Autore: Sara Garofalo

  • Ciclone Harry e polizze Cat-Nat – facciamo il punto

    Tutti noi abbiamo potuto vedere in questi ultimi giorni le immagini del Ciclone Harry, delle zone colpite e dei danni conseguenti. Anche noi di UIA ci siamo permessi di “analizzare” l’evento da un punto di vista assicurativo.

    Il ciclone Harry è uno di quegli eventi che stanno facendo emergere in modo concreto criticità e aspettative sul nuovo mondo delle polizze Cat-Nat. Harry ha mostrato un punto critico nella normativa:
    non tutti i fenomeni “da ciclone” rientrano automaticamente nella polizza Cat-Nat obbligatoria.

    Che cosa prevede la polizza? Quali sono gli eventi catastrofali oggetto della polizza secondo la normativa oggi in vigore? La copertura obbligatoria riguarda solo questi eventi catastrofali:

    • TERREMOTO
    • ALLUVIONE/INONDAZIONE
    • FRANA

    Gli eventi a cui abbiamo assistito con il Ciclone Harry, quindi, non sono oggetto di copertura? Diremmo di no in quanto le mareggiate – in questo caso provocate dal Ciclone Harry – non sono oggetto di copertura delle polizze Cat-Nat come pensate dalla normativa.

    Qual è la differenza tra una mareggiata e una inondazione/alluvione? La mareggiata è l’invasione di acqua marina causata dal mare che “entra dalla costa”, generalmente come conseguenza di onde violente, cicloni e tempeste. L’inondazione/alluvione invece è l’allagamento causato da acqua che “arriva da terra”, generalmente come conseguenza di esondazioni di fiumi o torrenti.

    Insomma, una differenza tecnica sottile ma decisiva che ha evidenziato quello che tutti definiscono un “vuoto normativo” nella disciplina prevista per le polizze Cat-Nat obbligatorie.

  • AGGIORNAMENTI NORMATIVI: Legge n. 1/2026: nuove tutele e perimetro della responsabilità erariale

    Il 7 gennaio 2026 il Parlamento italiano ha approvato la Legge 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2026, che riforma in modo significativo la disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, e introduce modifiche alle funzioni della Corte dei conti.

    Quali sono gli obiettivi della riforma?

    La riforma nasce dall’esigenza di:

    • ridurre la cosiddetta “paura della firma” nella Pubblica Amministrazione, ovvero il timore di incorrere in sanzioni personali che paralizza decisioni e atti amministrativi;
    • chiarire e limitare il perimetro della responsabilità erariale per renderla più prevedibile e sostenibile;
    • rafforzare i controlli, la trasparenza e la gestione corretta dei fondi pubblici attraverso meccanismi giuridici più moderni e coerenti con le esigenze operative delle amministrazioni.

    Quali sono le principali novità in materia di responsabilità erariale?

    a) Ridefinizione di “colpa grave”

    Un punto cardine della legge è la nuova definizione della colpa grave, che costituisce elemento soggettivo centrale per l’addebito di responsabilità:

    • si considera colpa grave soltanto la violazione manifesto delle norme di diritto, travisamento dei fatti o negazione di evidenze documentate;
    • vengono previste precise ipotesi in cui la responsabilità si configura solo in presenza di dolo, riducendo il rischio di addebiti basati su valutazioni meramente discrezionali.

    b) Presunzione di buona fede e tutele per gli organi politici

    La legge introduce presunzioni di buona fede per i titolari degli organi politici quando adottano atti attraverso procedure corrette e in coerenza con i pareri tecnici degli uffici competenti.

    c) Limiti di risarcimento

    Viene previsto un tetto massimo al risarcimento per danno erariale, con l’obiettivo di evitare sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla perdita patrimoniale reale:

    • il risarcimento è limitato fino al 30 % del debito accertato, con norme specifiche sulla quantificazione di eventuali vantaggi acquisiti dalla pubblica amministrazione;
    • l’eventuale recupero del restante è subordinato a regole e criteri precisi.

    d) Obbligo di copertura assicurativa

    L’assetto prevede forme di copertura assicurativa per i funzionari pubblici, con polizze che possono tutelare dagli effetti economici di un giudizio per danno erariale, purché compatibili con principi di responsabilità personale e interesse pubblico.

