Autore: francesca.becchelli

  • FRANCHIGIA VS SCOPERTO

    Sono un Commercialista e lavoro come libero professionista da circa 5 anni…
    Nel 2019 ho provveduto alla redazione e presentazione del modulo 730 per un mio Cliente (uno dei primissimi).

    Il Cliente operava in regime forfettario di IVA dal 2017 e quindi ho continuato in tal senso senza però considerare che con la nuova Legge di Bilancio non avrebbe più beneficiato del regime forfettario già dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, quindi proprio per i redditi relativi all’anno 2018.

    Circa un anno fa, ho ricevuto da parte del Cliente richiesta di risarcimento del danno a Lui cagionato in virtù dell’errata attribuzione del regime forfettario in quanto, appunto, ho continuato ad inquadrarlo in tale regime seppure non ne avesse più diritto…

    Questo ha comportato che il mio Cliente per tutta l’annualità ha emesso fatture senza apposizione dell’IVA… Quindi? Succede che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato i dovuti controlli e, nei termini previsti, ha inviato l’avviso di accertamento contenente un bell’importo da pagare a titolo di IVA e un altro, sempre molto consistente, a titolo di sanzioni.

    Purtroppo per l’IVA non c’è niente da fare ed è diventata quindi un costo aggiuntivo per il mio Cliente, quindi un danno, costo che non avrebbe sostenuto nel caso non avessi fatto l’errore in quanto avrebbe emesso tutte le fatture comprensive di IVA e quella stessa IVA l’avrebbe poi portata in compensazione.

    Anche le sanzioni sono ovviamente a mio carico perché scaturite da questo mio errore professionale.

    Ho provveduto subito ad informare la mia Compagnia assicurativa dell’accaduto ed hanno prontamente aperto la posizione di sinistro.

    Dopo aver inviato tutta la documentazione a me richiesta (ovviamente la Compagnia chiede prova del danno e della quantificazione), verificato che il danno è certo e la mia responsabilità pure, mi hanno fatto una proposta di liquidazione che, inizialmente, non ho proprio capito.

    Mi proponevano una cosa del tipo:

    Importo IVA X – € 1.000,00 Franchigia: TOT1

    Importo Sanzioni Y – Scoperto 10% minimo € 2.500,00: TOT2

    Liquidazione spettante: TOT1 + TOT2

    Io mi ricordavo che la mia polizza aveva una franchigia di € 1.000,00… E lo scoperto… Mboh…. Di cosa si tratta??? Io ho una polizza, dovrei essere coperto, non scoperto!!! Ho subito contattato telefonicamente l’ufficio sinistri per avere chiarimenti…

    Mi hanno, con un po’ di pazienza, spiegato che, è vero che la mia polizza prevede una franchigia di € 1.000,00, ma che si tratta di una franchigia base generica e che poi il contratto prevede varie clausole e/o estensioni che possono prevedere franchigie diverse (anche più alte) o scoperti…

    La polizza, infatti, prevede un’estensione specifica per le “penalità fiscali” ovvero le “sanzioni”, e questa estensione prevede a sua volta uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Quindi l’importo relativo all’IVA è un danno al quale viene applicata la “semplice” franchigia di € 1.000,00 mentre all’importo delle sanzioni, rientrando appunto nell’estensione specifica “penalità fiscali”, viene applicato lo scoperto specifico del 10% con il minimo di € 2.500,00.

    Nel mio caso le sanzioni non erano comunque elevatissime e pertanto mi è stato applicato lo scoperto minimo di € 2.500,00 ma, se disgraziatamente il mio Cliente avesse ricevuto sanzioni, per mia colpa, per € 100.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 10.000,00, mentre su una sanzione da € 1.000.000,00 a me sarebbe rimasto a carico € 100.000,00 e così via…

    Va bene, ma insomma, “scoperto” che significa??? Lo scoperto è più o meno la stessa cosa della franchigia nel senso che è comunque l’importo che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro ma, mentre la franchigia generalmente è espressa nel contratto con un importo fisso, lo scoperto è una percentuale sul danno. Quindi? Quindi la franchigia è ben definita fin dalla stipula del contratto, dello scoperto invece non possiamo saperne l’importo fintanto che il danno non si verifica e viene quantificato…

    E’ vero che questo errore è stato causato principalmente dalla mia inesperienza iniziale e sono sicuro che non succederà più, ma, in conclusione, consiglio sempre di leggere bene tutte le clausole di polizza per avere contezza delle limitazioni che prevede il contratto che stiamo per acquistare…

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE” PARTE II

    Oggi torniamo a parlare di quanto già accennato nel ns. Blog del 16/09/2022 (https://sinistri.blog/index.php/2022/09/16/la-chiamata-in-causa-della-compagnia-a-prescindere/).

