Autore: Chiara Giacomini

  • REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALLA LUCE DEL DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE GELLI BIANCO – PRIMA PARTE.

    Dopo anni di attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché degli esercenti le professioni sanitarie.

    Il decreto attuativo della legge n. 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) è stato infatti pubblicato il 1° marzo 2024 ed entrerà in vigore il 16 marzo.

    Diverse sono le novità apportate dal decreto, che sembrerebbe voler delineare un modello di polizza che copra il più possibile il professionista sanitario di fronte alle sempre più numerose richieste risarcitorie – più o meno fondate – a cui è costantemente esposto nell’esercizio della propria attività professionale.

    Il fatto che venga data una definizione ben precisa di ciò che si intende per “sinistro” è significativo. Per “sinistro”, alla luce del decreto attuativo della Legge Gelli Bianco, si considera la richiesta di risarcimento danni, ma anche la citazione dell’assicurato quale responsabile civile nell’ambito di un procedimento penale (si pensi al caso del medico imputato del reato di omicidio colposo a cui viene richiesto dagli eredi del paziente defunto anche il risarcimento dal danno), il ricevimento di un invito a dedurre davanti alla Corte dei Conti e la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura con la quale l’assicurato è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. L’elenco fornito dal legislatore sembrerebbe tassativo in quanto si afferma espressamente che fatti diversi da quelli indicati (come, ad esempio, la richiesta della cartella clinica, il ricevimento di una querela e di un avviso di garanzia) non costituiscono “sinistro”.

    Dal verificarsi o meno di sinistri dipenderà, secondo quanto previsto dal decreto attuativo, anche la regolamentazione del premio ad ogni scadenza contrattuale. Per la variazione in aumento o in diminuzione del premio si dovrà aver riguardo in particolare alla tipologia dei sinistri denunciati e al numero di sinistri chiusi con la liquidazione del danno. Benché il legislatore intervenga in materia di regolazione del premio, non ha però previsto un obbligo a contrarre in capo alle Compagnie assicurative.

    Tra i requisiti minimi per l’idoneità dei contratti di assicurazione vi sono innanzitutto i massimali di polizza che gli assicurati sono tenuti ad avere.

    L’art. 4 del decreto attuativo detta quelli che sono i massimali obbligatori. Una polizza che preveda massimali inferiori non potrebbe essere considerata idonea ai fini assicurativi.

    L’innalzamento dei massimali è in linea con la logica secondo la quale il paziente deve essere il più possibile tutelato e messo al riparo da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’attività medica.

    Si tenga anche presente che il decreto prevede che nel caso in cui vi siano più responsabili del medesimo evento dannoso (es. l’intera equipe medica che ha effettuato l’intervento non andato a buon fine), l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili (art. 3 comma 6).

    Tornando ai massimali, segnaliamo che per i liberi professionisti che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto è previsto un massimale minimo di 1 milione per sinistro e 3 milioni per anno. Per gli esercenti la professione sanitaria che invece svolgono anche tali attività i massimali minimi salgono a 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.

    Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti e per i laboratori di analisi il massimale minimo per sinistro è pari a 1 milione, quello per anno è invece pari a 3 milioni.

    Le strutture sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto, le strutture socio-sanitarie e quelle che svolgono attività odontoiatrica sono invece tenute a dotarsi di una polizza che preveda un massimale di 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno.

    Ancora più gravoso è il rischio relativo alle strutture sanitarie che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o parto: i massimali di polizza previsti dal decreto sono pari a 5 milioni per sinistro e ben 15 per anno.

    Infine, per quanto riguarda la colpa grave, il massimale – per sinistro e per anno – deve essere non inferiore al triplo del reddito professionale/retribuzione lorda.

    Di assoluta rilevanza è anche l’art. 5, dedicato all’efficacia temporale delle garanzie assicurative.

    L’articolo recepisce la definizione di polizza in claims made ma nello stesso tempo: a) fissa in 10 anni la retroattività che la polizza deve obbligatoriamente prevedere e b) prevede un periodo di ultrattività di ulteriori 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività da parte del professionista sanitario. In relazione a quest’ultimo aspetto, il professionista che termina la propria attività lavorativa può godere della copertura assicurativa per ulteriori 10 anni dalla cessazione dell’attività: la copertura è relativa a quei sinistri che vengono denunciati all’assicurato per la prima volta durante il periodo di ultrattività (e dal medesimo denunciati agli Assicuratori entro il medesimo periodo temporale) e  che sono relativi ad eventuali errori commessi durante la vigenza della polizza o nel periodo di retroattività.

    L’ultrattività, che è estesa agli eredi, non è soggetta alla clausola di disdetta.

    Come si evince dall’art. 6, il decreto pone limiti molto stringenti anche al diritto di recesso da parte dell’assicuratore in quanto in caso di denuncia del sinistro (e in caso anche di successiva liquidazione del danno) la Compagnia non può recedere ed è obbligata a rispettare la scadenza della polizza (o l’eventuale decorso del periodo di ultrattività qualora si tratti di attività già cessata).