    Come cambia il ruolo della Corte dei conti?

    La legge aggiorna anche le funzioni della Corte dei conti prevedendo:

    • un rafforzamento dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica;
    • l’estensione dei poteri di controllo preventivo su specifici atti amministrativi;
    • nuove sanzioni legate ai ritardi nei procedimenti connessi al PNRR e al PNC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Complementare).

    Inoltre, la legge prevede una delega al Governo per la riorganizzazione funzionale della Corte dei conti, con un progetto di revisione complessiva delle funzioni e delle strutture centrali e territoriali della magistratura contabile.

    Da quando si applica la normativa?

    Alcune delle misure previste dalla legge entrano in vigore immediatamente alla sua pubblicazione, mentre altre richiedono decreti attuativi o l’adozione di regole secondarie per dettagli operativi e applicativi pratici. Parte delle nuove regole si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti. Ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • IMPATTO DELLA RIFORMA 2025 SULLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

    Continuiamo a parlare delle polizze Donazioni. Abbiamo chiesto supporto ai sistemi di AI, per una valutazione e una stima del possibile impatto in ambito assicurativo della riforma sul regime delle Donazioni, il risultato è il seguente:

    1 IMPATTO TECNICO–ATTUARIALE

    📉 Riduzione del rischio assicurato:

    • azioni di riduzione andate a buon fine,
    • contenziosi lunghi,
    • richieste di restituzione contro terzi acquirenti.

    ➡️ Stima riduzione sinistrosità attesa:

    • –30% / –50% sulle donazioni ordinarie
    • –10% / –20% sulle situazioni complesse

    ⚙️ Effetti su Pricing & Riserva

    • Premi presumibilmente riducibili del 10–25% entro il 2028.

    2 IMPATTO COMMERCIALE

    📊 Domanda di mercato: diminuzione moderata

    • 2025–2026 → domanda stabile (il mercato non si fida subito della riforma).
    • 2027–2030 → riduzione del 10–20% per minore percezione di rischio.

    🧭 Cambiamento nel comportamento dei distributori e apertura verso opportunità commerciali alternative

    La riforma crea spazio per nuove coperture:

    • polizze per trust e vincoli patrimoniali,
    • prodotti per successioni complesse,
    • coperture per passaggi generazionali aziendali (family business).

    3 IMPATTO OPERATIVO INTERNO (Underwriting, Claims, Network)

    UNDERWRITING aggiornamento dei criteri per:

    • valutazione delle annualità della donazione,
    • trasparenza atti,
    • struttura familiare,
    • presenza di potenziali legittimari.

    CLAIMS MANAGEMENT

    • Meno sinistri, ma più “tecnici” e con richiesta maggiore di formazione specifica.
    • Focus su:
      • conformità atti,
      • timeline delle trascrizioni,
      • nuove regole di opponibilità ai terzi.

    DISTRIBUZIONE

    • Gli intermediari dovranno:
      • aggiornare l’argomentario commerciale,
      • spiegare perché la polizza resta utile nonostante il minor rischio,
      • differenziare il prodotto rispetto alle tutele legali introdotte dalla riforma.

    🚀 Conclusione generale alla quale siamo arrivati

    La riforma 2025:

    riduce il rischio tecnico della polizza
    riduce la sinistrosità attesa
    forza le compagnie a rivedere pricing e wording
    riduce moderatamente la domanda
    favorisce una trasformazione del prodotto
    crea nuove nicchie di mercato collegate alla protezione del patrimonio familiare e aziendale

    ➡️ Le polizze donazione diventano meno centrali e più specialistiche.

  • QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI DELLE ULTIME RIFORME SULLE POLIZZE DONAZIONI ATTUALMENTE SUL MERCATO? E COME POTREBBE EVOLVERE?

    Sappiamo che sul mercato ci sono strumenti quali le cosiddette “polizze donazione immobile” (o fideiussioni/assicurazioni analoghe) pensate per tutelare chi acquista un immobile che proviene da donazione, per coprire il rischio che un’erede legittimario — in un futuro — riesca a far valere la sua quota, con un’azione di riduzione restitutoria. Queste polizze servono da “scudo”: coprono spese legali, eventuali risarcimenti, costi di contenziosi, restituzione dell’immobile, ecc.  

