Categoria: novelle

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 8

    Andiamo avanti con il nostro approfondimento incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. In ragione del “peso” di questi sinistri segnaliamo ancora i relativi numeri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Esaminiamo un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche incarichi da revisore legale dei conti. Comunica di aver ricevuto, a seguito del dissesto finanziario del Comune presso il quale aveva svolto l’incarico di revisore legale dei conti, la notifica di un ricorso da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Corti.

    L’art 239 del Testo Unico degli Enti Locali delinea le funzioni dell’organo di revisione, tra le quali rientrano in sintesi: l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento (co. 1 lett. a); i pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all’indebitamento, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni ecc. (co. 1 lett. b); vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (co. 1 lett. c); relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato (co. 1 lett. d e d-bis); referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (co. 1 lett. e); verifiche di cassa di cui all’art. 223 (co. 1 lett. f).

    Nel caso di specie al nostro Assicurato viene contestato di essere venuto meno ad alcuni degli obblighi relativi alla funzione investita, in particolare di essersi espresso in modo favorevole sui rendiconti e sulle proposte di bilancio nonostante avesse notato criticità nella situazione contabile ed economica dell’ente comunale. Ad avviso della Procura, inoltre, l’Assicurato non avrebbe diligentemente segnalato la gravità della situazione rilevata.

    Procediamo quindi con i consueti controlli.

    La prima domanda che ci poniamo è: l’incarico da revisore dei conti per quello specifico Comune è stato indicato nel questionario allegato alla polizza? Nel questionario della polizza dell’ultima annualità (polizza su cui viene aperto il sinistro) l’incarico non è presente.

    Dalla lettura della documentazione risulta in effetti che il nostro Assicurato aveva svolto quella mansione fino a qualche anno prima.

    Esaminando la precedente polizza (la prima stipulata per il tramite di UIA) ci accorgiamo che l’incarico era stato sì indicato nel questionario, ma con la precisazione che si trattava di un incarico concluso.

    Come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti post, gli incarichi cessati al momento dell’assunzione del rischio sono esclusi dalla copertura. Le mansioni cessate, infatti, possono essere comprese solo se rientranti nell’ambito di copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la medesima Compagnia e sempre per il tramite di UIA.

    L’incarico ricoperto dall’Assicurato era però cessato in data antecedente alla stipula della polizza e, pertanto, non è mai stato coperto.

    Nel sinistro in esame è ravvisabile un ulteriore motivo che porta ad escludere l’operatività delle garanzie assicurative.

    La domanda di condanna formulata della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato riguarda unicamente l’accertamento della responsabilità del medesimo nello svolgimento dell’attività di revisore e la conseguente condanna all’interdizione dalla funzione e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

    In altri termini, limitatamente alla posizione dell’Assicurato ciò che viene richiesto non è la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto finanziario, ma l’applicazione di sanzioni. La polizza non presta tuttavia copertura per le sanzioni personali, da intendersi come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’Assicurato.

    Le garanzie assicurative non sono quindi attivabili anche per questo motivo.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 7

    Proseguiamo con la trattazione di casi concreti relativi a sinistri aperti su contestazioni riguardanti le attività sindacali. Come è ormai noto ai Lettori del Blog Sinistri, l’incidenza in percentuale sull’intero Portafoglio relativamente a tale tipologia di sinistri è la seguente: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34%, ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia e dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco presso vari enti e società. Riceve un atto di citazione per presunta responsabilità nel ruolo di sindaco esercitato presso una società mai dichiarata sul questionario assuntivo. Denuncia quindi il sinistro alla Compagnia che tempestivamente apre la pratica e valuta i documenti inviati.

    Come anticipato, dall’analisi del contratto assicurativo e dalla citazione notificata, emerge che l’assicurato non ha mai indicato sul questionario assuntivo di essere stato membro del collegio sindacale della società che oggi reclama un cospicuo risarcimento. Nel corso degli anni, l’assicurato ha rinnovato la polizza e ha compilato i relativi moduli assuntivi indicando nell’apposita tabella una serie di incarichi presso vari enti e società ma non ha mai segnalato come incarico da “coprire” quello svolto presso la società attualmente reclamante.

