Autore: Chiara Giacomini

  • PARLIAMO DI CIRCOSTANZE

    Spesso ci viene chiesto se sia necessario denunciare un sinistro anche quando non c’è ancora una richiesta risarcitoria ma solo la possibilità che, in futuro, l’attività professionale dell’Assicurato possa essere contestata e possa essere avanzata una richiesta di indennizzo.

    “Un mio ex assistito non è contento dell’esito del giudizio. Dice che non ho depositato in giudizio dei certificati che mi avrebbe inviato via mail, ma io ho prodotto tutto. Ho già risposto alla comunicazione ricevuta. Devo segnalare il sinistro anche se non è stata formulata alcuna pretesa economica o per la denuncia possiamo aspettare gli eventuali sviluppi?”

    Accade di frequente che l’Assicurato sia restio ad aprire una pratica di sinistro quando non vi è nemmeno una contestazione da parte del cliente.

    Denunciare una circostanza di sinistro è tuttavia importante.

    In primo luogo, è un obbligo previsto dalle condizioni contrattuali: le circostanze di sinistro devono essere comunicate agli Assicuratori al pari delle richieste di risarcimento appena l’Assicurato ne viene a conoscenza.

    Inoltre, una pronta denuncia di un fatto da cui può derivare una richiesta risarcitoria è uno strumento di tutela per l’Assicurato stesso. Trattandosi di polizza in claims made, la pratica di sinistro viene aperta sulla polizza in essere al momento della denuncia della circostanza. I successivi sviluppi e l’eventuale richiesta di risarcimento rimarranno gestiti nell’ambito della pratica di sinistro già aperta.

    Che cosa si intende per circostanza?  Circostanza è qualsiasi fatto, atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una richiesta di risarcimento o qualsiasi manifestazione di avanzare una richiesta di risarcimento anche se non motivata.

    Nell’accezione di circostanza rientrano, per esempio, l’errore di cui l’Assicurato è venuto a conoscenza (come l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata oltre il termine, di cui ci si può accorgere leggendo l’eccezione sollevata dalla controparte nella comparsa di costituzione) e la generica contestazione dell’attività svolta (il cliente che lamenta di aver perso la causa per colpa dell’avvocato e che si rivolge ad un altro legale).

    La circostanza deve essere quindi denunciata in corso di polizza entro le tempistiche previste dal contratto.

    Le condizioni di polizza escludono invece espressamente le circostanze note, ossia quelle circostanze (atti, fatti o eventi) conosciute dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza.

    Nel questionario assuntivo, nella sezione dedicata ai sinistri e alle circostanze, viene infatti richiesto all’Assicurato di comunicare non solo le richieste di risarcimento ricevute, ma anche eventuali circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento.

    La compilazione di tale sezione è fondamentale perché sulla base delle dichiarazioni fornite dall’Assicurato viene determinato il rischio (assumibilità del rischio, premio applicato, franchigia, retroattività ecc.).

    L’omessa segnalazione di precedenti circostanze rende la dichiarazione dell’Assicurato incompleta e non veritiera.

    Da ultimo occorre ricordare che il fatto che la polizza preveda una retroattività illimitata o, comunque, estesa ad un periodo antecedente alla data di decorrenza della polizza non comporta la copertura delle richieste di risarcimento relative a circostanze che erano già a conoscenza dell’Assicurato.

    Possiamo a tal fine ricordare alcune pronunce in merito.

    L’estensione della copertura ai comportamenti anteriori alla stipula della polizza è frutto di una precisa scelta dell’assicuratore, che di sua iniziativa inserisce la clausola fra le condizioni generali di contratto (presumibilmente a fini promozionali), sulla base di una consapevole valutazione dei rischi, che peraltro vengono sapientemente circoscritti tramite altre disposizioni […] L’alea non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell’assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi […] i contratti contenenti la clausola claims made normalmente delimitano la garanzia ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell’illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell’intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza la possibilità di opporre all’assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.” (Tribunale di Palermo, Sezione Terza, Sentenza n. 2875/2022).