    Ma cosa cambia con le ultime riforme? E queste come potrebbero influire sul mercato assicurativo?

    Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 139/2024 (in attuazione della riforma su successioni e donazioni), alcune novità hanno reso le donazioni e le successioni più “pulite” e prevedibili — con effetti positivi anche sulla protezione che queste polizze offrono:

    • È stata eliminata l’istituto del “coacervo successorio” per le successioni, cioè non si sommano più in automatico donazioni fatte in vita e beni ereditati per calcolare l’imposta e la situazione fiscale.
    • Di conseguenza, la distinzione tra donazioni in vita e successione diventa più netta: molti trattano la donazione come un atto separato, con franchigie e aliquote dedicate.
    • Inoltre, la riforma punta a dare maggiore certezza del diritto e salvaguardare gli acquirenti terzi: in particolare, in ambito immobiliare, il nuovo quadro normativo (anche attraverso il disegno di legge “semplificazioni” recentemente discusso) tende a proteggere chi acquista un bene donato da eventuali rivendicazioni degli eredi, purché l’atto di compravendita sia regolarmente trascritto prima di una causa di riduzione.

    Grazie a queste modifiche, in molte situazioni il rischio che una donazione venga “messa in discussione” dopo anni si riduce. Ciò significa che — per molte donazioni — la probabilità che la polizza debba essere “attivata” (ossia usata per difendere l’acquirente da rivendicazioni) può diventare più bassa.

    • Le polizze già sottoscritte non diventano inutili: restano utili come “assicurazione” contro l’imprevisto, ma rischiano di essere meno spesso attivate.
    • Le nuove polizze in mercato potrebbero vedere un “riposizionamento”: magari costi minori, oppure clausole diverse, visto che il rischio da coprire (in teoria) è ridotto.
    • In alcuni casi, potrebbe cambiare anche il rapporto costo-beneficio della polizza: per acquirenti e intermediari, potrebbe essere meno necessario attivarle, a fronte delle nuove garanzie normative.

    Come potrebbe in futuro evolvere il mercato delle polizze donazione in Italia in termini di rischio, prezzi, diffusione e comportamento degli operatori?

    1️⃣ DIMINUZIONE DEL RISCHIO ASSICURATOEffetto principale della riforma

    La riforma 2025 punta chiaramente a ridurre il rischio che un immobile proveniente da donazione possa essere “attaccato” da un erede legittimario con azione di riduzione o restituzione con una stima del

    • −30% / −50% del rischio per le donazioni immobiliari ordinarie (donazioni trasparenti, fatte in linea retta, registrate regolarmente).
    • −10% / −20% del rischio per donazioni complesse (donazioni indirette, atti non lineari, famiglie ricomposte, trust mal strutturati).

    Il rischio tecnico assicurato non sparisce, ma potrebbe diminuire sensibilmente.

    2️ POSSIBILE ANDAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE

    La conseguenza di questa stima della diminuzione del rischio potrebbe comportare per le compagnie un adeguamento al ribasso dei premi.

    3️ DIFFUSIONE DEL PRODOTTO: AUMENTA O DIMINUISCE?

    • Nel breve periodo ci attendiamo comunque un andamento stabile delle richieste.

    4️ EVOLUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO

    La conseguenza pertanto è che le compagnie NON elimineranno questa tipologia di polizza, ma la trasformeranno. Cosa ci aspettiamo?

    1. Polizze più corte e meno costose
      Durate più brevi (5 anni → 3 anni), massimali più bassi.
    2. Prodotti più selettivi
      Premi più alti per:
      • Famiglie ricomposte
      • Donazioni non trasparenti
      • Donazioni negli ultimi 2–3 anni
      • Trust non ben strutturati
    3. Polizze integrate in mutuo/atto notarile
      Potrebbe diventare un prodotto “a pacchetto” per banche e notai, anziché stand-alone.
  • LE ULTIME MODIFICHE AL REGIME DELLE DONAZIONI

    Negli ultimi mesi il regime delle donazioni in Italia è stato modificato in modo significativo per questo dedichiamo il nostro blog, per il mese di Dicembre, all’argomento.