    Il caso oggi pubblicato porta a riflettere sulle seguenti punti:

    1. la compilazione del questionario è fondamentale. Il questionario assuntivo non solo è parte integrante della polizza ma è anche lo “specchio” della stessa. Pertanto, ciò che è indicato è assicurato salvo specifiche precisazioni, esclusioni e naturalmente in base alla tipologia di sinistro denunciato;
    2. l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte ad “attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO”. Tale incarico come detto non può essere coperto in quanto mai dichiarato.
    3. le richieste danni, soprattutto in abito societario, non arrivano mai “come fulmini a ciel sereno”. Molto spesso si tratta di società in perdita e le avvisaglie di dissesto, le vertenze e le contestazioni sono ben note ai sindaci. È evidente che tutti questi fattori rappresentano delle CIRCOSTANZE che l’assicurato ha il dovere contrattuale di segnalare alla Compagnia. L’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE note ossia atti, fatti o eventi conosciuti dall’ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.

    Nel nostro caso pratico, la presenza di CIRCOSTANZE (tempestivamente comunicate alla Compagnia) avrebbe potuto prima della stipula della polizza portare l’assicurato ad un controllo sulle attività e sugli incarichi effettivamente dichiarati sul questionario e quindi in copertura.

    Ma così non è stato ed il sinistro è stato respinto.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 6

    Anche il post di oggi è dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. È importante rimarcare ancora una volta i numeri relativi a tale tipologia di sinistri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato, un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco, denuncia in via cautelativa che la società ha presentato un’istanza per la composizione negoziale della crisi aziendale.

    Nel corso dell’esercizio 2022/2023 la società aveva subito perdite a causa di ritardi dei fornitori nelle consegne e del notevole incremento dei costi di produzione. Per far fronte a tale situazione, non solo era stata depositata un’istanza per la definizione della crisi aziendale, ma era stato chiesto e ottenuto un nuovo finanziamento dalla banca.

    La banca, pur avendo inizialmente concesso il finanziamento, aveva in seguito richiesto la restituzione del finanziamento lamentando che la situazione finanziaria della società non sarebbe stata correttamente rappresentata e che la medesima non era a conoscenza dell’imminente presentazione di un’istanza di composizione della crisi. Nello specifico all’organo sindacale (e dunque anche all’Assicurato) veniva contestata una presunta omessa vigilanza sulla condotta del CdA.

    Tralasciando il merito della vicenda (i fatti contestati dalla banca devono comunque essere rigorosamente provati), occorre in primo luogo effettuare le verifiche preliminari in merito all’incarico sindacale.

    Innanzitutto, verifichiamo che l’incarico sia in copertura. Il nostro Assicurato, che ha rinnovato in continuità, ha sempre riportato nel questionario l’incarico sindacale, avendo cura di indicare la denominazione della società, il settore merceologico in cui tale società operava e la data di inizio e fine incarico.

    Analizziamo inoltre la situazione finanziaria della società.  A tal proposito ricordiamo che ai sensi di polizza restano esclusi dalla copertura gli incarichi presso le società che, alla data di decorrenza della polizza, abbiano un capitale sociale diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Nel caso di specie, esaminati i bilanci societari degli anni precedenti, non sono risultate anomalie: la società, prima dell’esercizio 2022/2023, aveva sempre avuto un bilancio positivo.

    Il sinistro è potenzialmente coperto, nonostante sia da valutare la fondatezza delle pretese della banca.

    Tra la documentazione prodotta dall’Assicurato per l’esame dell’istruttoria c’è tuttavia anche copia di una polizza D&O stipulata dalla società tramite altra Compagnia. Tale polizza copre la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci della società.

    Dal momento che la polizza della società è stata stipulata in data antecedente, la nostra polizza opererà a secondo rischio come peraltro previsto dalle condizioni contrattuali: “in presenza di altre coperture per lo stesso rischio, la polizza opererà in secondo rischio”.

