Autore: andrea.carafassi

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 2)

    Con il post di oggi proseguiamo la trattazione dell’argomento relativo alla responsabilità professionale degli agenti e dei broker.

    La riflessione che segue trae origine da un caso concreto di sinistro e dalla massima giurisprudenziale applicata dal giudice durante il relativo contenzioso.

    La vertenza riguarda il ruolo del broker in caso di sinistro e nello specifico la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo in presenza di una richiesta danni.

    In particolare, l’assicurato riceve una richiesta danni ed invia la comunicazione di apertura del sinistro al Broker senza che questo ultimo informi la Compagnia. Di fatto la Compagnia viene a conoscenza del sinistro solo con la notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

    Le domane da porsi sono quindi le seguenti: qual è il ruolo effettivo del Broker nella fase di denuncia del sinistro? Quali sono le sue responsabilità in caso di mancata trasmissione della comunicazione alla Compagnia?

    Il Tribunale ha risposto a queste domande fondamentali non verificando né le condizioni di polizza né entrando nel merito della vicenda: per il Giudice la comunicazione di denuncia del sinistro fatta al Broker equivale alla denuncia di sinistro inviata alla Compagnia.

    Ma come la Compagnia avrebbe mai potuto gestire correttamente il sinistro se informata solo a giudizio inoltrato ed in ogni caso fuori da qualsivoglia termine di operatività di polizza?

    Sul punto il Giudice potrebbe essere stato orientato da una certa Giurisprudenza che prova a delineare l’attività del Broker. Infatti la Corte di Cassazione (Sentenza, 11/10/2018, n. 25167) si è pronunciata su un caso simile evidenziando che “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale”

    Di conseguenza il Broker, registrato al RUI, potrebbe essere analogamente ricompreso tra i soggetti cui si riferisce la sentenza sopra citata.

    A definire il ruolo del Broker in caso di sinistro, rileverebbe la norma contenuta nell’art. 106 del d.lgs. 205/2009 (attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), a mente del quale:

    “1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

    2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.”

    In buona sostanza, la comunicazione da parte dell’assicurato al Broker (con la successiva aspettativa di gestione del sinistro) parrebbe essere sufficiente ai fini della validità della denuncia di sinistro in vigenza di polizza; per il giudice è il Broker che, evidentemente, avrebbe dovuto “gestire” il sinistro e trasmettere quanto ricevuto.

    In assenza di una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione sulla materia, è di tutta evidenza che il ruolo del Broker durante la fase di gestione del sinistro non possa essere equiparato né a quello ricoperto dalla MGA né dalla Compagnia.

    Il buon senso e le condizioni di polizza smentisco di fatto l’equiparazione tra soggetti differenti e con ruoli non sovrapponibili. Rimane inteso che di fronte ad una condanna della Compagnia, la stessa possa a buon diritto chiedere i danni al Broker che non le abbia trasmesso la denuncia di sinistro per conto del cliente comune.

    Al prossimo post!

  • RESPONSABILITA’ MEDICA: AZIONE DIRETTA IN CAPO AL DANNEGGIATO

    Per azione diretta si intende la facoltà (non l’obbligo) del soggetto presuntivamente danneggiato di richiedere i danni direttamente all’assicurato e/o alla struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

    Le legge “Gelli-Bianco” ha introdotto tale principio mutuando dalla normativa relativa ai sinistri da circolazione stradale e dagli incidenti di caccia.

    Alla base di tale novità in ambito medico, il Legislatore ha voluto:

    1. rafforzare la posizione del presunto danneggiato;
    2. colmare l’eventuale inerzia dell’assicurato nel rapporto con la rispettiva Compagnia assicurativa in caso di sinistro;
    3. coinvolgere direttamente la Compagnia nella fase conciliativa stragiudiziale al fine di evitare per quanto possibile il giudizio;
    4. scaricare direttamente sulle Compagnie il peso delle richieste danni ampliando la platea dei potenziali richiedenti.

    Vista l’incertezza interpretativa dei decreti attuativi, riteniamo utile con questo post soffermarci sul regime temporale di applicazione della norma e, nello specifico, riguardo alla facoltà del danneggiato di articolare richiesta danni direttamente alla Compagnia.

    Anzitutto chiariamo che il D-DAY è stato il 16 marzo 2024: da questa data è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 232 del 2023 con conseguente applicazione delle novità normative, comprese la facoltà di proporre azione diretta da parte del danneggiato direttamente nei confronti della Compagnia dell’esercente la professione sanitaria.