    Ancor più recentemente si è espresso in questi termini il Tribunale di Palermo: “Ora, non vi è dubbio che, alla data di sottoscrizione del modulo della proposta di polizza (……), ove l’avv. ………. dichiarava e sottoscriveva di non essere a conoscenza di qualche circostanza che potesse dare origine ad una richiesta contro l’assicurato, lo stesso aveva già conoscenza della sentenza del ……… pubblicata …… con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso di impugnativa della delibera per tardività […] La superiore circostanza – non contestata dal convenuto – denota che con la pubblicazione della sentenza n ……… il difensore non poteva ignorare che la pronuncia di inammissibilità del ricorso lo esponeva ad un’azione di responsabilità professionale” (Sentenza n. 1613/2025).

    Al prossimo post!

  • COME DENUNCIARE UN SINISTRO NEL 2026

    Comincia un nuovo anno e, ancora una volta, vogliamo tornare su un argomento sempre attuale… “come si denuncia un sinistro?”

    Capita ancora frequentemente di ricevere denunce senza alcun riferimento al nominativo dell’assicurato e al numero di polizza.

    Spesso le denunce sono talmente generiche che non risulta possibile nemmeno procedere ad un inquadramento preliminare dei fatti.

    Riceviamo ancora comunicazioni prive di allegati che chiedono l’apertura del sinistro e dedicano solo poche righe alla spiegazione dei fatti: “un mio assistito non è soddisfatto dell’esito del giudizio e mi contesta di non averlo adeguatamente informato”, “un cliente ha ricevuto una cartella di pagamento per un errore da me commesso nella predisposizione della sua dichiarazione dei redditi, “mi sono accorto di aver notificato tardivamente un’opposizione a decreto ingiuntivo” ecc.

    Ricostruire adeguatamente i fatti e le eventuali responsabilità dell’assicurato è necessario e imprescindibile per poter effettuare l’istruttoria del sinistro.

    Già con la denuncia di sinistro occorrerà quindi chiarire, per esempio, cosa viene contestato all’assicurato, qual è stata l’attività svolta dall’assicurato, in che periodo temporale si collocano i fatti, quali circostanze hanno causato l’errore professionale, quale danno è derivato dall’errore ecc.

    Ricordiamo quindi cosa bisogna fare per denunciare un sinistro:
    1. Abbiamo due indirizzi mail interamente dedicati alle denunce di sinistro e ai quali chiediamo di scrivere: uiasinistri@pec.it per chi volesse formalizzare a mezzo Pec e sinistri@uiainternational.net per chi invece vuole inviare una comunicazione meno formale.
    2. Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione un format per le denunce di sinistro, il format è un modulo che guida il contraente/assicurato nella denuncia di sinistro: https://www.uiainternational.net/sinistri/moduli/modulo-apertura-sinistro.pdf
    3. Indicate sempre nell’oggetto della mail COGNOME NOME e NUMERO DI POLIZZA per permettere ai colleghi un agevole recupero del contratto assicurativo
    4. Indipendentemente dalla tipologia di polizza interessata dal sinistro, è sempre bene allegare alla mail di denuncia i seguenti documenti:
    a. Copia polizza firmata,
    b. Copia pagamento del premio,
    c. Relazione dettagliata dell’assicurato in merito ai fatti contestati,
    d. Copia della richiesta di risarcimento o della contestazione ricevuta comprensiva di eventuali documenti alla stessa allegati.

    L’Ufficio sinistri, con la comunicazione di conferma apertura del sinistro, vi indicherà gli eventuali documenti aggiuntivi che, a seconda dello specifico caso concreto, risultano necessari per il completamento dell’istruttoria.

  • IL MEDIATORE CIVILE COME LAVORA

    Il mediatore non si limita a far sedere le parti allo stesso tavolo ma cerca di metterle in contatto tra loro per aiutarle a trovare una soluzione “amichevole” per la loro controversia. Per questo motivo il mediatore dovrebbe avere determinate doti quali:

    • Imparzialità e Riservatezza: Il mediatore agisce in modo neutrale, senza favorire alcuna parte, ed è tenuto alla riservatezza su quanto appreso durante la mediazione.
    • Facilitatore del Dialogo: Aiuta le parti a comunicare efficacemente, a comprendere i rispettivi interessi (non solo le posizioni giuridiche) e a esplorare opzioni di soluzione.
    • Gestione del Conflitto: Utilizza tecniche di negoziazione e gestione del conflitto per riavvicinare le posizioni e ridurre la tensione.
    • Formulazione della Proposta (se richiesta) e formulare diverse opzioni: In alcuni casi, può formulare una proposta di conciliazione, che le parti sono libere di accettare o rifiutare.
    • Verbalizzazione: Redige il verbale dell’incontro di mediazione, con o senza accordo, e ne gestisce gli aspetti formali.