    Il sinistro è stato pertanto aperto anche sulla polizza della società ed è attualmente in fase di valutazione.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 5

    Riprendiamo, dopo la pausa di Ferragosto, il nostro ciclo di casi pratici dedicati ai sinistri inerenti le attività sindacali. Ancora una volta ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce derivano sia dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività sia dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo il caso pratico di questa settimana: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Denuncia il sinistro quando riceve, insieme agli altri colleghi, dal Curatore fallimentare della società fallita, atto di citazione per supposti atti di malagestio. A causa di questa cattiva condotta di Amministratori e Sindaci la società si è trovata con un capitale sempre più ridotto fino a quando è stata costretta a dichiarare fallimento.

    Fatto questo breve cenno alla vicenda, ricolleghiamoci ai precedenti post su questo argomento, in particolare al numero 3, e procediamo insieme alle verifiche preliminari. Come prima cosa, abbiamo detto che occorre verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia. Nel caso in questione abbiamo per l’assicurato una storicità assicurativa dal 2016, nessun “vuoto” di copertura e nessun cambio di Compagnia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? La risposta è positiva, l’assicurato in una diligente ed attenta compilazione del modulo di proposta annuale ha sempre indicato i nominativi delle Società presso le quali venivano ricoperti gli incarichi di Sindaco e Revisore legale dei conti, ha sempre indicato i relativi fatturati percepiti e, per scrupolo e maggior completezza dei dati forniti, ha allegato al modulo di proposta la propria Visura camerale.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Richiesti all’assicurato insieme ad altra documentazione, non è emersa alcuna problematica in termini di copertura assicurativa, del resto l’assicurato, in adempimento anche al disposo del Codice Civile art. 1898, aveva già opportunamente segnalato le problematiche che la società poi fallita stava attraversando nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile affermare che il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue con il sostegno della Compagnia che, in assenza di eccezioni preliminari di copertura, ha scelto di affiancare l’assicurato nella propria difesa nominando un legale dal panel dei propri fiduciari. In questo modo la Compagnia intende tutelare non solo l’interesse del proprio assicurato ma anche il proprio.

    A distanza di anni dall’apertura di questo sinistro possiamo affermare che siamo in dirittura d’arrivo, la pratica si concluderà con un accordo transattivo che permetterà al Curatore fallimentare di soddisfare, seppure in parte, le proprie pretese – e quelle dei creditori sociali – e all’Assicurato e alla Compagnia di definire il sinistro in termini economicamente accettabili per entrambi.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.
    Al prossimo post di approfondimento!

  • CHIUSURA ESTIVA – 14.08.2023 – 18.08.2023

    Nel ricordare che la settimana dal 14.08.2023 al 18.08.2023 i nostri Uffici saranno chiusi, auguriamo a tutti delle serene vacanze!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 4

    Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.

    Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.

    Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.

    Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.

    Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.

    Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.

    Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).

    Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

    Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  3

    Nuova puntata del nostro ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. Ricordiamo i numeri già evidenziati: 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali, in particolare e su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un nuovo caso pratico: Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti. Segnala che il Curatore della società presso la quale ha svolto, fino alla dichiarazione di fallimento, l’incarico di Sindaco Unico ha chiesto l’esclusione del suo credito dal progetto di stato passivo sostenendo che l’assicurato abbia violato i doveri professionali connessi allo svolgimento dell’attività di Sindaco Unico. Il Curatore sostiene che i bilanci sarebbero stati alterati nel corso degli anni, che l’attività della società sarebbe continuata pur in assenza del capitale sociale, i piani di risanamento elaborati sono risultati inadeguati. Da ciò è conseguita la dichiarazione di fallimento.

    Fatto un breve sunto della vicenda, vi segnaliamo come procede l’Ufficio sinistri nella gestione della denuncia. Come già accennato nei precedenti post, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza. Prima verifica da fare riguarda la storicità del rischio con la Compagnia che ha assunto il rischio per il tramite della nostra Agenzia.

