Autore: andrea.carafassi

  • Procedimento penale e polizza di Tutela Legale

    Oggi parliamo della polizza di Tutela Legale in rapporto al procedimento penale. Quando le garanzie di polizza sono attivabili? Quando invece non sono attivabili? Innanzitutto occorre ricordare i fondamenti per l’attivazione della polizza di Tutela Legale:

    Definizione di CASO ASSICURATIVO: “la violazione della legge commessa per la prima volta durante il Periodo di Copertura” La garanzia prestata dalla polizza riguarda solo i Casi Assicurativi che insorgono durante il Periodo di Copertura e che si manifestino e siano denunciati alla Società durante il Periodo di copertura in corso o nei 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Periodo di Copertura, fermo restando il disposto di cui all’Articolo 1915 del Codice Civile. In caso dipiù Casi Assicurativi collegati tra loro da un vincolo di continuità o funzionalità, per determinare il momento d’insorgenza si fa riferimento alla data del primo Caso Assicurativo.

    Presupposti per l’attivazione delle garanzie di polizza previste per la Tutela Legale sono i seguenti:

    a)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione.

    b)    Tutela Legale dell’Assicurato nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso.

    c)  Tutela Legale dell’Assicurato per le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subito per fatto illecito di terzi.

    d)   Tutela Legale dell’Assicurato per la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di RC con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di RC tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere alle spese del danneggiato a carico dell’Assicuratore di RC.

    Di seguito due esempi concreti tratti dal nostro portafoglio sinistri:

    QUANDO LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un addetto alla sicurezza. In un cantiere in cui svolge incarico di responsabile della sicurezza si verifica un incidente: un operaio accede al cantiere in orario vietato, viene travolto da un elemento in calcestruzzo e decede sul colpo. Viene avviato un procedimento penale nei confronti dell’assicurato e degli altri soggetti coinvolti in cantiere. La procura chiede una perizia e dalla stessa emergono degli elementi di responsabilità a carico dell’assicurato. L’assicurato è soggetto a procedimento penale.

    Rispetto alla polizza di Tutela Legale, il rischio è coperto dalle garanzie di polizza. Il c.d. CASO ASSICURATIVO si è verificato in corso di polizza, è stato denunciato in corso di polizza, trattasi di imputazione a titolo di colpa e, pertanto, il cliente ha copertura per le spese legali relative al procedimento penale

    QUANDO LA POLIZZA NON E’ ATTIVABILE…

    L’assicurato è un ingegnere, ha svolto incarico di Progettista per avvio di un cantiere di ristrutturazione di edificio scolastico. Un operaio durante lo svolgimento dei lavori ha un incidente: mentre è in cantiere, si sposta in una zona non di sua competenza, scivola sul ghiaccio, cade rovinosamente nel torrente sottostante e decede. Viene avviata un’indagine penale e parallelamente gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito. L’assicurato correttamente segnala l’accaduto alla sua Compagnia assicurativa ma per quanto riguarda la polizza di Tutela Legale, in questo caso specifico, seppur il Caso Assicurativo si è verificato in corso di polizza, la stessa non è operante in quanto mancano i presupposti sopra ricordati per l’attivazione della stessa: l’assicurato, in qualità di Progettista, al momento viene tenuto estraneo dalle indagini penali in corso e, nei suoi confronti, non è neppure stato avviato un procedimento civile.

  • Quando l’Assicurato vuole “la botte piena e la moglie ubriaca”

    Quest’oggi vi raccontiamo di un caso tratto dal nostro portafoglio sinistri: cosa succede se l’assicurato riceve una richiesta danni da parte di una società nella quale l’assicurato stesso ha una compartecipazione? Come opera in questo il contratto assicurativo? E soprattutto il sinistro è coperto?

    La vicenda riguarda un consulente del lavoro che ha denunciato un sinistro alla Compagnia a seguito del ricevimento di un’ingente richiesta danni da parte di una società cliente che si occupa di contabilità ed elaborazioni buste paga. L’errore del professionista verte sui conteggi elaborati nei confronti dei dipendenti della società cliente, accertati dall’INPS come errati.

    Aperta la pratica di sinistro, dalle verifiche tramite l’estrazione della visura camerale della società reclamante, è emerso che l’assicurato, oltre a svolgere l’attività di consulente del lavoro, ha anche un ruolo dirigenziale nella compagine societaria.

