Autore: andrea.carafassi

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 7

    Proseguiamo con la trattazione di casi concreti relativi a sinistri aperti su contestazioni riguardanti le attività sindacali. Come è ormai noto ai Lettori del Blog Sinistri, l’incidenza in percentuale sull’intero Portafoglio relativamente a tale tipologia di sinistri è la seguente: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34%, ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali: su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia e dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Vediamo ora un esempio concreto.

    L’Assicurato è un commercialista che svolge anche l’incarico di sindaco presso vari enti e società. Riceve un atto di citazione per presunta responsabilità nel ruolo di sindaco esercitato presso una società mai dichiarata sul questionario assuntivo. Denuncia quindi il sinistro alla Compagnia che tempestivamente apre la pratica e valuta i documenti inviati.

    Come anticipato, dall’analisi del contratto assicurativo e dalla citazione notificata, emerge che l’assicurato non ha mai indicato sul questionario assuntivo di essere stato membro del collegio sindacale della società che oggi reclama un cospicuo risarcimento. Nel corso degli anni, l’assicurato ha rinnovato la polizza e ha compilato i relativi moduli assuntivi indicando nell’apposita tabella una serie di incarichi presso vari enti e società ma non ha mai segnalato come incarico da “coprire” quello svolto presso la società attualmente reclamante.

    Il caso oggi pubblicato porta a riflettere sulle seguenti punti:

    1. la compilazione del questionario è fondamentale. Il questionario assuntivo non solo è parte integrante della polizza ma è anche lo “specchio” della stessa. Pertanto, ciò che è indicato è assicurato salvo specifiche precisazioni, esclusioni e naturalmente in base alla tipologia di sinistro denunciato;
    2. l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte ad “attività diversa da quanto indicato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO”. Tale incarico come detto non può essere coperto in quanto mai dichiarato.
    3. le richieste danni, soprattutto in abito societario, non arrivano mai “come fulmini a ciel sereno”. Molto spesso si tratta di società in perdita e le avvisaglie di dissesto, le vertenze e le contestazioni sono ben note ai sindaci. È evidente che tutti questi fattori rappresentano delle CIRCOSTANZE che l’assicurato ha il dovere contrattuale di segnalare alla Compagnia. L’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE note ossia atti, fatti o eventi conosciuti dall’ASSICURATO, al momento della sottoscrizione della POLIZZA.

    Nel nostro caso pratico, la presenza di CIRCOSTANZE (tempestivamente comunicate alla Compagnia) avrebbe potuto prima della stipula della polizza portare l’assicurato ad un controllo sulle attività e sugli incarichi effettivamente dichiarati sul questionario e quindi in copertura.

    Ma così non è stato ed il sinistro è stato respinto.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 4

    Proseguiamo con nostra rubrica di approfondimento dedicata ai sinistri sulle attività sindacali.

    Come avrete potuto apprendere dalla lettura degli ultimi post, i numeri già evidenziati parlano da soli: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali; di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno una volta un sinistro relativo a questa tipologia di incarichi e, in particolare, su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, 9 sono relative agli incarichi sindacali (e spesso anche di più!) La possibilità di compiere errori professionali in questo ambito è molto elevata in ragione dalle grandi responsabilità connesse a tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito le imprese.

    Di seguito riportiamo un altro caso pratico, questa volta riguardante un sinistro che coinvolge il principio generale di terzietà e la presenza di un conflitto di interesse tra l’assicurato e la parte danneggiata.

    Un commercialista ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società. L’incarico è cessato e la società successivamente è stata oggetto di procedure concorsuali infine conclusesi con la dichiarazione di fallimento. Queste circostanze, ossia la sofferenza che ha investito la società ed il successivo fallimento, sono state correttamente segnalate dal cliente agli Assicuratori. Sul punto si ricorda che gli assicurati hanno l’obbligo contrattuale di denunciare alla Compagnia ogni variazione / aggravamento del rischio.

    Durante il periodo di vigenza della polizza professionale, l’assicurato denuncia un sinistro seguito contestazioni pervenutagli dal curatore fallimentare dell’impresa oggetto del precedente incarico sindacale.

