Categoria: novelle

  • Ciclone Harry e polizze Cat-Nat – facciamo il punto

    Tutti noi abbiamo potuto vedere in questi ultimi giorni le immagini del Ciclone Harry, delle zone colpite e dei danni conseguenti. Anche noi di UIA ci siamo permessi di “analizzare” l’evento da un punto di vista assicurativo.

    Il ciclone Harry è uno di quegli eventi che stanno facendo emergere in modo concreto criticità e aspettative sul nuovo mondo delle polizze Cat-Nat. Harry ha mostrato un punto critico nella normativa:
    non tutti i fenomeni “da ciclone” rientrano automaticamente nella polizza Cat-Nat obbligatoria.

    Che cosa prevede la polizza? Quali sono gli eventi catastrofali oggetto della polizza secondo la normativa oggi in vigore? La copertura obbligatoria riguarda solo questi eventi catastrofali:

    • TERREMOTO
    • ALLUVIONE/INONDAZIONE
    • FRANA

    Gli eventi a cui abbiamo assistito con il Ciclone Harry, quindi, non sono oggetto di copertura? Diremmo di no in quanto le mareggiate – in questo caso provocate dal Ciclone Harry – non sono oggetto di copertura delle polizze Cat-Nat come pensate dalla normativa.

    Qual è la differenza tra una mareggiata e una inondazione/alluvione? La mareggiata è l’invasione di acqua marina causata dal mare che “entra dalla costa”, generalmente come conseguenza di onde violente, cicloni e tempeste. L’inondazione/alluvione invece è l’allagamento causato da acqua che “arriva da terra”, generalmente come conseguenza di esondazioni di fiumi o torrenti.

    Insomma, una differenza tecnica sottile ma decisiva che ha evidenziato quello che tutti definiscono un “vuoto normativo” nella disciplina prevista per le polizze Cat-Nat obbligatorie.

  • PARLIAMO DI CIRCOSTANZE

    Spesso ci viene chiesto se sia necessario denunciare un sinistro anche quando non c’è ancora una richiesta risarcitoria ma solo la possibilità che, in futuro, l’attività professionale dell’Assicurato possa essere contestata e possa essere avanzata una richiesta di indennizzo.

    “Un mio ex assistito non è contento dell’esito del giudizio. Dice che non ho depositato in giudizio dei certificati che mi avrebbe inviato via mail, ma io ho prodotto tutto. Ho già risposto alla comunicazione ricevuta. Devo segnalare il sinistro anche se non è stata formulata alcuna pretesa economica o per la denuncia possiamo aspettare gli eventuali sviluppi?”

    Accade di frequente che l’Assicurato sia restio ad aprire una pratica di sinistro quando non vi è nemmeno una contestazione da parte del cliente.

    Denunciare una circostanza di sinistro è tuttavia importante.

    In primo luogo, è un obbligo previsto dalle condizioni contrattuali: le circostanze di sinistro devono essere comunicate agli Assicuratori al pari delle richieste di risarcimento appena l’Assicurato ne viene a conoscenza.

    Inoltre, una pronta denuncia di un fatto da cui può derivare una richiesta risarcitoria è uno strumento di tutela per l’Assicurato stesso. Trattandosi di polizza in claims made, la pratica di sinistro viene aperta sulla polizza in essere al momento della denuncia della circostanza. I successivi sviluppi e l’eventuale richiesta di risarcimento rimarranno gestiti nell’ambito della pratica di sinistro già aperta.

    Che cosa si intende per circostanza?  Circostanza è qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una richiesta di risarcimento o qualsiasi manifestazione di avanzare una richiesta di risarcimento anche se non motivata.

    Nell’accezione di circostanza rientrano, per esempio, l’errore di cui l’Assicurato è venuto a conoscenza (come l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata oltre il termine, di cui ci si può accorgere leggendo l’eccezione sollevata dalla controparte nella comparsa di costituzione) e la generica contestazione dell’attività svolta (il cliente che lamenta di aver perso la causa per colpa dell’avvocato e che si rivolge ad un altro legale).

    La circostanza deve essere quindi denunciata in corso di polizza entro le tempistiche previste dal contratto.