    E’ chiaro che questo elemento ha minato alle fondamenta il principio di terzietà alla base della responsabilità civile oltre ad aprire un vero e proprio “caso di conflitto di interessi”

    Ricordiamo che i presupposti alla base della responsabilità civile sono: l’errore derivante da colpa, un danno ingiusto, il nesso di causalità ed il fatto che il danno sia causato a soggetti terzi. Le polizze di Responsabilità Civile Professionale pertanto, sulla base dei principi enunciati, coprono i danni derivanti da un errore professionale commesso con colpa dal professionista assicurato e causati a terzi, non sono contratti ad indennizzo diretto.

    Per terzo, riprendendo la definizione delle condizioni contrattuali, si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall’assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine terzo esclude: a) Il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l’assicurato b) Le imprese o Società di cui l’assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) I Partners, i professionisti associati, tutti i soci e i staff e/o collaboratori dell’assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione.

    Essendo l’Assicurato socio accomandante (risponde pertanto delle obbligazioni societarie limitatamente alla propria quota di partecipazione) della società reclamante, qualunque ipotesi di risarcibilità del sinistro è stata esclusa come espressamente richiamato dalle condizioni di polizza all’art 11) dove l’esclusione viene esplicitata per le richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’assicurato.

    Visto l’interesse concreto dell’Assicurato in quanto socio di maggioranza della reclamante, manca il requisito della terzietà. Cosa sarebbe accaduto se al contrario la Compagnia avesse risarcito l’assicurato o direttamente la Società reclamante? L’assicurato sarebbe stato sì manlevato dall’errore ma avrebbe contemporaneamente ottenuto, anche se indirettamente, il ristoro del danno grazie alle proprie quote sociali.

  • ERRARE È UMANO. PERSEVERARE È DIABOLICO

    In molti hanno chiesto chiarimenti in merito ai cosiddetti “sinistri in serie” ed oggi pertanto parliamo proprio di questo argomento.

    Anzitutto, occorre precisare che recentemente il testo delle nostre polizze è stato modificato in merito a questo argomento. Le Compagnie con le quali collaboriamo hanno ritenuto, infatti, di aggiornare la fattispecie in ragione delle modifiche normative sopraggiunte e dell’evolversi della società, del mercato oltre che della tipologia di questa fattispecie di sinistri.

    Fino a poco tempo fa, per “sinistri in serie”, si faceva riferimento a quell’atto che ripetuto più volte, producesse eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. Il testo di polizza escludeva espressamente ed inequivocabilmente la copertura di tale tipologia di atti.

    I testi ultimi, rivisti ed aggiornati, definiscono invece come “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte riconducibili ad errori materiali (come, ad esempio, il mancato aggiornamento dei sistemi informatici) che si ripetano meccanicamente nella redazione di documenti causando errori ad una pluralità di soggetti che successivamente vengano chiamati a risponderne. Sono considerati “sinistri in serie” gli eventi causati da condotte dell’assicurato nell’ambito della sua attività, ripetute nel corso degli anni e che si rivelino successivamente errate.

    In sostanza è stata elaborata una definizione più specifica e riconducibile all’errore materiale, è poi mutato il regime di copertura assicurativa: viene specificato che la polizza garantisce i “sinistri in serie” considerando gli stessi come eventi singolarmente a sé stanti applicando inoltre, per ogni sinistro rientrante nella casistica, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Infine, la garanzia viene prestata nei limiti di 1/4 del limite di indennizzo indicato nel modulo /scheda di copertura e, in ogni caso, con il massimo di € 500.000,00 nei casi di limite di indennizzo superiore a € 2.000.000,00

    Evidenziate le differenze tra i due testi di polizza, possiamo richiamare un esempio tratto dal nostro portafoglio verificatosi sul contratto che escludeva espressamente i sinistri in serie ma comunque ancora attuale.

    Il sinistro riguarda un centro di elaborazione dati. Nel 2016 e nel 2017, su incarico del reclamante, l’Assicurato redige ed inoltra alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi. Per errore nella dichiarazione dei redditi inviata nel 2016, l’assicurato porta in deduzione delle somme che non dovevano essere poste in detrazione in quanto relative a spese non deducibili. Lo stesso errore viene ripetuto nella dichiarazione del 2017. A seguito di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, al reclamante viene notificato un accertamento. Lo stesso viene impugnato e non potendo portare a sostegno della propria difesa la documentazione necessaria, in quanto l’assicurato non ha tenuto i documenti contrariamente a quanto dovesse fare, al reclamante vengono comminate delle sanzioni. Chiede quindi il risarcimento del danno all’assicurato e anticipa che la stessa problematica si presenterà anche per la dichiarazione del 2017.