    L’unica eccezione è costituita dal caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’assicurato, condotta che, però, deve riguardare più di un sinistro e deve essere stata accertata con sentenza definitiva che abbia pronunciato la condanna al pagamento del danno. Appare quindi palese che, a causa dei molti paletti posti, il diritto di recesso della Compagnia possa essere esercitato solo in un numero limitato di casi.

    Queste sono solo alcune delle previsioni più significative del decreto attuativo. Con il prossimo post continueremo l’analisi delle novità che sono state apportate!

  • LA CLAUSOLA BROKER… UN ESEMPIO CONCRETO

    Benché non sia infrequente che il sinistro venga denunciato direttamente dall’assicurato, nella maggioranza dei casi i sinistri di cui ci occupiamo vengono denunciati dall’intermediario a cui l’Assicurato si è rivolto per la stipula della polizza.

    L’intermediario può essere un agente iscritto alla sezione A del RUI ovvero un broker.

    Mentre l’agente propone i prodotti della Compagnia per cui lavora, il broker, iscritto alla sezione B del RUI, riceve dal cliente l’incarico di trovare sul mercato assicurativo il prodotto più adatto alle sue esigenze. Il broker, quindi, agisce dietro mandato del cliente e senza poteri di rappresentanza della Compagnia. Questo in linea di massima, considerato però che sul mercato più che l’agente monomandatario è presente l’agente plurimandatario; quest’ultimo lavora per plurime Compagnie, potendo quindi offrire al cliente un numero più ampio di prodotti tra cui scegliere.

    Nelle condizioni di assicurazione è prevista la c.d. clausola di brokeraggio, operante solo nell’ipotesi in cui l’intermediario operi nella sezione B del RUI.

    Secondo quanto previsto dalla clausola broker, l’assicurato, stipulando il contratto assicurativo, conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini della polizza. Di conseguenza:

    a) ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. si considera come effettuata al contraente/assicurato;

    b) ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso.

    La clausola prosegue prevedendo l’espresso conferimento da parte degli Assicuratori a U.I.A. dell’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla polizza. Pertanto: a) ogni comunicazione effettuata a U.I.A. si considera come effettuata agli Assicuratori; b) ogni comunicazione effettuata da U.I.A. si considera come effettuata dagli Assicuratori.

    Soffermiamoci in particolare sulla prima parte del dettato della clausola: il riferimento è unicamente alle comunicazioni che il broker dell’assicurato invia a UIA e a quelle che UIA invia al broker dell’assicurato. In altri termini, la formulazione della clausola broker non comprende anche le comunicazioni assicurato – broker.

    Un esempio aiuterà a chiarire quanto appena evidenziato.

    Un nostro assicurato ha ricevuto un invito in mediazione da parte dei committenti che lamentavano di aver riscontrato vizi nel progetto dal predisposto dal medesimo professionista.

    La polizza del nostro assicurato scadeva in data 07/03/2023. In quella stessa data l’assicurato denunciava il sinistro al proprio broker, il quale provvedeva immediatamente a inoltrare la denuncia di sinistro all’intermediario che si era rivolto a UIA per la stipula della polizza. La polizza, dunque, non era stata intermediata direttamente dal broker dell’assicurato, ma da un altro intermediario iscritto alla lettera A del RUI. Quest’ultimo inoltrava a UIA la denuncia di sinistro solo in data 27/03/2023, ben oltre, dunque, la scadenza del periodo assicurativo.

    Nel caso di specie è evidente che la clausola broker non può operare, e ciò per due ordini di motivi:

    1) la polizza era stata intermediata da un agente e non da un broker. Nella scheda di copertura era infatti indicata la denominazione dell’agente tramite il quale la polizza era stata stipulata. Il passaggio nel sinistro esaminato era stato quindi: ASSICURATO -> BROKER -> AGENTE -> U.I.A. Diverso sarebbe stato, ai fini dell’eventuale operatività della clausola broker, se non vi fosse stato il passaggio all’agente.

    2) Come già evidenziato, la clausola broker prevede che ogni comunicazione effettuata dal broker del contraente/assicurato a U.I.A. si considera come effettuata dal contraente/assicurato stesso. È dunque necessario il passaggio ASSICURATO -> BROKER -> U.I.A. Nel caso del sinistro in esame, tuttavia, tale passaggio era mancato in quanto, se è vero che il sinistro era stato denunciato dall’assicurato al broker durante il periodo di copertura, la denuncia era pervenuta a U.I.A. (e dunque agli Assicuratori) a polizza già scaduta.

    Il sinistro è stato quindi respinto in quanto non coperto dalle garanzie di polizza. Per il principio di claims made, infatti, la polizza copre unicamente le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e dal medesimo denunciate agli Assicuratori durante il medesimo periodo di assicurazione.

  • QUANTI SINISTRI?

    Con il post di oggi vogliamo raccontarvi un altro caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri partendo da un quesito che ci è stato di recente formulato: come viene gestito il sinistro quando l’errore dell’Assicurato cagiona un danno a più soggetti?

    Possiamo fare il seguente esempio: l’Assicurato ha gestito la contabilità di due avvocati che collaborano presso lo stesso Studio. Ad entrambi i professionisti sono state comminate sanzioni a seguito di difformità riscontrate nella documentazione contabile e fiscale predisposta dall’Assicurato.

