Autore: Chiara Giacomini

  • L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA – ALCUNI ESEMPI

    Con il post di oggi vogliamo segnalarvi ipotesi in cui il danno richiesto a titolo di risarcimento non è liquidabile in quanto un eventuale indennizzo costituirebbe un’ipotesi di arricchimento senza causa. L’art. 1905 c.c. prevede l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’Assicurato in conseguenza del sinistro. Il presupposto dell’arricchimento senza causa è costituito, appunto, dall’arricchimento di un soggetto (da intendersi anche come risparmio di spesa) e dalla conseguente diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto. Tanto l’arricchimento quanto la diminuzione patrimoniale devono essere provocati da un unico fatto costitutivo e devono essere mancanti di causa giustificatrice. Il fondamento normativo del divieto di ingiustificato arricchimento è desumibile dall’art. 2041 c.c., che prevede che chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di altri sia tenuto a versare un indennizzo in ragione della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Come già evidenziato, oggetto della copertura assicurativa della RCP sono unicamente le perdite pecuniarie che l’Assicurato cagioni involontariamente a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.

    Pensiamo a questa situazione: un commercialista comunica che un proprio cliente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; a causa di un errore commesso dal professionista nella compilazione della dichiarazione dei redditi, l’imposta accertata è risultata superiore a quella che era stata indicata nella dichiarazione.  Il cliente si ritrova quindi – magari a distanza di anni e in modo del tutto inaspettato – a dover pagare una cartella esattoriale e chiede pertanto il risarcimento dell’intera somma al professionista che ha commesso l’errore. Non tutto l’importo dedotto nella cartella rientra nella nozione di “perdita pecuniaria” oggetto di copertura della RCP. Tale importo è composto dalla maggior imposta che il contribuente avrebbe dovuto versare, dagli interessi e dalle sanzioni. Solo le sanzioni costituiscono una voce di danno astrattamente liquidabile ai sensi di polizza (per le quali peraltro è prevista l’applicazione della clausola “penalità fiscali”). Gli interessi non possono essere considerati una voce di danno indennizzabile in quanto costituiscono la remunerazione del denaro che è rimasto nella disponibilità del cliente/reclamante per un tempo maggiore rispetto a quanto dovuto. Il reclamante ha comunque conseguito un vantaggio e ciò esclude la risarcibilità degli interessi. La maggiore imposta non può sicuramente costituire un danno, in quanto si tratta di un importo che il contribuente avrebbe comunque dovuto versare a prescindere dall’errore in cui è incorso il professionista. Se l’assicurazione pagasse questo importo si verrebbe a creare una fattispecie di arricchimento senza causa, in cui il cliente/reclamante potrebbe in astratto beneficiare dell’errore del professionista trovandosi di fatto a pagare un’imposta inferiore a quella realmente dovuta. Ciò ovviamente non è possibile.

    Possiamo pensare anche al caso del consulente del lavoro che per anni ha determinato l’importo dello stipendio versato al lavoratore della società cliente in misura superiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo applicabile. In tale situazione il lavoratore ha percepito un maggiore importo che in realtà non gli spettava. Il datore di lavoro non potrà richiedere il rimborso del maggior stipendio versato al professionista, ma dovrà rivolgersi direttamente al lavoratore, il quale, altrimenti, si arricchirebbe in modo ingiustificato. L’unico danno che eventualmente il datore di lavoro potrebbe richiedere al consulente è costituito dalle spese sostenute per recuperare dal lavoratore gli importi non spettanti.

    Riportiamo un altro caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: un amministratore di condominio ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del Condominio amministrato in quanto i lavori eseguiti, pagati con il fondo condominiale, non erano stati approvati dall’assemblea. Il danno indennizzabile dall’amministratore – e dunque potenzialmente dall’Assicurazione – non può tuttavia coincidere con l’intero importo prelevato dal fondo condominiale, in quanto per parte dei lavori realizzati sono previsti bonus edilizi che consentono ai condomini di beneficiare di detrazioni fiscali. Se, pertanto, venisse pagato l’intero importo reclamato si verrebbe a determinare un ingiustificato arricchimento a favore dei condomini.

    Un’altra ipotesi di arricchimento senza causa è configurabile in riferimento alla richiesta di restituzione dei compensi. Si pensi al caso dell’ingegnere che denuncia che alcuni suoi clienti hanno deciso di risolvere il contratto con lui stipulato e pretendono di avere la restituzione della parte di compenso, che già gli era stata anticipata, relativa ai lavori non più eseguiti. Le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato non rientrano nella copertura della polizza di Rc professionale in quanto l’importo dei compensi da restituire non si qualifica come danno a terzi ma come danno diretto dell’Assicurato e, pertanto, in caso di rimborso, verrebbe a qualificarsi come arricchimento indebito.

    Come sempre l’Ufficio sinistri rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o suggerimenti in merito a nuovi argomenti da trattare nei prossimi post!

  • RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TATUATORE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRELIMINARI AL TATUAGGIO

    Nel precedente post abbiamo parlato del consenso informato in ambito medico quale presupposto della liceità del trattamento medico-sanitario.

    Il consenso informato è fondamentale anche per l’attività svolta da un’altra categoria professionale che assicuriamo, ovvero il tatuatore.

    Prima di effettuare il trattamento, il tatuatore deve fornire al cliente tutte le informazioni affinché il cliente presti un consenso consapevole. A tal fine dovrà precisargli quelle che sono le modalità del trattamento, le eventuali controindicazioni e i rischi per la salute, le precauzioni da tenere successivamente all’esecuzione ecc.