    Trattandosi del precedente testo di polizza, Il sinistro denunciato è rientrato nella categoria “sinistri in serie” espressamente esclusi dalle garanzie assicurative sottoscritte: errore (atto – dichiarazione dei redditi errata) ripetuto più volte (errore nella dichiarazione dei redditi 2016 e stesso errore ripetuto nella dichiarazione dei redditi 2017).

    Diversamente secondo l’attuale testo di polizza, la fattispecie viene considerato come un errore si ripetuto più volte ma non nei confronti di una pluralità di soggetti ma nei confronti dello stesso soggetto e pertanto la disciplina specifica del “sinistro in serie” non verrebbe neppure applicata. 

    Come si dice in questi casi, comunque, meglio non commettere errori, figuriamoci in serie!

  • CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    CONTINUITA’ DI COPERTURA? SI’, MA A DETERMINATE CONDIZIONI …

    L’estensione Continuous Cover prevede che gli Assicuratori si impegnino ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato stesso nel corso del periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza del contratto assicurativo e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare sulla precedente polizza (sempre che la stessa fosse emessa tramite i medesimi Assicuratori a mezzo UIA SRL) o al momento della compilazione del questionario di rinnovo.

    Si tratta quindi di una parziale deroga rispetto alle condizioni contrattuali che opera, se annualmente acquistata, in presenza di condizioni ben precise:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizza di responsabilità civile professionale emessa dai medesimi assicuratori tramite UIA SRL;

    b) che l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) che i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) che l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    Si deve inoltre evidenziare il cosiddetto “Periodo di carenza” contrattualmente pattuito che stabilisce che la Continuous Cover sia operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione o della appendice emessa.

    In caso di richiesta di risarcimento contemplata da questa estensione, viene infine applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo di € 1.000,00.

    Facciamo un esempio pratico pratico:

    Un commercialista riceve incarico da un cliente di impugnare un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso viene depositato ma risulta essere tardivo e la sentenza della Commissione tributaria conferma l’avviso di accertamento. Il cliente decide a questo punto di proporre Appello e, nel frattempo, invia richiesta di risarcimento per le sanzioni comminate, addizionali ed interessi.

    Emerge immediatamente che il professionista fosse già da tempo a conoscenza della circostanza di potenziale richiesta di risarcimento in quanto l’errore professionale (tardività del ricorso) è stato rilevato dell’Agenzia delle Entrate.

    Abbiamo quindi un problema di circostanza nota rispetto alla polizza in corso, così come descritto al punto a) sopra citato.

    In astratto, quindi, potrebbe essere invocata dall’Assicurato l’estensione Continuous Cover regolarmente acquistata e riferibile ad una circostanza nota per la prima volta all’assicurato ma che tuttavia lo stesso non ha riferito agli Assicuratori fino al momento della concreta richiesta di risarcimento da parte del suo cliente.

    Tuttavia, il sinistro a questo punto risulta denunciato nel periodo di carenza di tre mesi dalla data di decorrenza della polizza previsto dalla clausola Continuos Cover e pertanto tale estensione non è operativa.

    E’ bene quindi ricordare che la Continuous Cover opera se acquistata di anno in anno ed in presenza di determinate condizioni sia fattuali che temporali.

  • Ma quanto tempo è trascorso?