    Peccato però che si viene a scoprire come in passato il commercialista, in qualità di amministratore di altra società, ha realizzato una serie di operazioni finanziarie e di acquisto di quote che hanno coinvolto l’impresa poi fallita. Dalle operazioni realizzate prima che l’impresa cominciasse ad attraversare la crisi poi sfociata nel fallimento, l’assicurato ha tratto degli oggettivi vantaggi.

    Seguito verifiche, il curatore ha contestato all’assicurato di aver svolto delle attività in palese conflitto di interessi ed in pregiudizio ai creditori della società dichiarata fallita e per la quale ha svolto l’incarico di sindaco.

    Dal punto di vista assicurativo è chiaro che il sinistro non può trovare copertura: l’Assicurazione non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte alla partecipazione diretta e/o indiretta dell’ASSICURATO (assenza terzietà).

    Inoltre, ricordiamo come, in base al punto 9 delle nostre condizioni generali di polizza “FUNZIONI SINDACO E REVISORE LEGALE DEI CONTI”, restano escluse dalla copertura assicurativa le RICHIESTE DI RISARCIMENTO promosse direttamente od indirettamente contro l’ASSICURATO da Società/Enti in cui abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.) o dalle quale sia stato revocato; in tal caso la copertura si intende cessata automaticamente alla data di revoca.

    Ancora una volta, ribadiamo l’importanza del rispetto dei doveri di correttezza tra la Compagnia da una parte e l’Assicurato dall’altra. È chiaro che il primo passo fondamentale in questa direzione consiste nella corretta e veritiera compilazione del questionario assuntivo senza omettere circostanze, perdite conosciute e naturalmente conflitti di interesse.

    Al prossimo post!

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 1

    Con questo nuovo post diamo avvio ad un ciclo di approfondimenti inerenti ai sinistri relativi alle attività sindacali (sindaco, revisore legale dei conti, ecc…)

    Anzitutto vogliamo fornire qualche dato numerico: circa il 34 % degli assicurati commercialisti svolge attività sindacali.  È stato riscontrato che, durante il periodo di polizza, questi professionisti denuncino almeno una volta un sinistro per questa tipologia di attività. È infatti molto facile commettere “errori professionali” in questi ambiti tenendo sempre conto sia dei molti oneri per l’espletamento di queste tipologie di incarico sia la crisi economica che investe il mondo delle imprese. Si calcola che per queste categorie di assicurati, su 10 richieste danni pervenute, ben 9 riguardano attività sindacali!

    Facciamo ora un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un commercialista con le garanzie aggiuntive di revisore legale dei conti e di sindaco. È sempre bene ricordare che – lato assunzione del rischio- viene sempre richiesto di indicare sull’apposita tabella del questionario gli incarichi con relativa data di inizio e scadenza.

    Rispetto all’incarico correttamente indicato, l’assicurato ha ricoperto la carica di sindaco fino alla decisione del fallimento della società. Durante il periodo di vigenza di polizza, ha ricevuto una richiesta di risarcimento per presunti atti di mala gestio imputati sia agli amministratori sia ai sindaci nell’esercizio delle rispettive funzioni. La contestazione, come spesso accade in questi casi, viene mossa dalla curatela del fallimento. La richiesta danni, per questa tipologia di sinistri, di norma è ingente, si parte sempre da cifre a 6 o 7 zeri.

    Nel caso di specie, sia il fallimento che l’assicurato hanno dato mandato a due differenti legali esperti di diritto fallimentare di ricostruire i profili di responsabilità dei professionisti coinvolti nella gestione e nel controllo contabile della società. Durante le trattative stragiudiziali è stato trovato un accordo transattivo tra le parti che ha portato ad individuare una quantificazione del danno di gran lunga inferiore rispetto a quella inizialmente indicata e dei profili di responsabilità differenti tra gli amministratori ed i sindaci. La controversia si è poi conclusa con la liquidazione da parte della Compagnia.