    Cosa è cambiato nell’ultimo anno

    • Con Decreto Legislativo 139/2024 (attuativo della legge delega su fisco e semplificazioni, approvato nell’ambito della riforma del 2023) è stato aggiornato il Testo Unico Successioni e Donazioni (TUS). Dal 1° gennaio 2025 le nuove regole si applicano agli atti di donazione o trasferimenti gratuiti.
    • L’imposta sulle donazioni e successioni adesso può riguardare anche trasferimenti “a titolo gratuito” diversi dalla classica donazione, nonché trasferimenti tramite trust o altri vincoli di destinazione.
    • È stato introdotto il principio dell’autoliquidazione dell’imposta: non è più l’Amministrazione a calcolarla, ma il contribuente. L’imposta va versata entro 90 giorni dalla dichiarazione.
    • Le aliquote e le franchigie — ossia le soglie esenti e le percentuali applicabili — sono state integrate nel TUS. In molti casi, restano in linea con quelle precedenti (es. 4% per coniuge/figli, con franchigia etc.) salvo aggiornamenti particolari.
    • Per le “donazioni indirette” (ovvero i trasferimenti che producono effetti economici analoghi a una donazione ma senza la forma tradizionale) il nuovo regime ha modificato il meccanismo di accertamento fiscale: ad esempio è stata eliminata la soglia minima che prima determinava quando l’amministrazione poteva intervenire.

    🏠 Donazioni immobiliari e diritti degli eredi — cosa cambia

    • Con la riforma del 2024/2025 l’istituto del “coacervo successorio” viene abolito: le donazioni non saranno più automaticamente sommerse all’asse ereditario ai fini del calcolo dell’eredità.
    • Importante: la riforma (o almeno le proposte correlate, come previste dal possibile DDL Semplificazioni) mira a rafforzare la certezza del diritto per chi acquista immobili già oggetto di donazione, riducendo il rischio di contenziosi con eredi legittimari.

    📌 Perché è cambiato — gli obiettivi della riforma

    Le principali finalità dichiarate sono:

    • Razionalizzare e semplificare la normativa su imposte, registro e burocrazia connessa a successioni e donazioni.
    • Migliorare la certezza del diritto per donatari e acquirenti: evitare che beni donati possano essere “revocati” troppo facilmente dagli eredi, soprattutto se nel frattempo venduti.
    • Allineare la normativa fiscale ai nuovi strumenti (come i trust) e ai modelli di trasferimento del patrimonio contemporanei.

    ⚠️ Cosa NON è cambiato — aspetti da considerare

    • Le aliquote di base e le franchigie per beneficiari (coniugi, figli, fratelli, altri) restano in gran parte quelle classiche, salvo specifiche condizioni.
    • Alcune garanzie fra donante, donatario ed eredi (come certe forme di tutela dei cosiddetti “legittimari”) continuano a esistere, ma con limiti e regole nuove.

    ✅ Cosa sta cambiando ancora

    Il 26 novembre 2025 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l’art. 44 del Ddl “Semplificazioni” riguardante la disciplina dell’azione di restituzione degli immobili proveniente da donazione. L’obiettivo, così come indicato dal testo, è quello di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione, acquistati da terzi, e di facilitare l’accesso al credito concedendo in garanzia beni provenienti da donazione. Ne consegue che il terzo che abbia acquistato un bene proveniente da Donazione, in presenza di una lesione della quota di legittima degli eredi, non sarà più tenuto a restituirlo.

  • LA RESPONSABILITA’ DEI SINDACI – IL NUOVO ARTICOLO 2407 CODICE CIVILE – UN AGGIORNAMENTO

    Ci siamo lasciati a marzo con l’entrata in vigore del riformato Art. 2407 del Codice Civile seguito approvazione del disegno di legge relativo. A distanza di pochi mesi la disciplina potrebbe subire una nuova modifica con l’approvazione del decreto legislativo di riforma del TUF, approvato in Consiglio dei Ministri in data 08.10 e ora all’esame del Parlamento.