    Pur non essendo un’attività medico-sanitaria, l’esecuzione di un tatuaggio comporta una colorazione, si presume permanente, di una o più parti del corpo. A fronte di ciò, la normativa richiede quindi che il cliente presti il proprio consenso al trattamento solo dopo essere stato adeguatamente informato.

    Come per le polizze Medmal, anche nelle polizze di RCP dei tatuatori è pertanto espressamente esclusa l’operatività delle garanzie assicurative in relazione alle richieste di risarcimento per danni imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Il modulo con il quale il cliente ha espresso il proprio consenso informato non è l’unico documento che, in relazione alle polizze di Responsabilità civile, viene richiesto al Tatuatore. Sarebbe infatti buona prassi che, al termine dell’esecuzione della prestazione, il Tatuatore sottoponga al cliente anche la dichiarazione di conformità.

    Per la gestione del sinistro, proprio come previsto in relazione al consenso informato, l’assenza, l’insufficienza e l’inidoneità della dichiarazione di conformità escludono la risarcibilità dei danni.

    Ricordiamo inoltre che non tutte le attività che un tatuatore potrebbe eseguire sono automaticamente ricomprese nell’oggetto di copertura. Ad esempio alcune polizze escludono espressamente le richieste di risarcimento danni conseguenti ad attività di scarificazione e piercing, così come alcune polizze prevedono espressa esclusa anche danni conseguenti all’effettuazione di trattamenti di trucco permanente e semipermanente.

    Fatte queste premesse riportiamo qualche esempio pratico di danno contestato al Tatuatore:

    1. Mancata corrispondenza del tatuaggio eseguito con quanto richiesto: non è infrequente infatti che il cliente, non ritenendosi soddisfatto del lavoro eseguito, richieda un risarcimento del danno.
    2. Forti dolori e danni estetici a seguito di trattamento di dermoabrasione volto ad eliminare un precedente tatuaggio.
    3. Ripensamento del cliente in merito al soggetto tatuato.

    Come sempre, vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è disponibile per ulteriori chiarimenti. Vi invitiamo inoltre a segnalarci eventuali argomenti che vorreste venissero approfonditi!

  • LA MEDIAZIONE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

    Abbiamo già parlato delle novità apportate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)al processo civile, evidenziando i tratti salienti della riforma.

    Nel post di oggi ci soffermiamo invece su uno specifico istituto su cui la Riforma Cartabia è intervenuta, ovvero la mediazione, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 28/2010.

    Le modifiche introdotte dalla Riforma sono – almeno sulla carta – destinate ad aver un impatto significativo nei procedimenti che coinvolgono le Compagnie assicurative.

    Lo scopo del legislatore della Riforma è stato quello di rendere il procedimento civile più efficiente ed evitare le lungaggini processuali. È quindi del tutto comprensibile che la Riforma sia intervenuta anche sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, spingendo le parti, in un’ottica deflattiva del contenzioso, ad evitare il ricorso allo strumento giudiziario.

    In tale ottica è stato dunque ampliato il novero delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ossia costituisce una condizione di procedibilità del successivo (ed eventuale) procedimento giudiziario.

    Come da disciplina ante Cartabia, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 la mediazione è obbligatoria per le vertenze riguardanti le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione, contratti bancari, assicurativi e finanziari. A seguito della novella, il tentativo di preventiva mediazione è esteso anche alle liti in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

    Come è noto, qualora venga instaurato un procedimento giudiziario senza il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza non oltre la prima udienza, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza; in tali casi il giudice dichiarerà l’improcedibilità della domanda.

    Tra le varie novità che riguardano il procedimento (il primo incontro dovrà essere fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione) si segnala l’espressa previsione dell’obbligo di partecipazione personale delle parti, le quali, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche possono invece partecipare tramite propri rappresentanti o per mezzo di delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per comporre la controversia.

    Al fine di incentivare la definizione bonaria della vertenza, la Riforma ha previsto che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, la cui relazione, se vi è l’accordo delle parti, può essere prodotta nell’eventuale giudizio. In tal modo, anche nell’ipotesi di mancato accordo in sede di mediazione e di instaurazione del contenzioso, le parti possono comunque recuperare il parere tecnico reso dal CTU nella fase stragiudiziale.

    Indice della volontà legislativa di favorire il più possibile la mediazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è anche la previsione contenuta nel nuovo art. 12 bis del d.lgs. 28/2010.

    L’art. 12 bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione) ribadisce innanzitutto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice, chiamato a pronunciarsi nel successivo giudizio instaurato in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.  

    Dalla lettura dell’art. 12 bis emerge anche un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione alla mediazione.

    Quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità (ovvero nelle materie indicate all’art. 5), il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al primo incontro al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di denaro pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

    Ma le possibili conseguenze pregiudizievoli per la parte che si costituisce in giudizio senza aver prima partecipato alla mediazione non finiscono qui.

    Il giudice, sempre nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità del giudizio e qualora gli venga richiesto, può condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata e comunque in misura non superiore nel massimo alle spese legali maturate successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione.

    Ed è questa la previsione che, probabilmente, interessa più da vicino le Compagnie assicurative.

    È infatti previsto che copia del provvedimento di condanna al pagamento della somma equitativamente determinata venga trasmessa al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti se la condanna è pronunciata nei confronti di un’amministrazione. Quando invece la sanzione è rivolta ad un soggetto vigilato, la copia del provvedimento andrà trasmessa all’autorità di vigilanza competente, ossia, in caso di Compagnie assicurative, all’IVASS.