    Nello specifico il nostro mediatore

    • Riceve incarichi dagli organismi di mediazione presso il quale è iscritto.
    • Si impegna a condurre il procedimento nel rispetto delle regole deontologiche e della normativa vigente (D.lgs. 28/2010 e D.M. 150/2023).
    • È responsabile delle proprie dichiarazioni, della gestione del procedimento e della corretta custodia dei documenti.
    • Collabora con altri professionisti (avvocati, consulenti, periti) per la risoluzione della controversia.

    Ma quali sono i vantaggi della procedura di Mediazione Civile?

    • Tempo e Velocità. La mediazione è rapida. Si conclude tipicamente in poche settimane o mesi, a fronte di anni di attesa per una sentenza giudiziaria.
    • Costi. È significativamente meno costosa di un processo. Si pagano le indennità dell’Organismo di Mediazione e l’onorario del mediatore, spesso molto inferiori alle spese legali prolungate.
    • Riservatezza. L’intero procedimento è riservato e confidenziale. Non è pubblico, a differenza di una causa in tribunale.
    • Controllo del Risultato. Le parti mantengono il controllo sul risultato finale. Sono loro a decidere se accettare l’accordo, anziché subire una decisione imposta da un giudice.
    • Tutela delle Relazioni. In controversie tra partner commerciali, vicini di casa o in famiglia, la mediazione aiuta a preservare, o almeno non distruggere, la relazione futura tra le parti.
    • Esecutività dell’Accordo. Se le parti raggiungono un accordo e questo è sottoscritto dagli avvocati, l’accordo acquista la natura di titolo esecutivo, paragonabile a una sentenza del giudice (riforma Cartabia).
  • IL MEDIATORE CIVILE CHI E’ E DI COSA SI OCCUPA

    Chi è il Mediatore Civile

    Il mediatore civile e commerciale è un professionista iscritto presso organismi di mediazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
    La sua funzione è quella di favorire la conciliazione tra le parti in controversie civili e commerciali, evitando il ricorso al tribunale.

    Il mediatore civile e commerciale è una figura professionale terza e imparziale che assiste le parti in lite (cittadini o imprese) nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia, evitando o ponendo fine a un procedimento giudiziario (causa in tribunale).

    Non è un giudice: non ha il potere di prendere decisioni o emettere giudizi vincolanti per le parti. Il suo ruolo è quello di facilitare il dialogo e la negoziazione, aiutando le parti a trovare una soluzione che soddisfi i loro interessi reciproci.

    Requisiti

    • Titolo di Studio: Possedere un diploma di laurea magistrale (o a ciclo unico) in qualsiasi facoltà. In alternativa, essere in possesso di una laurea triennale se iscritti a un Ordine o Collegio professionale (es. avvocati, commercialisti).
    • Formazione Specifica: Frequentare un corso di formazione per mediatori civili e commerciali presso un Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, con superamento della prova finale.
    • Onorabilità: Non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena non sospesa.
    • Aggiornamento: Seguire un aggiornamento professionale almeno biennale.
    • Tirocinio: Svolgere un tirocinio che prevede l’assistenza a un certo numero di procedure di mediazione.

    E’ una figura professionale disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche. Il ricorso alla mediazione, e quindi ad un mediatore, è una condizione di procedibilità (cioè obbligatoria prima di avviare una causa in tribunale, salvo eccezioni) per controversie relative a materie specifiche, tra cui:

    • Diritti reali (es. proprietà, usufrutto).
    • Condominio.
    • Successioni ereditarie e Divisione.
    • Locazione e Comodato.
    • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica/sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.
    • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
    • Affitto di azienda.

    Per le altre materie in ambito civile e commerciale, la mediazione è facoltativa e può essere avviata volontariamente dalle parti. Negli ultimi anni il ricorso alla mediazione è aumentato e il ruolo del mediatore è diventato sempre più di rilievo.

    Alcuni numeri: oltre 20.000 mediatori professionisti accreditati presso i vari organismi di mediazione con prevalenza delle donne, circa 547 organismi di mediazione accreditati dal Ministero a fine 2023, nuove mediazioni iscritte nel 2023 tra 150.000 e oltre 200.000 casi annuali, il tasso di successo (casi chiusi con un accordo) intorno al 47-50%. 

  • L’ARBITRO ASSICURATIVO: CI SIAMO QUASI.

