Categoria: novelle

  • Tutto è bene quel che finisce bene!

    In uno degli ultimi post pubblicati abbiamo esaminato il tema delle obbligazioni di mezzi e di risultato con specifico riferimento alle professioni tecniche e, in particolare, ai tecnici che svolgono l’attività di direttore dei lavori e progettista.

    Con il post di oggi vogliamo riprendere quel tema, raccontandovi di un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri che si è concluso positivamente per l’Assicurato, che è stato manlevato dalla Compagnia.

    L’esito del sinistro, peraltro, è stato positivo anche per la Compagnia stessa in quanto si è riusciti ad evitare un procedimento che avrebbe potuto aggravare il danno e comportare maggiori spese.

    Ma andiamo con ordine.

    L’Assicurato è un ingegnere che ha chiesto l’apertura del sinistro a seguito del ricevimento della notifica di un ricorso ex art. 696bis c.p.c. proposto dalla proprietaria dell’immobile che gli aveva commissionato i lavori di ristrutturazione.

    L’art. 696bis c.p.c. disciplina il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: chi ritiene di avere un credito derivante da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, può instaurare, al fine di accertare e quantificare il credito, un procedimento che è volto ad ottenere una consulenza tecnica da parte del CTU nominato dal giudice.

    Lo scopo del procedimento è quello di evitare una pronuncia giudiziaria cercando di risolvere la vertenza di via stragiudiziale. Il consulente nominato dal giudice ha pertanto l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione non riesce il CTU deposita una relazione che può essere utilizzata dalle parti nel successivo e solo eventuale giudizio di merito.

    Il nostro Assicurato ha quindi ricevuto un ricorso nel quale non vi era alcuna determinazione specifica del presunto danno. La committente lamentava in via del tutto generica di aver riscontrato alcune problematiche (senza tuttavia specificare quali) che avevano reso necessaria la sospensione dei lavori in cantiere. L’accertamento e la determinazione dell’eventuale danno arrecato dall’Assicurato (che aveva svolto l’incarico di progettista e direttore dei lavori) e dall’impresa esecutrice venivano interamente demandati al CTU.

    In sede di apertura del sinistro abbiamo in primo luogo verificato che non vi fossero eventuali eccezioni di copertura (fuori retroattività, circostanza nota, attività svolta non coperta ecc.).

    Dalla preventiva disamina dei documenti il sinistro è apparso sin da subito potenzialmente coperto. Mancava però il requisito fondamentale per l’attivazione delle garanzie di polizza, ossia la prova dell’errore professionale commesso dall’Assicurato, del danno patito da terzi e del nesso causale tra la condotta colposa dell’Assicurato e il danno.

    L’Assicurato, costituendosi in giudizio, ha negato che vi potessero essere profili di responsabilità professionale, affermando di aver sempre, come direttore dei lavori, vigilato costantemente sull’andamento dei lavori.

    È da evidenziare anche che l’Assicurato non ha chiesto la chiamata in causa della Compagnia ma, tramite il proprio legale, ci ha di volta in volta aggiornati sugli sviluppi del procedimento.

    In modo del tutto inaspettato il CTU, dopo aver effettuato dei sopralluoghi presso il cantiere e dopo aver formulato una proposta conciliativa non accettata da nessuna delle parti in causa, ha depositato una relazione fortemente negativa per il nostro Assicurato.

    La contestazione principale non riguardava la direzione lavori, quanto, purtroppo, la progettazione. Secondo il CTU il progetto elaborato dal nostro Assicurato conteneva errori (come l’apertura di vani nelle pareti portanti) che rendevano l’opera realizzata non conforme alla normativa urbanistica. L’impresa di costruzione aveva seguito il progetto del nostro Assicurato quindi l’errore doveva imputarsi a quest’ultimo.

    Sulla base delle conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, che pur non aveva specificato il “quantum” di danno addebitabile esclusivamente all’Assicurato, la committente ha preteso un risarcimento di circa €75.000 (importo costituito principalmente dai costi necessari per il ripristino delle opere, per la prosecuzione dei lavori interrotti e per le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva). Il nostro Assicurato, invece, contestando alcune voci di danno, ha rideterminato l’importo del danno in €40.000.

    A questo punto, preso atto dell’esito del procedimento e considerato il computo effettuato dal nostro Assicurato, abbiamo ritenuto troppo rischiosa un’eventuale prosecuzione del procedimento con il giudizio di merito.