    L’intento del legislatore non è tanto quello di sanzionare le parti in caso di mancato accordo in fase di mediazione, ma è quello di sanzionare la parte che non tenta nemmeno di risolvere preliminarmente la vertenza tramite mediazione.

    Per vedere se questa ulteriore spinta a ricorrere agli strumenti di ADR sortirà gli esiti deflattivi auspicati occorrerà però attendere quella che sarà l’applicazione della normativa nella prassi.

  • I SINISTRI SULLA POLIZZA DI RC PATRIMONIALE

    Con il post di oggi vogliamo offrire una breve disamina di alcuni esempi di sinistri riguardanti la polizza di Rc patrimoniale di amministratori, funzionari e dipendenti di pubblici.

    Questa tipologia di polizza copre la COLPA GRAVE del personale amministrativo (dirigenti, sindaci, assessori, dipendenti amministrativi ecc.) o tecnico (dirigenti tecnici, progettisti, rup ecc.) di un ente, come da condizioni contrattuali gli Assicuratori, si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all’ente di appartenenza o ad altri soggetti pubblici o privati, a seguito di atti o di fatti, ritardi od omissioni commessi con COLPA GRAVE al medesimo imputabile e connessi all’esercizio delle funzioni ricoperte presso l’ente di appartenenza.

    L’Assicurato può richiedere la copertura anche per più incarichi, eventualmente svolti presso enti differenti. È tuttavia fondamentale che nel questionario allegato alla polizza gli incarichi siano indicati in modo univoco, in quanto la polizza andrà a coprire esclusivamente l’incarico presso l’ente di appartenenza indicato.

    Il presupposto della attivazione della polizza di colpa grave è rappresentato da una condanna pronunciata contro l’Assicurato dalla Corte dei Conti e divenuta definitiva.

    Di seguito vi riportiamo alcuni esempi concreti:

    1. L’ assicurato ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti in merito ad un presunto danno erariale cagionato al Comune A. Nello specifico, è stata contestata l’adozione da parte del consiglio comunale di una delibera con cui il Comune, senza esplicitare quali fossero le ragioni di utilità e vantaggio dell’operazione, si era accollato i debiti di una società partecipata posta in liquidazione. L’Assicurato all’epoca dell’adozione della delibera faceva parte del consiglio comunale che aveva deliberato l’accollo. A seguito della denuncia dell’Assicurato è stata quindi aperta la pratica di sinistro, ma è emersa sin da subito l’inoperatività della polizza di Rc patrimoniale: nel proprio questionario l’Assicurato aveva indicato unicamente l’incarico svolto come consigliere presso il diverso Comune B. A seguito delle verifiche effettuate anche sulle precedenti polizze, si è accertato che l’Assicurato non aveva mai richiesto la copertura per l’incarico svolto come consigliere presso il Comune A, ma aveva sempre dichiarato di svolgere l’incarico di assessore presso il Comune C, salvo, nell’ultima annualità, richiedere copertura unicamente per l’incarico di consigliere per il Comune B.  
    2. L’Assicurato, è il Sindaco di un Comune, chiede l’apertura di un sinistro sulla propria polizza di Rc patrimoniale in quanto un concittadino gli aveva notificato, in proprio e in qualità di sindaco, un atto di citazione. Il reclamante lamentava di aver subito ingenti danni a causa della delibera firmata dall’Assicurato che ordinava la chiusura temporanea del locale a causa della ripetuta violazione delle disposizioni dettate durante l’emergenza pandemica. In questo caso non vi era alcun errore commesso dall’Assicurato, in quanto il medesimo aveva applicato la normativa nazionale. È da evidenziare inoltre che l’Assicurato era stato citato in giudizio davanti al Tribunale; una sua eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere dichiarata dalla Corte dei Conti.
    3. L’Assicurato è direttore dell’ufficio espropriazioni di un Comune che aveva pagato l’indennità di esproprio ad un soggetto che non era il reale proprietario del terreno espropriato. Il Comune aveva proceduto al pagamento a favore del soggetto che, ad esito di un procedimento giudiziario, era risultato il proprietario del bene. Il giudice d’appello aveva tuttavia ribaltato la decisione e accertato il diritto di proprietà a favore di colui che era risultato soccombente in primo grado. Quest’ultimo, pertanto, chiedeva il risarcimento del danno all’Assicurato, che, sulla base di una sentenza non definitiva, aveva autorizzato il pagamento del Comune. In questo caso, pur potendosi in astratto configurare un errore da parte dell’Assicurato, non era stato instaurato alcun procedimento davanti alla Corte dei Conti. In assenza dell’accertamento giudiziale dell’eventuale responsabilità dell’Assicurato le garanzie di polizza non sono state attivate.
    4. L’Assicurato è un dipendente comunale che ha denunciato di aver ricevuto un invito a dedurre davanti alla competente Corte dei Conti. L’Assicurato aveva formulato un parere positivo di regolarità contabile in relazione al versamento di un contributo concesso dal Comune alla parrocchia per effettuare dei lavori di ristrutturazione. All’esito del procedimento la Corte dei Conti aveva assolto l’Assicurato, non rilevando alcuna responsabilità amministrativa. Anche in tale caso, dunque, in mancanza dell’accertamento della colpa grave le garanzie di polizza non sono state rese operative. Il Pubblico Ministero ha peraltro impugnato la decisione favorevole all’Assicurato; quindi, in ipotesi, il giudice potrebbe ribaltare la decisione di primo grado e pronunciare la condanna dell’Assicurato qualora dovesse rilevare profili di responsabilità amministrativa. È in ogni caso importante sottolineare che la colpa grave deve essere accertata con sentenza divenuta definitiva e non più contestabile: pertanto, anche in caso di condanna in primo grado e successivo appello, l’Assicurato non avrebbe potuto richiedere l’immediata manleva da parte degli Assicuratori.
  • PRINCIPIO INDENNITARIO E PRINCIPIO RISARCITORIO: NON SONO LA STESSA COSA