    Le condizioni di polizza escludono invece espressamente le circostanze note, ossia quelle circostanze (atti, fatti o eventi) conosciute dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza.

    Nel questionario assuntivo, nella sezione dedicata ai sinistri e alle circostanze, viene infatti richiesto all’Assicurato di comunicare non solo le richieste di risarcimento ricevute, ma anche eventuali circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento.

    La compilazione di tale sezione è fondamentale perché sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurato viene determinato il rischio (assumibilità del rischio, premio applicato, franchigia, retroattività ecc.).

    L’omessa segnalazione di precedenti circostanze rende la dichiarazione dell’Assicurato incompleta e non veritiera.

    Da ultimo occorre ricordare che il fatto che la polizza preveda una retroattività illimitata o, comunque, estesa ad un periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza non comporta la copertura delle richieste di risarcimento relative a circostanze che erano già a conoscenza dell’Assicurato.

    Possiamo a tal fine ricordare alcune pronunce in merito.

    L’estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipula della polizza è frutto di una precisa scelta dell’assicuratore, che di sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni […] L’alea non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell’assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi […] i contratti contenenti la clausola claims made normalmente delimitano la garanzia ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza la possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.” (Tribunale di Palermo, Sezione Terza, Sentenza n. 2875/2022).

    Ancor più recentemente si è espresso in questi termini il Tribunale di Palermo: “Ora, non vi è dubbio che, alla data di sottoscrizione del modulo della proposta di polizza (……), ove l’avv. ………. dichiarava e sottoscriveva di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una richiesta contro l’assicurato, lo stesso aveva già conoscenza della sentenza del ……… pubblicata …… con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di impugnativa della delibera per tardività […] La superiore circostanza – non contestata dal convenuto – denota che con la pubblicazione della sentenza n ……… il difensore non poteva ignorare che la pronuncia di inammissibilità del ricorso lo esponeva ad un’azione di responsabilità professionale” (Sentenza n. 1613/2025).

    Al prossimo post!

  • AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Legge n. 1/2026: nuove tutele e perimetro della responsabilità erariale

    Il 7 gennaio 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2026, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, e introduce modifiche alle funzioni della Corte dei conti.

    Quali sono gli obiettivi della riforma?

    La riforma nasce dall’esigenza di:

    • ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella Pubblica Amministrazione, ovvero il timore di incorrere in sanzioni personali che paralizza decisioni e atti amministrativi;
    • chiarire e limitare il perimetro della responsabilità erariale per renderla più prevedibile e sostenibile;
    • rafforzare i controlli, la trasparenza e la gestione corretta dei fondi pubblici attraverso meccanismi giuridici più moderni e coerenti con le esigenze operative delle amministrazioni.

    Quali sono le principali novità in materia di responsabilità erariale?

    a) Ridefinizione di “colpa grave”

    Un punto cardine della legge è la nuova definizione della colpa grave, che costituisce elemento soggettivo centrale per l’addebito di responsabilità:

    • si considera colpa grave soltanto la violazione manifesto delle norme di diritto, travisamento dei fatti o negazione di evidenze documentate;
    • vengono previste precise ipotesi in cui la responsabilità si configura solo in presenza di dolo, riducendo il rischio di addebiti basati su valutazioni meramente discrezionali.

    b) Presunzione di buona fede e tutele per gli organi politici

    La legge introduce presunzioni di buona fede per i titolari degli organi politici quando adottano atti attraverso procedure corrette e in coerenza con i pareri tecnici degli uffici competenti.

    c) Limiti di risarcimento

    Viene previsto un tetto massimo al risarcimento per danno erariale, con l’obiettivo di evitare sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla perdita patrimoniale reale:

    • il risarcimento è limitato fino al 30 % del debito accertato, con norme specifiche sulla quantificazione di eventuali vantaggi acquisiti dalla pubblica amministrazione;
    • l’eventuale recupero del restante è subordinato a regole e criteri precisi.

    d) Obbligo di copertura assicurativa

    L’assetto prevede forme di copertura assicurativa per i funzionari pubblici, con polizze che possono tutelare dagli effetti economici di un giudizio per danno erariale, purché compatibili con principi di responsabilità personale e interesse pubblico.

    Come cambia il ruolo della Corte dei conti?