    Ben difficilmente, infatti, in un ipotetico giudizio di merito il giudice avrebbe potuto ribaltare le conclusioni a cui era giunto il CTU. Il rischio era quindi quello di arrivare ad una sentenza di condanna nei confronti dell’Assicurato (e della Compagnia) con una maggior spesa per i costi di lite.

    Come è finita? Siamo riusciti a trovare un accordo con la committente, che ha accettato di arrivare ad un punto di incontro per definire la controversia (evidenziamo ancora che il CTU non aveva quantificato esattamente l’importo del danno direttamente cagionato dal nostro Assicurato).

    Abbiamo quindi liquidato la somma di €50.000, comprensiva del contributo per le spese legali del nostro Assicurato (spese legali che, in caso di non operatività della polizza o di prosecuzione della vertenza in giudizio con coinvolgimento della Compagnia, non sarebbero state riconosciute).

    Prossimamente vi racconteremo di ulteriori casi pratici!

  • Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Un libro per tutti: “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…”

    Cari lettori e lettrici è un dato oggettivo, anche il mondo assicurativo viene sempre più considerato una vetrina di autocelebrazione, di “quanto siamo bravi”, di quanto siamo i primi”, “di come abbiamo informatizzato tutto”. E’ un mondo fatto di classifiche, dove chi le realizza è sempre casualmente primo, di fantastiche acquisizioni, di mirabolanti prodotti dove tutto è incluso: dal rischio abitazione ai calzini per elefanti.

    Le difficoltà insorgono quando qualcuno ha necessità, dagli intermediari agli assicurati, di parlare con qualcuno per avere anche delle semplici informazioni. In questi banalissimi casi possiamo avere non pochi impedimenti. “Deve aprire un ticket”, quando va bene. I tutor intelligenti che non sono in grado di fornire risposte. Oppure: “grazie, abbiamo ricevuto la tua segnalazione; ti faremo sapere nel più breve tempo possibile”. Sperare di avere riscontri tecnici che esulano dagli algoritmi: impossibile. Le reazioni sono due, o subentra la rassegnazione oppure esplodono comportamenti difficilmente controllabili.

    Il nostro approccio al mondo assicurativo è sempre stato considerato “all’antica”, una valutazione positiva? Negativa? Come tutti abbiamo i nostri estimatori ed anche dei detrattori, nel nostro cerchiamo da sempre di coinvolgere i nostri partner in modo costruttivo, tramite il confronto ed il reciproco scambio di esperienze. Una condotta che dà l’occasione per riflettere a 360 gradi sui problemi lavorativi che permeano le nostre attività.

    Operando in un contesto operativo ancora giovane, 20 anni fa in pochi sapevano cosa fossero le RC Professionali (non parliamo delle D&O!), emerge in tutta evidenza che se la fase di assunzione dei rischi è irta di difficoltà quella della gestione di un sinistro è argomento particolarmente ostico. In questo ultimo caso si parte dal basico concetto, “ho pagato, voi risarcite”; la polizza è un semplice titolo di credito. Una tesi molto semplice, anche troppo. Che il titolare/assicurato con polizza di RC Professionale, scaduta da anni, abbia denunciato il furto dello smartphone accaduto in una baita in montagna è un dettaglio irrilevante. Ma noi, in ogni caso, dobbiamo gestire quanto ci è stato comunicato.

    Da questa e da altre analoghe situazioni il Dipartimento Sinistri ha preso la decisione di realizzare una pubblicazione che ha raccolto, suddividendole per tematiche, alcuni post pubblicati in questo blog.

    “ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO…” è un leggero ed agile compendio realizzato per entrare in confidenza con la parte più impegnativa della vita di una polizza: quando si tratta di dover segnalare una criticità, sul come gestirla efficientemente evitando complicazioni.

    Dovrebbe essere stato redatto in modo semplice ed in forma comprensibile, lo abbiamo testato con dei professionisti. Per andare incontro alle diversità di approccio alla lettura lo abbiamo realizzato sia in cartaceo che in forma elettronica. E’ già disponibile su piattaforma www.amazon.it

    Tutti noi ci auguriamo possa essere il primo di una serie di compendi utili a migliorare la nostra esperienza lavorativa. Siamo ansiosi di conoscere le vostre opinioni!
    Buona lettura!

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  • IL VISTO NON VISTO

    Parliamo oggi di Visto di Conformità.