    Nella gestione delle pratiche di sinistro ci capita frequentemente di dover chiarire all’assicurato che le spese legali non sono comprese nella polizza di rc professionale in quanto la polizza di rc professionale ha carattere risarcitorio e non indennitario.

    Che cosa significa?

    In base al principio RISARCITORIO le garanzie della polizza di rc professionale sono attivabili solo se l’Assicurato, nell’esercizio della propria attività professionale, ha cagionato un danno a un terzo.

    Come da oggetto di polizza, infatti, gli Assicuratori, dietro pagamento del premio convenuto, si impegnano a tenere indenne l’assicurato di quanto quest’ultimo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della professione coperta dalla polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta all’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di copertura.

    Tali richieste di risarcimento, inoltre, devono essere originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’Assicurato o da un soggetto di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile (ad esempio un collaboratore).

    Quindi, presupposti dall’operatività delle garanzie della polizze di rc professionale sono:

    • l’errore commesso dall’Assicurato nell’esercizio della propria professione;
    • il danno subito dal soggetto terzo che richiede il risarcimento (il danno deve essere provato tanto nella sua effettiva sussistenza quanto nel suo preciso ammontare)
    • il nesso eziologico tra l’errore commesso dall’Assicurato e il danno (nel senso che il danno lamentato dal reclamante deve essere conseguenza diretta dell’errore dell’Assicurato).

    In definitiva l’Assicurato deve aver involontariamente commesso un fatto illecito, ossia un fatto che ha cagionato ad altri un danno ingiusto e che, per tale motivo, deve essere risarcito (v. art 2043 c.c.).

    Sul principio INDENNITARIO si basa invece la polizza di tutela legale: in tal caso l’Assicurato denuncia il sinistro richiedendo il rimborso delle spese legali (le spese assicurate sono quelle per l’intervento di un legale, per la consulenza tecnica d’ufficio o per l’intervento di un perito o di un consulente di parte, le spese di giustizia in sede penale e le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali).

    La polizza di tutela legale può fornire copertura:

    • In ambito penale nel caso in cui l’Assicurato sia sottoposto a un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.
    • In ambito penale per l’ipotesi in cui l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
    • In ambito civile per le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza di un fatto illecito commesso da un terzo.
    • In ambito civile per la difesa dell’Assicurato in occasione di richieste di risarcimento provenienti da terzi per fatto illecito dell’Assicurato commesso nell’esercizio della professione.

    Vediamo degli esempi concreti.

    • L’Assicurato è un avvocato che ha ricevuto un invito a partecipare alla mediazione da parte dell’ex assistito, il quale, deluso dall’esito del procedimento giudiziale, gli richiede il risarcimento del danno quantificandolo nella somma che si aspettava gli venisse riconosciuta giudizialmente. L’Assicurato denuncia dunque il sinistro e chiede alla Compagnia di manlevarlo e di farsi carico delle spese legali.

    All’esito dell’istruttoria emerge però che nessun errore è stato commesso dall’Assicurato, che ha operato diligentemente per far conseguire al cliente un risultato positivo (l’accoglimento della domanda giudiziale) che, tuttavia, non è stato conseguito per motivi diversi (il giudice, pronunciandosi nel merito, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per accogliere la domanda).

    In mancanza dell’errore, il danno lamentato non può dirsi cagionato dall’Assicurato.

    Ulteriore conseguenza è che le spese legali rimangono a carico dell’Assicurato in quanto l’operatività del quarto di massimale per le spese di resistenza non è una garanzia automatica della rc professionale, ma è sempre subordinata alla sussistenza di tutti i requisiti necessari per giungere alla liquidazione del danno.

    • L’Assicurato è un architetto a cui è stato notificato un atto di citazione per i danni derivanti dall’omesso controllo che, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto effettuare.

    L’Assicurato ha stipulato una polizza di tutela legale, quindi in via di principio, applicandosi il principio indennitario, le spese di lite possono essere rimborsate. Anche la polizza di tutela legale, tuttavia, prevede dei requisiti di operatività. In particolare la polizza di tutela legale, che non prevede alcuna retroattività, riguarda solo i casi assicurativi che insorgono durante il periodo di copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Compagnia durante il periodo di copertura in corso o nei sei mesi successivi (o nel maggior periodo previsto in scheda di copertura). Quindi se il caso assicurativo è insorto su una polizza che è scaduta da più di sei mesi le garanzie di polizza non saranno attivabili.

    Principio risarcitorio e indennitario non sono quindi sinonimi, ma bisogna ricordarsi che anche le garanzie della polizza di tutela legale non sono automatiche!

  • IL PROCESSO CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

    Dedichiamo questo post alla recente Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), che ha completamente riformulato l’impianto del processo civile delineato dal codice di procedura civile la cui entrata in vigore è prevista per il 28.02.2023. La tematica, in ragione dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, risulta di assoluta rilevanza.