    Dal punto di vista temporale, però, il dubbio di applicazione della norma ai contratti emessi prima del 16 marzo 2024 non cosa è di poco conto.

    Seguito entrata in vigore della legge “Gelli Bianco” l’azione diretta si applica a tutti i contratti o solo a quelli stipulati dopo il 16 marzo 2024?

    I Tribunali hanno iniziato a pronunciarsi sul punto, naturalmente con decisioni variegate.

    Ad esempio, il Tribunale di Locri con la sentenza del 18 aprile 2024 ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal danneggiato direttamente alla Compagnia in quanto antecedente al 16 marzo 2024, ma ha anche rilevato la possibilità di applicare la norma ad errori professionali medici realizzati prima della già menzionata data, a condizione che l’azione sia articolata successivamente al famigerato D-DAY.

    Tale interpretazione nasce dall’applicazione del principio del tempus regit actum che letteralmente vuol dire “il tempo regola l’atto”, ossia che ogni atto (giuridico) viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica.

    Il Tribunale di Roma invece è stato più categorico.

    Nel pronunciarsi sull’estromissione della Compagnia da un contenzioso nel quale il danneggiato aveva chiamato direttamente l’Assicurazione del medico in manleva, i Giudici della Capitale hanno così deliberato: “Considerato che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta Compagnia di Assicurazione è fondata, stante l’improponibilità dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore al momento in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo; che, invero, l’iscrizione a ruolo del ricorso è datata 15 marzo 2024, laddove l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di Assicurazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 24 del 2017 è esperibile dal 16 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto 15 dicembre 2023, n. 232 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy”, dichiara il difetto di legittimazione passiva…”.

    Secondo questo altro orientamento, la norma si applicherebbe in modo ferreo a far data del 16 marzo 2024 senza ingenerare dubbi.

    A questo punto attendiamo i futuri pronunciamenti della giurisprudenza.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • Evoluzione dei sinistri nella rc professionale degli agenti e dei broker (parte 1)

    Più il mercato si evolve e diventa complesso, più gli eventuali profili di responsabilità degli agenti e broker diventano articolati.

    La polizza di rc professionale, infatti, deve anzitutto rispondere alle esigenze del cliente e di conseguenza l’intermediario deve saper individuare il prodotto assicurativo conforme alle richieste. Tutto ciò diventa ancora più difficile se si pensa al fatto che il mondo delle professioni sia in continua evoluzione sia da punto di vista normativo che delle specifiche attività esercitate.

    Gli agenti ed i broker non possono pertanto essere meri dei “venditori di polizze” né tanto meno il “tramite periferico” delle grandi compagnie assicurative.

    Ma non solo.

    Come è noto, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad osservare una serie specifici obblighi in base al Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento IVASS. Essi sono il dovere di informazione, di comportamento, di informativa precontrattuale ed il dovere di adeguatezza sui quali ci soffermeremo nello specifico nei prossimi post.

    Fatta questa generale e doverosa premessa, iniziamo con il voler porre l’attenzione su una sentenza della Corte di Cassazione francese che fornisce un’interpretazione estrema dei principi di informazione e di adeguatezza.

    Con la pronuncia del 15/09/2022, la Suprema Corte francese stigmatizza che l’intermediario ha l’obbligo di richiamare specificamente l’attenzione dell’assicurato sulla necessità di stipulare un’assicurazione complementare facoltativa quando l’assicurato richiede la copertura di determinati rischi non coperti dalla polizza stipulata (n. 21-15.528).

    La vicenda sottesa alla pronuncia riguarda il responsabile di una società che organizza uno spettacolo di acrobazie automobilistiche e rodeo. Il cliente ha stipulato tramite un broker una “polizza di assicurazione della responsabilità civile per raduni temporanei e manifestazioni”. Al momento sottoscrizione del contratto, la società ha dichiarato di voler assicurare sia i rischi automobilistici sia i rischi relativi all’organizzazione e all’installazione delle attrezzature necessarie per l’evento. La mattina dell’evento, alcuni volontari che stavano installando un traliccio sono rimasti folgorati. Uno dei volontari muore e gli altri rimangono feriti. La società è stata giudicata colpevole di omicidio colposo e lesioni involontarie per violazione intenzionale di un obbligo di sicurezza.

    Questa sentenza è un evidente “un campanello d’allarme” che perviene dai cugini d’oltralpe e che vorrebbe rimettere in discussione i profili di responsabilità degli intermediari portando conseguenze magari o anche qui in Italia. In gioco c’è forse anche di più. Pensiamo alla professionalità e alla credibilità degli agenti e broker!