    Il nuovo Art. 2407 del Codice civile è stato approvato in via definitiva in data 12 marzo, queste le principali novità:
    1. la limitazione della responsabilità dei Sindaci, per danni cagionati a società, soci, creditori ed altri soggetti terzi, nei limiti del multiplo del compenso annuo percepito secondo determinati scaglioni.
    2. la riduzione della prescrizione da 10 anni attuali a 5 a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    La nuova formulazione dell’Art. 2407 Codice civile, come avevamo avuto modo di segnalare, nulla precisava in ambito di applicazione retroattiva della normativa.

    Il decreto legislativo di riforma del TUF oggi in discussione sembrerebbe escludere dall’ambito di applicazione del novellato Art. 2407 Codice Civile i Sindaci delle società quotate.

    La parte che qui ci interessa è la seguente:
    «Il provvedimento interviene … sulle norme del Codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti, con l’obiettivo di … rendere i sistemi (amministrazione e controllo) più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri. … Inoltre, … responsabilità del Collegio sindacale. Si esclude la limitazione di responsabilità prevista dal Codice civile per i componenti del Collegio sindacale delle società quotate, al fine di non compromettere l’impegno richiesto nell’applicazione della diligenza professionale.»

    In particolare, quindi, la bozza evidenzia espressamente che per gli emittenti quotati la “limitazione di responsabilità” prevista dal Codice civile per il collegio sindacale non si applica.

    Cosa potrebbe cambiare in caso di approvazione definitiva del decreto legislativo di riforma del TUF:
    Tetto di responsabilità (in caso di colpa): per le società quotate esclusione della limitazione del tetto di responsabilità per i componenti del collegio sindacale.
    Ambito soggettivo: La bozza non specifica testualmente modifiche all’ambito soggettivo dell’art. 2407, ma l’esclusione della limitazione per le “società quotate” sembrerebbe implicare una distinzione di trattamento secondo il tipo di società.
    Termine di prescrizione: Non è chiaro dalla bozza se sarà modificato.

    Ci aspettiamo ulteriori aggiornamenti entro la primavera 2026.
    Al prossimo post!

  • Polizze di Tutela Legale – ambito penale – Cosa Come Perché

    Riprendiamo il nostro blog dedicando il mese di Settembre alle polizze di Tutela Legale con focus specifico all’ambito penale.

    Cosa sono: Le polizze di tutela legale sono coperture assicurative che rimborsano o anticipano le spese legali e peritali sostenute dall’assicurato in caso di controversie. Nell’ambito penale, la polizza interviene quando l’assicurato deve difendersi in procedimenti penali derivanti da fatti collegati alla sua vita privata o professionale, a seconda della formula scelta.

    Esempi di copertura penale:
    • Procedimenti per reati colposi (es. incidente stradale con feriti).
    • Alcune polizze estendono la copertura anche a reati dolosi, ma solo se vi è assoluzione o archiviazione.
    • Rimborso spese per avvocati, consulenti tecnici, periti di parte e costi processuali.

    Come funzionano:
    1. Apertura sinistro: l’assicurato comunica all’assicurazione l’insorgenza del procedimento penale.
    2. Scelta del legale: l’assicurato può nominare un avvocato di fiducia (a volte entro certi limiti tariffari previsti in polizza) oppure utilizzare uno convenzionato con la compagnia.
    3. Gestione delle spese: la compagnia rimborsa o sostiene direttamente i costi di difesa, perizie, CTU/CTP, indagini difensive ecc.
    4. Limiti e massimali: la copertura ha massimali interamente dedicati (ad esempio 20.000 o 50.000 euro per sinistro) e può prevedere esclusioni (ad esempio procedimenti penali per dolo certo, multe o ammende).

    Tipologie di coperture presenti sul mercato:
    Copertura Base: Reati coperti: Solo colposi (es. lesioni colpose da incidente stradale, responsabilità professionale non dolosa). Scelta avvocato: Possibile scelta libera, ma entro tariffe indicate in polizza. Massimale spese legali: Generalmente tra 10.000 € e 20.000 € per sinistro. Consulenti e periti: Rimborsati solo se indispensabili e autorizzati dalla compagnia. Ambito di validità: Limitato alla vita privata o alla sola attività professionale indicata in polizza. Spese escluse: Multe, ammende, sanzioni pecuniarie, spese per processi per dolo accertato. Assistenza stragiudiziale: Non sempre prevista.