    La legge aggiorna anche le funzioni della Corte dei conti prevedendo:

    • un rafforzamento dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica;
    • l’estensione dei poteri di controllo preventivo su specifici atti amministrativi;
    • nuove sanzioni legate ai ritardi nei procedimenti connessi al PNRR e al PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare).

    Inoltre, la legge prevede una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con un progetto di revisione complessiva delle funzioni e delle strutture centrali e territoriali della magistratura contabile.

    Da quando si applica la normativa?

    Alcune delle misure previste dalla legge entrano in vigore immediatamente alla sua pubblicazione, mentre altre richiedono decreti attuativi o l’adozione di regole secondarie per dettagli operativi e applicativi pratici. Parte delle nuove regole si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti. Ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • COME DENUNCIARE UN SINISTRO NEL 2026

    Comincia un nuovo anno e, ancora una volta, vogliamo tornare su un argomento sempre attuale… “come si denuncia un sinistro?”

    Capita ancora frequentemente di ricevere denunce senza alcun riferimento al nominativo dell’assicurato e al numero di polizza.

    Spesso le denunce sono talmente generiche che non risulta possibile nemmeno procedere ad un inquadramento preliminare dei fatti.

    Riceviamo ancora comunicazioni prive di allegati che chiedono l’apertura del sinistro e dedicano solo poche righe alla spiegazione dei fatti: “un mio assistito non è soddisfatto dell’esito del giudizio e mi contesta di non averlo adeguatamente informato”, “un cliente ha ricevuto una cartella di pagamento per un errore da me commesso nella predisposizione della sua dichiarazione dei redditi, “mi sono accorto di aver notificato tardivamente un’opposizione a decreto ingiuntivo” ecc.

    Ricostruire adeguatamente i fatti e le eventuali responsabilità dell’assicurato è necessario e imprescindibile per poter effettuare l’istruttoria del sinistro.

    Già con la denuncia di sinistro occorrerà quindi chiarire, per esempio, cosa viene contestato all’assicurato, qual è stata l’attività svolta dall’assicurato, in che periodo temporale si collocano i fatti, quali circostanze hanno causato l’errore professionale, quale danno è derivato dall’errore ecc.

    Ricordiamo quindi cosa bisogna fare per denunciare un sinistro:
    1. Abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro e ai quali chiediamo di scrivere: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
    2. Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
    3. Indicate sempre nell’oggetto della mail COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un agevole recupero del contratto assicurativo
    4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro, è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
    a. Copia polizza firmata,
    b. Copia pagamento del premio,
    c. Relazione dettagliata dell’assicurato in merito ai fatti contestati,
    d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.

    L’Ufficio sinistri, con la comunicazione di conferma apertura del sinistro, vi indicherà gli eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda dello specifico caso concreto, risultano necessari per il completamento dell’istruttoria.

  • IMPATTO DELLA RIFORMA 2025 SULLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

    Continuiamo a parlare delle polizze Donazioni. Abbiamo chiesto supporto ai sistemi di AI, per una valutazione e una stima del possibile impatto in ambito assicurativo della riforma sul regime delle Donazioni, il risultato è il seguente:

    1 IMPATTO TECNICO–ATTUARIALE

    📉 Riduzione del rischio assicurato:

    • azioni di riduzione andate a buon fine,
    • contenziosi lunghi,
    • richieste di restituzione contro terzi acquirenti.

    ➡️ Stima riduzione sinistrosità attesa:

    • –30% / –50% sulle donazioni ordinarie
    • –10% / –20% sulle situazioni complesse

    ⚙️ Effetti su Pricing & Riserva

    • Premi presumibilmente riducibili del 10–25% entro il 2028.

    2 IMPATTO COMMERCIALE

    📊 Domanda di mercato: diminuzione moderata

    • 2025–2026 → domanda stabile (il mercato non si fida subito della riforma).
    • 2027–2030 → riduzione del 10–20% per minore percezione di rischio.

    🧭 Cambiamento nel comportamento dei distributori e apertura verso opportunità commerciali alternative

    La riforma crea spazio per nuove coperture:

    • polizze per trust e vincoli patrimoniali,
    • prodotti per successioni complesse,
    • coperture per passaggi generazionali aziendali (family business).