    Seconda verifica: l’incarico è stato dichiarato nei moduli di proposta compilati di anno in anno per l’assunzione del rischio? Ricordiamo che i moduli di proposta prevedono specifica parte dedicata agli incarichi: alla tabella SPLIT DEL FATTURATO troviamo

    Sindaco  Revisore legale dei Conti (obbligatorio compilare la tabella alla pagina successiva)
    Di cui fatturato per società quotate in Borsa
    ATTIVITA’/MANSIONE (in caso di Studio indicare anche il cognome e nome)NOMINATIVO DELLA SOCIETÀSETTORE MERCEOLOGICO DELLA SOCIETÀDATA DI INIZIO ATTIVITA’DATA DI FINE ATTIVITA’
         
         
         

    Segnaliamo l’importanza di compilare correttamente e in modo chiaro e completo queste voci per permettere la giusta assunzione del rischio a maggior tutela del cliente.

    Terza verifica: riguarda i bilanci e la situazione patrimoniale della società prima della dichiarazione di fallimento. Anche in questo caso ricordiamo che il modulo di proposta prevede domande specifiche e anche in questo caso segnaliamo l’importanza di rispondere correttamente, completamente e onestamente alle stesse:

    Completate queste tre verifiche preliminari è possibile per l’Ufficio sinistro capire se il sinistro denunciato è astrattamente coperto dalle garanzie di polizza. La gestione del sinistro prosegue poi sulla base della documentazione che viene prodotta a sostegno delle contestazioni rivolte all’assicurato e a sostegno della richiesta risarcitoria. Ricordiamo che anche in questo caso non è sufficiente contestare al professionista degli errori o delle mancanze e dirgli di denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, come sempre chi ritiene di aver subito un danno da un professionista ha onere di dimostrare il danno, il nesso causale e la quantificazione dello stesso.

    12) L’assicurato o alcun membro del proprio staff, è attualmente o è stato in passato sindaco o revisore dei conti, o consigliere di amministrazione di società o di enti:

     che sono stati oggetto di “Amministrazione Controllata” Si No
     che sono stati dichiarati in stato di insolvenza Si No
     che sono stati sottoposti a procedure concorsuali Si No
     per le quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra Si No

    13) Le società indicate al punto precedente risultano con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis c.c.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dal numero 4) dell’art. 2463 c.c. – art. 2482 ter c.c.? Si No

    Se sì indicare il vecchio capitale _________________ e il nuovo capitale ______________________

    Per chiudere vogliamo ricordare che le variazioni avvenute in corso di polizza relative agli incarichi sindacali assunti dall’assicurato vanno segnalate alla Compagnia assicurativa come previsto dalle condizioni contrattuali ma anche dallo stesso Codice Civile:

    5. Aggravamento o Diminuzione del rischio L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile)

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri argomenti.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  2

    Riprendiamo il ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali iniziato con il precedente post. Abbiamo già evidenziato che il 34% dei commercialisti nostri assicurati ha incarichi sindacali. È altrettanto significativo che i professionisti che svolgono attività sindacali denuncino almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Ciò accade in ragione dalla maggior facilità con cui gli assicurati commettono errori nello svolgimento degli incarichi da sindaco, revisore legale dei conti o membro del consiglio di amministrazione. L’incremento degli errori deriva a propria volta dai maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese. Statisticamente, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali.

    Prendiamo ora un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti.

    Denuncia in via cautelativa di aver ricevuto da un Comune, per il quale aveva svolto l’incarico di revisore, una comunicazione che lo informava che a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario era emerso un disavanzo di amministrazione di ben € -900.000,00.

    L’Ente aveva approvato un piano di rientro del disavanzo, ma si riservava comunque di attribuire eventuali responsabilità agli attuali e agli ex revisori, ciascuno dei quali avrebbe quindi risposto per la propria parte.

    Pur trattandosi di una segnalazione cautelativa riguardante tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione economico-contabile dell’Ente, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza.

    Oggetto di copertura possono essere solamente quegli incarichi di revisore/sindaco/amministratore membro di C.d.A. indicati in modo specifico nel questionario allegato alla polizza.

    È necessaria una precisazione: da condizioni contrattuali sono compresi anche gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione, nonché quelli cessati in data antecedente al periodo di assicurazione purché tali incarichi: 1) siano compresi nel periodo di retroattività previsto in polizza e 2) rientrino nella copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi Assicuratori e sempre per il tramite di Uia.