    Lato sinistri, la riforma coinvolge anche le Compagnie assicurative, chiamate spesso a partecipare al giudizio a seguito della notifica dell’atto di chiamata in causa da parte dell’Assicurato. Vediamo pertanto in estrema sintesi quelle che saranno le novità più significative.

    Il procedimento ordinario di cognizione davanti al Tribunale avrà inizio, come avviene anche oggi, con la notifica al convenuto dell’atto di citazione. In base alla normativa vigente sino al 28 febbraio 2023 l’attore che cita in giudizio il convenuto deve tenere in considerazione che tra la data della notifica e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni; deve inoltre invitare il convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. Se il convenuto si costituisce oltre tale termine perde la facoltà di chiedere di essere autorizzato dal giudice a chiamare in causa un terzo.

    Con la riforma i termini sono stati allungati: è previsto innanzitutto che tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorrano almeno 120 giorni; il convenuto che riceve la notifica dell’atto dovrà costituirsi in giudizio almeno 70 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.).

    Nella sostanza, i termini sono stati allungati perché l’udienza prevista dall’art. 183 c.p.c. verrà preceduta da una serie di attività processuali e di scambi di atti difensivi che sino ad oggi erano successivi alla prima udienza di comparizione. Nell’ottica del legislatore, il thema decidendum dovrà essere già ben delineato quando le parti compariranno per la prima volta in udienza davanti al giudice.

    La riforma ha pertanto previsto all’art. 171 bis c.p.c. che entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (previsto dall’art. 166 c.p.c.) ci sia un primo esame del giudice. Il giudice effettuerà entro tale termine delle verifiche preliminari in merito anche alla necessità di integrare il contraddittorio ad altri soggetti. Il giudice, ad esempio, potrebbe autorizzare la chiamata di terzo effettata dal convenuto tempestivamente costituito e fissare nuova udienza.

    A seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice, l’art 171 ter c.p.c. prevede uno triplice scambio di memorie che deve avvenire prima dell’udienza: – entro 40 giorni prima dell’udienza è possibile controbattere alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni sollevate dal convenuto (o da eventuali terzi), precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte. L’attore può inoltre chiamare in causa un terzo se tale esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto; – entro 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare una memoria per replicare a domande o eccezioni nuove o modificate, proporre eccezioni che siano conseguenza delle domande nuove formulate nella prima memoria, indicare mezzi di prova e depositare documenti; – infine, con la terza memoria, da depositarsi entro 10 giorni prima dell’udienza, le parti possono replicare e indicare prova contraria.

    Le memorie che nel processo ante riforma erano previste dall’art. 183 comma 6 c.p.c. precedono ora l’udienza di prima comparizione. Ovviamente, se a seguito della verifica preliminare effettuata dal giudice dovesse venir fissata una nuova data per l’udienza, i termini per tre le memorie saranno ricalcolati sulla nuova data d’udienza.

    Lo stesso avverrà nel caso di chiamata in causa di un terzo da parte dell’attore. Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui l’attore chiede di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo (magari la Compagnia) con la prima memoria prevista dall’art. 171 ter c.p.c: i termini per le memorie decorrono nuovamente.

    Alla prima udienza di comparizione il giudice potrà tentare la conciliazione tra le parti (potere che in realtà può esercitare fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione) ed eventualmente, qualora ne ravvisi i presupposti, disporre il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato previsto dall’art. 281 decies c.p.c.

    Merita un cenno anche il rito semplificato di nuova introduzione, alternativo al rito ordinario ma solo per le cause di competenza del Tribunale monocratico che non richiedono un’istruzione complessa, come l’attuale procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis c.p.c.  Il procedimento ha inizio con il deposito di un ricorso e termina con la pronuncia di una sentenza (non più dunque un’ordinanza come previsto per il 702 bis c.p.c.).

    La Riforma Cartabia ha apportato novità significative anche al procedimento davanti al Giudice di Pace.

    La competenza del Giudice di Pace è ora estesa alle cause con valore fino a €10.000, non è quindi più limitata alle cause di valore sino a €5.000. Il procedimento ha inizio non più con la notifica di un atto di citazione, ma con il deposito di un ricorso che deve essere notificato al convenuto unitamente all’ordinanza di fissazione dell’udienza; il convenuto, se intende chiamare in causa un terzo, dovrà costituirsi entro 10 giorni dall’udienza, mentre in base alla normativa ante Cartabia la costituzione poteva avvenire anche in udienza.

    I punti trattati sono ovviamente solo una piccola parte della ben più estesa Riforma Cartabia, che ha rivoluzionato il processo civile a 360° (ha coinvolto il procedimento d’appello, il ricorso in Cassazione, i riti speciali, l’arbitrato ecc.). Per un esame approfondito si rimanda quindi al testo del d.lgs. 149 del 10 ottobre 2022.

  • RETROATTIVITÀ, DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, CONTINUOUS COVER… CHE CONFUSIONE!

    Svolgo la professione di commercialista da anni e ho sempre stipulato una polizza assicurativa per essere coperto in caso di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla mia attività professionale.

    Si sa che la professione del commercialista è piena di scadenze e termini da rispettare; i clienti, poi, sono tanti.  Può dunque capitare, tra i mille adempimenti fiscali da segnarsi in agenda, di perdersi qualcosa.

    Cosa ho dimenticato? “Fortunatamente” solo di rinnovare la mia polizza di Rc professionale!