    Dicevamo che una prassi (purtroppo) abbastanza frequente è la chiamata in causa dell’Assicuratore sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza… magari scaduta da anni… e magari con l’oggetto di copertura diverso da quello del sinistro per il quale si chiama in causa…

    Vediamo quindi il secondo esempio: “ho sottoscritto 5 polizze negli ultimi 5 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se le Compagnie Assicurative sono diverse) e vediamo che succede…

    Il Dott. Rossi, commercialista affermato, è assicurato da più di 10 anni… E non solo per la Sua attività “ordinaria”, ha anche sottoscritto negli anni varie polizze per il Visto di Conformità (per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale e alla comunicazione va allegata copia della polizza a copertura di tale attività).

    Il Dott. Rossi riceve un atto di citazione nella quale la Curatela del Fallimento della XXX Srl richiede il risarcimento danni per presunti errori commessi dai vari membri del Collegio Sindacale (di seguito Sindaci) qualche anno prima.

    Il Dott. Rossi si consulta con gli altri Sindaci chiamati in giudizio ed insieme, certi del loro corretto operato, decidono di farsi difendere dal medesimo Legale, pensando che “l’unione fa la forza” e che una difesa comune riduca anche i costi di difesa.

    A questo punto il Legale, letti gli atti, presa visione di tutte le polizze contratte negli anni dal Dott. Rossi e dagli altri soggetti interessati, chiama in causa TUTTE le Compagnie Assicurative per TUTTI i contratti stipulati negli ultimi 5 anni… Si perché i fatti sono di 4 anni fa, quindi pensa che potrebbero essere temporalmente competenti le polizze di allora, ma la citazione è di adesso quindi temporalmente potrebbe essere quella in corso che dovrebbe intervenire (“ha anche la retroattività!”) e poi ci sono delle polizze “Visto di Conformità” che anche se scadute prevedono (come da normativa) una ultrattività di 5 anni (quindi temporalmente possono essere ancora valide)… Insomma, per non sbagliare “tira dentro” tutte le polizze.

    Niente di più sbagliato!

    Succede infatti che:

    • Le polizze RC Professionale sono in forma Claims Made, pertanto quelle già scadute non potranno certo operare per le Richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla scadenza;
    • Le polizze Visto di Conformità prevedono sì l’ultrattività di 5 anni ma l’oggetto di copertura è esclusivamente l’apposizione del Visto di Conformità, di conseguenza l’ultrattività è limitata ovviamente alla sola attività oggetto di copertura;
    • Nel caso di specie soltanto una polizza, in corso di validità al momento della richiesta danni e della relativa denuncia alla Compagnia, che copra quello specifico incarico da Sindaco presso la Società XXX Srl potrebbe astrattamente / temporalmente coprire il sinistro.

    Le varie Compagnie (perché ovviamente il Dott. Rossi ogni anno cercava il preventivo più conveniente) che hanno assicurato il Dott. Rossi nel corso degli anni si vedono notificare la chiamata in causa. Succede quindi che le varie Compagnie incaricano ognuno il proprio Legale di fiducia, sostenendo i costi di tale difesa, costi dei quali verrà ovviamente chiesta al Giudice la condanna dell’Assicurato stesso alla refusione in quanto la polizza non è operante.

    A questo punto l’Assicurato potrebbe trovarsi, non solo condannato alle spese legali della Compagnia chiamata in causa – come abbiamo visto nel nostro post precedente -, ma verrebbe quasi certamente condannato alla refusione di tutte le spese legali sostenute da TUTTE le Compagnie chiamate in causa e che in giudizio hanno dimostrato come la propria polizza non fosse operante… l’esborso del Dott. Rossi diventerebbe quindi esponenziale per tutte quelle Compagnie che avevano assunto il rischio ma che, per ovvi motivi temporali o di oggetto dell’assicurazione, non possono operare nel caso di specie.

    Sempre meglio quindi porsi qualche domanda prima di “sparare nel mucchio”:

    • Temporalmente (considerando il regime Claims Made) la polizza è operante?
    • L’oggetto dell’assicurazione copre quello che mi è successo?
    • C’è un’estensione specifica per l’attività svolta (che non è “ordinaria”) e che ha portato alla richiesta danni?