    L’IVASS ha da poco dichiarato l’avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo (AAS), ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.

    Per la precisione, con il provvedimento n.160 del 07 ottobre 2025 l’IVASS ha deliberato la nomina dei componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo e ha fissato la data del 15 gennaio 2026 quale data a partire dalla quale sarà possibile per il pubblico presentare ricorso.

    Presupposto dell’intervento dell’AAS è l’insorgenza di una controversia tra consumatore da un lato e impresa di assicurazione e/o intermediario assicurativo dall’altro.

    Come si ricorderà, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all’IVASS. Solo in caso di mancata risposta da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo nel termine di 45 giorni (o nel caso di risposta ritenuta non soddisfacente dal reclamante) sarà possibile, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, proporre ricorso all’AAS.

    Chi è legittimato a presentare ricorso? Innanzitutto, il contraente, l’assicurato e il beneficiario di una polizza assicurativa, nonché il cointestatario di una polizza e l’aderente ad una polizza collettiva.

    È legittimato anche il danneggiato che abbia però azione diretta nei confronti della Compagnia del soggetto responsabile (come avviene tipicamente nell’ambito della r.c.a. e, come da nuova normativa, in ambito sanitario).

    Per quanto riguarda la rcp, quindi, fatta eccezione per i sinistri in ambito medico, il presunto danneggiato non ha legittimazione a proporre ricorso all’AAS.

    Per fare un esempio: il cliente che lamenta che l’esito sfavorevole del giudizio sia addebitabile alla condotta del proprio legale, il quale non avrebbe depositato nei termini documentazione ritenuta decisiva per il buon esito della causa, non ha azione diretta nei confronti della Compagnia assicurativa del professionista e, di conseguenza, non può proporre ricorso all’Arbitro Assicurativo.

    L’AAS può decidere su qualunque controversia relativa al contratto assicurativo?

    No. In primo luogo sono escluse a) le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; b) le questioni di competenza della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA; c) le controversie relative alle assicurazioni “grandi rischi”.

    Il ricorso può essere presentato per ottenere l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà relativi al contratto di assicurazione, ma anche per richiedere il risarcimento del danno. In quest’ultimo caso, se nel ricorso viene richiesto anche il pagamento di una somma di denaro, ci sono dei precisi limiti di valore, oltre i quali l’AAS non è competente a pronunciarsi.

    Nel dettaglio, per il ramo vita il limite è di €300.000 per le controversie relative a prestazioni assicurative dovute solo in caso di decesso dell’assicurato ed €150.000 per le controversie che coinvolgono tutte le altre polizze vita.

    Per quanto riguarda, invece, il ramo danni il limite di valore è di €25.000: oltre a tale soglia l’assicurato/contraente non soddisfatto dovrà, se lo ritiene opportuno, agire in giudizio o, comunque, azionare altri strumenti di ADR.

    La competenza per valore scende a €2.500 se a presentare il ricorso all’AAS è il danneggiato titolare di azione diretta.

    Come si presenta il ricorso? Il ricorso può essere presentato solo in modalità telematica tramite il portale AAS (non quindi tramite raccomandata, pec o mail). Il ricorrente deve esporre i fatti in modo chiaro e allegare tutta la documentazione utile a dimostrare le proprie ragioni.

    È bene evidenziare che l’AAS può decidere solo su base documentale. Controversie che richiedono invece un’istruttoria più approfondita non possono essere definite dall’Arbitro Assicurativo, in quanto l’AAS non può, per esempio, disporre consulenze tecniche.

    Si pensi, a tal proposito, a quei sinistri in relazione ai quali la quantificazione del danno operata del consulente tecnico della Compagnia diverge dal quantum richiesto a titolo risarcitorio. In questi casi una decisione esclusivamente su base documentale è ben difficile.

    I tempi del procedimento sono abbastanza celeri. L’impresa di assicurazione e/o l’intermediario hanno 40 giorni dalla trasmissione del ricorso per presentare le controdeduzioni. Il ricorrente, a questo punto, ha 20 giorni per depositare una memoria di replica; l’impresa e l’intermediario hanno a loro volta ulteriori 20 giorni per l’eventuale memoria di controreplica. Terminato il contraddittorio, l’Arbitro Assicurativo decide entro 90 giorni (salvo il caso in cui siano necessari ulteriori 90 giorni di proroga per controversie caratterizzate da un certo livello di complessità).