    Copertura Estesa: Reati coperti: Colposi e Dolosi con rimborsabilità delle spese se l’assicurato viene assolto o prosciolto). Scelta avvocato: Generalmente scelta completamente libera, spesso con massimali più alti e meno vincoli tariffari. Massimale spese legali: Da 30.000 € a 100.000 € (in alcuni casi illimitato per certe tipologie di reato). Consulenti e periti: copertura anche di investigatori privati, periti di parte, consulenti tecnici. Ambito di validità: Copertura combinata privato + professionale, estendibile anche all’estero. Spese escluse: Multe, ammende, sanzioni pecuniarie, spese per processi per dolo accertato ma con maggiore tutela nella fase iniziale (es. copertura anticipata anche per indagini difensive). Assistenza stragiudiziale: Inclusa: copertura anche per pareri legali, mediazione e arbitrato.

    Perché sono utili:
    • Tutela economica: un processo penale può generare spese legali molto elevate. La polizza protegge dal rischio di doverle sostenere da soli.
    • Diritto alla difesa qualificata: consente di scegliere un avvocato esperto e sostenere eventuali consulenze tecniche senza preoccuparsi dei costi.
    • Tranquillità personale e professionale: copre rischi legati alla vita quotidiana (es. un incidente stradale) o alla professione (es. responsabilità penale per infortuni sul lavoro).
    • Accessibilità della giustizia: garantisce che anche chi non ha elevate disponibilità economiche possa difendersi efficacemente.

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – Analisi di una polizza adeguata

    Ma quale potrebbe essere una polizza infortuni adeguata ad un professionista che ad esempio dichiara un reddito di € 80.000 l’anno? e quale sarebbe il costo ipotizzabile e idealmente adeguato a questa polizza? Per un professionista con questo livello di reddito, una polizza completa dovrebbe prevedere:

    1. Capitale in caso di morte: idealmente tra €150.000 e €300.000 (circa 2-4 volte il reddito annuo)
    2. Capitale per invalidità permanente: tra €150.000 e €300.000
    3. Diaria giornaliera per inabilità temporanea: €200-300
    4. Diaria per ricovero: €100-150
    5. Rimborso spese mediche: almeno €10.000

    È importante considerare una copertura che operi 24 ore su 24, includendo sia gli infortuni professionali che extraprofessionali, per una protezione completa.

    Costi indicativi
    Il costo di una polizza infortuni con queste caratteristiche può variare significativamente in base a diversi fattori:
    Il costo annuale di una polizza infortuni dipende in gran parte dal massimale; quindi, è fondamentale valutare bene tale voce del contratto. Considerando le esigenze di un professionista con reddito di €80.000, si può stimare:
    • Premio base: €500-1.500 annui per una copertura completa (professionale ed extraprofessionale)
    • Copertura estesa con diaria elevata: €1.000-2.500 annui

    È importante ricordare che i premi pagati per queste polizze sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, entro il limite di €530 per le assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

    Opzioni di personalizzazione
    Molte polizze per professionisti offrono la possibilità di aggiungere opzioni come la diaria da convalescenza domiciliare successiva al ricovero o l’immobilizzazione da gesso, che completano la copertura base. In tale ottica, alcune compagnie hanno di conseguenza sviluppato prodotti specifici per professionisti con redditi elevati, che includono:

    • Valutazioni personalizzate del rischio
    • Possibilità di escludere specifiche attività ad alto rischio (es. sport pericolosi)
    • Protezione del reddito più completa, che può arrivare a coprire anche malattie e non solo infortuni

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – Caratteristiche principali

    La recente iniziativa Infortuni “redatta” con il supporto del nostro partner tecnico Tokio Marine Europe ha in qualche modo richiesto un riassunto sulla situazione generale del settore polizze infortuni e segnatamente quelle dedicate ai professionisti, purtroppo le aspettative nate qualche anno fa che invitavano il mondo professionisti a tutelarsi con polizza infortuni è stato mortificato da ripensamenti che hanno nuovamente depresso un mercato poco sensibile e che chiede soluzioni “a posteriori”… anche le recenti precisazioni sul potenziale cumulo tra risarcimenti provenienti da polizze di responsabilità civile ed indennizzi da polizze infortuni non aiuta a creare una sicura aspettativa ai potenziali fruitori di questo tipo di polizze. Dedichiamo il Blog del mese di Giugno all’argomento e iniziamo con alcuni aspetti generali!