    Se anche solo una di queste risposte è negativa, è meglio pensarci bene prima di esporre sé stessi ad inutili costi aggiuntivi…

  • LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA “A PRESCINDERE”

    Oggi vogliamo soffermarci su una prassi (purtroppo) abbastanza frequente: la chiamata in causa della Compagnia “a prescindere”.

    Troppo spesso la chiamata in causa dell’Assicuratore viene fatta sulla base del solo fatto che è stata sottoscritta una polizza; e quasi sempre, nella chiamata in causa, viene indicato soltanto il nome dell’Assicuratore e quasi mai un numero di polizza, una data di scadenza, e, soprattutto, i motivi per i quali debba essere ritenuta operante. “Ho una polizza? Chiamo in causa la Compagnia.”

    In alcuni casi, invece, succede l’opposto: “ho sottoscritto 12 polizze negli ultimi 12 anni? Per non sapere né leggere né scrivere nella chiamata in causa riporto tutti i numeri di contratto (anche se gli Assicuratori sono diversi) e vediamo che succede…

    Vediamo un primo esempio del primo caso:

    Sono un Geometra senza copertura assicurativa.
    A Maggio 2021 ho ricevuto una prima contestazione e diffida da un Cliente per presunti errori di progettazione alla quale ho risposto nell’immediato contestando gli addebiti.
    Ho poi ricevuto a Luglio 2021 una PEC con cui il Cliente mi contestava nuovamente i medesimi errori reiterando la richiesta di risarcimento danni. Non ho risposto perché non ho ritenuto di dover ribadire ulteriormente quanto già comunicato due mesi prima.
    Ad ottobre 2021 mi perviene una PEC con richiesta di invito alla mediazione alla quale ho ritenuto di non dover partecipare.
    In data 15/01/2022 mi viene notificato atto di citazione. Non pensavo che il Cliente sarebbe andato avanti fino a questo punto… E adesso che faccio? Posso stipulare una polizza assicurativa per farmi manlevare dalla Compagnia nel giudizio al quale sarò sottoposto? Ok, proviamoci…
    Compilo e sottoscrivo quindi, il giorno successivo, 16/01/2022, un modulo di proposta per richiedere una quotazione alla Compagnia.
    Pervenutomi il preventivo, accettato lo stesso, ho chiesto emissione della polizza con decorrenza 18/01/2022 ed ho poi fatto il bonifico per il pagamento del premio in data 22/01/2022.
    Perfetto, dovrei essere tranquillo.
    Vado dal mio legale di fiducia e chiedo di essere da Lui difeso nel giudizio.
    Visionata la citazione, una delle prime domande che mi pone è: “Hai una copertura assicurativa?”
    E io rispondo: “Certo, sono assicurato con la Compagnia XXX…”
    E lui ribatte: “Ottimo, chiediamo subito un rinvio dell’udienza per la chiamata in giudizio del terzo, così se dovessi essere ritenuto responsabile sarà poi richiesto alla Compagnia di tenerti indenne da quanto eventualmente sarai condannato a pagare.”
    Così si procede con la chiamata in causa della Compagnia.
    Il Giudice, sulla base dell’esistenza di una polizza, autorizza la chiamata in causa della Compagnia XXX.

    La Compagnia XXX, quindi, viene a conoscenza del sinistro, per la prima volta, con tale notifica.
    Esaminato l’atto di citazione si evince che il sinistro non è coperto in quanto, appunto, l’Assicurato ha ricevuto le richieste di risarcimento e lo stesso atto di citazione precedentemente alla decorrenza e all’effetto della polizza.

    La polizza assicurativa è un contratto aleatorio nel quale l’entità e l’esistenza della prestazione è collegata ad un elemento non sicuro, appunto un “rischio”. A fronte di un pagamento del premio la Compagnia si assume il rischio di dover pagare un eventuale sinistro.
    Se la polizza dovesse / potesse essere operante, nel caso di specie (prima ho il sinistro e poi stipulo la polizza), non ci sarebbe alcun rischio ma una vera e propria certezza…!
    Quindi pagherei 100 (il premio) sapendo già di ottenere 1.000 (il sinistro di cui sono già a conoscenza).
    Oltretutto, nel questionario compilato, l’Assicurato ha risposto negativamente alle domande su eventuali richieste di risarcimento ricevute e/o circostanze di cui è a conoscenza (e, sempre negativamente, alla domanda se avesse mai avuto coperture assicurative prima di tale proposta).
    L’Assicurato era invece a conoscenza di tutte le pregresse contestazioni di Controparte con particolare riferimento all’atto di citazione notificato il giorno prima della compilazione del modulo di proposta per la copertura assicurativa e non aveva stipulato alcuna copertura assicurativa prima di allora.