    Da questo sinistro emergono alcuni spunti interessanti che ci sembra opportuno sottolineare:

    1. Gli incarichi sindacali, come detto, devono sempre essere indicati in modo specifico sul questionario sia per quanto riguarda la tipologia di società sia per la durata dell’incarico.
    2. Ogni variazione del rischio in corso di polizza (deposito di istanze di concordato, dichiarazioni di fallimento, perdite patrimoniali relative alle imprese sotto incarico sindacale, ecc…) deve essere tempestivamente segnalata agli assicuratori per permettere loro la corretta valutazione del rischio.
    3. Se il rischio invece è assunto ex novo, il professionista ha l’obbligo contrattuale di indicare eventuali procedure concorsuali in essere relative alle società per le quali svolge attività sindacali.

    Da questo primo caso pratico oggetto di post relativo alle sindacanze, abbiamo evidenziato alcuni elementi utili per comprendere – lato sinistri e non solo – quali siano le possibili modalità operative di gestione del sinistro. Al prossimo post …

  • RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE NELL’AMBITO DELLA RC PROFESSIONALE

    Con questo nuovo post desideriamo porre l’attenzione sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’ambito della Rc professionale.

    Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2043 del Codice civile che dispone quanto segue «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». La suddetta normativa codifica il concetto cardine della responsabilità extracontrattuale nascente dalla violazione del generico dovere del neminem laedere. La responsabilità extracontrattuale presuppone una condotta (attiva o omissiva), la colpa, un danno ingiusto ed il nesso di causalità.

    Di fatto, vi è piena aderenza tra quanto enunciato dall’art. 2043 c.c. e l’oggetto delle polizze di Rc professionale in quanto “Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA

    Quanto invece alla responsabilità contrattuale, questa si fonda su un obbligo assunto tra le parti in base alla volontà delle stesse. Quella contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore che è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla non esatta esecuzione della prestazione dovuta o dalla violazione di quanto pattuito in forza di un rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione.

    Diversamente, come spiegato, l’obbligo di risarcimento tipico della responsabilità extracontrattuale nasce da un atto illecito a danno di terzi ossia, nel nostro caso, l’errore professionale.

    Riportiamo alcuni esempi concreti tratti da nostro Portafoglio sinistri:

    • Un commercialista in virtù dell’incarico ricevuto da un cliente (contratto) ha l’incombenza di dover inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Il professionista omette di trasmetterla e l’Agenzia commina delle sanzioni al cliente. In questo caso, vi è una violazione sia contrattuale che extracontrattuale. La polizza di Rc professionale potrà però risarcire solo in danno derivante da atto illecito ossia esclusivamente le sanzioni irrogate al cliente dell’assicurato.
    • Due soggetti stipulano un contratto prevedendo una penale attivabile in caso di errata esecuzione e/o ritardo della prestazione. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo contrattuale, le parti hanno concordato una forma di risarcimento che deriva non dall’atto illecito ma dalla volontà delle parti stesse. Per tale motivo, l’assicurazione professionale non potrà coprire il danno.

    Occorre però segnalare al Lettore che a volte il confine tra le due tipologie di responsabilità nell’ambito della Rc professionale è davvero labile.

    Si pensi ad esempio alla giurisprudenza della Corte Cassazione che ha stabilito che la polizza professionale da avvocato possa prestare copertura anche in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la Cassazione, con l’ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3288 è intervenuta in materia di interpretazione del contratto di assicurazione stipulato da un avvocato. Nel caso di specie, la polizza, accanto alle formule prestampate, recava anche delle parti dattiloscritte dove si faceva riferimento alla circostanza che l’assicurazione fosse stipulata dalla parte nella sua qualità di esercente la professione legale. La Corte ha stabilito che la polizza stipulata dal legale nella sua qualità di avvocato copre i fatti rientranti nello svolgimento della professione (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).  Secondo i Supremi Giudici quindi, la lettura della polizza va fatta non solo alla luce del criterio letterale ma della comune intenzione delle parti (volontà contrattuale) dalla quale risulta palese il riferimento all’esercizio della professione legale.