    La riflessione che ci permettiamo di fare è la seguente: “il risarcimento da mancata consulenza” consiste in una nozione a nostro avviso troppo generica ed evanescente.

    Da Codice della Assicurazioni e regolamento IVASS, gli intermediari hanno l’obbligo di informare il cliente e di proporre un prodotto conforme alle esigenze dello stesso. L’inquadramento del rischio è fondamentale ma non è possibile dare copertura per qualunque rischio soprattutto quando le attività e le professioni da assicurare hanno molteplici sfaccettature che, molto spesso, sono sconosciute agli stessi assicurati.

    Di certo a specifica domanda del cliente, l’intermediario deve fornire idonea soluzione ma la cosiddetta “mancata consulenza” non è né un’ipotesi responsabilità oggettiva né una prova certa del fatto che se il cliente avesse anche stipulato una polizza complementare oltre quella principale, sarebbe stato tenuto indenne in presenza di qualunque tipologia di sinistro.

    Non da ultimo, ricordiamo che in Italia vige ancora il principio fondamentale in base al quale l’agente ha come committente la compagnia, mentre il broker opera su esclusivo incarico del cliente. Ricordiamo che il primo può offrire al mercato solo quello che la/e mandanti gli mettono a disposizione …

    Al prossimo post!

  • CONSEGUENZE CIVILISTICHE E ASSICURATIVE DERIVANTI DAL DANNO PENALE. LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE OFFRE UNA TUTELA RISARCITORIA, INDENNITARIA O SANZIONATORIA?

    La costituzione di parte civile comporta la trasposizione nel processo penale dell’azione risarcitoria attivata dal danneggiato nei confronti dell’imputato.

    Cosa accade se l’imputato possiede una polizza di responsabilità civile professionale?

    Nel caso di specie l’assicurato deve sottostare ad un giudizio di natura penale nel quale verrà accertata o meno una sua responsabilità dal punto di vista penalistico e, allo stesso tempo, il giudice penale si dovrà pronunciare anche civilisticamente nei confronti del danneggiato (parte civile).

    La parte civile nel processo penale è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere davanti al giudice penale la propria domanda di risarcimento. La domanda civile innestata nel procedimento penale conserva la propria autonomia sebbene sia regolata proceduralmente dal codice di procedura penale. Il fatto che il danneggiato possa partecipare al processo penale dipende dalla circostanza che uno stesso fatto può costituire nello stesso tempo sia un illecito penale in quanto passibile di una sanzione penale, sia un illecito civile in quanto ha provocato un danno.

    Le domande che dobbiamo porci sono quindi le seguenti:

    • l’accertamento del reato quali conseguenze civilistiche comporta?
    • come opera l’assicurazione di rc professionale in caso di condanna dell’assicurato?
    • la polizza di rc professionale offre tutela risarcitoria, indennitaria o sanzionatoria?

    La polizza di r.c. professionale copre le richieste danni derivanti da atto illecito compiuto dal professionista. La polizza non presta copertura nel procedimento penale in cui il professionista è coinvolto, fatta salva la costituzione di parte civile del danneggiato ed in presenza dei presupposti di effettiva risarcibilità ai sensi di polizza.

    Evidenziamo ora alcuni profili di possibile interesse.

    Dal GLOSSARIO DI POLIZZA possiamo ragionare sulle seguenti voci:

    ATTO CIVILMENTE RILEVANTE: Qualsiasi fatto colposo commesso nell’espletamento della propria attività professionale di cui l’ASSICURATO sia civilmente responsabile. a) Effettivo o presunto fatto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiute dall’ASSICURATO e/o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI.

    Di conseguenza in caso di accertamento del dolo, la polizza non presta copertura per eventuali richieste di risarcimento.

    PERDITA: qualsiasi importo per il quale l’ASSICURATO sia tenuto a rispondere secondo le norme della presente POLIZZA.

    In caso di sentenza che accerti il dolo e che condanni l’assicurato al risarcimento di una somma, la polizza non presta copertura in quanto il dolo è escluso dalla copertura in forza del contratto assicurativo.

    Il risarcimento ai sensi di polizza può intervenire solo in caso di perdita pecuniaria involontariamente cagionata a terzi.

    Di conseguenza la polizza di rc professionale:

    • OFFRE una tutela risarcitoria se accertato il compimento di un atto illecito (non doloso) e se ricorrono i presupposti di operatività della polizza;
    • NON OFFRE una tutela indennitaria che invece presuppone il compimento di un atto lecito (non è infatti il caso trattato in questo post);
    • NON OFFRE una tutela sanzionatoria. Ricordiamo che la polizza di rc professionale non opera per le “Obbligazioni/sanzioni personali ossia qualsiasi forma sanzionatoria inflitta direttamente all’ASSICURATO che sono escluse espressamente ai sensi di polizza”.