    In questo caso la Compagnia non può che sollevare tutte le eccezioni del caso chiedendo quindi all’Assicurato la rinuncia alla chiamata in causa del terzo (la Compagnia stessa, appunto).
    Se non dovesse pervenire la rinuncia alla chiamata in causa, la Compagnia dovrà provvedere alla propria costituzione in giudizio esponendo le motivazioni della mancata copertura assicurativa e ci sono buone probabilità che il Giudice, giustamente, accolga la domanda della Compagnia e condanni l’Assicurato alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Compagnia per la propria difesa.

    Insomma, il punto è sempre lo stesso: Non serve a niente chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati… Non possiamo sottoscrivere una polizza dopo che il sinistro si è verificato (senza nemmeno indicarlo nel modulo di proposta) e soprattutto pretendere che la stessa sia operante…

    E poi qualcuno ha ancora il coraggio di dire: “Le assicurazioni… tzs, non pagano mai…!”

  • DECORRENZA VS EFFETTO

    Sono un giovane Ingegnere che, dopo tanto studio, ha iniziato l’attività da un paio di anni come libero professionista.

    Ho stipulato la prima polizza assicurativa contestualmente all’iscrizione all’albo perché i miei genitori, entrambi assicuratori, mi hanno sempre trasmesso l’importanza di avere una polizza di RC Professionale che permetta di lavorare più serenamente.

    Con mio grande stupore, il 15 Luglio 2022, ho ricevuto da un mio Cliente una richiesta di risarcimento danni per € 3.000,00.

    Vado subito a controllare la mia polizza assicurativa e noto che scadeva il 12 Luglio, avevo però inviato il questionario per il rinnovo un paio di giorni prima, mi era arrivato il preventivo che avevo accettato e la polizza era stata emessa dal mio Intermediario di fiducia (no, non i miei genitori, loro ormai sono in pensione…).

    Vado quindi a cercare tra i documenti e… Eccola qua! Decorrenza 12 luglio 2022, quindi la richiesta di risarcimento mi è arrivata in corso di polizza. Bene!

    Ho subito riscontrato il mio (ormai ex) Cliente comunicando che la Sua richiesta era infondata e pretestuosa per varie ragioni ed ho contestualmente informato la mia Compagnia Assicurativa affinché venisse aperta la posizione di sinistro che mi tutelasse.

    Dopo qualche giorno vedo una mail del mio Intermediario e penso “bene, hanno aperto la pratica e preso in carico il sinistro…“.

    Apro la mail per leggerne il contenuto.

    Leggo cose come: “spiacenti ma il sinistro non è coperto“, “il pagamento del premio è successivo alla richiesta danni“, “art. 3 pagamento di polizza“, “la pratica viene archiviata senza seguito“…

    Inizia ad appannarmisi la vista…

    Si, è vero, quando mi è arrivata la richiesta danni mi è tornato in mente che l’assicurazione dovevo anche pagarla… e quindi il giorno dopo ho fatto subito il bonifico… Ma ero tranquillo perché comunque la polizza era stata emessa, era valida, la decorrenza era anteriore alla richiesta danni e comunque il pagamento l’avevo fatto nei 15 giorni di comporto… Perché la Compagnia mi rispondeva così?

    Chiamo subito l’Ufficio Sinistri per spiegargli che la polizza è valida e chiedere se per caso hanno preso un abbaglio, che con questo caldo ci sta pure…

    Mi hanno spiegato la sottile ma importante differenza tra data di decorrenza e data di efficacia del contratto.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza e, come vi dicevo, è il 12 Luglio.

    La data di efficacia è quando la polizza produce i suoi effetti (e quindi formalmente si attiva) ed è la data di pagamento del premio, esattamente le ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

    Mi vado a leggere l’art. 3 Pagamento del Premio, indicatomi dalla Compagnia, che effettivamente prevede che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento“.

    Quindi se il premio non è pagato la polizza, seppure emessa, non ha efficacia… E questa non è una limitazione che si è inventata la mia Compagnia ma è quanto prevede anche il Codice Civile (art. 1901)!!!

