Compagnia assicurativa dell’Agronomo intervenga a risarcire il danno dovrà essere valutata caso per caso.

    3. Professionista Commercialista, assume incarico di impugnare una cartella esattoriale. Il professionista garantisce al proprio cliente che, a seguito dell’attività svolta, la cartella verrà annullata, se non in tutto almeno in parte, sussistendo i relativi presupposti. Il nostro Commercialista tuttavia commette un errore e l’impugnazione viene fatta oltre i termini previsti. Il risultato è immaginabile, ma in questo caso cosa può essere contestato al Commercialista? Anche questo professionista ha un obbligo di mezzi. La garanzia dell’annullamento, totale o parziale, della cartella non è considerabile errore professionale ma è errore professionale aver impugnato oltre il termine. In questo caso il professionista è venuto meno al suo obbligo di mezzi nei confronti del cliente, non li ha utilizzati in modo corretto. C’è stato un danno a termini di polizza? La risposta in questo caso è sì e la Compagnia assicurativa potrà intervenire nei termini e nei limiti stabiliti dal contratto.

    Ci fermiamo qui per oggi, ma prossimamente riprenderemo l’argomento con qualche esempio relativo a professioni tecniche e professioni mediche.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo segnalarvi ipotesi in cui il danno richiesto a titolo di risarcimento non è liquidabile in quanto un eventuale indennizzo costituirebbe un’ipotesi di arricchimento senza causa. L’art. 1905 c.c. prevede l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’Assicurato in conseguenza del sinistro. Il presupposto dell’arricchimento senza causa è costituito, appunto, dall’arricchimento di un soggetto (da intendersi anche come risparmio di spesa) e dalla conseguente diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto. Tanto l’arricchimento quanto la diminuzione patrimoniale devono essere provocati da un unico fatto costitutivo e devono essere mancanti di causa giustificatrice. Il fondamento normativo del divieto di ingiustificato arricchimento è desumibile dall’art. 2041 c.c., che prevede che chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di altri sia tenuto a versare un indennizzo in ragione della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Come già evidenziato, oggetto della copertura assicurativa della RCP sono unicamente le perdite pecuniarie che l’Assicurato cagioni involontariamente a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.

    Pensiamo a questa situazione: un commercialista comunica che un proprio cliente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; a causa di un errore commesso dal professionista nella compilazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta accertata è risultata superiore a quella che era stata indicata nella dichiarazione.  Il cliente si ritrova quindi – magari a distanza di anni e in modo del tutto inaspettato – a dover pagare una cartella esattoriale e chiede pertanto il risarcimento dell’intera somma al professionista che ha commesso l’errore. Non tutto l’importo dedotto nella cartella rientra nella nozione di “perdita pecuniaria” oggetto di copertura della RCP. Tale importo è composto dalla maggior imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare, dagli interessi e dalle sanzioni. Solo le sanzioni costituiscono una voce di danno astrattamente liquidabile ai sensi di polizza (per le quali peraltro è prevista l’applicazione della clausola “penalità fiscali”). Gli interessi non possono essere considerati una voce di danno indennizzabile in quanto costituiscono la remunerazione del denaro che è rimasto nella disponibilità del cliente/reclamante per un tempo maggiore rispetto a quanto dovuto. Il reclamante ha comunque conseguito un vantaggio e ciò esclude la risarcibilità degli interessi. La maggiore imposta non può sicuramente costituire un danno, in quanto si tratta di un importo che il contribuente avrebbe comunque dovuto versare a prescindere dall’errore in cui è incorso il professionista. Se l’assicurazione pagasse questo importo si verrebbe a creare una fattispecie di arricchimento senza causa, in cui il cliente/reclamante potrebbe in astratto beneficiare dell’errore del professionista trovandosi di fatto a pagare un’imposta inferiore a quella realmente dovuta. Ciò ovviamente non è possibile.

    Possiamo pensare anche al caso del consulente del lavoro che per anni ha determinato l’importo dello stipendio versato al lavoratore della società cliente in misura superiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo applicabile. In tale situazione il lavoratore ha percepito un maggiore importo che in realtà non gli spettava. Il datore di lavoro non potrà richiedere il rimborso del maggior stipendio versato al professionista, ma dovrà rivolgersi direttamente al lavoratore, il quale, altrimenti, si arricchirebbe in modo ingiustificato. L’unico danno che eventualmente il datore di lavoro potrebbe richiedere al consulente è costituito dalle spese sostenute per recuperare dal lavoratore gli importi non spettanti.