    Innanzitutto, che cos’è? È un controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria da parte di soggetto abilitato ma estraneo all’amministrazione finanziaria. Apposto generalmente sulle dichiarazioni fiscali, il soggetto abilitato attesta il corretto adempimento degli obblighi tributari. Oggi ne sentiamo parlare molto spesso per la cessione dei crediti in materia di bonus edilizi.

    Chi sono i soggetti abilitati all’apposizione del Visto di conformità? Sono i responsabili dell’assistenza fiscali dei CAF, i commercialisti, i consulenti del lavoro. Quali requisiti devono possedere? Devono essere soggetti abilitati ai servizi telematici ed essere in possesso di apposita abilitazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questi professionisti devono essere in possesso, superfluo dirlo, di apposita polizza di RC Professionale a copertura della specifica attività.

    Come di consueto, riportiamo di seguito alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente appone Visto di conformità in relazione a crediti da portare in compensazione. Dopo alcuni anni, seguito controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve un atto di recupero dei crediti portati in compensazione in quanto il Visto di conformità all’epoca apposto è stato ritenuto non valido dall’Agenzia delle Entrate. Il soggetto che all’epoca aveva apposto il Visto aveva i requisiti per poterlo apporre, aveva fatto domanda di abilitazione all’Agenzia delle Entrate ma alla data in cui aveva apposto il Visto di conformità non risultava ancora abilitato.
    • L’assicurato è un commercialista. Per il proprio cliente deve apporre il Visto di conformità in relazione alla compensazione di un credito. Seguito verifiche successive da parte dell’Agenzia delle Entrate, il cliente riceve atto di recupero del credito portato in compensazione. Il Visto di conformità apposto all’epoca è risultato non valido in quanto la dichiarazione sulla quale è stato apposto è stata inviata da professionista differente. La normativa di riferimento richiede invece che il professionista che appone il Visto e il professionista che invia la dichiarazione coincidano.

    Lasciamo a Voi lettori le riflessioni su quale dei due sinistri sia potenzialmente coperto dalla polizza di RC Professionale, confermiamo solo che uno dei due sinistri è stato pagato mentre per l’altro purtroppo non abbiamo potuto fare altro che constatare l’inoperatività delle garanzie di polizza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti.

    Al prossimo post!

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 3

    Torniamo ad approfondire la tematica relativa alle obbligazioni di mezzi e di risultato, questa volta però con specifico riferimento alle professioni tecniche.

    Un ingegnere, architetto o geometra ha un mero obbligo di svolgere diligentemente l’incarico ricevuto oppure è tenuto a conseguire il risultato avuto di mira dal cliente committente?

    Facciamo subito un esempio concreto: un ingegnere viene incaricato di redigere un progetto avente ad oggetto la costruzione di un edificio sul terreno del committente.  L’opera viene realizzata sulla base di tale progetto ma, al termine dei lavori, si scopre che il progettista non si era attenuto alle prescrizioni dell’ente comunale in relazione all’altezza del solaio di fondazione dell’edificio.

    Quello del tecnico progettista è un obbligo di risultato in quanto è tenuto a realizzare un progetto che sia concretamente utilizzabile (risultato).

    Tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che ha avuto di modo di precisare che, qualora il progetto non sia utilizzabile, il committente può rifiutarsi di pagare il compenso pattuito al professionista sollevando l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. (Cass. n. 1214 del 18/01/2017).

    Quando si configura l’inadempimento del progettista? Sostanzialmente quando vi sono errori tecnici che compromettono la successiva realizzabilità dell’opera a regola d’arte (per esempio: al termine dei lavori il committente lamenta un’errata posa del pavimento che non deriva da errore nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione bensì da un vizio progettuale).

    Dal momento, inoltre, che la redazione del progetto edilizio è un’attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il tecnico progettista è tenuto ad assicurare che il progetto elaborato sia conforme alla normativa urbanistica e a individuare la corretta proceduraamministrativa da utilizzare, in modo da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che potrebbero condizionare la successiva realizzazione dell’opera (Cass. ordinanza n. 13880 del 31/05/2018, Cass. sentenza n. 8014 del 21/05/2012). Pertanto, se l’opera descritta nel progetto non è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia in vigore il progettista risulterà inadempiente, essendo il progetto errato o comunque inadeguato.

    Rientrano invece nell’ambito delle obbligazioni di mezzi le prestazioni del tecnico che assume l’incarico di direttore dei lavori.

    Innanzitutto occorre precisare quali sono i compiti del direttore dei lavori.