    Si ricordi anche il lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale relativo alla responsabilità medica, oggi normato dalla Legge “Gelli- Bianco” ma ancora orfano dei decreti attuativi. Per anni si è dibattuto sulla natura della responsabilità del singolo medico professionista e su quella della struttura ospedaliera. Lo stato dell’arte è che il professionista risponde in caso di errore a titolo extracontrattuale mentre la struttura a titolo contrattuale. La domanda, quindi, è la seguente: “Ma la polizza professionale copre?” La risposta è sempre la stessa: occorre valutare il caso specifico, il grado di responsabilità oltre naturalmente alla presenza dei presupposti di operatività del contratto ed in attesa dei decreti attuativi…

  • IL CONSENSO INFORMATO IN AMBITO MEDICO

    Oggi parliamo del consenso informato nel campo medico riportando alcuni riferimenti normativo-giurisprudenziali ed un caso concreto tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    Anzitutto occorre fornire una definizione di “consenso informato”: si tratta dell’autorizzazione reale, libera, spontanea ed attuale rilasciata dal paziente al fine di ricevere un qualunque trattamento medico-sanitario previa la necessaria informazione sul caso da parte del personale sanitario proponente. Il paziente ha infatti il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili riguardo alla propria salute ed alla propria malattia. Lo scopo è quello di garantire la possibilità di scegliere in modo informato e consapevole se sottoporsi o meno ad una determinata terapia o esame diagnostico. La richiesta del consenso informato tutela quindi l’autonomia, la libertà di scelta, l’autodeterminazione dell’individuo nell’ambito delle decisioni mediche nonché il diritto alla salute.

    Dal punto di vista costituzionale, l’art. 2 della nostra Carta Costituzionale tutela e promuove i diritti della persona unitamente all’art. 32 che sancisce come nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia anche con il principio dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13).

    Per quanto concerne il diritto internazionale e comunitario, si ricorda l’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina (Carta di Oviedo, 4 aprile 1997) che prevede come “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato”. Inoltre, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), sancisce che “ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, “il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite della legge”.

    In caso di sinistro, le nostre polizze assicurative escludono la copertura per le richieste di risarcimento relative danni che siano imputabili all’assenza, all’insufficienza o all’inidoneità del consenso informato.

    Come intuibile, la ratio dell’esclusione risiede nel fatto che la legittimità dell’attività medica richiede, per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifestazione del consenso del paziente, il quale costituisce un presupposto di liceità del trattamento medico-chirurgico (Cass. Pen. SSUU.2437/09)

    Ecco quindi un esempio concreto:

    l’assicurato è un medico estetico che riceve una richiesta di risarcimento a seguito di alcune macchie che compaiono sul volto del paziente dopo il trattamento. Poco dopo, la paziente ha accusato una sensazione di bruciore molto intensa ed ha avuto un arrossamento cutaneo cui sono seguite bolle e croste. Dalla descrizione dei fatti e dalle informazioni raccolte, è emersa la mancanza (confermata dall’assicurato) del consenso informato che invece in campo medico è obbligatorio anche per quelle procedure estetiche differenti dalla chirurgia.

    Come Ufficio Sinistri, è bene evidenziare che, tra i primi documenti che chiediamo di produrre all’Assicurato già in sede di apertura di una pratica di sinistro medico, vi è anche il consenso informato in quanto, come spiegato, costituisce uno strumento necessario e fondamentale per la tutela sia del paziente che dell’esercente la professione sanitaria.

  • L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO

    Con il post di oggi vogliamo fornire degli esempi pratici in relazione alla figura professionale dell’amministratore di condominio facendo riferimento ad alcuni sinistri tratti dal nostro portafoglio.

    Bisogna anzitutto premettere che questa tipologia di professionista è esposta ad innumerevoli possibilità di commettere errori professionali e quindi di ricevere contestazioni e richieste danni proprio in ragione del fatto che il condominio “per sua natura” dà luogo a molteplici contenziosi. Si riscontrano infatti svariate fattispecie di contestazioni che vanno dai più comuni errori nella gestione contabile, alle omissioni di controlli e manutenzione periodica o, a volte, a richieste danni per eventi straordinari che, con la normale diligenza e prudenza, si sarebbero potuti evitare. Poi naturalmente ci sono tutte quelle vertenze relative al diritto condominiale e assembleare. Basti pensare alle delibere viziate o dalle decisioni prese senza passare dall’assemblea. Ma potremmo continuare probabilmente all’infinito!