    Il rispetto delle tempistiche e dei termini conta molto anche nell’ambito della responsabilità professionale.
    La prescrizione è l’istituto giuridico che porta all’estinzione del diritto se non esercitato entro il termine previsto dalla legge. Il nostro ordinamento fissa vari termini di prescrizione a seconda del diritto che ne costituisce l’oggetto.
    L’istituto è stato concepito dal Legislatore per garantire il principio generale della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Chi infatti potrebbe avanzare pretese risarcitorie per fatti avvenuti in là nel tempo rispetto al verificarsi del fatto contestato? Oppure ancora chi potrebbe anche solo ricordarsi dei dettagli o anche produrre documenti ormai sicuramente andati dispersi se non addirittura cestinati?
    Nell’ambito della responsabilità civile professionale, si applicano questi principi e la prescrizione opera in modo differente per il danneggiato ed il danneggiante. Facciamo un esempio pratico.
    Nel 2018 un dentista ha ricevuto una richiesta danni da un paziente riguardante trattamenti medico-dentistici avvenuti nel lontano 2007.
    Dopo più di 10 anni (con molta calma!) il paziente si è ricordato di scrivere al suo ex dentista intimandogli il risarcimento per un intervento mal riuscito.
    Tra il fatto e la richiesta danni non vi è stata alcuna contestazione, lettera, messa in mora o qualunque atto interruttivo della prescrizione.
    Il diritto per il danneggiato al risarcimento da parte del professionista è ormai perso in quanto, in questo caso, opera una prescrizione ordinaria di tipo contrattuale.
    Spesso chi è vittima di errori professionali si dimentica che il rispetto dei termini e delle tempistiche è posto nel suo stesso interesse e ricordarsi, dopo più di 10 anni, di essere stato oggetto di un trattamento dentistico mal eseguito è di certo una grossa dimenticanza! O forse non si aveva un effettivo interesse al risarcimento!
    Quanto alla sorte del dentista che ha ricevuto nel 2018 la richiesta danni ed ha inoltrato la domanda di manleva alla Compagnia solo nel 2022 (a seguito della chiamata in mediazione del danneggiato), la risposta è stata tempestiva.
    “…Il sinistro non è coperto in quanto il diritto al risarcimento è prescritto.” In base infatti all’art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
    Anche in questo caso, ha operato la prescrizione, ma diversamente da quanto è accaduto per il danneggiato, si tratta della prescrizione ex. Art. 2952 che riguarda il diritto al risarcimento in ambito assicurativo. Il dentista assicurato avrebbe dovuto denunciare il sinistro subito nel 2018 e non dopo 3 anni!
    Altro motivo legato all’aspetto temporale, è rappresentato dal fatto che ormai le polizze di r.c.p. operano in regime di claims made ossia “a richiesta fatta”. Il sinistro viene “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve durante il periodo di validità o di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.
    Diversamente le polizze in regime “Loss occurrence” prevedono che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.
    Se si mettono a confronto le due tipologie di polizza su un’ipotetica linea temporale la differenza è enorme.
    Questi sono esempi di quanto sia importante, sia per il danneggiato che per l’assicurato, l’osservanza dei termini di legge e contrattuali.

  • UN SINISTRO SU POSTUMA

    L’assicurazione professionale copre anche quando si passa “a miglior vita”?
    La risposta, come accade in tutte le vicende umane che sono complesse per natura, è “dipende”.
    Esiste una garanzia in tal senso? Sì, è la postuma.
    Dall’aldilà vi racconto che quando ero un affermato commercialista ho acquistato una polizza di rc professionale con decorrenza 6/10/2018 e scadenza 6/10/2019.
    Ahimè, come avete potuto intuire, sono deceduto. Precisamente in data 1/11/2019. Meno male che i miei eredi si sono rivolti tempestivamente alla Compagnia chiedendo l’acquisto e l’attivazione della postuma decennale.
    Sul punto mi ero informato prima della dipartita tramite il mio intermediario di fiducia. Avevo scoperto che la postuma è una garanzia di tipo personale e viene attivata, su valutazione degli Assicuratori, in presenza di particolari condizioni ossia la morte dell’assicurato, la quiescenza dello stesso o la cancellazione dell’albo professionale.
    Mio figlio, nuovo titolare dello studio, si è quindi procurato immediatamente il mio certificato di morte e la Compagnia, fatte tutte le valutazioni del caso, ha rilasciato la garanzia postuma per il periodo di dieci anni offrendo la copertura per il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento del danno a seguito del mio decesso.
    Trattasi pertanto di un’estensione di copertura della polizza verso il tempo futuro (diversamente dalla retroattività che opera nel passato senza specifiche condizioni ma su accordo delle parti e valutazione della Compagnia)
    La nuova scadenza di polizza non era più dunque alla data originaria del 6/10/2019, ma alla data del 6/10/2029.
    In data 1/01/2020 un ex cliente si è rivolto al mio studio professionale denunciando un errore in merito ad una dichiarazione dei redditi.
    Mio figlio ha denunciato alla Compagnia il sinistro che è stato aperto sulla polizza munita di postuma. Il cliente aveva infatti ricevuto una sanzione dell’Agenzia delle Entrate attribuibile ad un mio errore professionale commesso e verificatosi durante il periodo di polizza.
    Trattandosi di richiesta di risarcimento relativa a sanzione fiscali comminate dall’Agenzia delle Entrate, alla polizza è stata applicata la garanzia “penalità fiscali” che opera con uno scoperto 10% minimo Euro 2.500.
    Il sinistro fortunatamente si è concluso con una proposta di liquidazione articolata dalla Compagnia in seguito accettata e con l’applicazione della predetta garanzia relativa alle “penalità fiscali”.
    E’ proprio vero che non c’è mai pace neppure da morti. In questo caso però la postuma mi ha tutelato anche nell’aldilà.