    Le polizze infortuni per professionisti sono assicurazioni aggiuntive rispetto a quanto garantito dalle casse nazionali, pensate per garantire l’indipendenza economica dell’assicurato coprendo situazioni sia sul lavoro che nel tempo libero. Queste polizze sono particolarmente importanti poiché un infortunio può comportare l’interruzione dell’attività per un periodo indefinito, mettendo a rischio la stabilità economica del professionista. Secondo i dati INAIL del 2021, le denunce di infortuni sono state 502.458, con un aumento del 2,1% rispetto al 2020, sebbene il confronto richieda cautela a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Nonostante per alcune categorie di liberi professionisti sia obbligatoria l’assicurazione presso l’INAIL, molti lavoratori autonomi restano sprovvisti di coperture, spesso per mancanza di informazione sull’importanza di queste polizze. La polizza infortuni è particolarmente rilevante per i professionisti anche considerando i rischi quotidiani: nel 2023 oltre 1 milione di persone hanno richiesto assistenza medica per incidenti domestici, mentre 430.000 persone si sono infortunate praticando attività sportive.

    Coperture tipicamente offerte e situazione attuale delle garanzie prestate
    Le polizze infortuni per professionisti in Italia generalmente offrono:
    • Capitale in caso di morte (fino a €150.000)
    • Capitale per invalidità permanente (fino a €150.000)
    • Indennità giornaliera per ricovero e inabilità (fino a €150 al giorno)
    • Copertura delle spese mediche (fino a €5.000)

    Per alcune categorie professionali esistono requisiti minimi specifici. Ad esempio, per gli avvocati:
    • Morte: €100.000
    • Invalidità permanente: €100.000
    • Inabilità temporanea: €50 al giorno
    • Rimborso spese mediche

    Per gli psicologi, ad esempio, le alternative di capitali assicurati possono essere:
    • Morte €100.000 / Invalidità Permanente €130.000 / Diaria ricovero €60 oppure
    • Morte €260.000 / Invalidità Permanente €300.000 / Diaria ricovero €120

    È possibile scegliere tra diverse tipologie di copertura: durante la circolazione su veicoli, nell’orario lavorativo (incluso il tragitto casa-lavoro), o in formula completa 24 ore su 24. Se sei un libero professionista, ti occorre una polizza infortuni 24 ore su 24, mentre se sei un lavoratore dipendente hai bisogno di una polizza per infortuni extra professionali.

    Costi
    Il costo di una polizza infortuni e malattia è spesso molto contenuto. Normalmente il premio base si attesta intorno a 150 euro annuali. Il costo effettivo varia in base a diversi fattori:
    • L’ambito temporale della copertura (una garanzia 24 ore su 24 risulterà più costosa di una legata soltanto alle ore lavorative)
    • La tipologia di attività svolta e il relativo profilo di rischio
    • L’inclusione o meno dei rischi sportivi (soprattutto sport pericolosi)
    • L’età (il limite massimo è generalmente 70 anni, anche se alcune polizze arrivano a 80)

    Vantaggi fiscali
    Le polizze infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi e 730, con limiti specifici: fino a €530 per le assicurazioni che prevedono rischio di morte o invalidità permanente, e fino a €1.291,14 per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza.

  • IL DPO: LE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI

    Le responsabilità fondamentali del DPO sono le stesse indipendentemente dal fatto che sia interno o esterno all’organizzazione. Il GDPR definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità del Data Protection Officer, che rimangono identici in entrambi i casi. Le responsabilità principali includono:

    • Informare e fornire consulenza all’organizzazione e ai dipendenti sugli obblighi derivanti dal GDPR e altre normative sulla protezione dei dati
    • Monitorare la conformità al GDPR e alle politiche interne sulla protezione dei dati
    • Fornire pareri sulle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
    • Cooperare con l’autorità di controllo (Garante Privacy)
    • Fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo e per gli interessati

    La differenza principale non riguarda le responsabilità, ma piuttosto l’inquadramento contrattuale e operativo:

    • Il DPO interno opera come dipendente dell’organizzazione, con un rapporto di lavoro subordinato
    • Il DPO esterno agisce sulla base di un contratto di servizi professionali

    In entrambi i casi, il DPO deve agire in modo indipendente, non ricevere istruzioni sull’esecuzione dei propri compiti, riferire direttamente ai vertici dell’organizzazione e non essere penalizzato per lo svolgimento delle proprie funzioni.