    Fatta quindi questa premessa generale ma utile per inquadrare la complessità della professione, di seguito riportiamo alcuni casi concreti di cui, nel corso degli anni, l’Ufficio sinistri si è occupato:

    • Contestazione delibere assembleari: l’assicurato, subito dopo la stipula della sua prima polizza di RC Professionale, denuncia il sinistro a seguito della chiamata in mediazione attivata da alcuni condomini (in materia la mediazione è procedura obbligatoria). La vertenza riguarda la gestione della contabilità comune. L’assicurato prima della mediazione ha ricevuto anche delle pec di contestazione. È chiaro che le diffide e la chiamata in mediazione, se non tempestivamente denunciate agli assicuratori in sede di assunzione del rischio, rappresentano delle circostanze note che possono dare origine ad una richiesta danni che, come da condizioni di polizza, essendo note e pregresse, comportano l’esclusione di copertura in caso di sinistro.
    • Contestazione per mancato aggiornamento impianto antincendio: il condominio muove una contestazione al precedente amministratore non più incarica. Il condominio riceve una sanzione per il mancato aggiornamento dell’impianto antincendio dello stabile. L’assicurato denuncia il sinistro alla Compagnia ammettendo la dimenticanza negli adempimenti di verifica e controllo delle caldaie. Il sinistro è coperto per quanto concerne le sanzioni comminate in quanto derivanti da un errore professionale direttamente imputabili alla gestione dell’amministratore e che coinvolge il condominio precedentemente amministrato.
    • Revoca dell’amministratore: l’assicurato denuncia il sinistro a seguito di condanna al pagamento delle spese di lite all’interno di un giudizio di revoca dell’amministratore di codominio. Capita frequentemente che di fronte a contestazioni gravi e fondate, i condomini possano adire in giudizio per chiedere la revoca dell’amministratore. Nel caso di specie il Giudice ha dichiarato la decadenza dall’incarico per l’amministratore inadempiente e/o colpevole di errori professionali con conseguente condanna a pagare le spese legali. Anche in questo caso il sinistro viene denunciato dall’interessato solo all’esito del procedimento giudiziale dopo molte contestazioni pregresse e non comunicate in sede di assunzione del rischio con conseguente esclusione della copertura assicurativa.
    • Inquinamento acque condominiali: l’assicurato amministratore di condominio segnala di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli eredi di un condomino che nel 2018 è deceduto. A seguito dei successivi campionamenti effettuati nella abitazione del condomino si riscontra legionella presente nell’acqua condominiale. Gli eredi chiedono il risarcimento del danno in quanto la morte del condomino viene attribuita alla mancata manutenzione dell’impianto idrico del Condominio. Seguito verifiche condotte dall’Asl di competenza trattasi invece di una problematica dell’acquedotto locale con esclusione di responsabilità per l’assicurato.

      Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti.

    1. Quale tipologia di danno è risarcibile ai sensi di polizza di RCP?

      La polizza di responsabilità civile professionale si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente causate a terzi nell’esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO.

      Sul punto, il contratto di assicurazione contiene una specifica definizione di PERDITA, ossia:

      a) danni patrimoniali che l’ASSICURATO, quale civilmente responsabile, sia tenuto a corrispondere a un TERZO a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, e derivanti da sentenze o transazioni concluse con il previo consenso scritto degli ASSICURATORI;

      b) le spese legali sostenute da un TERZO che abbia presentato la RICHIESTA DI RISARCIMENTO e che l’assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;

      c) i COSTI E SPESE sostenuti dall’assicurato con il previo consenso scritto degli assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa a una richiesta di risarcimento contro l’assicurato per responsabilità civile.

      Solo qualora si verifichi una delle ipotesi sopra richiamate e previste nella polizza, l’assicurato è legittimato a richiedere alla Compagnia di essere garantito in relazione alle richieste risarcitorie derivanti da errore professionale.