    In buona sostanza, il direttore dei lavori è tenuto a sorvegliare l’esecuzione dell’opera. Deve quindi verificare costantemente che l’opera via via realizzata corrisponda a quanto previsto nel progetto, impartire i necessari accorgimenti tecnici per garantire che l’opera non presenti vizi costruttivi, segnalare eventuali vizi riscontrati e controllare che l’impresa esecutrice si attenga alle disposizioni impartite.

    Qualora al termine dei lavori emerga un vizio o difetto, il direttore dei lavori risponde in solido con l’impresa esecutrice, nonché con il progettista qualora si tratti di vizio di progettazione.

    Come anticipato, secondo la giurisprudenza quella del direttore dei lavori è comunque un’obbligazione di mezzi, con la precisazione però che, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi, gli sono richieste particolari competenze tecniche al fine di assicurare nel caso concreto il risultato che il committente si aspetta di conseguire (Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004).

    Ci sono poi molteplici altre ipotesi in cui potrebbe configurarsi una responsabilità professionale in capo al professionista tecnico, ipotesi in relazione alle quali si può discutere se si tratti di un’obbligazione di mezzi o di risultato.

    Pensiamo al caso del geometra che deve presentare una pratica in sanatoria in quanto il committente deve vendere l’immobile. Tendenzialmente sul professionista tecnico grava un obbligo di mezzi: il tecnico si impegna a inviare l’istanza all’ente amministrativo predisponendo tutta la necessaria documentazione. A diversa conclusione potrebbe però giungersi nel caso in cui il tecnico venga incaricato dal committente di predisporre la documentazione ed ottenere la sanatoria entro una determinata data in modo da procedere alla vendita dell’immobile nel termine concordato con l’acquirente.

  • ASSISTENZA ALLA MEDIAZIONE, MEDIATORE CIVILE E FAMILIARE

    Molto spesso ci viene chiesto se la polizza Rc professionale dell’avvocato preveda la copertura per l’attività di mediazione. È utile sottolineare come la domanda così formulata risulti incompleta in quanto occorrerebbe effettivamente chiedere se il cliente svolga l’assistenza alla mediazione oppure sia un mediatore vero e proprio. Una risposta puntuale ed esaustiva al quesito è diventata imprescindibile alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla Riforma Cartabia riguardanti anche l’istituto della mediazione. Si pensi inoltre al fatto che, negli ultimi anni, la mediazione ha acquisito sempre più rilevanza quale modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie.

    Per l’assistenza alla mediazione, come detto, si intende una delle attività tipiche dell’avvocato: con apposito mandato il legale assiste il cliente davanti al mediatore presso la camera di mediazione /conciliazione al fine di provare a comporre bonariamente una controversia. Il fine dell’istituto è ovviamente quello deflattivo ossia evitare che venga instaurato un giudizio e quindi sovraccaricare i Tribunali di contenziosi. La polizza professionale dell’avvocato copre, come normato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività di assistenza alla mediazione e non quella di mediatore. Viene coperta quindi l’attività di assistenza che il legale presta al cliente in sede di mediazione/conciliazione. Si tratta quindi di attività ORDINARIA dell’avvocato e di conseguenza sarà compresa nello “split del fatturato” dell’attività tipica del legale senza bisogno di precisazioni ulteriori:

    Diversamente, per la copertura di eventuali danni causati involontariamente a terzi scaturenti dall’attività di mediatore, esiste una polizza dedicata. Il professionista in qualità di mediatore può sottoscrivere un contratto assicurativo specifico con massimale non inferiore ad euro 500.000 (come da decreto ministeriale). Sul massimale si segnala che un’ultima novità normativa stabilisce che gli organismi di mediazione / mediatori abbiano come limite di indennizzo euro 1.000.000,00. Per i mediatori civili UIA SRL commercializza una polizza ad hoc, previa compilazione del questionario specifico sotto riportato. Questa polizza assicura l’organismo di mediazione oppure il singolo mediatore coprendo le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’organismo di mediazione e che vengono dichiarate sul questionario, ad eccezione di quanto è espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    Trattasi quindi di due differenti rischi assicurativi. Non tutti gli avvocati sono mediatori civili e qualunque professionista che voglia diventare mediatore può seguire un apposito corso di formazione e superare il relativo esame finale. Riportiamo un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio.