    L’efficacia del DPO dipende più dalle sue competenze, dalla sua autonomia e dall’autorità che gli viene conferita all’interno dell’organizzazione che dal fatto di essere interno o esterno. Viene da chiedersi se il rapporto di lavoro subordinato non può essere considerato come una riduzione di responsabilità? in fondo c’è sempre un datore di lavoro? Il rapporto di lavoro subordinato del DPO interno potrebbe teoricamente creare una tensione con il requisito di indipendenza previsto dal GDPR. Il regolamento affronta esplicitamente questa potenziale contraddizione stabilendo che:

    1. Il DPO, sia interno che esterno, deve poter operare in modo indipendente
    2. Non deve ricevere istruzioni sull’esecuzione dei propri compiti
    3. Deve riferire direttamente ai vertici dell’organizzazione
    4. Non può essere rimosso o penalizzato per l’esecuzione dei propri compiti

    Però non si può negare la possibile esistenza di una tensione intrinseca quando un DPO è dipendente dell’azienda che dovrebbe monitorare. Il dipendente potrebbe sentirsi condizionato nel contraddire il proprio datore di lavoro o nel segnalare problematiche significative. Per questo motivo, molti esperti ritengono che un DPO esterno possa garantire maggiore indipendenza nella pratica, essendo meno vulnerabile a pressioni interne e avendo un grado di autonomia maggiore. Un professionista esterno rischia principalmente la perdita del contratto, ma probabilmente ha altri clienti e quindi una minore dipendenza economica da una singola organizzazione. D’altra parte, il DPO interno conosce meglio l’organizzazione e potrebbe essere più efficace nell’individuare e risolvere le problematiche, se gli viene garantita la giusta autonomia. Il GDPR riconosce questa tensione ma opta per garantire l’indipendenza tramite tutele specifiche piuttosto che vietare completamente la figura del DPO interno.

    Vediamo le “criticità” nell’ambito delle attività del DPO, possiamo intendere situazioni problematiche o eventi dannosi che possono verificarsi durante lo svolgimento del suo ruolo. Ecco alcuni esempi concreti:

    Errori di valutazione e consulenza:

    • Valutazione errata sulla necessità di condurre una DPIA (Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati)
    • Consulenza inadeguata sulla base giuridica per il trattamento dei dati
    • Interpretazione errata dei requisiti normativi che porta a non conformità

    Inadempienza nei compiti di monitoraggio:

    • Mancata identificazione di violazioni di dati in corso
    • Omissione nel rilevare trattamenti non conformi al GDPR
    • Inadeguata supervisione delle misure di sicurezza implementate

    Gestione inadeguata delle violazioni dei dati:

    • Ritardo nella notifica di data breach all’autorità di controllo (oltre le 72 ore)
    • Valutazione errata della gravità di una violazione dei dati
    • Inadeguata documentazione delle violazioni dei dati

    Conflitti di interesse:

    • Per un DPO interno, assumere decisioni sul trattamento dei dati anziché limitarsi a fornire consulenza
    • Trovarsi in situazioni in cui gli obiettivi aziendali entrano in conflitto con gli obblighi di protezione dei dati

    Problemi di comunicazione:

    • Incapacità di articolare efficacemente i rischi ai vertici dell’organizzazione
    • Comunicazione inadeguata con gli interessati riguardo i loro diritti
    • Gestione inefficace delle richieste di accesso ai dati

    Casi specifici con impatto significativo:

    • Non riuscire a prevenire una massiccia violazione dei dati che porta a sanzioni elevate
    • Fornire pareri che portano a trattamenti illegittimi di dati sensibili
    • Omettere di segnalare criticità che poi causano danni reputazionali all’organizzazione

    Questi esempi mostrano come il ruolo del DPO comporti responsabilità significative, e come eventuali carenze nell’adempimento dei suoi compiti possano avere conseguenze tangibili sia per l’organizzazione sia per gli interessati i cui dati vengono trattati.