    Può sembrare incredibile, ma tra una cosa e l’altra ho proprio scordato di richiedere la copertura assicurativa alla scadenza della mia precedente polizza! Avevo compilato e firmato il questionario per richiedere una quotazione, ma poi quel questionario è rimasto sulla mia scrivania, sepolto da una pila di pratiche.

    Mi sono accorto della mancata stipula della polizza solo quando a dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla mia attività di apposizione del visto di conformità, mi ha inviato una comunicazione nella quale rilevava che la mia polizza risultava scaduta il 20/08/2022 e mi invitava a regolarizzare la posizione.

    La mia polizza di Rc professionale comprensiva dell’estensione visto di conformità era quindi scaduta da mesi!!!

    Che fare? Ho chiesto immediatamente una quotazione all’Ufficio Sottoscrizione chiedendo se fosse possibile “far retroagire” la nuova polizza alla data di scadenza della precedente in modo da “attaccare” i due periodi assicurativi. Forse non ho utilizzato i termini corretti, ma penso che abbiano ben capito cosa intendessi.

    Mi hanno spiegato che RETROATTIVITA’ e DATA DI EFFETTO DELLA POLIZZA sono due concetti ben distinti.

    Per data di effetto della polizza si intende la data di decorrenza della copertura: la polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno che è indicato in scheda di copertura; ciò, tuttavia, solo se il premio è stato pagato, poiché diversamente la copertura decorre solo dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

    Mi hanno detto che, in ragione del tempo trascorso dalla scadenza della precedente polizza, non era possibile mantenere come data di decorrenza quella di scadenza dell’ultima copertura assicurativa. Peraltro, io non sarei stato coperto in caso di richieste di risarcimento in quanto la copertura sarebbe partita solo dal giorno del pagamento (cosa che, prima di dicembre non avevo fatto…).

    Per retroattività si intende invece il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza del periodo di assicurazione e indicato nella scheda di copertura della polizza. In altri termini, è il periodo temporale nel quale può essere avvenuto un eventuale errore professionale di cui viene per la prima volta richiesto il risarcimento durante il periodo di assicurazione. Facendo un esempio: nella mia polizza di Rc professionale scaduta ad agosto 2022 avevo una retroattività dal 20/08/2018; nella polizza che mi è stata rinnovata con decorrenza dal 30/12/2022 mi è stata mantenuta la retroattività dal 20/08/2018. Se durante il periodo di copertura assicurativa dovesse arrivarmi una richiesta di risarcimento per un errore (da me non conosciuto) risalente al 2019, potenzialmente sarei coperto.  

    Questo però non vale per l’attività di apposizione del visto, in relazione alla quale è previsto che gli eventuali errori siano stati commessi successivamente alla data di decorrenza della polizza e che siano denunciati, osservando i termini di denuncia previsti dal contratto, entro 5 anni.

    Tutto chiarito, ma mi rimane un dubbio: e la continuous cover? Serve per mantenere una continuità di copertura?

    Mi hanno quindi spiegato che, fermo quanto detto in merito alla decorrenza e alla retroattività della polizza, con la garanzia CONTINUOUS COVER possono essere astrattamente ritenuti in copertura i sinistri aperti a seguito di richieste di risarcimento pervenute durante il periodo assicurativo anche se relativi a circostanze e fatti noti all’assicurato prima della stipula della polizza (ovviamente sempre che in concreto ci siano tutti i presupposti!).

    Si tratta dunque di una deroga alle condizioni di polizza, dato che, di regola, le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento sono escluse dalla copertura qualora note all’assicurato e da lui non comunicate.

    L’operatività della continuous cover è comunque subordinata a delle ben precise condizioni: – l’assicurato, dal momento in cui ha conoscenza dei fatti e delle circostanze che potrebbero portare a una richiesta di risarcimento al momento della denuncia del sinistro, deve essere ininterrottamente coperto da polizza assicurativa emessa dalla stessa Compagnia tramite Uia; – la mancata denuncia dei fatti e delle circostanze nonché la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti e circostanze non devono essere dovuti a dolo; – i fatti e le circostanze non devono essere già stati denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi; –  l’omessa o ritardata segnalazione deve essere stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento; – deve essere trascorso il “periodo di carenza”, ovvero 3 mesi  decorrenti dalla decorrenza del contratto.

    Quindi posso acquistare la continuous cover? No, mi riferiscono che nel mio caso non è possibile inserire la garanzia in polizza in quanto non ci devono essere buchi di copertura tra una polizza e il successivo rinnovo.

    Purtroppo, essendomi ricordato solo a dicembre di rinnovare la polizza scaduta ad agosto, non ho una copertura ininterrotta.

    Ora che mi è tutto più chiaro mi ricorderò di rinnovare alla scadenza!

  • FIDARSI E’ BENE, NON FIDARSI E’ MEGLIO!

    Esercito la professione di architetto da diversi anni e sono sempre stato attento e scrupoloso nello svolgimento della mia attività.

    Mi è capitato però recentemente di commettere un errore dovuto all’eccessiva fretta.

    Cosa è successo?

    In breve, mi hanno presentato un nuovo cliente che desiderava vendere un edificio di sua proprietà.

    Dopo una lunga ricerca, il cliente in questione era riuscito a trovare un acquirente interessato all’immobile e non voleva lasciarselo scappare.