      Non tutte le tipologie di danno pertanto sono risarcibili.

      Il danno anzitutto deve consistere in una perdita di natura patrimoniale. La nozione di patrimonialità si ricollega al cosiddetto “danno patrimoniale” consistente nella lesione di un interesse patrimoniale in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente”), ma non nei termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).

      Tale esclusione si fonda sul seguente motivo: il lucro cessante risulta spesso indeterminato e non provato ed infatti la polizza non copre i cosiddetti “Danni Consequenziali” ossia i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell’assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto).

      Facendo riferimento al nostro Portafoglio Sinistri, sono pervenute le più disparate e disperate richieste di risarcimento del danno: danni morali (nelle più svariate sfaccettature), danni da violazione della dignità, della onorabilità e/o della reputazione, danni da lesione della privacy, danni biologici non provati o esorbitanti, danni da perdita affettiva, danni psicologici, danni da ingiusta detenzione e via dicendo…

      È chiaro che ai sensi di polizza, queste tipologie di danno non siano risarcibili.

      Come detto, la richiesta risarcitoria deve avere alla base una concreta perdita patrimoniale e pecuniaria. Si aggiunga inoltre che il danno deve essere sempre ben documentato e comprovato.

      Non è quindi sufficiente chiedere un risarcimento in via equitativa ma occorre che la richiesta sia supportata da idonea documentazione come ad esempio fatture, perizie, verbali di accertamento, pareri medico-legali ecc…

      In conclusione, premessa la sussistenza anche di tutti altri presupposti di risarcibilità tipici della responsabilità professionale, il danno è liquidabile solo quando consiste in una perdita patrimoniale e pecuniaria oggettiva, determinata e comprovata.

    2. CYBER SINISTRI: LA NUOVA FRONTIERA DELLA RICHIESTA DANNI

      Sempre più spesso vengono denunciati sinistri relativi ad errori relativi a truffe on line, malfunzionamento dei computer, dei sistemi informatici, delle chiavette e dei sistemi tecnologici di ogni tipologia e sorta. È evidente che essendo ormai la nostra vita lavorativa basata sull’utilizzo della tecnologia, mutano anche gli errori professionali segnalati.

      Facendo riferimento ad alcuni casi pratici tratti dal nostro portafoglio sinistri, sono state avanzate molte richieste danni relative a truffe telematiche. Si tratta di attività fraudolente rientranti nel cosiddetto “phishing” ossia nel furto di dati sensibili. Le casistiche sono le più disparate come ad esempio la sostituzione dell’IBAN nella corrispondenza tra professionista e controparte nell’ambito di una transazione da perfezionare oppure il furto di identità nella richiesta di erogazione di un finanziamento. Tutto questo per quanto concerne le truffe telematiche.

      Altra casistica, sempre legata a questo argomento, riguarda il malfunzionamento dei sistemi informatici. Cosa succede se sorge un problema, ad esempio, di trasmissione o di archiviazione di documenti e dei dati?

      Le polizze di responsabilità civile professionale non coprono le cosiddette “perdite cyber” ossia la perdita, danno, responsabilità, spesa, multe o sanzioni o qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causato dall’ uso o funzionamento di qualunque sistema informatico o rete di computer; riduzione o perdita della capacità di utilizzare od operare su qualsiasi sistema informatico, sistemi di computer collegati; accesso, elaborazione, trasmissione, archiviazione o utilizzo di qualsiasi dato; incapacità di accedere, elaborare, trasmettere, archiviare o utilizzare qualsiasi dato; qualsiasi minaccia o truffa; qualsiasi errore, omissione o incidente relativo a qualsiasi sistema informatico,  sistemi di computer collegati.

      Le polizze precisano che per “sistema informatico” si intende qualsiasi computer, hardware, software, applicazione, processo, codice, programma, information technology, sistema di comunicazione o dispositivo elettronico di proprietà o utilizzato dall’assicurato o da altri. Sono inclusi nell’elenco qualsiasi sistema simile e qualsiasi dispositivo o sistema di archiviazione, gestione o archiviazione dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associate. Per rete di computer si indica inoltre un gruppo di sistemi informatici e altri dispositivi elettronici o strutture di rete collegati tramite una forma di tecnologia di comunicazione, compresi Internet, Intranet e reti private virtuali (VPN), che consentono ai dispositivi informatici collegati in rete lo scambio di dati.