    Riportiamo un altro caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: un amministratore di condominio ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del Condominio amministrato in quanto i lavori eseguiti, pagati con il fondo condominiale, non erano stati approvati dall’assemblea. Il danno indennizzabile dall’amministratore – e dunque potenzialmente dall’Assicurazione – non può tuttavia coincidere con l’intero importo prelevato dal fondo condominiale, in quanto per parte dei lavori realizzati sono previsti bonus edilizi che consentono ai condomini di beneficiare di detrazioni fiscali. Se, pertanto, venisse pagato l’intero importo reclamato si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento a favore dei condomini.

    Un’altra ipotesi di arricchimento senza causa è configurabile in riferimento alla richiesta di restituzione dei compensi. Si pensi al caso dell’ingegnere che denuncia che alcuni suoi clienti hanno deciso di risolvere il contratto con lui stipulato e pretendono di avere la restituzione della parte di compenso, che già gli era stata anticipata, relativa ai lavori non più eseguiti. Le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato non rientrano nella copertura della polizza di Rc professionale in quanto l’importo dei compensi da restituire non si qualifica come danno a terzi ma come danno diretto dell’Assicurato e, pertanto, in caso di rimborso, verrebbe a qualificarsi come arricchimento indebito.

    Come sempre l’Ufficio sinistri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti in merito a nuovi argomenti da trattare nei prossimi post!

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • CLAIMS MADE ULTIMI AGGIORNAMENTI

    Con il post di questa settimana torniamo a parlare di Claims Made.

    Ricordiamo innanzitutto cosa si intende per Claims Made: espressione inglese traducibile con “a richiesta fatta”; regime applicabile alle polizze di Responsabilità Civile verso Terzi, con esclusione della RC Auto; l’applicazione di questo regime comporta che le garanzie di polizza vengono attivate qualora la richiesta di risarcimento deve essere ricevuta dall’assicurato in corso/vigenza di polizza e che la denuncia del sinistro venga fatta alla Compagnia assicurativa in corso/vigenza di polizza.

    Da quando è stata introdotta questa clausola si è discusso periodicamente della sua validità partendo dalla vessatorietà, passando dalla valutazione della meritevolezza della stessa per arrivare ad una indagine accertativa di eventuali squilibri giuridici del contratto assicurativo. Qual è lo stato dell’arte dopo i primi 5 mesi del 2023? Di seguito le pronunce più recenti:

    1. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 9476/2023, depositata il giorno 06/04/23: ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, il principio stabilito dalla Corte di Cassazione è che “in questi contratti assicurativi rileva come sinistro non il semplice fatto causativo del danno ma la richiesta di risarcimento del danneggiato rivolta al soggetto assicurato che, nei tempi previsti dalla polizza, la deve trasmettere alla compagnia assicurativa”.

    2. Corte di Appello Napoli, sentenza pubblicata il 07/04/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale “… “… L’appello principale deve essere accolto in quanto a giusta ragione le coassicuratrici appellanti invocano la formazione del giudicato esterno in ordine alla validità della clausola Claims Made. “… La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15096/2021 del 31.05.2021, ha infatti deciso altra controversia tra le parti…sancendo in via definitiva la validità di tale contratto stipulato in regime di Claims made. Il tenore della decisione in questione è infatti il seguente: “Preliminarmente, merita evidenziare che la Corte del gravame, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’### qui ricorrente nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione sul presupposto che la clausola Claims made, non fosse né vessatoria ex art. 1341 cod. civ., né immeritevole di tutela in forza dello scrutinio in concreto svolto dal giudice di merito ex art. 1322, secondo comma, cod. civ., con riferimento al sinistro verificatosi nel ### e denunciato nel 2008. Di conseguenza, ritenuta valida la clausola de qua, il giudice di secondo grado ha escluso che la richiesta risarcitoria, intervenuta nel 2008, fosse coperta dalla polizza invocata dall’### che copriva esclusivamente i danni le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel suo periodo di efficacia (dal 30/09/2000 al 30/09/2001) e purché relative a fatti colposi avvenuti in tale periodo o nell’anno antecedente alla data della stipula.”