    E cosa succede in caso di condanna dell’assicurato con la pronuncia da parte del giudice di una provvisionale?

    La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida al danneggiato dal reato, in anticipo rispetto a quella che sarà stabilita in via definitivo.

    Si tratta quindi di un danno non definitivo e quindi non risarcibile ai sensi di polizza. Ai fini del risarcimento, occorrerà attendere l’esito effettivo dell’iter processuale.

    Facciamo ora un esempio pratico tratto da nostro portafoglio:

    l’assicurato è un geometra che riceve un incarico di progettazione e direzione dei lavori da parte di un cliente. Seguito accertamento delle Autorità, si ravvisa che le opere realizzate siano abusive con tanto di attestazioni false. Viene avviato un processo penale a carico del professionista con costituzione di parte civile del danneggiato. Il giudice condanna l’assicurato penalmente e liquida a favore della parte civile una somma a titolo di risarcimento. La pretesa non può trovare copertura dal punto di vista assicurativo in quanto è stato accertato l’elemento del dolo.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

    Al prossimo post!

  • D&O E SINISTRI TRA RISCHIO DI IMPRESA ED IMPRESA A RISCHIO

    Le polizze D&O (Directors & Officiers) tutelano le attività svolte dai vertici societari.

    Ormai è realtà consolidata che la sindacabilità dell’operato degli amministratori sia sempre più oggetto di criticità e di possibili contestazioni.

    È dunque essenziale porre uno scudo assicurativo adeguato tra l’operato professionale ed il patrimonio personale.

    Per questa categoria di prodotto, UIA SRL commercializza diverse e specifiche coperture che di seguito brevemente riassumiamo prima di inquadrare alcune fattispecie di sinistro:

    –          D&O – Associazioni: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Consiglieri delle Associazioni con formula Claims Made.

    –          D&O – Individuale: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratore o Dirigente, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene pertanto assicurato il Singolo soggetto che svolge la funzione di Amministratore o dirigente all’interno della società.

    –          D&O – Slim (con attivo fino a € 3.000.000,00): la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione di Amministratori e Dirigenti, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà in futuro: Amministratore, Consigliere, membro del Consiglio di Gestione, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, membro del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale, Dirigente della Società, Institore, Amministratore di fatto. Viene coperta altresì la Società contraente, solo nella misura in cui la stessa Società abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    –          D&O – Standard: la polizza opera come la D&O – Slim ma per società con attivo superiore a € 3.000.000,00. Inoltre, con la polizza D&O standard differentemente dalla Slim, c’è la possibilità di coprire anche le società controllate e anche i sindaci e revisori.

    –          D&O – Ordini, Collegi: la polizza assicura la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento della funzione del Consiglio dell’Ordine o Collegio, assicurata in polizza con formula Claims Made. Viene assicurata ogni persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o sarà componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio. Può venire assicurato l’Ordine o Collegio contraente, solo nella misura in cui lo stesso Ordine o Collegio abbia già tenuto indenne l’assicurato nei termini di legge e nei limiti di indennizzo/massimale.

    È inoltre possibile estendere ai prodotti D&O STANDARD ed ORDINE COLLEGI anche la garanzia PO. Con questa ulteriore estensione la polizza assicura anche la responsabilità civile per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON O SENZA PARTECIPAZIONE PUBBLICA assicurata in polizza con formula Claims Made. Vengono coperte tutte attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’incarico assunto in qualità di AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza. L’assicurazione tiene indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi e che per l’esercizio delle loro funzioni siano addebitabili alla Società.

    –          Tutela legale per D&O: la polizza fornisce una tutela nei seguenti ambiti: (A)Ambito penale (B)Ambito civile. Tale polizza copre i costi per eventuali spese legali che l’assicurato dovrà sostenere per un procedimento che riguardi la società in cui ricopre un ruolo nel CDA oppure nell’incarico di SINDACO, DIRIGENTE, QUADRO o infine COLLEGIO.

    Le proposte UIA sono stata incrementate recentemente con i nuovi prodotti:

    • estensione della RC Professionale alla Polizza D&O
    • responsabilità Civile D&O alla Polizza RC Professionale

    con i quali il cliente può avere idonea copertura assicurativa per l’attività esercitata sia in regime di libera professione sia per quella esercitata dallo stesso presso un Ente e viceversa.