      I nuovi contratti prevedono tra le esclusioni i casi in cui le richieste di risarcimento derivino da atti dolosi posti in essere dall’assicurato, circostanze note: atti, fatti o eventi conosciuti dall’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza, “Computer e Virus” ossia virus nei computer o derivanti da sufficienti od insufficienti misure cautelative riguardanti accessi non autorizzati all’uso di sistemi/programmi elettronici e qualsiasi perdita informatica/perdita cyber.

      Come può tutelarsi quindi l’Assicurato?

      Anzitutto, deve attivare tutti quegli strumenti e misure cautelative volte a scoraggiare i truffatori, resistere ai virus e prevenire le minacce del web.

      Inoltre, il cliente deve avere sempre l’accortezza di verificare preventivamente i mittenti delle comunicazioni che riceve.

      In presenza di errore o malfunzionamento di qualunque sistema informatico, invece, nel 90% dei casi i dispositivi informatici segnalano tutte anomalie che possono verificarsi. È buona regola attivarsi immediatamente per risolvere l’errore chiedendo assistenza e non far trascorre troppo tempo in quanto il problema di certo tenderà ad ingigantirsi e a ripalesarsi.

      La UIA mette a disposizione il prodotto assicurativo “POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI”. La polizza opera in copertura per la responsabilità civile cyber, per la copertura danni propri e per spese in caso di danni informatici. Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo di assicurazione in corso. Le estensioni sempre operati sono quelle relative a privacy e responsabilità derivante dai media, riservatezza dei dati, spese di recupero dati, spese in caso di incidente IT (informatico) e sicurezza della rete.

      Da ultimo si precisa, per dovere di chiarezza, che la polizza CYBER RISK si differenzia dal prodotto RC Professionale – Software House che invece assicura il singolo libero professionista e/o tutto lo staff e i collaboratori dello stesso coprendo le perdite di cui l’assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento, i costi e le spese giudiziali, le infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati e le attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Le attività coperte sono tutte quelle possibili nell’ambito della progettazione aggiornamento adattamento di programmi software.

      La differenza tra polizza CYBER RISK MULTIRISCHIO RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI e polizza RC Professionale – Software House consiste nel fatto che la prima copre i danni diretti mentre la seconda copre i danni a terzi.

    3. RITI ALTERNATIVI E CONSEGUENZE

      Oggi parliamo dei “Riti Alternativi” in relazione all’operatività della polizza di responsabilità civile professionale.

      La domanda che spesso gli assicurati pongono è la seguente: “In caso di richiesta di risarcimento derivante da un errore professionale, l’assicurazione presta copertura anche quando, in un procedimento penale, si sia chiesto un giudizio con rito alternativo come il patteggiamo o il giudizio abbreviato?”

      Le polizze “parlano” chiaro precisando che, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447), sono escluse le richieste di risarcimento danni conseguenti alla chiusura di procedimenti penali passati in giudicato.

      Anzitutto cosa sono i riti alternativi? Sono procedimenti penali speciali, presenti nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinati dal codice di procedura penale e che sono concepiti allo scopo di garantire un giudizio più veloce attraverso l’omissione dell’udienza preliminare, della fase dibattimentale o di entrambi.

      Il codice disciplina il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio immeditato, il giudizio per direttissima ed il procedimento per decreto.

      Ai fini della verifica dell’operatività o meno della polizza di R.C.P. ci soffermiamo sulla disamina del patteggiamento e del giudizio abbreviato che possono essere attivati su richiesta fatta direttamente dall’imputato.

      Quanto al patteggiamento, uno dei vantaggi che deriva dalla scelta di questo rito è quello di impedire al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni subìti e derivanti dal reato commesso. Infatti, il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. La parte offesa che intenda quindi rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato compiuto dall’imputato dovrà incardinare una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile).