    3. Corte di Appello Bari, sentenza pubblicata il 12/05/2023, ambito specifico contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulata da un ospedale, lettura della clausola Claims Made rispetto ai principi introdotti dalla L. 24/2017 Legge Gelli Bianco, la Corte di Appello ha “ritenuto nulla, perché tale da snaturare la causa rendendo di fatto impossibile l’esercizio del diritto, una clausola “Claims made” stipulata prima dell’emanazione della l.24/17 la quale, nonostante il rilevante premio versato dalla struttura sanitaria, estendeva l’operatività del contratto a soli quattro anni e mezzo antecedenti la sua conclusione, escludendola invece rispetto a una richiesta di risarcimento formulata dopo la fine del periodo assicurato ma in aggiunta a richiesta formulata durante quel periodo dagli stessi soggetti sulla base del medesimo fatto illecito”.

    Insomma, nonostante la clausola Claims Made sia presente nei contratti assicurativi ormai da svariati anni, il dibattito relativo si può considerare, ancora oggi, aperto e all’ordine del giorno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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  • RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TATUATORE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI AL TATUAGGIO

    Nel precedente post abbiamo parlato del consenso informato in ambito medico quale presupposto della liceità del trattamento medico-sanitario.

    Il consenso informato è fondamentale anche per l’attività svolta da un’altra categoria professionale che assicuriamo, ovvero il tatuatore.

    Prima di effettuare il trattamento, il tatuatore deve fornire al cliente tutte le informazioni affinché il cliente presti un consenso consapevole. A tal fine dovrà precisargli quelle che sono le modalità del trattamento, le eventuali controindicazioni e i rischi per la salute, le precauzioni da tenere successivamente all’esecuzione ecc.

    Pur non essendo un’attività medico-sanitaria, l’esecuzione di un tatuaggio comporta una colorazione, si presume permanente, di una o più parti del corpo. A fronte di ciò, la normativa richiede quindi che il cliente presti il proprio consenso al trattamento solo dopo essere stato adeguatamente informato.

    Come per le polizze Medmal, anche nelle polizze di RCP dei tatuatori è pertanto espressamente esclusa l’operatività delle garanzie assicurative in relazione alle richieste di risarcimento per danni imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Il modulo con il quale il cliente ha espresso il proprio consenso informato non è l’unico documento che, in relazione alle polizze di Responsabilità civile, viene richiesto al Tatuatore. Sarebbe infatti buona prassi che, al termine dell’esecuzione della prestazione, il Tatuatore sottoponga al cliente anche la dichiarazione di conformità.

    Per la gestione del sinistro, proprio come previsto in relazione al consenso informato, l’assenza, l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione di conformità escludono la risarcibilità dei danni.

    Ricordiamo inoltre che non tutte le attività che un tatuatore potrebbe eseguire sono automaticamente ricomprese nell’oggetto di copertura. Ad esempio alcune polizze escludono espressamente le richieste di risarcimento danni conseguenti ad attività di scarificazione e piercing, così come alcune polizze prevedono espressa esclusa anche danni conseguenti all’effettuazione di trattamenti di trucco permanente e semipermanente.

    Fatte queste premesse riportiamo qualche esempio pratico di danno contestato al Tatuatore:

    1. Mancata corrispondenza del tatuaggio eseguito con quanto richiesto: non è infrequente infatti che il cliente, non ritenendosi soddisfatto del lavoro eseguito, richieda un risarcimento del danno.
    2. Forti dolori e danni estetici a seguito di trattamento di dermoabrasione volto ad eliminare un precedente tatuaggio.
    3. Ripensamento del cliente in merito al soggetto tatuato.

    Come sempre, vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è disponibile per ulteriori chiarimenti. Vi invitiamo inoltre a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero approfonditi!

  • IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO

    Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.

    Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).

    Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.

    In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Come intuibile, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)

    Ecco quindi un esempio concreto:

    l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.

    Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.

  • GLI INCARICHI SINDACALI E LE POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE

    E’ notizia di questi giorni, è stato annunciato un tetto alla responsabilità dei Commercialisti nell’ambito dei Collegi Sindacali. Lo scopo è introdurre un tetto alla responsabilità e rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio. In attesa di conoscere le novità che verranno introdotte dalla normativa vogliamo, con questo post, fare un breve cenno a quanto accade oggi.