    3 IMPATTO OPERATIVO INTERNO (Underwriting, Claims, Network)

    UNDERWRITING aggiornamento dei criteri per:

    • valutazione delle annualità della donazione,
    • trasparenza atti,
    • struttura familiare,
    • presenza di potenziali legittimari.

    CLAIMS MANAGEMENT

    • Meno sinistri, ma più “tecnici” e con richiesta maggiore di formazione specifica.
    • Focus su:
      • conformità atti,
      • timeline delle trascrizioni,
      • nuove regole di opponibilità ai terzi.

    DISTRIBUZIONE

    • Gli intermediari dovranno:
      • aggiornare l’argomentario commerciale,
      • spiegare perché la polizza resta utile nonostante il minor rischio,
      • differenziare il prodotto rispetto alle tutele legali introdotte dalla riforma.

    🚀 Conclusione generale alla quale siamo arrivati

    La riforma 2025:

    riduce il rischio tecnico della polizza
    riduce la sinistrosità attesa
    forza le compagnie a rivedere pricing e wording
    riduce moderatamente la domanda
    favorisce una trasformazione del prodotto
    crea nuove nicchie di mercato collegate alla protezione del patrimonio familiare e aziendale

    ➡️ Le polizze donazione diventano meno centrali e più specialistiche.

  • QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI DELLE ULTIME RIFORME SULLE POLIZZE DONAZIONI ATTUALMENTE SUL MERCATO? E COME POTREBBE EVOLVERE?

    Sappiamo che sul mercato ci sono strumenti quali le cosiddette “polizze donazione immobile” (o fideiussioni/assicurazioni analoghe) pensate per tutelare chi acquista un immobile che proviene da donazione, per coprire il rischio che un’erede legittimario — in un futuro — riesca a far valere la sua quota, con un’azione di riduzione restitutoria. Queste polizze servono da “scudo”: coprono spese legali, eventuali risarcimenti, costi di contenziosi, restituzione dell’immobile, ecc.  

    Ma cosa cambia con le ultime riforme? E queste come potrebbero influire sul mercato assicurativo?

    Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024 (in attuazione della riforma su successioni e donazioni), alcune novità hanno reso le donazioni e le successioni più “pulite” e prevedibili — con effetti positivi anche sulla protezione che queste polizze offrono:

    • È stata eliminata l’istituto del “coacervo successorio” per le successioni, cioè non si sommano più in automatico donazioni fatte in vita e beni ereditati per calcolare l’imposta e la situazione fiscale.
    • Di conseguenza, la distinzione tra donazioni in vita e successione diventa più netta: molti trattano la donazione come un atto separato, con franchigie e aliquote dedicate.
    • Inoltre, la riforma punta a dare maggiore certezza del diritto e salvaguardare gli acquirenti terzi: in particolare, in ambito immobiliare, il nuovo quadro normativo (anche attraverso il disegno di legge “semplificazioni” recentemente discusso) tende a proteggere chi acquista un bene donato da eventuali rivendicazioni degli eredi, purché l’atto di compravendita sia regolarmente trascritto prima di una causa di riduzione.

    Grazie a queste modifiche, in molte situazioni il rischio che una donazione venga “messa in discussione” dopo anni si riduce. Ciò significa che — per molte donazioni — la probabilità che la polizza debba essere “attivata” (ossia usata per difendere l’acquirente da rivendicazioni) può diventare più bassa.

    • Le polizze già sottoscritte non diventano inutili: restano utili come “assicurazione” contro l’imprevisto, ma rischiano di essere meno spesso attivate.
    • Le nuove polizze in mercato potrebbero vedere un “riposizionamento”: magari costi minori, oppure clausole diverse, visto che il rischio da coprire (in teoria) è ridotto.
    • In alcuni casi, potrebbe cambiare anche il rapporto costo-beneficio della polizza: per acquirenti e intermediari, potrebbe essere meno necessario attivarle, a fronte delle nuove garanzie normative.

    Come potrebbe in futuro evolvere il mercato delle polizze donazione in Italia in termini di rischio, prezzi, diffusione e comportamento degli operatori?