    La mia polizza pertanto ha efficacia dalle ore 24.00 del 16 Luglio ed avendo ricevuto la richiesta danni il 15 luglio il sinistro non era coperto.

    Ho subito replicato che comunque il pagamento l’avevo fatto entro i 15 giorni dalla decorrenza e quindi ero comunque coperto (tante volte ho sentito i miei genitori parlare al telefono con i Clienti dicendo “tranquillo, basta che il pagamento lo fai nei 15 giorni dalla decorrenza e sei a posto…”).

    Mi hanno spiegato invece che i 15 giorni non sono previsti, che la mia è una polizza che “nasce” e “muore” annualmente e non è previsto alcun periodo di mora anche se rinnovo continuativamente ogni anno.

    Ho chiamato subito i miei per avere un confronto ed un conforto, hanno dato uno sguardo alla mia polizza che ho inviato loro via email (i miei sono in pensione ma abbastanza tecnologici) e mi hanno confermato che ha ragione la Compagnia e che quando li sentivo parlare coi Clienti si trattava di contratti RC Auto che hanno una normativa specifica…

    Ora, la richiesta danni che mi è pervenuta è davvero infondata e quindi sono tranquillo sul fatto che non dovrò risarcire alcunché e comunque l’importo richiestomi è contenuto, ma sicuramente il prossimo anno invierò la richiesta di rinnovo già a fine giugno e non due giorni prima della scadenza, ma soprattutto mi ricorderò di pagare il premio appena accetto il preventivo o comunque non più tardi della data di decorrenza!

    Nel frattempo ho chiesto ai miei se ci sono altre cose importanti a livello assicurativo che dovrei sapere per non incappare in altri errori… Vi tengo aggiornati!

  • UN ESEMPIO DI RETROATTIVITA’

    Sono Maurizio, un Architetto libero professionista che ha seguito i lavori di ristrutturazione della villetta in Versilia di un mio cliente imprenditore.

    Con molto stupore ho ricevuto dall’imprenditore in questione una richiesta di risarcimento danni perché lo stesso Cliente si è visto rifiutare l’accesso alle detrazioni per “sisma bonus” 110%. Il suo commercialista, infatti, non gli avrebbe portato in detrazione la somma perché, non avendone diritto, in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate sarebbe sicuramente incorso nella richiesta di restituzione del bonus erogato nonché in sanzioni…

    Panico.

    Vado subito a rivedere la pratica e non trovo nulla di strano…

    “Ci sta provando…” penso.

    Poi mi vado a rileggere la normativa (con queste detrazioni e questi bonus cambia tutto ogni 5 minuti!) e mi rendo conto che la presentazione della pratica andava fatta consegnando l’allegato B contestualmente alla SCIA e comunque prima dell’inizio dei lavori.

    Contatto l’ufficio sinistri per capire come muovermi soprattutto per sapere se le pratiche di “Sisma Bonus” rientrano in copertura e perché la ristrutturazione è conclusa da mesi e l’errore materiale l’ho commesso prima della stipula della polizza. Mi rassicurano dicendomi che sul questionario avevo indicato l’attività di sisma bonus e che ho una retroattività di due anni pertanto, almeno temporalmente, non ci sarebbero stati problemi.

    Fiuuuuuuuuuuu

    A quel punto però mi chiedo (e chiedo all’ufficio sinistri): Retroattività??? Sarebbe…?!?!?

    Mi hanno spiegato che la mia polizza, in forma “Claims Made”, mi copre per le richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire nel corso dell’annualità di polizza relative a fatti, errori od omissioni da me commessi entro i due anni precedenti alla decorrenza del contratto, sempreché io Assicurato non fossi a conoscenza di tali errori.

    Certo che non ne ero a conoscenza… Sono caduto dalle nuvole quando ho ricevuto la richiesta danni… E’ vero sono un professionista e dovrei essere aggiornato su tutto ma… sul “sisma bonus” deve essermi sfuggito qualche passaggio della normativa, mettici pure che ho dovuto far tutto velocemente perché il 22 Gennaio partivo per la settimana bianca all’Abetone e il Cliente voleva a tutti i costi che iniziassero i lavori entro Gennaio, quindi per accontentare lui e non sentirmi squillare il cellulare io per tutta la vacanza, ho presentato le pratiche un po’ frettolosamente… 

    Comunque, al momento il sinistro è in corso di liquidazione, io me la sono cavata con un brutto quarto d’ora e il solo pagamento della franchigia a mio carico e il mio Cliente, che sarà risarcito dalla Compagnia del danno provocatogli, mi ha “perdonato” e mi ha già detto che mi incaricherà per la ristrutturazione dell’attico in centro a Firenze che ha comprato alla figlia…

    Tutto sommato è andata bene ed ho anche capito l’importanza della validità temporale della polizza… tornassi indietro stipulerei il contratto con una retroattività di 10 anni…

    .