    Innanzitutto che cosa si intende per Collegio Sindacale? Il collegio sindacale, in Italia, è un organo di vigilanza presente nelle società di capitali e cooperative. La normativa di riferimento è il Codice Civile. Quali sono i doveri del Collegio Sindacale? Secondo l’art. 2403 Codice Civile: Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

    In ambito di responsabilità civile cosa comportano questi doveri? L’art. 2407 Codice Civile dispone: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

    Ma, in concreto, quando ai singoli membri del Collegio Sindacale viene chiesto di rispondere di eventuali danni dagli stessi commessi nell’esercizio delle loro funzioni? Noi dell’ufficio sinistri riceviamo denunce che rinviano genericamente ad una malagestio (cattiva gestione – gestione inefficace) del Collegio Sindacale, ma cosa si intende nello specifico? Vediamo alcuni casi concreti.

    1. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società X, dichiarata fallita nel 2018, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come irregolarità nella gestione: tardivi versamenti di natura fiscale, previdenziale e contributiva ed inserimento poste inesistenti o errate nel libro di magazzino.

    2. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Y, dichiarata fallita nel 2016, riceve richiesta di risarcimento da parte del Curatore fallimentare. In questo caso la malagestio viene identificata come mancata vigilanza rispetto all’attività posta in essere dall’Amministratore Unico della società.

    3. L’assicurato, membro del Collegio Sindacale della società Z, dichiarata fallita nel 2019, chiede di essere ammesso allo Stato Passivo ma, su richiesta del Curatore fallimentare, il Giudice non accoglie la richiesta. In questo caso la malagestio viene identificata come sostegno ingiustificato ad un piano di risanamento non attuabile.

    Questi sono solo alcuni di una lunga serie di esempi di cui potremmo discutere. Ogni situazione che viene denunciata viene poi contestualizzata rispetto alla polizza che viene coinvolta nel sinistro e la gestione della pratica varia di volta in volta. Certamente siamo molto curiosi di vedere quali modifiche ed innovazioni intende apportare il legislatore in quest’ambito. Seguiremo le novità in materia e torneremo sicuramente a trattare questo argomento!

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:
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  • LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

    Abbiamo già parlato delle novità apportate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)al processo civile, evidenziando i tratti salienti della riforma.

    Nel post di oggi ci soffermiamo invece su uno specifico istituto su cui la Riforma Cartabia è intervenuta, ovvero la mediazione, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 28/2010.

    Le modifiche introdotte dalla Riforma sono – almeno sulla carta – destinate ad aver un impatto significativo nei procedimenti che coinvolgono le Compagnie assicurative.

    Lo scopo del legislatore della Riforma è stato quello di rendere il procedimento civile più efficiente ed evitare le lungaggini processuali. È quindi del tutto comprensibile che la Riforma sia intervenuta anche sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, spingendo le parti, in un’ottica deflattiva del contenzioso, ad evitare il ricorso allo strumento giudiziario.

    In tale ottica è stato dunque ampliato il novero delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ossia costituisce una condizione di procedibilità del successivo (ed eventuale) procedimento giudiziario.

    Come da disciplina ante Cartabia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione è obbligatoria per le vertenze riguardanti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione, contratti bancari, assicurativi e finanziari. A seguito della novella, il tentativo di preventiva mediazione è esteso anche alle liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

    Come è noto, qualora venga instaurato un procedimento giudiziario senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza; in tali casi il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda.

    Tra le varie novità che riguardano il procedimento (il primo incontro dovrà essere fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione) si segnala l’espressa previsione dell’obbligo di partecipazione personale delle parti, le quali, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono invece partecipare tramite propri rappresentanti o per mezzo di delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per comporre la controversia.

    Al fine di incentivare la definizione bonaria della vertenza, la Riforma ha previsto che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, la cui relazione, se vi è l’accordo delle parti, può essere prodotta nell’eventuale giudizio. In tal modo, anche nell’ipotesi di mancato accordo in sede di mediazione e di instaurazione del contenzioso, le parti possono comunque recuperare il parere tecnico reso dal CTU nella fase stragiudiziale.