    Mi ha raccontato che quel vecchio edificio, utilizzato in passato come casa per le vacanze estive, era diventato ormai solo un costo dato che era rimasto praticamente inutilizzato per anni. Era stata quindi una grande fortuna trovare una persona disposta ad acquistarlo al prezzo proposto!

    Io avevo l’incarico di redigere una relazione che attestasse che lo stato di fatto dell’immobile era conforme ai dati catastali… un lavoro che, nell’arco della mia lunga carriera, ho svolto centinaia di volte.

    Mi ha quindi firmato l’incarico e ha aggiunto un particolare che sino a quel momento aveva omesso: mancava solo poco più di un mese al rogito!

    La data era stata fissata perché una parte voleva vendere in fretta e l’altra voleva acquistare l’immobile per trascorrerci le imminenti vacanze.

    Mi è preso un colpo! Non ce l’avrei mai fatta in così poco tempo a disposizione a fare un accesso agli atti del Comune! Si sa che normalmente ci vuole un mesetto circa prima che i Comuni riescano ad evadere pratiche di questo tipo…

    Che fare dunque? Attendere i tempi del Comune? Mettere sin da subito le cose in chiaro con il cliente rischiando però di perdere l’incarico?

    Ho deciso di non accennare nulla al cliente in quanto sono venuto a sapere che un geometra di mia conoscenza aveva svolto anni fa dei lavori proprio in relazione a quell’immobile.

    Mi è bastato chiamare lo studio del mio conoscente per farmi passare tutta la documentazione edilizia. Con una sola chiamata e un paio di mail mi ero evitato tutta la trafila burocratica!

    Ho quindi redatto la relazione tecnica che ho prontamente consegnato al cliente, il quale, soddisfatto del lavoro svolto, ha potuto vendere l’immobile alla data già decisa.

    Purtroppo però non è finita bene…

    Qualche mese dopo mi ha chiamato il cliente chiedendomi spiegazioni in quanto si era visto recapitare a casa una lettera da parte del legale dell’acquirente.

    In pratica gli chiedevano il risarcimento del danno patito a causa del minor valore dell’edificio e dei costi legati alla demolizione del portico risultato abusivo. Abusivo???

    “Ma non aveva controllato la corrispondenza tra lo stato dell’edificio e i dati catastali in Comune???” mi ha chiesto comprensibilmente adirato

    No, non avevo controllato. Mi ero fidato della documentazione, purtroppo errata, che mi avevano inviato.

    Ho pertanto denunciato il sinistro alla mia Compagnia assicurativa, che mi ha richiesto una relazione dettagliata in merito ai fatti.

    All’esito dell’istruttoria la Compagnia ha comunicato che non c’erano i presupposti per ritenere operative le garanzie di polizza.

    Ma come? L’errore l’avevo comunque commesso…

    Mi hanno spiegato che il danno cagionato al reclamante ha avuto origine da un comportamento volontario che, in quanto tale, non è oggetto di copertura.

    Non si è trattato di una svista o di una negligenza, bensì di una scelta consapevole: i documenti catastali corretti non li ho proprio guardati perché pensavo di non aver tempo per ottenerli!

    Anziché segnalare la problematica al cliente suggerendogli eventualmente, in ragione dei tempi della burocrazia, di spostare la data del rogito, ho consapevolmente scelto di agire in un altro modo, accettando quindi il rischio di eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comportamento non corretto.

    Prossima volta verificherò meglio la correttezza della documentazione prima di predisporre una relazione!

  • UNA CAUSA AVVENTATA

    L’acquisto di una polizza con retroattività illimitata consente di coprire ogni richiesta di risarcimento relativa a fatti avvenuti anche diversi anni prima della stipula della polizza stessa?

    Per rispondere a questa domanda vi raccontiamo un episodio del tutto singolare capitato tempo fa.

    Protagonista della vicenda è un avvocato che aveva stipulato una polizza di rc professionale e che, evidentemente, credeva che fosse sempre possibile dare una risposta affermativa alla domanda da cui siamo partiti.

    L’avvocato in questione, ben 3 anni prima della stipula della polizza, era stato convenuto in giudizio da un vecchio cliente che gli contestava una serie di errori professionali e che ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno patito.

    Il giudice davanti al quale era stato incardinato il procedimento aveva condannato l’avvocato al risarcimento del danno a favore dell’ex assistito.

    L’avvocato ha pensato bene di tacere tali circostanze al momento della sottoscrizione della polizza: “Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato?” “No”, rispondeva sul questionario. “Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento?” anche a tale domanda veniva data risposta negativa.

    Si sarà dimenticato di quel procedimento che lo aveva visto soccombente? Avrà compilato frettolosamente il questionario? Oppure avrà pensato di dotarsi di una copertura assicurativa per stare tranquillo, perché “non si sa mai… quel cliente potrebbe rifarsi vivo e richiedere il pagamento”?

    Mesi dopo la stipula della polizza, come era più che prevedibile, l’assicurato ha ricevuto un’intimazione di pagamento da parte dell’ex cliente e ha presentato il conto alla Compagnia girando la diffida con tanto di coordinate bancarie dove effettuare “immediatamente” il pagamento (!!!).

    Nessuna relazione da parte dell’assicurato in merito ai fatti né una riga per spiegare perché venisse richiesto il pagamento di un danno accertato con una sentenza passata in giudicato anni prima. Nulla di nulla!

    Dato che il “prego pagare” non esiste in quanto ogni pratica di sinistro deve essere valutata allo scopo di stabilire se le garanzie di polizza sono operative, l’Ufficio sinistri ha comunicato il diniego di copertura, trattandosi chiaramente di una richiesta di risarcimento già nota all’assicurato e taciuta in sede di assunzione del rischio.