    La decisione non è vincolante in quanto è sempre possibile, per entrambe le parti, adire l’autorità giudiziaria. La decisione è tuttavia dotata di una efficacia deterrente in quanto, entro 30 giorni dalla comunicazione, imprese e intermediari devono adempiere alle decisioni dell’AAS; in mancanza, vengono considerati inadempienti e la notizia dell’inadempimento viene pubblicata online.

  • BUONE VANCANZE!

    Un augurio di serene vacanze da parte di tutto lo staff di Uia Srl!

    Ricordiamo la chiusura dei nostri Uffici nella settimana dal 11.08.2025 al 15.08.2025.

    Il nostro blog sinistri tornerà invece con nuovi appuntamenti da settembre!

  • RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E PRINCIPIO DI TERZIETA’

    Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale consente al professionista di avere uno strumento di tutela nel caso in cui gli capiti di commettere un errore nell’esercizio della professione danneggiando il cliente.

    Può infatti capitare di sbagliare anche dopo anni di brillante carriera!

    Quando accade, il professionista può provvedere a denunciare il sinistro alla propria Compagnia assicurativa per essere manlevato di quanto dovrà pagare al cliente per il danno procurato.

    Il presupposto fondamentale, oltre al fatto che vi sia un errore professionale commesso proprio dall’assicurato e che vi sia un effettivo danno causalmente derivato dalla condotta colposa dell’assicurato, è che a subire il danno sia un soggetto terzo.

    L’art 2043 c.c. prevede, infatti, che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.

    Di conseguenza, la polizza di responsabilità civile professionale prevede la copertura delle perdite pecuniarie che l’Assicurato abbia involontariamente cagionato a TERZI nell’esercizio della professione descritta in polizza.

    Ai sensi di polizza, per TERZO si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti.

    Non possono essere considerati terzi ai sensi di polizza:

    • il coniuge (salvo che sia legalmente separato), i genitori, i figli nonché qualsiasi altro familiare che risieda con l’Assicurato;
    • le imprese e le società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia (anche indirettamente) azionista di maggioranza o controllante;
    • i collaboratori dell’Assicurato e le persone che siano con questi in rapporto di parentela.

    L’Assicurato non può quindi aspettarsi di ottenere dalla propria polizza di responsabilità civile professionale il rimborso dei danni dallo stesso subiti, nemmeno se si tratta di danni derivanti da errori commessi durante lo svolgimento di attività professionale.

    Vediamo alcuni casi che ci sono stati sottoposti:

    • L’Assicurato è un tecnico che si è occupato di progettare e dirigere i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della madre. Poco dopo la conclusione dei lavori, si manifestano fenomeni di muffa e umidità causati dal condotto di ventilazione non correttamente progettato. In questo caso manca la terzietà poiché il soggetto che ha subito il danno non è considerato terzo da condizioni assicurative.
    • L’Assicurato è un revisore legale dei conti di un Comune in dissesto finanziario. Gli è stato contestato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti di aver espresso un parere favorevole sui rendiconti e sui bilanci senza aver invece segnalato la gravità della situazione finanziaria in cui versava il Comune. Oltre all’interdizione dalla funzione, la Procura ha chiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in tre annualità del compenso lordo annuo percepito dal revisore. Le sanzioni pecuniarie (la cui esclusione è anche espressamente prevista in polizza) costituiscono un danno diretto per l’Assicurato e non un danno a terzi.
    • L’Assicurato è un avvocato a cui si erano rivolti due coniugi per raggiungere un accordo di separazione tramite negoziazione assistita. Al termine del procedimento, l’avvocato ha redatto la convenzione e l’ha trasmessa ad un Comune non competente. Preso atto dell’errore, ha poi provveduto all’invio presso il Comune in cui il matrimonio era stato trascritto, oltre però il termine previsto. A causa di tale invio tardivo all’assicurato gli è stato notificato un provvedimento sanzionatorio. Anche in questo caso, non c’è un danno a terzi: la normativa prevede, in caso di mancata trasmissione dell’accordo, l’applicazione di una sanzione pecuniaria al solo legale. Il danno, quindi, è stato subito non dal cliente terzo, ma dall’Assicurato.
    • L’Assicurato è un avvocato che è stato incaricato dal cliente di proporre opposizione alla condanna monitoria ricevuta per far valere l’asserita insussistenza del credito azionato. Il procedimento si è concluso negativamente per il cliente in quanto il giudice, pronunciandosi nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha compensato le spese legali. L’Assicurato, preso atto che un eventuale appello non avrebbe avuto probabili chances di accoglimento, ha consigliato al cliente di non impugnare ma di pagare quanto stabilito in sentenza per evitare un’azione esecutiva. Il cliente, tuttavia, deluso per il mancato accoglimento della domanda, ha preteso dal legale la restituzione della parcella pagata. La restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale costituisce però una potenziale perdita per il professionista, il quale, a fronte dell’attività svolta, non ottiene il compenso pattuito.