    1️⃣ DIMINUZIONE DEL RISCHIO ASSICURATOEffetto principale della riforma

    La riforma 2025 punta chiaramente a ridurre il rischio che un immobile proveniente da donazione possa essere “attaccato” da un erede legittimario con azione di riduzione o restituzione con una stima del

    • −30% / −50% del rischio per le donazioni immobiliari ordinarie (donazioni trasparenti, fatte in linea retta, registrate regolarmente).
    • −10% / −20% del rischio per donazioni complesse (donazioni indirette, atti non lineari, famiglie ricomposte, trust mal strutturati).

    Il rischio tecnico assicurato non sparisce, ma potrebbe diminuire sensibilmente.

    2️ POSSIBILE ANDAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE

    La conseguenza di questa stima della diminuzione del rischio potrebbe comportare per le compagnie un adeguamento al ribasso dei premi.

    3️ DIFFUSIONE DEL PRODOTTO: AUMENTA O DIMINUISCE?

    • Nel breve periodo ci attendiamo comunque un andamento stabile delle richieste.

    4️ EVOLUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

    La conseguenza pertanto è che le compagnie NON elimineranno questa tipologia di polizza, ma la trasformeranno. Cosa ci aspettiamo?

    1. Polizze più corte e meno costose
      Durate più brevi (5 anni → 3 anni), massimali più bassi.
    2. Prodotti più selettivi
      Premi più alti per:
      • Famiglie ricomposte
      • Donazioni non trasparenti
      • Donazioni negli ultimi 2–3 anni
      • Trust non ben strutturati
    3. Polizze integrate in mutuo/atto notarile
      Potrebbe diventare un prodotto “a pacchetto” per banche e notai, anziché stand-alone.
  • LE ULTIME MODIFICHE AL REGIME DELLE DONAZIONI

    Negli ultimi mesi il regime delle donazioni in Italia è stato modificato in modo significativo per questo dedichiamo il nostro blog, per il mese di Dicembre, all’argomento.

    Cosa è cambiato nell’ultimo anno

    • Con Decreto Legislativo 139/2024 (attuativo della legge delega su fisco e semplificazioni, approvato nell’ambito della riforma del 2023) è stato aggiornato il Testo Unico Successioni e Donazioni (TUS). Dal 1° gennaio 2025 le nuove regole si applicano agli atti di donazione o trasferimenti gratuiti.
    • L’imposta sulle donazioni e successioni adesso può riguardare anche trasferimenti “a titolo gratuito” diversi dalla classica donazione, nonché trasferimenti tramite trust o altri vincoli di destinazione.
    • È stato introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta: non è più l’Amministrazione a calcolarla, ma il contribuente. L’imposta va versata entro 90 giorni dalla dichiarazione.
    • Le aliquote e le franchigie — ossia le soglie esenti e le percentuali applicabili — sono state integrate nel TUS. In molti casi, restano in linea con quelle precedenti (es. 4% per coniuge/figli, con franchigia etc.) salvo aggiornamenti particolari.
    • Per le “donazioni indirette” (ovvero i trasferimenti che producono effetti economici analoghi a una donazione ma senza la forma tradizionale) il nuovo regime ha modificato il meccanismo di accertamento fiscale: ad esempio è stata eliminata la soglia minima che prima determinava quando l’amministrazione poteva intervenire.

    🏠 Donazioni immobiliari e diritti degli eredi — cosa cambia

    • Con la riforma del 2024/2025 l’istituto del “coacervo successorio” viene abolito: le donazioni non saranno più automaticamente sommerse all’asse ereditario ai fini del calcolo dell’eredità.
    • Importante: la riforma (o almeno le proposte correlate, come previste dal possibile DDL Semplificazioni) mira a rafforzare la certezza del diritto per chi acquista immobili già oggetto di donazione, riducendo il rischio di contenziosi con eredi legittimari.

    📌 Perché è cambiato — gli obiettivi della riforma

    Le principali finalità dichiarate sono:

    • Razionalizzare e semplificare la normativa su imposte, registro e burocrazia connessa a successioni e donazioni.
    • Migliorare la certezza del diritto per donatari e acquirenti: evitare che beni donati possano essere “revocati” troppo facilmente dagli eredi, soprattutto se nel frattempo venduti.
    • Allineare la normativa fiscale ai nuovi strumenti (come i trust) e ai modelli di trasferimento del patrimonio contemporanei.