    L’assicurato è un avvocato che riceve una contestazione derivante da un errore compiuto proprio durante all’assistenza alla mediazione all’interno di un procedimento di impugnazione di una delibera assembleare. In tale procedimento, infatti, chi impugna è tenuto, dapprima, a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ad incardinare il processo civile entro il medesimo termine, questa volta decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. A causa di una dimenticanza dell’avvocato incaricato, il termine non è stato rispettato con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa. Dal punto di vista dell’attività effettivamente svolta ed assicurata, il sinistro è risultato in copertura.

    Diversamente, un esempio di sinistro riguardante il mediatore civile, ha riguardato una contestazione mossa dalla una delle parti allo stesso mediatore in sede di conciliazione. L’errore imputato all’organismo ha riguardato un mancato invito alla partecipazione di una delle parti con conseguente esito negativo della procedura conciliativa.

    Infine, qualche parola va spesa sulla mediazione familiare. Il mediatore familiare è un professionista terzo, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia di fatto o sposata, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Egli opera nel segreto professionale e in autonomia rispetto al procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio. Scopo del meditatore è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati volti alla protezione ed al benessere dei figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

  • TECNOLOGI ALIMENTARI – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo rispondere a richieste, pervenute negli ultimi giorni dai lettori, di avere esempi concreti in relazione alle polizze di RC Professionale per i Tecnologi Alimentari.

    Premessa: chi è il Tecnologo Alimentare? Di cosa si occupa in concreto? È il professionista che studia, progetta, realizza, assicura la produzione alimentare con l’impiego delle tecnologie e dei processi necessari.

    Rientrano nelle competenze del Tecnologo Alimentare attività quali:

    1. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti anche in collaborazione con altri professionisti;
    2. le analisi dei prodotti alimentari; l’accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti.
    3. la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
    4. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
    5. lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie.

     Il titolo di tecnologo alimentare spetta a colui che ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, ha superato l’Esame di Stato previsto per l’abilitazione all’esercizio della professione, è iscritto ad un Albo Regionale, osserva gli obblighi dell’aggiornamento professionale, rispetta la deontologia professionale secondo un codice deontologico. Anche per questa professione è prevista l’obbligatorietà della polizza di RC professionale.

    Fatta questa premessa generale, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    1. L’assicurato è un tecnologo alimentare. Riceve incarico dal suo cliente di redigere piano analitico annuale relativo alle procedure, all’autocontrollo e all’adeguamento dell’attività produttiva, secondo lo schema previsto dalla normativa. Nella redazione del piano l’assicurato per errore non inserisce alcuni dei campi richiesti. A seguito di verifica da parte dell’Ente preposto il cliente dell’assicurato si vede recapitare delle sanzioni. All’assicurato viene richiesto di rimborsare le sanzioni comminate al suo cliente a seguito del suo errore. Seguito denuncia di sinistro e valutazione della documentazione necessaria alla corretta istruttoria della pratica il sinistro viene ritenuto in copertura e si procedere alla liquidazione dello stesso al netto della franchigia contrattualmente a carico dell’assicurato.
    • L’assicurato è un tecnologo alimentare. Su incarico di un cliente deve effettuare controlli su una partita di vino prodotta dall’azienda cliente. Successivamente a seguito di controlli la partita di vino viene ritirata dal mercato per la presenza di residui. L’azienda cliente chiede all’assicurato il risarcimento del danno subito individuato nei costi per il ritiro del prodotto e nei danni da immagine. Il danno da immagine, come abbiamo già avuto modo di discutere in precedente post di questo blog, non rientrano nella copertura assicurativa. Per quanto riguarda invece il ritiro del prodotto difettoso dal mercato sussiste polizza ad Hoc che di norma le grandi aziende sottoscrivere proprio per tutelarsi da queste evenienze. Qual è l’errore del professionista invece? Potrebbe essere stato un controllo superficiale oppure un mancato controllo. Ma resta il fatto che i danni lamentati non rientrano nella copertura assicurativa di RC Professionale, mentre, per il mancato controllo o per il controllo superficiale da parte dell’assicurato, si possono effettuare valutazioni relative alla copertura assicurativa solo di fronte a documentazione specifica a supporto della richiesta danni avanzata.

    Speriamo con il post odierno di aver risposto alle domande dei lettori. Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 2.

    Abbiamo già avuto modo di parlare della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Oggetto delle obbligazioni di mezzi è lo svolgimento diligente da parte del debitore dell’attività prevista, senza che rilevi il raggiungimento o meno di uno specifico risultato. Diversamente, nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna ad assicurare proprio il conseguimento del risultato voluto dal creditore.