    In questo caso i soggetti danneggiati sono due (le sanzioni sono state ricevute da entrambi come singoli professionisti), pertanto due sono anche le posizioni di sinistro. Ne deriva ancora che la franchigia/scoperto di polizza si applica non sul totale richiesto a titolo di risarcimento (nel caso in cui vi sia appunto un’unica richiesta risarcitoria a firma di tutti i danneggiati), ma sul danno patito da ogni singolo danneggiato.

    Abbiamo affrontato casi simili in diverse occasioni.

    Per esempio, un avvocato nostro Assicurato ha denunciato un sinistro dopo essersi reso conto che, a causa di una banale dimenticanza, i suoi assistiti avevano definitivamente perso l’indennità di risarcimento per eccessiva durata del procedimento che era stata a ciascuno di loro riconosciuta.

    Più nello specifico, i clienti dell’Assicurato avevano ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni solo al termine di un lunghissimo procedimento civile. In casi di questo tipo, l’ordinamento prevede la possibilità di instaurare un giudizio per ottenere, ai sensi della Legge n.89/2001 (Legge Pinto), un indennizzo in ragione della durata abnorme del procedimento.

    L’Assicurato aveva dunque predisposto il ricorso ai sensi della Legge Pinto per conto di tre clienti. La Corte d’Appello (giudice competente in tale materia) aveva accertato che la durata del processo che aveva interessato i tre ricorrenti era da considerarsi eccessiva in quanto superiore alla durata ordinaria del procedimento civile (a tal fine è lo stesso legislatore a fissare i limiti temporali oltre i quali la durata del procedimento è considerata non ragionevole).

    Dal momento che il procedimento “presupposto” era durato ben 25 anni, a ciascun ricorrente era stato riconosciuto un indennizzo di €12.000 quale risarcimento per violazione dei termini del processo.

    A questo punto, ottenuto il decreto di accoglimento, il nostro Assicurato avrebbe dovuto provvedere alla notifica all’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto.

    Purtroppo, l’Assicurato ha notificato oltre tale termine e si è accorto dell’errore solo dopo aver ricevuto dall’Avvocatura dello Stato l’opposizione per tardività della notifica.

    Il decreto è stato quindi dichiarato inefficace, con l’ulteriore conseguenza che i ricorrenti non avrebbero mai più potuto riproporre un ricorso per ottenere nuovamente, con riferimento sempre allo stesso procedimento “presupposto”, il risarcimento per eccessiva durata del processo.

    I tre clienti hanno quindi presentato all’Assicurato una richiesta risarcitoria per la somma complessiva di €36.000.

    Verificata l’operatività delle garanzie assicurative (non si ponevano eccezioni di copertura in quanto l’errore era stato commesso proprio in vigenza di polizza) e considerata la certezza del danno sia nell’an sia nel quantum, abbiamo riconosciuto per ciascun danneggiato la somma che era stata disposta con il decreto di accoglimento (€12.000), detratta, sempre per ogni posizione di sinistro, la franchigia di polizza (€500).

    Sperando che questo post possa esservi utile, rimaniamo disponibili per approfondire ulteriori aspetti della gestione dei sinistri!

  • Tutto è bene quel che finisce bene!

    In uno degli ultimi post pubblicati abbiamo esaminato il tema delle obbligazioni di mezzi e di risultato con specifico riferimento alle professioni tecniche e, in particolare, ai tecnici che svolgono l’attività di direttore dei lavori e progettista.

    Con il post di oggi vogliamo riprendere quel tema, raccontandovi di un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri che si è concluso positivamente per l’Assicurato, che è stato manlevato dalla Compagnia.

    L’esito del sinistro, peraltro, è stato positivo anche per la Compagnia stessa in quanto si è riusciti ad evitare un procedimento che avrebbe potuto aggravare il danno e comportare maggiori spese.

    Ma andiamo con ordine.

    L’Assicurato è un ingegnere che ha chiesto l’apertura del sinistro a seguito del ricevimento della notifica di un ricorso ex art. 696bis c.p.c. proposto dalla proprietaria dell’immobile che gli aveva commissionato i lavori di ristrutturazione.

    L’art. 696bis c.p.c. disciplina il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: chi ritiene di avere un credito derivante da mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, può instaurare, al fine di accertare e quantificare il credito, un procedimento che è volto ad ottenere una consulenza tecnica da parte del CTU nominato dal giudice.

    Lo scopo del procedimento è quello di evitare una pronuncia giudiziaria cercando di risolvere la vertenza di via stragiudiziale. Il consulente nominato dal giudice ha pertanto l’obbligo di tentare la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione non riesce il CTU deposita una relazione che può essere utilizzata dalle parti nel successivo e solo eventuale giudizio di merito.

    Il nostro Assicurato ha quindi ricevuto un ricorso nel quale non vi era alcuna determinazione specifica del presunto danno. La committente lamentava in via del tutto generica di aver riscontrato alcune problematiche (senza tuttavia specificare quali) che avevano reso necessaria la sospensione dei lavori in cantiere. L’accertamento e la determinazione dell’eventuale danno arrecato dall’Assicurato (che aveva svolto l’incarico di progettista e direttore dei lavori) e dall’impresa esecutrice venivano interamente demandati al CTU.