    Fatta questa doverosa descrizione del prodotto D&O, dal lato della gestione dei sinistri possiamo annoverare diversi esempi concreti tratti dal nostro portafoglio:

    1)      D&O e procedimento penale. A volte è capitato che gli amministratori societari siano stati indagati o addirittura condannati per reati legati alla gestione societaria (si pensi ad esempio ai reati tributari). I sinistri di questa tipologia denunciati sulla polizza D&O, non sono coperti in quanto il contratto non opera in caso di procedimento penale di natura dolosa. Si tratta infatti di polizza di Rc professionale che copre danni patrimoniali a terzi e che quindi non presta copertura in caso di procedimenti penali perdipiù per reati dolosi

    2)      D&O E GLI INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’. Gli assicurati sono i soci/amministratori della società contraente, ricevono una richiesta di risarcimento danni da parte del Curatore fallimentare della società reclamante. Uno degli assicurati presso la reclamante aveva svolto incarico di Amministratore, l’altro assicurato aveva svolto incarico di membro del C.d.A. La società contraente aveva quote nella società reclamante fino ad una certa data. Il curatore fallimentare sostiene che l’attività realizzata da amministratori, soci e sindaci della reclamante abbia portato la stessa al fallimento e chiede quindi il risarcimento del danno. Viene denunciato il sinistro sulla polizza D&O ma lo stesso non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto il contratto tiene indenne gli assicurati per le richieste di risarcimento loro rivolte come Amministratori della società contraente e non come Amministratori o membri del C.d.A. di altre società.

    3)      D&O e tutela legale. Un dipendente di una società (con polizza D&O tutela legale) riceve un atto di citazione proveniente da un ex collega dipendente della stessa società. Il primo denuncia il sinistro sulla polizza D&O tutela legale chiedendo il pagamento delle spese di giudizio. Il sinistro viene respinto poiché trattasi di una vertenza di natura personale tra dipendenti non rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa che riguarda invece la gestione societaria.

    Possiamo concludere che il prodotto D&O copra prettamente la gestione societaria e solo ciò che attiene all’amministrazione della stessa. Gestire ed amministrare una società è di per sé un rischio (non a caso si parla di rischio di impresa!) ma con un prodotto assicurativo adeguato e conforme alle reali esigenze degli amministratori può essere un’attività meno ardita.

  • UN SINISTRO PAGATO È PER SEMPRE.

    Prima di liquidare un sinistro, inviamo all’Assicurato una quietanza liberatoria da compilare e firmare per accettazione. La quietanza di pagamento è un documento valido ai fini legali che costituisce una prova certa dell’effettiva definizione del sinistro.

    Con la sottoscrizione di questa, da una parte la Compagnia si impegna a corrispondere al Cliente quanto stabilito all’esito dell’istruttoria, dall’altra l’Assicurato accetta il quantum liquidato rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro.

    In altre parole, la quietanza attesta l’avvenuta transazione tombale tra le parti e di conseguenza la tacitazione definitiva di ogni diritto presente e futuro, comportando:

    1. ampia, finale, liberatoria di pieno saldo;
    2. rinuncia delle parti a non avere più nulla da pretendere l’una dall’altra in relazione al sinistro;
    3. rinuncia ad ogni azione nei confronti della Compagnia da parte dell’assicurato.

    Per comprendere al meglio, è utile riportare di seguito un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio sinistri.

    L’Assicurato è un Tributarista che ha erroneamente imputato un’agevolazione al Cliente che non ne aveva diritto. Il professionista si è accorto dell’errore in fase di elaborazione della dichiarazione redditi e ha provveduto con successive dichiarazioni ad integrare la posizione con conseguenti sanzioni che ha rimborsato al proprio Cliente.

    A seguito della denuncia di sinistro, abbiamo liquidato l’importo relativo alle sanzioni al netto delle franchigie e degli scoperti applicabili.

    Nel 2022 l’assicurato riceve un’ulteriore comunicazione da parte del reclamante: a seguito dell’errore precedentemente contestato e risarcito, il danneggiato ha fatto verificare la propria posizione fiscale ad altro professionista, il quale ha riscontrato che l’errore compiuto comporterà un danno di maggiore gravità e di conseguenza sanzioni nettamente superiori.

    L’assicurato chiede quindi di riaprire nuovamente il sinistro e invoca la liquidazione del maggio danno rilevato.