    Tale ripartizione interessa anche l’ambito della responsabilità medica.

    Possiamo infatti domandarci se il medico sia vincolato a conseguire un determinato risultato (e in tal caso dovrebbe essere ritenuto responsabile per il mancato conseguimento del risultato avuto di mira) o se, piuttosto, il medesimo sia solo tenuto ad operare diligentemente in vista di quello specifico risultato (es. la guarigione del paziente), il cui mancato ottenimento, però, non incide sull’inadempimento qualora la condotta del professionista sia stata adeguatamente diligente.

    Pensiamo al medico di base: non vi è dubbio che l’obbligazione di tale professionista sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto si impegna a suggerire la terapia più adatta allo specifico caso concreto, eventualmente consigliando al paziente visite presso altri specialisti. Nel caso invece di medici specializzati in altre branche e, in particolare, nel caso del chirurgo estetico?

    Prendiamo come esempio il caso di un paziente che si sottopone ad intervento di mastoplastica additiva e che ad esito dell’intervento non ottiene quanto si aspettava: il chirurgo estetico che pur ha operato con diligenza e perizia può essere considerato inadempiente?

    Secondo la tesi giurisprudenziale dominante, l’obbligazione del medico sarebbe sempre un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’inadempimento del medico non potrebbe mai essere desunto in via automatica dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira, ma dovrebbe essere sempre valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e in particolare del dovere di diligenza (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918). Tale dovere di diligenza, previsto dall’art. 1776 co. 2 c.c., varia ovviamente a seconda del grado di specializzazione del professionista e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare.

    In merito al chirurgo estetico secondo un filone giurisprudenziale sarebbe possibile parlare di obbligo di risultato più che di mero obbligo di mezzi (o di diligenza).

    Il chirurgo specializzato in medicina estetica sarebbe soggetto non tanto all’obbligo di fornire cure al paziente, quanto a quello di migliorarne le imperfezioni estetiche. Il paziente si sottopone a un determinato trattamento proprio per ottenere un certo risultato estetico e non “per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo”. Di conseguenza, tale disciplina chirurgica si presterebbe ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato che di mezzi (in questi termini Tribunale di Pistoia sentenza n. 595 del 30/06/2021).

    La giurisprudenza sul punto non è tuttavia conforme in quanto, secondo un altro orientamento, anche l’obbligazione del chirurgo estetico sarebbe un’obbligazione di mezzi. In tal senso, il chirurgo estetico non sarebbe chiamato a rispondere del mancato raggiungimento del risultato che il cliente attendeva, purché tale mancato raggiungimento non sia dovuto a negligenza e imperizia e fermo, comunque, l’obbligo del professionista di prospettare al paziente la reale possibilità di ottenimento del risultato perseguito (Tribunale di Bari sentenza n. 1780/2011). Da qui dunque deriva l’assoluta centralità nell’ambito della medicina estetica del consenso informato: a tutela non solo del paziente, ma anche del professionista stesso, è sempre necessario fornire una dettagliata informazione in merito alla conseguibilità o meno del miglioramento estetico, in merito alla sussistenza di possibili rischi e benefici ecc.

    Anche per quanto riguarda la responsabilità di un altro professionista dell’ambito medico – il dentista – non si registra un’uniformità di vedute.

    Pensiamo ad esempio al dentista che installa una protesi dentaria che a causa di un appoggio basale non adeguato si rompe poco tempo dopo l’intervento.

    Da un lato, secondo un primo filone giurisprudenziale, l’obbligazione del dentista si configurerebbe come un’obbligazione di risultato in quanto l’attività del dentista verrebbe ad estrinsecarsi in un risultato esterno (Tribunale di Firenze sentenza n. 2932/1998). Di diverso avviso è invece la sentenza n. 10741/2002 della Corte di Cassazione, che ha affermato che la prestazione del dentista non darebbe mai origine ad un opus materiale; pertanto, anche in caso di installazione di una protesi, assumerebbe rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi.

    In conclusione, anche l’indirizzo che inquadra l’obbligazione dei chirurghi plastici e dei dentisti nell’ambito delle obbligazioni di mezzi evidenzia comunque l’importanza del consenso informato: solo con l’indicazione puntuale del risultato a cui l’operazione tende e dei relativi rischi e benefici il paziente potrà valutare e successivamente esprimere un consenso consapevole all’intervento.

  • RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”

    Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover.  

    Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.

    Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.

    Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.

    La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

    Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.

    Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.

    Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:

    1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;

    2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.

    Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;

    b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    (Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00

    La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.

    Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.

  • ASSEVERAZIONE, SUPER BONUS, BONUS MINORI, SISMA BONUS….

    Normativa specifica introdotta dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, e poi oggetto di svariate e numerose modiche, ancora oggi oggetto di numerose richieste a livello assicurativo e ancora oggi oggetto di numerosi chiarimenti.

    Ma chi è il soggetto Asseveratore? È il tecnico abilitato per la redazione dei documenti necessari per accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla normativa. Attenzione! Trattasi di diverso soggetto rispetto a colui che appone il Visto di conformità per la cessione del credito derivante dai lavori di cui alla dichiarazione (asseverazione) rilasciata dal tecnico Asseveratore. Il primo di norma è un tecnico (ingegnere, geometra, perito, architetto…) il secondo di norma è un commercialista o un consulente del lavoro.

    Entrambe le figure sono accomunate dall’obbligo di sottoscrivere una polizza di RC Professionale a garanzia dell’attività svolta e che possa risarcire eventuali danni a soggetti terzi derivanti da un errore nello svolgimento della attività professionale specifica. Della polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di apposizione dei Visti di conformità avremo modo di parlare in un prossimo post. Oggi ci dedichiamo alla polizza di RC Professionale a copertura dell’attività di Asseverazione.

    Purtroppo, o per fortuna, ad oggi la casistica dei sinistri derivanti dall’attività di Asseveratore è ancora scarsa, pertanto, nel post di questa settimana, vogliamo rimarcare l’importanza, anche per questa tipologia di rischio, di una corretta compilazione del questionario/modulo di proposta che viene sottoposto al nostro professionista per la stipula della polizza.

    Innanzitutto, le informazioni di base sul rischio:
    1. Quale massimale? Ricordiamo che la normativa chiede una copertura assicurativa pari all’importo dei lavori da asseverare – ecobonus 110% – e comunque non inferiore a € 500.000. Pertanto, se l’importo dei lavori è pari a € 350.000 il professionista deve richiedere un massimale di polizza pari a € 500.000, se l’importo dei lavori è pari a € 625.000 il massimale di € 500.000 non è capiente e la pratica verrà respinta da Enea.
    2. È necessaria la postuma? Il D. L. 34/2020 prevede una garanzia postuma di 5 anni ma l’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per effettuare verifiche e controlli, pertanto, la postuma ideale sarebbe di 10 anni. Da acquistare alla sottoscrizione del contratto o successivamente alla chiusura della pratica l’importante è che il professionista si ricordi di attivare con la propria Compagnia assicurativa la garanzia postuma nei termini e nelle modalità previste dal contratto assicurativo.
    3. Quali soni i dati dell’incarico assunto dal professionista? Per quali bonus verrà rilasciata l’asseverazione? Quando sono iniziati, o inizieranno, i lavori? Qual è l’importo complessivo dei lavori? Dove si trova l’immobile che sarà oggetto di asseverazione?
    4. In caso di polizza intestata ad una Società, quali sono i riferimenti del soggetto Asseveratore (nome, cognome, codice fiscale)?

    L’assunzione del rischio da parte della Compagnia assicurativa, ricordiamo che viene calibrato sulla base di queste informazioni di base, informazioni che sono poi rilevanti anche in caso di sinistro. Quali potrebbero essere i motivi per cui, rispetto a queste informazioni di base, un sinistro potrebbe essere respinto? Vediamo di seguito alcuni esempi:

    1. Massimale di polizza non capiente rispetto all’importo dei lavori
    2. Polizza scaduta, asseverazione rilasciata dopo la scadenza della polizza che non è stata rinnovata e/o prorogata
    3. Asseverazione rilasciata in corso di polizza ma mancato acquisto garanzia postuma e denuncia di sinistro successiva
    4. Asseverazione rilasciata da soggetto differente dal professionista indicato nel questionario/modulo di proposta
    5. Asseverazione rilasciata da soggetto privo dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di Asseveratore
    6. Asseverazione rilasciata su immobile differente rispetto a quello indicato nel questionario/modulo di proposta
    7. Asseverazione rilasciata su immobile di proprietà del soggetto Asseveratore, in questo caso entra in gioco il concetto di terzietà del soggetto danneggiato che abbiamo già trattato sul nostro blog.