    In sede di apertura del sinistro abbiamo in primo luogo verificato che non vi fossero eventuali eccezioni di copertura (fuori retroattività, circostanza nota, attività svolta non coperta ecc.).

    Dalla preventiva disamina dei documenti il sinistro è apparso sin da subito potenzialmente coperto. Mancava però il requisito fondamentale per l’attivazione delle garanzie di polizza, ossia la prova dell’errore professionale commesso dall’Assicurato, del danno patito da terzi e del nesso causale tra la condotta colposa dell’Assicurato e il danno.

    L’Assicurato, costituendosi in giudizio, ha negato che vi potessero essere profili di responsabilità professionale, affermando di aver sempre, come direttore dei lavori, vigilato costantemente sull’andamento dei lavori.

    È da evidenziare anche che l’Assicurato non ha chiesto la chiamata in causa della Compagnia ma, tramite il proprio legale, ci ha di volta in volta aggiornati sugli sviluppi del procedimento.

    In modo del tutto inaspettato il CTU, dopo aver effettuato dei sopralluoghi presso il cantiere e dopo aver formulato una proposta conciliativa non accettata da nessuna delle parti in causa, ha depositato una relazione fortemente negativa per il nostro Assicurato.

    La contestazione principale non riguardava la direzione lavori, quanto, purtroppo, la progettazione. Secondo il CTU il progetto elaborato dal nostro Assicurato conteneva errori (come l’apertura di vani nelle pareti portanti) che rendevano l’opera realizzata non conforme alla normativa urbanistica. L’impresa di costruzione aveva seguito il progetto del nostro Assicurato quindi l’errore doveva imputarsi a quest’ultimo.

    Sulla base delle conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, che pur non aveva specificato il “quantum” di danno addebitabile esclusivamente all’Assicurato, la committente ha preteso un risarcimento di circa €75.000 (importo costituito principalmente dai costi necessari per il ripristino delle opere, per la prosecuzione dei lavori interrotti e per le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva). Il nostro Assicurato, invece, contestando alcune voci di danno, ha rideterminato l’importo del danno in €40.000.

    A questo punto, preso atto dell’esito del procedimento e considerato il computo effettuato dal nostro Assicurato, abbiamo ritenuto troppo rischiosa un’eventuale prosecuzione del procedimento con il giudizio di merito.

    Ben difficilmente, infatti, in un ipotetico giudizio di merito il giudice avrebbe potuto ribaltare le conclusioni a cui era giunto il CTU. Il rischio era quindi quello di arrivare ad una sentenza di condanna nei confronti dell’Assicurato (e della Compagnia) con una maggior spesa per i costi di lite.

    Come è finita? Siamo riusciti a trovare un accordo con la committente, che ha accettato di arrivare ad un punto di incontro per definire la controversia (evidenziamo ancora che il CTU non aveva quantificato esattamente l’importo del danno direttamente cagionato dal nostro Assicurato).

    Abbiamo quindi liquidato la somma di €50.000, comprensiva del contributo per le spese legali del nostro Assicurato (spese legali che, in caso di non operatività della polizza o di prosecuzione della vertenza in giudizio con coinvolgimento della Compagnia, non sarebbero state riconosciute).

    Prossimamente vi racconteremo di ulteriori casi pratici!

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 3

    Torniamo ad approfondire la tematica relativa alle obbligazioni di mezzi e di risultato, questa volta però con specifico riferimento alle professioni tecniche.

    Un ingegnere, architetto o geometra ha un mero obbligo di svolgere diligentemente l’incarico ricevuto oppure è tenuto a conseguire il risultato avuto di mira dal cliente committente?

    Facciamo subito un esempio concreto: un ingegnere viene incaricato di redigere un progetto avente ad oggetto la costruzione di un edificio sul terreno del committente.  L’opera viene realizzata sulla base di tale progetto ma, al termine dei lavori, si scopre che il progettista non si era attenuto alle prescrizioni dell’ente comunale in relazione all’altezza del solaio di fondazione dell’edificio.

    Quello del tecnico progettista è un obbligo di risultato in quanto è tenuto a realizzare un progetto che sia concretamente utilizzabile (risultato).

    Tale principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che ha avuto di modo di precisare che, qualora il progetto non sia utilizzabile, il committente può rifiutarsi di pagare il compenso pattuito al professionista sollevando l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. (Cass. n. 1214 del 18/01/2017).

    Quando si configura l’inadempimento del progettista? Sostanzialmente quando vi sono errori tecnici che compromettono la successiva realizzabilità dell’opera a regola d’arte (per esempio: al termine dei lavori il committente lamenta un’errata posa del pavimento che non deriva da errore nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione bensì da un vizio progettuale).