    Alla luce di quanto spiegato, si tratta del medesimo sinistro già liquidato dopo la sottoscrizione da parte dell’assicurato della quietanza liberatoria. Il reclamante ha dovuto pagare i contributi derivanti dall’errore dell’assicurato e adesso cerca di farsi risarcire gli stessi. L’importo successivamente richiesto non è infatti casuale.

    Il “nuovo” sinistro denunciato non è coperto dalle garanzie di polizza in quanto l’ulteriore richiesta risarcitoria ricevuta non è altro che il prosieguo del sinistro già liquidato a seguito di formale liberatoria indicata in atto di quietanza sottoscritto dall’assicurato.

  • Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, membro del direttivo e gestore della crisi: proviamo a fare chiarezza!

    Anzitutto occorre precisare cosa si intenda per sovraindebitamento.

    Si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione deriva la difficoltà per il debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni o l’incapacità di farvi fronte regolarmente.

    L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo ed indipendente al quale ciascun debitore, in possesso di precisi requisiti, può rivolgersi per provare a “gestire” l’esposizione debitoria con i propri creditori.

    Per legge è necessario che l’ente sia munito di polizza r.c. professionale. Il contratto assicurativo copre sia l’Organismo stesso che il Singolo Membro del Consiglio (purché indicato sull’apposito questionario assuntivo)

    Le attività oggetto di copertura sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (LEGGE 27 GENNAIO 2012 N.3 – successive modifiche ed integrazioni) o l’esercizio della professione del singolo membro del consiglio direttivo dell’OCC, che vengono dichiarate nel questionario, tranne quanto espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    La polizza assicura per i danni a terzi involontariamente commessi nello svolgimento dell’Attività dell’Occ o del singolo membro del direttivo con formula Claims Made.

    Il singolo membro dell’Ente può chiedere apposita e specifica copertura indicando all’interno della propria polizza professionale gli incarichi assunti e la durata degli stessi. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con min. euro 2500 in luogo della franchigia.

    UIA SRL propone sul mercato il prodotto assicurativo r.c. professionale sia per l’intero OCC (polizza dedicata) che per il singolo membro del direttivo come estensione operante all’interno della polizza rc del singolo professionista.

    Ma cosa accade in concreto? Quale tipologia di sinistri può insorgere?

    All’Occ pervengono le domande di avvio del procedimento e, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, lo stesso ente nomina un professionista detto il “gestore della crisi” che, a seguito di esame della documentazione, porrà assistenza al debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei creditori.

    Il procedimento si potrà definire con un accordo di composizione della crisi, un piano del consumatore o con la liquidazione del patrimonio del debitore.

    I gestori della crisi sono professionisti con una specifica formazione giuridica, economica ed una concreta esperienza di gestione e pianificazione economico-finanziaria.

    L’elenco dei gestori è stato costituito attraverso una selezione pubblica.

    L’attività di gestore della crisi, a volte indicato come “esperto di gestione della crisi”, rientra nell’attività ordinaria del professionista (es. avvocato, commercialista)

    Gli errori imputabili agli “operatori del sovraindebitamento” possono essere di diversa tipologia:

    – ritardo nella raccolta dei documenti

    – relazioni recanti dati non corretti

    – mancato rispetto delle tempistiche/ termini nella presentazione dei piani

    – errori d’analisi della posizione debitoria anche rispetto ad esecuzioni forzate pendenti

    – inerzia nella gestione della pratica

    – mancato perfezionamento dell’accordo di ristrutturazione dovuto a colpa.

    Dall’errore, come è noto, deve scaturire per negligenza, imperizia ed imprudenza un danno causale diretto al cliente cioè a chi si è avvalso della procedura di sovraindebitamento. Dal punto di vista assicurativo e quindi in questa tipologia di sinistri, è molto importante inquadrare correttamente i differenti ruoli ed attività rientranti in copertura di polizza.

  • ASSISTENZA ALLA MEDIAZIONE, MEDIATORE CIVILE E FAMILIARE

    Molto spesso ci viene chiesto se la polizza Rc professionale dell’avvocato preveda la copertura per l’attività di mediazione. È utile sottolineare come la domanda così formulata risulti incompleta in quanto occorrerebbe effettivamente chiedere se il cliente svolga l’assistenza alla mediazione oppure sia un mediatore vero e proprio. Una risposta puntuale ed esaustiva al quesito è diventata imprescindibile alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla Riforma Cartabia riguardanti anche l’istituto della mediazione. Si pensi inoltre al fatto che, negli ultimi anni, la mediazione ha acquisito sempre più rilevanza quale modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie.