    Alla prossima puntata!

  • LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA COPRE TUTTO?

    Con il post di oggi vogliamo ritornare su un tema che, come dimostrano i sinistri che ci vengono denunciati, è sempre oggetto di dubbi.

    Spesso vi è in capo agli Assicurati l’errata convinzione che la retroattività illimitata costituisca una garanzia da sola sufficiente per coprire un eventuale sinistro, tanto che alcuni dimenticano addirittura di pagare tempestivamente la polizza!

    Innanzitutto, che cos’è la retroattività? La retroattività si riferisce alla capacità di una polizza di coprire danni derivanti da errori che sono stati commessi dall’Assicurato prima della data di inizio della copertura stessa. Più ampio è il periodo di retroattività previsto dalla polizza, maggiore sarà la protezione offerta.

    Se un professionista stipula una polizza con copertura retroattiva può essere tutelato anche per danni derivanti da errori o negligenze commessi prima della stipula, purché però – lo si evidenzia bene –   tali eventi siano scoperti durante il periodo di validità del contratto.

    La retroattività non può infatti coprire fatti noti o già contestati al momento della sottoscrizione della polizza.

    Veniamo quindi al secondo aspetto: la circostanza nota. Per circostanze note si intendono quei fatti, atti ed eventi da cui ragionevolmente può derivare una richiesta risarcitoria di cui il professionista è già a conoscenza al momento della stipula della polizza.

    Per esempio: un architetto a cui era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori viene messo a conoscenza dal committente che l’opera realizzata presentava vizi di progettazione ed esecuzione. Tale segnalazione, benché non accompagnata da una formale contestazione o richiesta risarcitoria, costituisce una circostanza ai sensi di polizza.

    Di conseguenza, l’Assicurato non può invocare la retroattività illimitata della polizza se tale circostanza era al medesimo già conosciuta al momento della sottoscrizione della polizza.

    Se un professionista è già al corrente di una situazione potenzialmente dannosa, stipulare una polizza con retroattività estesa (anche illimitata) non garantisce la copertura per quella circostanza specifica, perché questa è già nota all’Assicurato.

    Terzo punto: l’efficacia della polizza è una cosa ben diversa dalla retroattività. L’efficacia si riferisce alla data a partire dalla quale la polizza è effettivamente attiva e può coprire i rischi.

    La copertura entra in vigore solo dal momento in cui la polizza diventa operativa, ovvero dalla data di decorrenza se il premio è stato pagato oppure dalla data del pagamento se alla data di decorrenza il premio non è stato ancora corrisposto.

    Facciamo un esempio pratico: la polizza ha una retroattività illimitata e come data di effetto il 13/06/2025.  Trattandosi di rinnovo, l’Assicurato dimentica di pagare entro tale data il premio. Si ricorda della propria rc professionale ormai scaduta solo in data 04/07/2025, quando gli perviene una richiesta risarcitoria. Provvede quindi a pagare in data 05/07/2025, pensando di “riattivare” la copertura della polizza. In questo caso, però, la polizza ha effetto dal 05/07/2025 e non dal 13/06/2025.

    Retroattività, circostanza nota ed efficacia sono concetti che devono essere ben conosciuti dagli Assicurati anche per evitare “sorprese” in caso di sinistro!