    Dal momento, inoltre, che la redazione del progetto edilizio è un’attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il tecnico progettista è tenuto ad assicurare che il progetto elaborato sia conforme alla normativa urbanistica e a individuare la corretta proceduraamministrativa da utilizzare, in modo da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che potrebbero condizionare la successiva realizzazione dell’opera (Cass. ordinanza n. 13880 del 31/05/2018, Cass. sentenza n. 8014 del 21/05/2012). Pertanto, se l’opera descritta nel progetto non è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia in vigore il progettista risulterà inadempiente, essendo il progetto errato o comunque inadeguato.

    Rientrano invece nell’ambito delle obbligazioni di mezzi le prestazioni del tecnico che assume l’incarico di direttore dei lavori.

    Innanzitutto occorre precisare quali sono i compiti del direttore dei lavori.

    In buona sostanza, il direttore dei lavori è tenuto a sorvegliare l’esecuzione dell’opera. Deve quindi verificare costantemente che l’opera via via realizzata corrisponda a quanto previsto nel progetto, impartire i necessari accorgimenti tecnici per garantire che l’opera non presenti vizi costruttivi, segnalare eventuali vizi riscontrati e controllare che l’impresa esecutrice si attenga alle disposizioni impartite.

    Qualora al termine dei lavori emerga un vizio o difetto, il direttore dei lavori risponde in solido con l’impresa esecutrice, nonché con il progettista qualora si tratti di vizio di progettazione.

    Come anticipato, secondo la giurisprudenza quella del direttore dei lavori è comunque un’obbligazione di mezzi, con la precisazione però che, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi, gli sono richieste particolari competenze tecniche al fine di assicurare nel caso concreto il risultato che il committente si aspetta di conseguire (Cass. civ. sez. III, 20/01/2021, n. 1004).

    Ci sono poi molteplici altre ipotesi in cui potrebbe configurarsi una responsabilità professionale in capo al professionista tecnico, ipotesi in relazione alle quali si può discutere se si tratti di un’obbligazione di mezzi o di risultato.

    Pensiamo al caso del geometra che deve presentare una pratica in sanatoria in quanto il committente deve vendere l’immobile. Tendenzialmente sul professionista tecnico grava un obbligo di mezzi: il tecnico si impegna a inviare l’istanza all’ente amministrativo predisponendo tutta la necessaria documentazione. A diversa conclusione potrebbe però giungersi nel caso in cui il tecnico venga incaricato dal committente di predisporre la documentazione ed ottenere la sanatoria entro una determinata data in modo da procedere alla vendita dell’immobile nel termine concordato con l’acquirente.

  • OBBLIGO DI MEZZI E OBBLIGO DI RISULTATO – PARTE 2.

    Abbiamo già avuto modo di parlare della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Oggetto delle obbligazioni di mezzi è lo svolgimento diligente da parte del debitore dell’attività prevista, senza che rilevi il raggiungimento o meno di uno specifico risultato. Diversamente, nelle obbligazioni di risultato il debitore si impegna ad assicurare proprio il conseguimento del risultato voluto dal creditore.

    Tale ripartizione interessa anche l’ambito della responsabilità medica.

    Possiamo infatti domandarci se il medico sia vincolato a conseguire un determinato risultato (e in tal caso dovrebbe essere ritenuto responsabile per il mancato conseguimento del risultato avuto di mira) o se, piuttosto, il medesimo sia solo tenuto ad operare diligentemente in vista di quello specifico risultato (es. la guarigione del paziente), il cui mancato ottenimento, però, non incide sull’inadempimento qualora la condotta del professionista sia stata adeguatamente diligente.

    Pensiamo al medico di base: non vi è dubbio che l’obbligazione di tale professionista sia un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto si impegna a suggerire la terapia più adatta allo specifico caso concreto, eventualmente consigliando al paziente visite presso altri specialisti. Nel caso invece di medici specializzati in altre branche e, in particolare, nel caso del chirurgo estetico?

    Prendiamo come esempio il caso di un paziente che si sottopone ad intervento di mastoplastica additiva e che ad esito dell’intervento non ottiene quanto si aspettava: il chirurgo estetico che pur ha operato con diligenza e perizia può essere considerato inadempiente?

    Secondo la tesi giurisprudenziale dominante, l’obbligazione del medico sarebbe sempre un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’inadempimento del medico non potrebbe mai essere desunto in via automatica dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira, ma dovrebbe essere sempre valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e in particolare del dovere di diligenza (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918). Tale dovere di diligenza, previsto dall’art. 1776 co. 2 c.c., varia ovviamente a seconda del grado di specializzazione del professionista e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare.

    In merito al chirurgo estetico secondo un filone giurisprudenziale sarebbe possibile parlare di obbligo di risultato più che di mero obbligo di mezzi (o di diligenza).

    Il chirurgo specializzato in medicina estetica sarebbe soggetto non tanto all’obbligo di fornire cure al paziente, quanto a quello di migliorarne le imperfezioni estetiche. Il paziente si sottopone a un determinato trattamento proprio per ottenere un certo risultato estetico e non “per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo”. Di conseguenza, tale disciplina chirurgica si presterebbe ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato che di mezzi (in questi termini Tribunale di Pistoia sentenza n. 595 del 30/06/2021).