    Per l’assistenza alla mediazione, come detto, si intende una delle attività tipiche dell’avvocato: con apposito mandato il legale assiste il cliente davanti al mediatore presso la camera di mediazione /conciliazione al fine di provare a comporre bonariamente una controversia. Il fine dell’istituto è ovviamente quello deflattivo ossia evitare che venga instaurato un giudizio e quindi sovraccaricare i Tribunali di contenziosi. La polizza professionale dell’avvocato copre, come normato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività di assistenza alla mediazione e non quella di mediatore. Viene coperta quindi l’attività di assistenza che il legale presta al cliente in sede di mediazione/conciliazione. Si tratta quindi di attività ORDINARIA dell’avvocato e di conseguenza sarà compresa nello “split del fatturato” dell’attività tipica del legale senza bisogno di precisazioni ulteriori:

    Diversamente, per la copertura di eventuali danni causati involontariamente a terzi scaturenti dall’attività di mediatore, esiste una polizza dedicata. Il professionista in qualità di mediatore può sottoscrivere un contratto assicurativo specifico con massimale non inferiore ad euro 500.000 (come da decreto ministeriale). Sul massimale si segnala che un’ultima novità normativa stabilisce che gli organismi di mediazione / mediatori abbiano come limite di indennizzo euro 1.000.000,00. Per i mediatori civili UIA SRL commercializza una polizza ad hoc, previa compilazione del questionario specifico sotto riportato. Questa polizza assicura l’organismo di mediazione oppure il singolo mediatore coprendo le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’organismo di mediazione e che vengono dichiarate sul questionario, ad eccezione di quanto è espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

    Trattasi quindi di due differenti rischi assicurativi. Non tutti gli avvocati sono mediatori civili e qualunque professionista che voglia diventare mediatore può seguire un apposito corso di formazione e superare il relativo esame finale. Riportiamo un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio.

    L’assicurato è un avvocato che riceve una contestazione derivante da un errore compiuto proprio durante all’assistenza alla mediazione all’interno di un procedimento di impugnazione di una delibera assembleare. In tale procedimento, infatti, chi impugna è tenuto, dapprima, a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ad incardinare il processo civile entro il medesimo termine, questa volta decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. A causa di una dimenticanza dell’avvocato incaricato, il termine non è stato rispettato con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa. Dal punto di vista dell’attività effettivamente svolta ed assicurata, il sinistro è risultato in copertura.

    Diversamente, un esempio di sinistro riguardante il mediatore civile, ha riguardato una contestazione mossa dalla una delle parti allo stesso mediatore in sede di conciliazione. L’errore imputato all’organismo ha riguardato un mancato invito alla partecipazione di una delle parti con conseguente esito negativo della procedura conciliativa.

    Infine, qualche parola va spesa sulla mediazione familiare. Il mediatore familiare è un professionista terzo, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia di fatto o sposata, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Egli opera nel segreto professionale e in autonomia rispetto al procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio. Scopo del meditatore è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati volti alla protezione ed al benessere dei figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

  • RETROATTIVITA’ E CONTINUOUS COVER ANALIZZATE DAL “LATO SINISTRI”

    Molto spesso ci viene chiesto di spiegare la differenza tra retroattività e continuous cover.  

    Torniamo pertanto ad affrontare questi due argomenti. Questa volta però proviamo ad evidenziarne le differenze nell’ipotesi in cui sorga un sinistro.

    Come è noto, la retroattività è l’estensione dell’efficacia della polizza al tempo precedente alla sua decorrenza.

    Facciamo subito un esempio pratico: polizza di rcp professionale con retroattività di 5 anni. L’errore avviene 2 anni prima della decorrenza della polizza in essere. Dal punto di vista della retroattività, potenzialmente il sinistro è coperto in quanto l’efficacia della polizza retroagisce / si estende nel tempo passato ossia nei 5 anni antecedenti alla polizza.

    La retroattiva quindi è l’efficacia della polizza nel tempo passato. Il periodo di retroattività richiesto non può essere antecedente alla data di iscrizione all’albo del professionista anche perché, prima di quel momento, lo stesso non era in possesso di uno dei requisiti fondamentali per poter operare.

    Un altro aspetto interessante è quello relativo al rapporto tra la retroattività e la circostanza nota. Alcune categorie professionali hanno la retroattività illimitata per legge oppure perché espressamente acquistata. In presenza di una circostanza nota e pregressa mai comunicata agli Assicuratori, anche con polizza a retroattività illimitata, il sinistro non è coperto in quanto vi è stata una violazione delle condizioni contrattuali di polizza in quanto il cliente ha “nascosto” agli Assicuratori un elemento che avrebbe potuto portare alla valutazione del rischio in modo differente oppure a non assumerlo del tutto.