    In altri termini, gli incarichi cessati sono in copertura solo se, pur essendo cessati in data antecedente alla data di effetto della polizza, erano compresi nelle precedenti polizze rinnovate annualmente dall’Assicurato con la stessa Compagnia.

    Eventuali “buchi di copertura” (ad esempio, la polizza scade a marzo ma viene rinnovata solo ad aprile) ed eventuali passaggi da una Compagnia all’altra fanno perdere la copertura per gli incarichi già cessati.

    Tornando al caso in esame, il nostro Assicurato aveva svolto l’incarico di revisore presso l’Ente comunale dal 2017 al 2019. La prima polizza stipulata con Tokio Marine e rinnovata di anno in anno con la medesima Compagnia senza buchi di copertura risaliva tuttavia al 2020: l’incarico era dunque già cessato e, di conseguenza, mai ricompreso in polizza.

    Al prossimo post di approfondimento!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 1

    Con questo nuovo post diamo avvio ad un ciclo di approfondimenti inerenti ai sinistri relativi alle attività sindacali (sindaco, revisore legale dei conti, ecc…)

    Anzitutto vogliamo fornire qualche dato numerico: circa il 34 % degli assicurati commercialisti svolge attività sindacali.  È stato riscontrato che, durante il periodo di polizza, questi professionisti denuncino almeno una volta un sinistro per questa tipologia di attività. È infatti molto facile commettere “errori professionali” in questi ambiti tenendo sempre conto sia dei molti oneri per l’espletamento di queste tipologie di incarico sia la crisi economica che investe il mondo delle imprese. Si calcola che per queste categorie di assicurati, su 10 richieste danni pervenute, ben 9 riguardano attività sindacali!

    Facciamo ora un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un commercialista con le garanzie aggiuntive di revisore legale dei conti e di sindaco. È sempre bene ricordare che – lato assunzione del rischio- viene sempre richiesto di indicare sull’apposita tabella del questionario gli incarichi con relativa data di inizio e scadenza.

    Rispetto all’incarico correttamente indicato, l’assicurato ha ricoperto la carica di sindaco fino alla decisione del fallimento della società. Durante il periodo di vigenza di polizza, ha ricevuto una richiesta di risarcimento per presunti atti di mala gestio imputati sia agli amministratori sia ai sindaci nell’esercizio delle rispettive funzioni. La contestazione, come spesso accade in questi casi, viene mossa dalla curatela del fallimento. La richiesta danni, per questa tipologia di sinistri, di norma è ingente, si parte sempre da cifre a 6 o 7 zeri.

    Nel caso di specie, sia il fallimento che l’assicurato hanno dato mandato a due differenti legali esperti di diritto fallimentare di ricostruire i profili di responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione e nel controllo contabile della società. Durante le trattative stragiudiziali è stato trovato un accordo transattivo tra le parti che ha portato ad individuare una quantificazione del danno di gran lunga inferiore rispetto a quella inizialmente indicata e dei profili di responsabilità differenti tra gli amministratori ed i sindaci. La controversia si è poi conclusa con la liquidazione da parte della Compagnia.

    Da questo sinistro emergono alcuni spunti interessanti che ci sembra opportuno sottolineare:

    1. Gli incarichi sindacali, come detto, devono sempre essere indicati in modo specifico sul questionario sia per quanto riguarda la tipologia di società sia per la durata dell’incarico.
    2. Ogni variazione del rischio in corso di polizza (deposito di istanze di concordato, dichiarazioni di fallimento, perdite patrimoniali relative alle imprese sotto incarico sindacale, ecc…) deve essere tempestivamente segnalata agli assicuratori per permettere loro la corretta valutazione del rischio.
    3. Se il rischio invece è assunto ex novo, il professionista ha l’obbligo contrattuale di indicare eventuali procedure concorsuali in essere relative alle società per le quali svolge attività sindacali.

    Da questo primo caso pratico oggetto di post relativo alle sindacanze, abbiamo evidenziato alcuni elementi utili per comprendere – lato sinistri e non solo – quali siano le possibili modalità operative di gestione del sinistro. Al prossimo post …