  • UN ESEMPIO DI CIRCOSTANZA

    Sono Stefano, un Avvocato libero professionista che ama il suo lavoro e che vuole lavorare tranquillo… Lavoro come libero professionista e sono sempre molto attento alle esigenze del Cliente ma anche alle mie… Un’esigenza su tutte: essere sereno avendo una copertura assicurativa che mi tuteli per eventuali errori che possano arrecare danni al Cliente che mi ha dato fiducia affidandomi la sua causa…

    Ammetto che ho stipulato la prima polizza solo nel 2017 e solo perché in quell’anno è diventata obbligatoria per legge… E purtroppo è successo… dopo 15 anni di lavoro ho ricevuto notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello in quanto notificata oltre il termine previsto per legge… E’ stato un errore mio, in quanto ho calcolato i giorni dall’avvenuta notifica della sentenza anziché dalla data di deposito della stessa. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il mio Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte per circa € 3.700,00… Appena ho letto la sentenza di inammissibilità mi sono sentito perso…

    La sera stessa, durante la partita di calcetto tra amici, ho chiesto consiglio al mio amico-collega Giuseppe perché anche lui in passato aveva fatto un errore e aveva dovuto aprire un sinistro con la sua Compagnia e mi ha detto “Stai tranquillo, al giorno d’oggi tutte le polizze RC Professionali sono in “Claims Made”, finché non ti arriva la richiesta danni non devi fare niente…”. La sera tornando a casa ripensavo a quella parola strana, “cleismeid“, mai sentita prima… Il giorno dopo ripensavo ancora a quell’errore e alle possibili conseguenze… Mi fido di Giuseppe? E se non fosse come dice lui?

    Ho chiamato subito il mio Assicuratore spiegando l’accaduto… Mi hanno spiegato bene il concetto di “Claims Made” e consigliato vivamente di inviare subito una denuncia cautelativa al fine di essere in regola con quanto previsto dalla polizza. Ho quindi provveduto in pochi giorni, entro i termini previsti dal contratto, a denunciare formalmente la circostanza (infatti mi hanno spiegato che si tratta di circostanza e non di sinistro vero e proprio in quanto al momento non ho ricevuto una contestazione o una richiesta danni dal Cliente) di cui sono venuto a conoscenza.

    L’ufficio sinistri mi ha risposto celermente comunicandomi il riferimento attributo alla posizione e chiedendomi la documentazione disponibile (incarico da parte del Cliente, relazione dettagliata, copia della sentenza dalla quale si evincesse l’errore). Ho riscontrato la richiesta della Compagnia e quest’ultima mi ha poi richiesto di essere tenuta informata degli sviluppi futuri, soprattutto in caso di contestazione o richiesta di risarcimento da parte del Cliente.

    Fortunatamente il Cliente non mi aveva ancora richiesto i danni, ma la polizza era in scadenza e, siccome la stessa è in forma “Claims Made” (almeno su questo Giuseppe aveva ragione), avevo paura che se avessi ricevuto la richiesta di risarcimento successivamente alla scadenza, l’eventuale nuova polizza non avrebbe preso in carico il sinistro perché si sarebbe trattato di circostanza nota prima della stipula, mentre la polizza in corso non mi avrebbe coperto perché la richiesta di risarcimento sarebbe pervenuta successivamente alla scadenza della stessa.

    Ho quindi chiesto ulteriori delucidazioni all’ufficio sinistri e mi hanno confermato che, avendo denunciato la circostanza in corso di polizza, qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente, se denunciata agli Assicuratori nei termini e nei modi previsti dal contratto, sarà considerata come effettuata durante il periodo di copertura.

    E’ passato ormai più di un anno, la polizza è scaduta, ma io sono sereno sapendo che se il mio Cliente domani dovesse richiedermi i danni per quei € 3.700,00 di spese di soccombenza al quale l’ho esposto a causa del mio errore, la polizza, seppure ormai scaduta, potrebbe intervenire… Sono più che mai convinto che la copertura assicurativa non sia solo un obbligo di legge, ma uno strumento che tutela il mio lavoro e il mio patrimonio.