    Ora che abbiamo chiarito questi aspetti pratici relativi alla retroattività, passiamo all’analisi della continuous cover.

    Si tratta della garanzia a pagamento in base alla quale, a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato in presenza di precise condizioni. Queste sono:

    1) la richiesta sia articolata nel corso del periodo di validità della presente polizza;

    2) la richiesta sia anche derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.

    Per il punto 2) devono inoltre verificarsi le seguenti condizioni:

    a) dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato deve essere ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa DAI MEDESIMI ASSICURATORI per il tramite di UIA Srl;

    b) l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;

    c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza;

    d) l’omessa o ritardata segnalazione sia stata causata da una condotta non formalizzata in alcun modo con la presentazione all’assicurato di comunicazioni scritte di qualsiasi tipo e che possano ragionevolmente dare adito ad una richiesta di risarcimento.

    (Periodo di carenza): la garanzia sarà operante decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto di Assicurazione o di efficacia dello stesso, se diversa dalla data di decorrenza o della appendice emessa. In relazione alla richiesta di risarcimento verrà applicato a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo € 1.000,00

    La garanzia della continuous cover sarà applicabile dalla seconda annualità di polizza.

    Come argomentato, tra la retroattività e la continuous cover vi è una forte differenza: la retroattività serve ad estendere l’efficacia della polizza nel passato mente la continuous cover opera per garantire la “continuità di copertura” tra una polizza ed il successivo rinnovo tutelando il cliente in presenza di circostanze Si tratta di garanzie davvero diverse e che quindi non possono essere confuse tra loro.

  • ATTIVITA’ SINDACALI: CASI PRATICI ED ALTO LIVELLO DI SINISTROSITA’ – PARTE 9

    Proseguiamo con il “focus” incentrato sui casi pratici relativi ai sinistri sulle attività sindacali. Segnaliamo ancora una volta i relativi numeri per sottolineare l’incidenza di questa tipologia di sinistri sull’intero portafoglio: il 34% dei commercialisti nostri assicurati chiede la copertura per gli incarichi sindacali. Di questo 34% ogni assicurato ha denunciato almeno un sinistro relativo agli incarichi sindacali. Su 10 richieste di risarcimento ricevute da tali professionisti, addirittura 9 sono relative agli incarichi sindacali (ma molto spesso il numero di denunce di sinistro è superiore…). Queste denunce spesso derivano dalla complessità della materia, dalle grandi responsabilità connesse allo svolgimento di tali attività nonché dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

    Esaminiamo ancora un caso pratico.

    L’Assicurato è un commercialista che ha ricoperto l’incarico di sindaco presso una società dichiarata fallita. Il sinistro è stato denunciato direttamente con la notifica della chiamata in causa della Compagnia a seguito di un’azione di responsabilità proposta contro l’assicurato. Fino a tale momento, l’assicurato non ha mai dato alcuna comunicazione alla Compagnia riguardo alla vertenza. Al collegio sindacale vengono contestati il mancato controllo sui bilanci e le omesse verifiche sugli ammanchi. Il valore del giudizio è plurimilionario.

    Anche in questo caso emergono diverse eccezioni di copertura.

    Anzitutto non vi è continuità di copertura. L’incarico è stato segnalato dal cliente solo per una annualità assicurativa e non è stato più dichiarato nei successivi rinnovi. Non essendo le polizze in continuità, la copertura per l’incarico cessato è decaduta.

    Presenza di circostante note e pregresse non dichiarate. L’assicurato, pur a conoscenza della procedura di concordato preventivo e successivamente di quella fallimentare della società per la quale ha svolto l’incarico di sindaco, non ha mai dichiarato tali circostanze agli Assicuratori

    Ancora una volta occorre evidenziare le dovute considerazioni su questi due motivi di diniego.

    Gli incarichi vanno sempre dichiarati sul questionario assuntivo anche se cessati. La non continuità di polizza interrompe la copertura assicurativa della sindacanze.

    Il questionario assuntivo deve essere sempre compilato dal cliente in modo veritiero, puntuale e completo. Occorre rispondere a tutte le domande dichiarando la presenza di tutti i fatti che comportano una “variazione del rischio” ossia fatti che potrebbe dare luogo a richieste danni, contestazioni, revoche di incarichi, società che vanno in concordato o che vengono dichiarate fallite, ecc…

    È importante ribadire tutto ciò poiché, in caso di sinistro, non può esserci copertura come da condizioni di polizza.

    Al prossimo post!