      In merito invece al giudizio abbreviato, l’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale prevede che se l’imputato, per ottenere uno sconto di pena, chiede il rito abbreviato (un giudizio allo stato degli atti e senza dibattimento), il giudice deve disporre l’esclusione del responsabile civile, cioè del soggetto tenuto a risarcire il danno da reato ossia l’assicurazione. La vittima potrà chiedere i danni in separata sede: in base ad un altro articolo (88, comma 2°, codice procedura penale) infatti, l’esclusione del responsabile civile non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione risarcitoria.

      La ratio della norma risiede nel fatto che la presenza del responsabile civile appare incompatibile con il rito abbreviato, in considerazione dell’esigenza di «non gravare il giudizio stesso, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale».

      Si aggiunga, infine, che alla base dei riti alternativi esaminati vi è un accordo tra imputato e accusa con evidente volontà da parte del primo di soggiacere ad una pena ed alle relative conseguenze. Tra gli effetti dell’accordo è bene ricordare che l’assicurato non potrà essere manlevato dall’assicurazione in quanto lo stesso ha ammesso volontariamente la propria responsabilità o ha scelto una forma di giudizio che, nei fatti, esclude l’intervento dell’assicurazione.

    4. PO E POMED. ECCO LA DIFFERENZA!

      Oggi parliamo della differenza tra RC PATRIMONIALE (PO) e RC PATRIMONIALE MEDICA (POMED)

      La prima tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario dei dipendenti pubblici in generale mentre la seconda tipologia di contratto copre la colpa grave davanti all’erario esclusivamente del medico ospedaliero.

      Questa differenza emerge visibilmente quando l’assicurato sia un medico inserito all’interno del personale amministrativo di un ospedale oppure di una clinica facente capo al sistema sanitario pubblico.

      Infatti la RC PATRIMONIALE, ossia la cosiddetta PO, esclude espressamente le attività medico sanitarie in quanto si tratta di contratto che offre copertura per “la RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari”

      Diversamente, la polizza per la colpa grave davanti all’erario del medico ospedaliero, ossia la cosiddetta PO MED, è riferita a “tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all’assicurato nella sua qualità di medico che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e, prevalentemente, alle dipendenze della struttura sanitaria pubblica espressamente indicata nella scheda di copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norne e ai regolamenti vigenti”

      Per comprendere al meglio le differenze riportiamo di seguito due esempi tratti dal nostro “portafoglio sinistri”:

      Un assicurato è un dipendente dell’Azienda Ospedaliera querelante. La polizza acquistata (PO) prevede la copertura per l’attività di Direttore dell’Area Previdenza con specifica esclusione della copertura per l’eventuale attività medica svolta. L’assicurato riferisce alla Compagnia di aver ricevuto dall’ospedale querelante una comunicazione con la quale l’ente stesso si riserva il diritto di rivalersi ai sensi della Legge Gelli nel caso in cui la responsabilità dell’ospedale querelante o dei suoi medici venga riconosciuta nel procedimento giudiziario avviato dagli eredi di un paziente deceduto in seguito a complicanze da intervento chirurgico. Qualora infatti l’assicurato risultasse coinvolto come componente dell’equipe medica che ha operato il paziente deceduto, l’infortunio non sarebbe coperto in quanto la polizza acquistata prevede l’espressa esclusione dell’attività medica svolta dall’assicurato.

      Completamente diverso è invece il caso dell’assicurato dirigente medico che ha acquistato una polizza per la “tutela del medico ospedaliero da colpa grave avanti all’erario”.  L’assicurato ha ricevuto una richiesta danni da un paziente per un presento errore medico. In questo caso però, previo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché dell’effettività del danno, la polizza è operante per l’attività medica.

      In sede di assunzione del rischio, è pertanto fondamentale che l’assicurato descriva correttamente l’attività che effettivamente svolge e presso quale ente nonché la propria specifica esigenza assicurativa per essere indirizzato verso una copertura piuttosto che verso l’altra.

      Ricordiamo infatti che il questionario è lo specchio della polizza che verrà emessa e che presterà copertura in caso di sinistro.