    La giurisprudenza sul punto non è tuttavia conforme in quanto, secondo un altro orientamento, anche l’obbligazione del chirurgo estetico sarebbe un’obbligazione di mezzi. In tal senso, il chirurgo estetico non sarebbe chiamato a rispondere del mancato raggiungimento del risultato che il cliente attendeva, purché tale mancato raggiungimento non sia dovuto a negligenza e imperizia e fermo, comunque, l’obbligo del professionista di prospettare al paziente la reale possibilità di ottenimento del risultato perseguito (Tribunale di Bari sentenza n. 1780/2011). Da qui dunque deriva l’assoluta centralità nell’ambito della medicina estetica del consenso informato: a tutela non solo del paziente, ma anche del professionista stesso, è sempre necessario fornire una dettagliata informazione in merito alla conseguibilità o meno del miglioramento estetico, in merito alla sussistenza di possibili rischi e benefici ecc.

    Anche per quanto riguarda la responsabilità di un altro professionista dell’ambito medico – il dentista – non si registra un’uniformità di vedute.

    Pensiamo ad esempio al dentista che installa una protesi dentaria che a causa di un appoggio basale non adeguato si rompe poco tempo dopo l’intervento.

    Da un lato, secondo un primo filone giurisprudenziale, l’obbligazione del dentista si configurerebbe come un’obbligazione di risultato in quanto l’attività del dentista verrebbe ad estrinsecarsi in un risultato esterno (Tribunale di Firenze sentenza n. 2932/1998). Di diverso avviso è invece la sentenza n. 10741/2002 della Corte di Cassazione, che ha affermato che la prestazione del dentista non darebbe mai origine ad un opus materiale; pertanto, anche in caso di installazione di una protesi, assumerebbe rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi.

    In conclusione, anche l’indirizzo che inquadra l’obbligazione dei chirurghi plastici e dei dentisti nell’ambito delle obbligazioni di mezzi evidenzia comunque l’importanza del consenso informato: solo con l’indicazione puntuale del risultato a cui l’operazione tende e dei relativi rischi e benefici il paziente potrà valutare e successivamente esprimere un consenso consapevole all’intervento.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 10

    Nuovo appuntamento dedicato al ciclo di approfondimento dei sinistri aperti sulle polizze con incarichi sindacali. Ribadiamo quali sono i numeri a cui ci troviamo di fronte: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali. La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Anche oggi vi parliamo quindi della gestione pratica di un sinistro riguardante un commercialista con incarichi sindacali.

    L’Assicurato chiede l’apertura del sinistro in quanto ha ricevuto, unitamente alla società presso la quale svolge l’incarico di sindaco, ai componenti del CdA e agli altri membri del Collegio Sindacale, un atto di citazione da parte di una società fornitrice.

    Quest’ultima società lamenta un danno di €800.000 derivante dal mancato pagamento delle forniture di merci effettuate nonché un danno da mancato guadagno. Non avendo ottenuto il credito asseritamente vantato e ritenendo che l’ingente situazione debitoria fosse da imputare alla mala gestio dell’organo amministrativo e a quello di controllo, la società attrice rende noto di aver provveduto a depositare istanza di fallimento.

    Come abbiamo ormai imparato, i controlli preliminari da effettuare riguardano innanzitutto la copertura o meno dello specifico incarico su cui viene denunciato il sinistro e l’eventuale presenza di perdite e/o di circostanze mai segnalate.

    Nel caso in esame, l’incarico era stato debitamente riportato su tutte le polizze di anno in anno stipulate. Anche sulla polizza dell’ultima annualità l’Assicurato aveva indicato la mansione di sindaco specificando che avrebbe proseguito l’incarico fino all’eventuale revoca.

    Dalle ricerche effettuate, inoltre, è emerso che negli esercizi precedenti la società è sempre stata in utile. Ciò peraltro è stato confermato anche dai bilanci richiesti all’Assicurato.

    Terminata questa fase, dopo aver escluso una pregressa conoscenza della situazione debitoria da parte dell’Assicurato (come detto, peraltro, fino all’anno precedente la società non era in perdita), esaminiamo nel merito le contestazioni che vengono mosse all’Assicurato.

    La prima cosa da evidenziare è che la società fornitrice lamenta nel proprio atto di citazione una presunta alterazione delle scritture contabili e dei bilanci, alterazione che avrebbe poi portato ad una grave situazione di dissesto economico. Nello specifico, al Collegio Sindacale viene contestata una condotta omissiva caratterizzata da dolo e da colpa.

    La polizza di r.c. professionale copre unicamente le condotte colpose che abbiano cagionato un danno. Nella polizza è infatti espressamente prevista l’esclusione delle richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi posti in essere dall’Assicurato.

    È evidente, quindi, che l’operatività della polizza è subordinata all’accertamento di una responsabilità connotata unicamente da colpa (es. mancato rilievo di criticità nella gestione e richiesta di chiarimenti), dovendosi invece escludere l’attivazione delle garanzie assicurative nel caso di dolo.

    Altra considerazione: la società attrice lamenta un danno da mancato guadagno derivante dall’impossibilità, a causa del mancato pagamento delle fatture, di reinvestire il credito ottenendo nuovi profitti. Dalla copertura assicurativa sono chiaramente esclusi i danni consequenziali, intesi come danni non conseguenti alla condotta dell’Assicurato ma riguardanti perdite (come appunto la perdita di profitto).