    Torneremo sicuramente in argomento prossimamente per esaminare nello specifico i sinistri che, inevitabilmente, nei prossimi anni arriveranno.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti qualche utile consiglio:

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 10

    Nuovo appuntamento dedicato al ciclo di approfondimento dei sinistri aperti sulle polizze con incarichi sindacali. Ribadiamo quali sono i numeri a cui ci troviamo di fronte: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali. La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Anche oggi vi parliamo quindi della gestione pratica di un sinistro riguardante un commercialista con incarichi sindacali.

    L’Assicurato chiede l’apertura del sinistro in quanto ha ricevuto, unitamente alla società presso la quale svolge l’incarico di sindaco, ai componenti del CdA e agli altri membri del Collegio Sindacale, un atto di citazione da parte di una società fornitrice.

    Quest’ultima società lamenta un danno di €800.000 derivante dal mancato pagamento delle forniture di merci effettuate nonché un danno da mancato guadagno. Non avendo ottenuto il credito asseritamente vantato e ritenendo che l’ingente situazione debitoria fosse da imputare alla mala gestio dell’organo amministrativo e a quello di controllo, la società attrice rende noto di aver provveduto a depositare istanza di fallimento.

    Come abbiamo ormai imparato, i controlli preliminari da effettuare riguardano innanzitutto la copertura o meno dello specifico incarico su cui viene denunciato il sinistro e l’eventuale presenza di perdite e/o di circostanze mai segnalate.

    Nel caso in esame, l’incarico era stato debitamente riportato su tutte le polizze di anno in anno stipulate. Anche sulla polizza dell’ultima annualità l’Assicurato aveva indicato la mansione di sindaco specificando che avrebbe proseguito l’incarico fino all’eventuale revoca.

    Dalle ricerche effettuate, inoltre, è emerso che negli esercizi precedenti la società è sempre stata in utile. Ciò peraltro è stato confermato anche dai bilanci richiesti all’Assicurato.

    Terminata questa fase, dopo aver escluso una pregressa conoscenza della situazione debitoria da parte dell’Assicurato (come detto, peraltro, fino all’anno precedente la società non era in perdita), esaminiamo nel merito le contestazioni che vengono mosse all’Assicurato.

    La prima cosa da evidenziare è che la società fornitrice lamenta nel proprio atto di citazione una presunta alterazione delle scritture contabili e dei bilanci, alterazione che avrebbe poi portato ad una grave situazione di dissesto economico. Nello specifico, al Collegio Sindacale viene contestata una condotta omissiva caratterizzata da dolo e da colpa.

    La polizza di r.c. professionale copre unicamente le condotte colpose che abbiano cagionato un danno. Nella polizza è infatti espressamente prevista l’esclusione delle richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi posti in essere dall’Assicurato.

    È evidente, quindi, che l’operatività della polizza è subordinata all’accertamento di una responsabilità connotata unicamente da colpa (es. mancato rilievo di criticità nella gestione e richiesta di chiarimenti), dovendosi invece escludere l’attivazione delle garanzie assicurative nel caso di dolo.

    Altra considerazione: la società attrice lamenta un danno da mancato guadagno derivante dall’impossibilità, a causa del mancato pagamento delle fatture, di reinvestire il credito ottenendo nuovi profitti. Dalla copertura assicurativa sono chiaramente esclusi i danni consequenziali, intesi come danni non conseguenti alla condotta dell’Assicurato ma riguardanti perdite (come appunto la perdita di profitto).

    Il sinistro è ancora aperto in quanto il procedimento giudiziario è ad oggi pendente in attesa della pronuncia del Giudice.

    Dal momento che nel caso esaminato oltre il nostro Assicurato sono coinvolti altri soggetti, è opportuno fare una precisazione: le condizioni contrattuali prevedono che gli Assicuratori rispondono unicamente per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

    Cosa significa? Significa che a meno che non ci sia una diversa pronuncia del Giudice, ogni Compagnia risponde solo per la quota di danno causata dal proprio Assicurato.

    Peraltro, anche nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di porre a carico di un solo Assicuratore il risarcimento integrale del danno, l’Assicuratore avrebbe comunque diritto di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle rispettive Compagnie, recuperando da ciascuno la quota a loro carico.

    Nel caso in cui, quindi, le parti riescano a trovare un accordo bonario (eventualmente anche in corso di causa) ogni soggetto coinvolto risponderà esclusivamente della propria quota e anche le Compagnie assicurative risponderanno solo della quota a carico del proprio assicurato.