    ⚠️ Cosa NON è cambiato — aspetti da considerare

    • Le aliquote di base e le franchigie per beneficiari (coniugi, figli, fratelli, altri) restano in gran parte quelle classiche, salvo specifiche condizioni.
    • Alcune garanzie fra donante, donatario ed eredi (come certe forme di tutela dei cosiddetti “legittimari”) continuano a esistere, ma con limiti e regole nuove.

    ✅ Cosa sta cambiando ancora

    Il 26 novembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l’art. 44 del Ddl “Semplificazioni” riguardante la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili proveniente da donazione. L’obiettivo, così come indicato dal testo, è quello di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione, acquistati da terzi, e di facilitare l’accesso al credito concedendo in garanzia beni provenienti da donazione. Ne consegue che il terzo che abbia acquistato un bene proveniente da Donazione, in presenza di una lesione della quota di legittima degli eredi, non sarà più tenuto a restituirlo.

  • MEDIATORE: QUALCHE ESEMPIO DI SINISTRO

    ⚖️ 1. Errore nella gestione del procedimento di mediazione

    Scenario:
    Il mediatore dimentica di trasmettere nei termini previsti il verbale di mancato accordo alle parti o al giudice.
    Conseguenza:
    Una delle parti perde la possibilità di intraprendere l’azione giudiziaria entro i termini di legge.
    Richiesta di risarcimento:
    La parte danneggiata chiede al mediatore il risarcimento del danno economico subito per la decadenza del diritto d’azione.


    🕊️ 2. Violazione della riservatezza

    Scenario:
    Durante un procedimento, il mediatore comunica per errore a una parte informazioni riservate ricevute dall’altra parte in sessione separata.
    Conseguenza:
    La parte si ritiene danneggiata per violazione della riservatezza e per la perdita di vantaggio negoziale.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di danno economico per comportamento non conforme alla normativa sulla mediazione e al codice privacy.


    🧾 3. Errata verbalizzazione dell’accordo

    Scenario:
    Il mediatore redige un verbale di accordo con un errore materiale nella descrizione delle somme dovute o dei beni oggetto della conciliazione.
    Conseguenza:
    Nasce una controversia successiva sull’esecuzione dell’accordo e le parti chiedono il risarcimento per la nullità parziale dell’intesa.
    Richiesta di risarcimento:
    Richiesta di risarcimento del danno economico derivante dall’errore di redazione di atti e documenti connessi all’attività di mediazione.


    💻 4. Trattamento illecito dei dati personali

    Scenario:
    Il mediatore conserva i fascicoli cartacei e digitali dei procedimenti in modo non conforme al GDPR (assenza di crittografia o conservazione oltre i termini).
    Conseguenza:
    Un ex cliente subisce una violazione dei dati (data breach) e segnala l’evento al Garante.
    Richiesta di risarcimento:
    Il cliente chiede il rimborso delle spese sostenute e del danno d’immagine.


    ⏳ 5. Omissione nella comunicazione degli incontri

    Scenario:
    Il mediatore non convoca una delle parti per un secondo incontro o non la informa correttamente della data fissata.
    Conseguenza:
    Il procedimento viene dichiarato invalido dall’organismo e la parte lamenta la perdita di tempo e spese inutili.
    Richiesta di risarcimento:
    Domanda di risarcimenti delle spese legali e dei costi sostenuti dalle parti per avviare la procedura.

  • MEDIATORE: PERCHÉ SERVE UNA POLIZZA RC PROFESSIONALE

    La Polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore da richieste di risarcimento dovute a errori, omissioni o negligenze nello svolgimento della propria attività.

    Coperture tipiche

    • Errori professionali (es. mancata trasmissione di documenti, errata gestione del procedimento).
    • Violazione della riservatezza o del dovere di imparzialità.
    • Diffamazione o lesione d’immagine involontaria.
    • Perdite patrimoniali arrecate alle parti per errori procedurali.

    Vantaggi per il professionista

    • Protezione del patrimonio personale.
    • Maggiore affidabilità verso l’organismo e i clienti.
    • Conformità alle buone prassi di responsabilità professionale.