    Il sinistro è ancora aperto in quanto il procedimento giudiziario è ad oggi pendente in attesa della pronuncia del Giudice.

    Dal momento che nel caso esaminato oltre il nostro Assicurato sono coinvolti altri soggetti, è opportuno fare una precisazione: le condizioni contrattuali prevedono che gli Assicuratori rispondono unicamente per la quota di responsabilità che compete all’Assicurato, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

    Cosa significa? Significa che a meno che non ci sia una diversa pronuncia del Giudice, ogni Compagnia risponde solo per la quota di danno causata dal proprio Assicurato.

    Peraltro, anche nel caso in cui il Giudice dovesse decidere di porre a carico di un solo Assicuratore il risarcimento integrale del danno, l’Assicuratore avrebbe comunque diritto di agire in regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle rispettive Compagnie, recuperando da ciascuno la quota a loro carico.

    Nel caso in cui, quindi, le parti riescano a trovare un accordo bonario (eventualmente anche in corso di causa) ogni soggetto coinvolto risponderà esclusivamente della propria quota e anche le Compagnie assicurative risponderanno solo della quota a carico del proprio assicurato.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 8

    Andiamo avanti con il nostro approfondimento incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. In ragione del “peso” di questi sinistri segnaliamo ancora i relativi numeri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Esaminiamo un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche incarichi da revisore legale dei conti. Comunica di aver ricevuto, a seguito del dissesto finanziario del Comune presso il quale aveva svolto l’incarico di revisore legale dei conti, la notifica di un ricorso da parte della Procura Regionale presso la Corte dei Corti.

    L’art 239 del Testo Unico degli Enti Locali delinea le funzioni dell’organo di revisione, tra le quali rientrano in sintesi: l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento (co. 1 lett. a); i pareri in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria, proposta di bilancio, modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, proposte di ricorso all’indebitamento, proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni ecc. (co. 1 lett. b); vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (co. 1 lett. c); relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato (co. 1 lett. d e d-bis); referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità (co. 1 lett. e); verifiche di cassa di cui all’art. 223 (co. 1 lett. f).

    Nel caso di specie al nostro Assicurato viene contestato di essere venuto meno ad alcuni degli obblighi relativi alla funzione investita, in particolare di essersi espresso in modo favorevole sui rendiconti e sulle proposte di bilancio nonostante avesse notato criticità nella situazione contabile ed economica dell’ente comunale. Ad avviso della Procura, inoltre, l’Assicurato non avrebbe diligentemente segnalato la gravità della situazione rilevata.

    Procediamo quindi con i consueti controlli.

    La prima domanda che ci poniamo è: l’incarico da revisore dei conti per quello specifico Comune è stato indicato nel questionario allegato alla polizza? Nel questionario della polizza dell’ultima annualità (polizza su cui viene aperto il sinistro) l’incarico non è presente.

    Dalla lettura della documentazione risulta in effetti che il nostro Assicurato aveva svolto quella mansione fino a qualche anno prima.

    Esaminando la precedente polizza (la prima stipulata per il tramite di UIA) ci accorgiamo che l’incarico era stato sì indicato nel questionario, ma con la precisazione che si trattava di un incarico concluso.

    Come abbiamo già avuto modo di vedere nei precedenti post, gli incarichi cessati al momento dell’assunzione del rischio sono esclusi dalla copertura. Le mansioni cessate, infatti, possono essere comprese solo se rientranti nell’ambito di copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con la medesima Compagnia e sempre per il tramite di UIA.

    L’incarico ricoperto dall’Assicurato era però cessato in data antecedente alla stipula della polizza e, pertanto, non è mai stato coperto.

    Nel sinistro in esame è ravvisabile un ulteriore motivo che porta ad escludere l’operatività delle garanzie assicurative.

    La domanda di condanna formulata della Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato riguarda unicamente l’accertamento della responsabilità del medesimo nello svolgimento dell’attività di revisore e la conseguente condanna all’interdizione dalla funzione e al pagamento di una sanzione pecuniaria.

    In altri termini, limitatamente alla posizione dell’Assicurato ciò che viene richiesto non è la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto finanziario, ma l’applicazione di sanzioni. La polizza non presta tuttavia copertura per le sanzioni personali, da intendersi come qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’Assicurato.

    Le garanzie assicurative non sono quindi attivabili anche per questo motivo.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 6

    Anche il post di oggi è dedicato ai sinistri sulle attività sindacali. È importante rimarcare ancora una volta i numeri relativi a tale tipologia di sinistri: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato, un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco, denuncia in via cautelativa che la società ha presentato un’istanza per la composizione negoziale della crisi aziendale.

    Nel corso dell’esercizio 2022/2023 la società aveva subito perdite a causa di ritardi dei fornitori nelle consegne e del notevole incremento dei costi di produzione. Per far fronte a tale situazione, non solo era stata depositata un’istanza per la definizione della crisi aziendale, ma era stato chiesto e ottenuto un nuovo finanziamento dalla banca.