    Ed è qui che viene il “bello”.

    Anziché richiedere ulteriori delucidazioni, l’assicurato ha pensato bene di agire giudizialmente contro la Compagnia! Ha infatti instaurato un giudizio per chiedere che la Compagnia venisse condannata al pagamento (a lui direttamente!) della somma che gli era stata intimata dal reclamante!!!

    A giudizio dell’assicurato la polizza sarebbe stata stipulata per coprire “qualsiasi fatto colposo” commesso nell’esercizio dell’attività professionale; in particolare, trattandosi di polizza in claims made e con retroattività illimitata (come è previsto da normativa per la polizza per la rc professionale dell’avvocato) secondo il nostro assicurato quella richiesta di risarcimento doveva necessariamente rientrare in copertura.

    La certezza della copertura derivava, sempre secondo l’assicurato, dal regolare pagamento del premio. Come a dire: il premio è stato versato, quindi per ciò solo la Compagnia è obbligata a manlevare l’assicurato.

    Ovviamente non è così.

    La Compagnia si è prontamente costituita in giudizio facendo presente che la polizza assicurativa è un contratto e come tale prevede delle clausole.

    Evidentemente l’assicurato ha instaurato un giudizio senza prima leggere tutte le condizioni di polizza poiché altrimenti avrebbe notato, come peraltro gli era stato fatto presente con la comunicazione di diniego, che nel testo di polizza è previsto espressamente che l’assicurazione viene nella forma “claims made”, ossia a copertura unicamente delle richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo.

    La richiesta di risarcimento era pervenuta all’assicurato ben prima della stipula della polizza!

    Come è finita? Il giudice ha respinto la domanda formulata dall’assicurato contro la Compagnia ritenendola, alla luce del testo di polizza e della documentazione prodotta, infondata.

    Non solo l’assicurato è risultato soccombente e non ha ottenuto il pagamento dell’importo richiesto, ma è stato anche condannato al pagamento di tutte le spese legali oltre al risarcimento del danno patito dalla Compagnia.

    Insomma, un bel salasso per l’assicurato! Eppure, sarebbe stato sufficiente leggere le condizioni di polizza…

  • L’OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA

    Esercito l’attività di avvocato ormai da 30 anni ed essendo, lo sottolineo, particolarmente bravo, non mi è mai capitato di commettere errori.

    Ritengo di aver tenuto una condotta professionale ineccepibile anche con un cliente che mi aveva conferito mandato per difenderlo nel procedimento di divorzio instaurato dall’ex coniuge.

    Il mio cliente, con suo grande dispiacere, è stato condannato a pagare all’ex moglie un assegno divorzile e mi ritiene responsabile dell’esito non favorevole della sentenza.

    Incomprensibilmente mi ha contestato di non aver condiviso con lui la strategia processuale, di non aver partecipato personalmente ad alcune udienze e di non aver depositato documentazione a suo dire decisiva (ma se non me l’ha mai consegnata come facevo a depositarla??????).

    La pretesa risarcitoria formulata nei miei confronti è assolutamente infondata: per tutta la durata del procedimento, iniziato nel 2020 e terminato con pronuncia resa nel maggio 2022, ho tenuto costantemente aggiornato il cliente spiegandogli nel dettaglio le varie incombenze processuali.

    Pur ritenendo assurde le contestazioni del cliente, a cui nel frattempo avevo comunicato la rinuncia al mandato, mi sono ricordato che nel febbraio 2022 avevo stipulato una polizza di Rc professionale e ho quindi denunciato il sinistro alla Compagnia.

    In fondo, la polizza l’avevo pagata, quindi la Compagnia avrebbe dovuto manlevarmi in ogni caso.

    Con mio grande stupore, però, la Compagnia, dopo aver aperto la pratica di sinistro, mi ha comunicato il diniego di copertura.

    Mi hanno evidenziato che nelle condizioni di polizza è prevista una specifica esclusione di copertura nell’ipotesi in cui l’assicurato, pur essendo iscritto all’albo professionale, non abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico professionale.

    Ma che cosa vuol dire? Io ero convinto di avere i requisiti per poter esercitare la professione! Ho passato l’esame no?

    Ma l’Ufficio sinistri mi ha spiegato che uno dei requisiti necessari per svolgere l’attività di avvocato è la sussistenza di una polizza assicurativa, obbligo previsto dall’art 12 della legge 347/2012 e divenuto operativo dall’ottobre 2017.

    In tutti questi anni non mi ero mai posto il problema di dotarmi di una copertura assicurativa e il recente obbligo di copertura mi era completamente sfuggito.

    Nel questionario che avevo compilato, alla domanda su eventuali precedenti assicurativi, avevo risposto molto chiaramente di non aver mai avuto una copertura assicurativa e che quella che stavo per stipulare sarebbe stata la mia prima polizza di Rc professionale.

    Poiché dunque all’epoca in cui ho assistito il cliente, partecipando alle udienze e redigendo gli atti difensivi, non avevo alcuna polizza di Rc professionale, il sinistro è stato respinto.

    Fortunatamente in questo caso non avevo commesso alcun errore professionale, pertanto la Compagnia non avrebbe comunque liquidato alcun importo. In futuro starò più attento agli aggiornamenti normativi; intanto ho già avvertito alcuni colleghi di vecchia data, anche loro all’oscuro dell’obbligo normativo!