    Indice della volontà legislativa di favorire il più possibile la mediazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è anche la previsione contenuta nel nuovo art. 12 bis del d.lgs. 28/2010.

    L’art. 12 bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione) ribadisce innanzitutto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice, chiamato a pronunciarsi nel successivo giudizio instaurato in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.  

    Dalla lettura dell’art. 12 bis emerge anche un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione.

    Quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità (ovvero nelle materie indicate all’art. 5), il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

    Ma le possibili conseguenze pregiudizievoli per la parte che si costituisce in giudizio senza aver prima partecipato alla mediazione non finiscono qui.

    Il giudice, sempre nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità del giudizio e qualora gli venga richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata e comunque in misura non superiore nel massimo alle spese legali maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione.

    Ed è questa la previsione che, probabilmente, interessa più da vicino le Compagnie assicurative.

    È infatti previsto che copia del provvedimento di condanna al pagamento della somma equitativamente determinata venga trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti se la condanna è pronunciata nei confronti di un’amministrazione. Quando invece la sanzione è rivolta ad un soggetto vigilato, la copia del provvedimento andrà trasmessa all’autorità di vigilanza competente, ossia, in caso di Compagnie assicurative, all’IVASS.

    L’intento del legislatore non è tanto quello di sanzionare le parti in caso di mancato accordo in fase di mediazione, ma è quello di sanzionare la parte che non tenta nemmeno di risolvere preliminarmente la vertenza tramite mediazione.

    Per vedere se questa ulteriore spinta a ricorrere agli strumenti di ADR sortirà gli esiti deflattivi auspicati occorrerà però attendere quella che sarà l’applicazione della normativa nella prassi.

  • L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Con il post di oggi vogliamo fornire degli esempi pratici in relazione alla figura professionale dell’amministratore di condominio facendo riferimento ad alcuni sinistri tratti dal nostro portafoglio.

    Bisogna anzitutto premettere che questa tipologia di professionista è esposta ad innumerevoli possibilità di commettere errori professionali e quindi di ricevere contestazioni e richieste danni proprio in ragione del fatto che il condominio “per sua natura” dà luogo a molteplici contenziosi. Si riscontrano infatti svariate fattispecie di contestazioni che vanno dai più comuni errori nella gestione contabile, alle omissioni di controlli e manutenzione periodica o, a volte, a richieste danni per eventi straordinari che, con la normale diligenza e prudenza, si sarebbero potuti evitare. Poi naturalmente ci sono tutte quelle vertenze relative al diritto condominiale e assembleare. Basti pensare alle delibere viziate o dalle decisioni prese senza passare dall’assemblea. Ma potremmo continuare probabilmente all’infinito!

    Fatta quindi questa premessa generale ma utile per inquadrare la complessità della professione, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    • Contestazione delibere assembleari: l’assicurato, subito dopo la stipula della sua prima polizza di RC Professionale, denuncia il sinistro a seguito della chiamata in mediazione attivata da alcuni condomini (in materia la mediazione è procedura obbligatoria). La vertenza riguarda la gestione della contabilità comune. L’assicurato prima della mediazione ha ricevuto anche delle pec di contestazione. È chiaro che le diffide e la chiamata in mediazione, se non tempestivamente denunciate agli assicuratori in sede di assunzione del rischio, rappresentano delle circostanze note che possono dare origine ad una richiesta danni che, come da condizioni di polizza, essendo note e pregresse, comportano l’esclusione di copertura in caso di sinistro.
    • Contestazione per mancato aggiornamento impianto antincendio: il condominio muove una contestazione al precedente amministratore non più incarica. Il condominio riceve una sanzione per il mancato aggiornamento dell’impianto antincendio dello stabile. L’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia ammettendo la dimenticanza negli adempimenti di verifica e controllo delle caldaie. Il sinistro è coperto per quanto concerne le sanzioni comminate in quanto derivanti da un errore professionale direttamente imputabili alla gestione dell’amministratore e che coinvolge il condominio precedentemente amministrato.
    • Revoca dell’amministratore: l’assicurato denuncia il sinistro a seguito di condanna al pagamento delle spese di lite all’interno di un giudizio di revoca dell’amministratore di codominio. Capita frequentemente che di fronte a contestazioni gravi e fondate, i condomini possano adire in giudizio per chiedere la revoca dell’amministratore. Nel caso di specie il Giudice ha dichiarato la decadenza dall’incarico per l’amministratore inadempiente e/o colpevole di errori professionali con conseguente condanna a pagare le spese legali. Anche in questo caso il sinistro viene denunciato dall’interessato solo all’esito del procedimento giudiziale dopo molte contestazioni pregresse e non comunicate in sede di assunzione del rischio con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
    • Inquinamento acque condominiali: l’assicurato amministratore di condominio segnala di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli eredi di un condomino che nel 2018 è deceduto. A seguito dei successivi campionamenti effettuati nella abitazione del condomino si riscontra legionella presente nell’acqua condominiale. Gli eredi chiedono il risarcimento del danno in quanto la morte del condomino viene attribuita alla mancata manutenzione dell’impianto idrico del Condominio. Seguito verifiche condotte dall’Asl di competenza trattasi invece di una problematica dell’acquedotto locale con esclusione di responsabilità per l’assicurato.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