    La banca, pur avendo inizialmente concesso il finanziamento, aveva in seguito richiesto la restituzione del finanziamento lamentando che la situazione finanziaria della società non sarebbe stata correttamente rappresentata e che la medesima non era a conoscenza dell’imminente presentazione di un’istanza di composizione della crisi. Nello specifico all’organo sindacale (e dunque anche all’Assicurato) veniva contestata una presunta omessa vigilanza sulla condotta del CdA.

    Tralasciando il merito della vicenda (i fatti contestati dalla banca devono comunque essere rigorosamente provati), occorre in primo luogo effettuare le verifiche preliminari in merito all’incarico sindacale.

    Innanzitutto, verifichiamo che l’incarico sia in copertura. Il nostro Assicurato, che ha rinnovato in continuità, ha sempre riportato nel questionario l’incarico sindacale, avendo cura di indicare la denominazione della società, il settore merceologico in cui tale società operava e la data di inizio e fine incarico.

    Analizziamo inoltre la situazione finanziaria della società.  A tal proposito ricordiamo che ai sensi di polizza restano esclusi dalla copertura gli incarichi presso le società che, alla data di decorrenza della polizza, abbiano un capitale sociale diminuito di oltre un terzo a causa di perdite. Nel caso di specie, esaminati i bilanci societari degli anni precedenti, non sono risultate anomalie: la società, prima dell’esercizio 2022/2023, aveva sempre avuto un bilancio positivo.

    Il sinistro è potenzialmente coperto, nonostante sia da valutare la fondatezza delle pretese della banca.

    Tra la documentazione prodotta dall’Assicurato per l’esame dell’istruttoria c’è tuttavia anche copia di una polizza D&O stipulata dalla società tramite altra Compagnia. Tale polizza copre la responsabilità civile degli amministratori e dei sindaci della società.

    Dal momento che la polizza della società è stata stipulata in data antecedente, la nostra polizza opererà a secondo rischio come peraltro previsto dalle condizioni contrattuali: “in presenza di altre coperture per lo stesso rischio, la polizza opererà in secondo rischio”.

    Il sinistro è stato pertanto aperto anche sulla polizza della società ed è attualmente in fase di valutazione.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE  2

    Riprendiamo il ciclo di approfondimento dedicato ai sinistri sulle attività sindacali iniziato con il precedente post. Abbiamo già evidenziato che il 34% dei commercialisti nostri assicurati ha incarichi sindacali. È altrettanto significativo che i professionisti che svolgono attività sindacali denuncino almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Ciò accade in ragione dalla maggior facilità con cui gli assicurati commettono errori nello svolgimento degli incarichi da sindaco, revisore legale dei conti o membro del consiglio di amministrazione. L’incremento degli errori deriva a propria volta dai maggiori oneri connessi allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese. Statisticamente, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali.

    Prendiamo ora un caso pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Il nostro Assicurato è un commercialista che ha stipulato una polizza a copertura anche degli incarichi da sindaco e revisore legale dei conti.

    Denuncia in via cautelativa di aver ricevuto da un Comune, per il quale aveva svolto l’incarico di revisore, una comunicazione che lo informava che a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario era emerso un disavanzo di amministrazione di ben € -900.000,00.

    L’Ente aveva approvato un piano di rientro del disavanzo, ma si riservava comunque di attribuire eventuali responsabilità agli attuali e agli ex revisori, ciascuno dei quali avrebbe quindi risposto per la propria parte.

    Pur trattandosi di una segnalazione cautelativa riguardante tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione economico-contabile dell’Ente, occorre, come prima cosa, verificare se l’incarico risulta potenzialmente coperto dalle garanzie di polizza.

    Oggetto di copertura possono essere solamente quegli incarichi di revisore/sindaco/amministratore membro di C.d.A. indicati in modo specifico nel questionario allegato alla polizza.

    È necessaria una precisazione: da condizioni contrattuali sono compresi anche gli incarichi cessati durante il periodo di assicurazione, nonché quelli cessati in data antecedente al periodo di assicurazione purché tali incarichi: 1) siano compresi nel periodo di retroattività previsto in polizza e 2) rientrino nella copertura delle precedenti polizze rinnovate di anno in anno con i medesimi Assicuratori e sempre per il tramite di Uia.

    In altri termini, gli incarichi cessati sono in copertura solo se, pur essendo cessati in data antecedente alla data di effetto della polizza, erano compresi nelle precedenti polizze rinnovate annualmente dall’Assicurato con la stessa Compagnia.

    Eventuali “buchi di copertura” (ad esempio, la polizza scade a marzo ma viene rinnovata solo ad aprile) ed eventuali passaggi da una Compagnia all’altra fanno perdere la copertura per gli incarichi già cessati.

    Tornando al caso in esame, il nostro Assicurato aveva svolto l’incarico di revisore presso l’Ente comunale dal 2017 al 2019. La prima polizza stipulata con Tokio Marine e rinnovata di anno in anno con la medesima Compagnia senza buchi di copertura risaliva tuttavia al 2020: l’incarico era dunque già cessato e, di conseguenza, mai ricompreso in polizza.

    Al prossimo post di approfondimento!