  • IL DPO: TUTELARE LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

    A questo punto come si può tutelare un DPO esterno ed un DPO interno? Le tutele per i DPO, sia esterni che interni, sono fondamentali per garantire che possano svolgere efficacemente il loro ruolo. Ecco come entrambe le figure possono tutelarsi:

    Tutele per un DPO esterno:

    1. Contratto dettagliato:
      • Definire chiaramente l’ambito di responsabilità e i servizi da fornire
      • Includere clausole di limitazione della responsabilità
      • Specificare i tempi di preavviso per la risoluzione del contratto
    2. Assicurazione professionale:
      • Stipulare una polizza di responsabilità civile professionale specifica per DPO
      • Assicurarsi che copra errori di valutazione, consulenza e omissioni
    3. Documentazione:
      • Mantenere registri dettagliati di tutte le consulenze fornite
      • Documentare per iscritto i pareri dati e le raccomandazioni fatte
      • Conservare prove delle comunicazioni con l’organizzazione cliente
    4. Formazione continua:
      • Mantenersi costantemente aggiornati sulle normative e le interpretazioni
      • Partecipare a corsi di formazione certificati e networking professionale

    Tutele per un DPO interno:

    1. Indipendenza formale:
      • Ottenere una posizione formalmente indipendente nella struttura organizzativa
      • Assicurarsi che il reporting avvenga direttamente ai vertici aziendali
      • Richiedere che le condizioni di indipendenza siano formalizzate per iscritto
    2. Protezione lavorativa:
      • Far inserire nel contratto di lavoro clausole specifiche che proteggano da licenziamenti legati all’esercizio delle funzioni di DPO
      • Richiedere che sia esplicitamente riconosciuta l’autonomia decisionale nell’ambito delle proprie funzioni
    3. Documentazione:
      • Tenere registri dettagliati di tutte le attività svolte
      • Documentare formalmente ogni caso in cui i propri pareri non vengono seguiti
      • Conservare evidenza delle comunicazioni con i vertici aziendali
    4. Risorse adeguate:
      • Richiedere formalmente le risorse necessarie per svolgere efficacemente il ruolo
      • Documentare situazioni in cui le risorse sono inadeguate

    Tutele comuni per entrambi:

    1. Certificazioni professionali:
      • Ottenere e mantenere certificazioni riconosciute nel campo della protezione dei dati
    2. Rete di supporto professionale:
      • Stabilire contatti con altri DPO per confronto e supporto
      • Partecipare attivamente a comunità professionali
    3. Formazione continua:
      • Seguire costantemente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali
      • Partecipare a webinar e corsi di aggiornamento
    4. Comunicazione trasparente:
      • Mantenere una comunicazione chiara e trasparente con tutti gli stakeholder
      • Documentare formalmente le problematiche identificate e le soluzioni proposte

    Queste misure possono aiutare significativamente i DPO a svolgere il loro ruolo con maggiore sicurezza e a tutelarsi da potenziali conseguenze negative legate all’esercizio delle loro funzioni.

    In caso di attacco cyber, il DPO ha responsabilità specifiche ma limitate al proprio ruolo di supervisione e consulenza sulla protezione dei dati. Ecco quali sono:

    Responsabilità dirette del DPO:

    1. Gestione della notifica di data breach:
      1. Valutare se l’attacco costituisce una violazione dei dati personali
      1. Consigliare se la violazione vada notificata all’autorità di controllo (entro 72 ore)
      1. Fornire consulenza sulla necessità di comunicare la violazione agli interessati
    2. Consulenza sulla risposta all’incidente:
      1. Consigliare l’organizzazione sulle misure da adottare per mitigare i danni
      1. Valutare l’impatto della violazione sui diritti e le libertà degli interessati
      1. Supportare nella documentazione dell’incidente dal punto di vista della protezione dei dati
    3. Cooperazione con le autorità:
      1. Fungere da punto di contatto con il Garante Privacy
      1. Supportare l’organizzazione durante eventuali indagini delle autorità

    Cosa NON è responsabilità del DPO:

    1. Sicurezza informatica operativa:
      1. Non è responsabile dell’implementazione tecnica delle misure di sicurezza
      1. Non ha il compito di prevenire direttamente gli attacchi cyber
      1. Non è responsabile della risposta tecnica all’incidente
    2. Decisioni esecutive:
      1. Non prende decisioni operative sulla risposta all’incidente
      1. Non ha responsabilità diretta sulle scelte di investimento in sicurezza

    Potenziali problematiche di responsabilità:

    • Se il DPO segnalasse precedentemente carenze nelle misure di sicurezza che non sono state affrontate, questo potrebbe ridurre la sua responsabilità
    • Se invece il DPO non ha adeguatamente consigliato l’organizzazione sui rischi per i dati personali o sulle misure adeguate, potrebbe essere considerato inadempiente rispetto ai suoi obblighi

    È importante sottolineare che il DPO ha un ruolo consultivo e di supporto, mentre la responsabilità ultima per la sicurezza dei dati e la conformità al GDPR rimane del titolare del trattamento (l’organizzazione). Tuttavia, il DPO deve dimostrare di aver svolto adeguatamente il proprio ruolo di supervisione e consulenza.