    1. GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI – ALCUNI ESEMPI

      Con il post di oggi vogliamo dare esempi pratici in relazione ad un argomento trattato nella nostra ultima Newsletter: I sinistri di Rc professionale degli intermediari assicurativi.

      Chi sono gli Intermediari Assicurativi? Sono quei soggetti iscritti alle apposite Sezioni del Registro IVASS (RUI) autorizzati a svolgere l’attività di distribuzione assicurativa. Le figure a noi maggiormente note, e quelle che ci interessano direttamente ai fini di questo post, sono gli Agenti – iscritti alla lettera A – e i Broker – iscritti alla lettera B. Che cosa distingue queste due figure? Potremmo dire in modo semplicistico che il broker assicurativo non rappresenta una Compagnia di assicurazione in particolare, ma lavora in modo indipendente, rappresenta il cliente/assicurato, il suo compito è quello di consigliare al cliente la Compagnia assicurativa migliore per le sue esigenze. L’agente assicurativo invece agisce in nome e per conto della Compagnia nello specifico e “rappresenta” la stessa.

      Fatta questa premessa, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

      1. L’assicurato è un Broker. Un suo cliente stipula una polizza Rc + furto e incendio per il suo tramite. La richiesta è di avere una polizza completa che lo possa tutelare a 360° per la moto che ha acquistato. Dopo qualche tempo il cliente, mentre si trova sulla moto, viene rapinato e la moto rubata, viene fatta denuncia alla polizia e poi al Broker viene chiesto di procedere ad avviare le pratiche per il sinistro con la Compagnia assicurativa. A seguito della denuncia la Compagnia risponde che il sinistro non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto la polizza copre sì il furto del veicolo ma non la rapina che è la fattispecie verificatasi. A questo punto il cliente chiede il risarcimento del danno al nostro assicurato.

      2. L’assicurato è un Agente assicurativo. Nel periodo 2017-2019 per la Compagnia mandante, oggi reclamante, emette una serie di contratti di durata pluriennale a premi ricorrenti annuali. Per questi contratti l’assicurato percepisce delle provvigioni di acquisto e la Compagnia anticipa le provvigioni di incasso degli anni successivi. Nel corso del 2019 molti di questi contratti non vengono pagati dagli assicurati e la Compagnia procede allo storno delle provvigioni anticipate chiedendone la restituzione all’assicurato. L’assicurato non le restituisce, ad un certo punto sparisce e la Compagnia si rivolge alla Compagnia Assicurativa dell’ Agente assicurativo per ottenere il risarcimento del danno subito.

      3. L’assicurato è un Broker. Nell’occuparsi della gestione dei sinistri auto per una Società specialistica del settore, riceve un atto di quietanza per la liquidazione di un sinistro. Deve procedere al pagamento entro 120 giorni. Allo scadere del termine, non pervenendo il bonifico dell’importo concordato, il beneficiario dello stesso scrive alla Società specialistica e al Broker sollecitando il pagamento. Non ricevendo ancora nulla, il beneficiario procede con decreto ingiuntivo nei confronti del Broker. Non ottenendo il pagamento neppure dopo l’emissione del decreto ingiuntivo il beneficiario si rivolge a CONSAP.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:
      https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92
      Al prossimo post!