    🛡️ RC Professionale Mediatori Civili — La soluzione di UIA

    🔹 Finalità

    La polizza di Responsabilità Civile Professionale tutela il mediatore civile e commerciale da richieste di risarcimento per danni economici causati a terzi nello svolgimento dell’attività di mediazione.

    🔹 Attività assicurata

    Copre l’attività di:

    • mediazione civile e commerciale svolta ai sensi del D. Lgs. 28/2010;
    • gestione e redazione di verbali di conciliazione;
    • attività connesse o preliminari alla mediazione, incluse consulenze e pareri collegati.

    🔹 Chi può aderire

    • Mediatori civili iscritti a organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia;
    • Liberi professionisti o studi associati;
    • Società o enti che gestiscono organismi di mediazione (estensione facoltativa).

    🔹 Estensioni sempre operanti

    • Codice privacy;
    • Decreto Lgs 81/2008;
    • Interruzione e sospensione attività
    • Penalità fiscali
    • Sinistri in serie

    🔹 Ambito temporale di operatività

    • Retroattività illimitata o pregressa;
    • Postuma (ultrattività) fino a 10 anni per cessazione attività.

    🔹 Esclusioni principali

    • Atti dolosi o fraudolenti;
    • Danni personali;
    • Responsabilità non connessa all’attività di mediatore.

    Una polizza di Tutela legale per eventuali spese di difesa in ambito penale e/o in ambito civile? PERCHE’ NO….

  • IL MEDIATORE CIVILE COME LAVORA

    Il mediatore non si limita a far sedere le parti allo stesso tavolo ma cerca di metterle in contatto tra loro per aiutarle a trovare una soluzione “amichevole” per la loro controversia. Per questo motivo il mediatore dovrebbe avere determinate doti quali:

    • Imparzialità e Riservatezza: Il mediatore agisce in modo neutrale, senza favorire alcuna parte, ed è tenuto alla riservatezza su quanto appreso durante la mediazione.
    • Facilitatore del Dialogo: Aiuta le parti a comunicare efficacemente, a comprendere i rispettivi interessi (non solo le posizioni giuridiche) e a esplorare opzioni di soluzione.
    • Gestione del Conflitto: Utilizza tecniche di negoziazione e gestione del conflitto per riavvicinare le posizioni e ridurre la tensione.
    • Formulazione della Proposta (se richiesta) e formulare diverse opzioni: In alcuni casi, può formulare una proposta di conciliazione, che le parti sono libere di accettare o rifiutare.
    • Verbalizzazione: Redige il verbale dell’incontro di mediazione, con o senza accordo, e ne gestisce gli aspetti formali.

    Nello specifico il nostro mediatore

    • Riceve incarichi dagli organismi di mediazione presso il quale è iscritto.
    • Si impegna a condurre il procedimento nel rispetto delle regole deontologiche e della normativa vigente (D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023).
    • È responsabile delle proprie dichiarazioni, della gestione del procedimento e della corretta custodia dei documenti.
    • Collabora con altri professionisti (avvocati, consulenti, periti) per la risoluzione della controversia.

    Ma quali sono i vantaggi della procedura di Mediazione Civile?

    • Tempo e Velocità. La mediazione è rapida. Si conclude tipicamente in poche settimane o mesi, a fronte di anni di attesa per una sentenza giudiziaria.
    • Costi. È significativamente meno costosa di un processo. Si pagano le indennità dell’Organismo di Mediazione e l’onorario del mediatore, spesso molto inferiori alle spese legali prolungate.
    • Riservatezza. L’intero procedimento è riservato e confidenziale. Non è pubblico, a differenza di una causa in tribunale.
    • Controllo del Risultato. Le parti mantengono il controllo sul risultato finale. Sono loro a decidere se accettare l’accordo, anziché subire una decisione imposta da un giudice.
    • Tutela delle Relazioni. In controversie tra partner commerciali, vicini di casa o in famiglia, la mediazione aiuta a preservare, o almeno non distruggere, la relazione futura tra le parti.
    • Esecutività dell’Accordo. Se le parti raggiungono un accordo e questo è sottoscritto dagli avvocati, l’accordo acquista la natura di titolo esecutivo, paragonabile a una sentenza del giudice (riforma Cartabia).