  • La chiamata diretta della Compagnia assicurativa da parte del paziente danneggiato. Qual è la situazione nei Tribunali?

    Avevamo già parlato di una delle maggiori novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco, ossia l’azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della Compagnia assicurativa del sanitario.

    A distanza di un anno dalla pubblicazione del decreto di attuazione n. 232/2023 che cosa è cambiato?

    Avevamo visto che i primi Tribunali che hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema hanno, in sostanza, dichiarato l’inammissibilità della chiamata diretta della Compagnia assicurativa del sanitario da parte del paziente danneggiato.

    Il Tribunale di Cosenza, ad esempio, con sentenza n. 965/2024 del 29/04/2024, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda diretta svolta dalla paziente nei confronti della Compagnia assicurativa dell’Azienda Ospedaliera.

    Secondo il Giudice, l’intervenuta pubblicazione del decreto attuativo nelle more del giudizio non vale a superare l’eccezione di inammissibilità. Innanzitutto, al momento dell’introduzione del giudizio, in assenza del necessario decreto di attuazione, l’azione diretta prevista dall’art. 12 della legge n. 24/2017 non era in concreto esperibile.

    In mancanza di una specifica previsione in merito ad un’eventuale azione diretta, il paziente danneggiato non poteva ingerirsi nel rapporto intercorrente tra presunto danneggiante e Compagnia assicurativa, in virtù anche del principio di relatività degli effetti del contratto.

    In secondo luogo, comunque, il decreto di attuazione fissa un periodo di tempo di 24 mesi entro il quale le Compagnie assicurative devono adeguare i contratti di assicurazione. Ne deriva pertanto, secondo quanto argomentato nella sentenza in esame, che l’azione diretta non può ritenersi operante fino all’adeguamento dei contratti di assicurazione.

    Se da un lato diversi Tribunali sono giunti alle medesime conclusioni (sul punto Tribunale di Locri, sentenza del 18/04/2024), dall’altro si sono registrati orientamenti giurisprudenziali completamente opposti.

    Con ordinanza del 26 agosto 2024 il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile la chiamata diretta della Compagnia da parte del paziente danneggiato.

    Secondo il Tribunale di Milano l’azione diretta da parte del danneggiato sarebbe esperibile già dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione n. 232/2023 con cui sono stati determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative, ossia dal 16/03/2024. La normativa condizionerebbe l’operatività dell’azione diretta all’entrata in vigore del decreto n. 232/2023 quale presupposto processuale e non farebbe riferimento alla necessità del previo adeguamento delle condizioni contrattuali, profilo, questo, il cui esame può trovare spazio nel successivo giudizio di merito.

    Il Tribunale di Milano sembra, quindi, consentire la chiamata in causa diretta da parte del paziente anche quando la polizza non sia stata ancora adeguata ai requisiti minimi prescritti dalla Legge Gelli – Bianco.

    È da sottolineare che tale interpretazione mira a ricercare sin da subito un’eventuale possibilità conciliativa in Atp (l’accertamento tecnico preventivo è peraltro condizione di procedibilità della domanda in giudizio) tramite il coinvolgimento anche Compagnia assicurativa del sanitario.

    Un punto fermo sulla questione ad oggi, però, non è ancora stato messo in quanto altri Tribunali hanno invece continuato ad affermare l’inammissibilità dell’azione diretta in mancanza del necessario adeguamento delle polizze.

    Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la chiamata diretta della Compagnia, effettuata dal paziente danneggiato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto n. 232/2023.

    Tuttavia, riconoscendo l’esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema, ha deciso di compensare le spese di lite, che altrimenti, in virtù del principio della soccombenza, il paziente avrebbe dovuto pagare alla Compagnia del medico (sentenza n. 2344 del 03/12/2024).

    È quindi forse ancora troppo prematuro per tracciare un bilancio delle conseguenze derivanti dall’introduzione dell’azione diretta del danneggiato nell’ambito di una fattispecie di responsabilità civile professionale.

    Nell’incertezza dell’attuale panorama giurisprudenziale, è più che opportuno che il professionista sanitario stipuli una copertura assicurativa già adeguata ai requisiti minimi previsti dal decreto n. 232/2023, e dunque con un massimale non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa.