Autore: andrea.carafassi

  • Polizze infortuni per professionisti in Italia – un’analisi – La Diffusione tra i liberi professionisti e le coperture assicurative

    In Italia, i liberi professionisti costituiscono una fetta rilevante del mercato del lavoro. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel primo semestre del 2023 sono state aperte 296.699 nuove partite IVA, di cui circa 217.000 sono persone fisiche. Nel complesso, secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2020, le persone fisiche titolari di partita IVA sono 3.660.280, rappresentando il 19,6% del totale, contro una media UE del 13,1%.

    La libera professione generalmente non prevede la stipula di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione di alcune categorie come artigiani e coltivatori diretti, che sono tenuti a iscriversi all’INAIL. Per tutti gli altri esistono casse nazionali dei singoli ordini professionali, che istituiscono sistemi di copertura appositi, da sottoscrivere volontariamente.

    Ad esempio, tutti gli iscritti all’EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali) in attività, in regola con gli adempimenti contributivi, godono automaticamente di una copertura sanitaria di base che include anche un’indennità per invalidità da infortunio, con oneri sostenuti dall’ente stesso.

    Per gli avvocati, il Decreto Ministeriale del 22/09/2016 prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

    Il mercato offre anche polizze specifiche per gli infortuni sportivi, considerando che ogni anno circa 430.000 persone in Italia si infortunano praticando attività sportive, con potenziali ripercussioni sulla vita professionale.

    In conclusione, sebbene non ci siano dati percentuali precisi sulla diffusione delle polizze infortuni tra i professionisti, il mercato è in crescita e risponde a un’esigenza reale, considerando l’alto numero di partite IVA in Italia e la limitata copertura offerta dai sistemi previdenziali di categoria.

    Ma quali sono le principali esclusioni che penalizzano l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista? Dalle ricerche effettuate, ecco le principali esclusioni che possono penalizzare l’acquisto di una polizza infortuni da parte di un professionista:

    1. Esclusioni legate a cause e modalità dell’infortunio

    L’indennizzo previsto dalla polizza infortuni non viene corrisposto se l’infortunio interviene per dolo o colpa grave dell’assicurato. Secondo l’art. 1900 c.c., “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”. Tra le esclusioni standard figurano, oltre agli infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato, quelli conseguenti a ubriachezza (anche nello stato iniziale di ebbrezza), abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni. Altre esclusioni comuni riguardano gli infortuni avvenuti durante atti di guerra, invasione od occupazione militare, e quelli conseguenti alla pratica di sport estremi.

    2. Esclusioni relative a condizioni preesistenti

    Le polizze tipicamente escludono gli infortuni dovuti a cause pregresse rispetto alla stipula della polizza nonché l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti e malformazioni.

    3. Esclusioni per categorie di persone

    Esistono soggetti che non sono assicurabili, come persone affette da particolari malattie o dipendenze. In caso tali patologie si verificassero successivamente alla stipula, potrebbero diventare causa di cessazione del contratto. Inoltre, di norma, le compagnie di assicurazione pongono come soglia d’età assicurabile i 75 anni.

    4. Esclusioni legate a variazione dell’attività professionale

    La variazione dell’attività professionale può determinare un aggravamento o una riduzione del rischio, con conseguente aumento o diminuzione del premio. Se il professionista non comunica tale variazione all’impresa, questa potrebbe ridurre o escludere l’indennizzo in caso di infortunio.

  • IL DPO: COPERTURE ASSICURATIVE E TIPOLOGIE DI SINISTRI

    Per un DPO, sia interno che esterno, le coperture assicurative rappresentano strumenti fondamentali di tutela professionale.

    Polizza di responsabilità professionale per DPO:

    • È estremamente utile per coprire errori di valutazione, consulenza inadeguata o omissioni nei doveri
    • Protegge dalle richieste di risarcimento per danni derivanti da consulenza errata sulla conformità al GDPR
    • Copre le spese legali in caso di contestazioni sul proprio operato
    • È particolarmente importante per i DPO esterni, che operano come professionisti indipendenti

    Copertura cyber risk:

    • Sebbene il DPO non sia direttamente responsabile della sicurezza informatica, una copertura cyber risk può essere vantaggiosa in quanto:
      • Offre protezione aggiuntiva in scenari complessi dove le responsabilità potrebbero sovrapporsi
      • Può coprire le spese di consulenza specialistica in caso di violazione
      • Potrebbe includere assistenza nella gestione della crisi e della comunicazione

    Per un DPO esterno, entrambe le polizze sono praticamente essenziali, poiché opera come consulente indipendente e potrebbe essere più facilmente chiamato a rispondere di eventuali carenze nel servizio fornito.

    Per un DPO interno, pur essendo meno comune, una polizza personale di responsabilità professionale può comunque offrire una protezione significativa, specialmente in organizzazioni di grandi dimensioni o che trattano dati particolarmente sensibili.

    Prima di sottoscrivere tali polizze, è fondamentale verificare attentamente:

    • L’effettivo ambito di copertura
    • Eventuali esclusioni specifiche
    • I massimali di copertura in relazione ai potenziali rischi

    Quindi una polizza per il DPO interno? Ma chi deve pagarla? Il datore di lavoro?

    Nella maggior parte dei casi, è il datore di lavoro che dovrebbe farsi carico delle polizze assicurative relative al ruolo del DPO interno. Questo perché:

    1. Il DPO interno agisce come dipendente dell’organizzazione, svolgendo un ruolo previsto dalla normativa
    2. L’organizzazione beneficia direttamente dell’attività del DPO, che contribuisce alla conformità al GDPR
    3. I rischi derivanti dall’attività del DPO sono rischi aziendali che l’organizzazione dovrebbe gestire

    Spesso l’organizzazione dispone già di polizze di responsabilità civile che possono coprire anche l’operato dei dipendenti con ruoli specifici, incluso il DPO. In alcuni casi, vengono stipulate polizze specifiche per il ruolo di DPO o estensioni delle polizze esistenti.

    Tuttavia, è importante notare che:

    • Non esiste un obbligo di legge specifico che imponga al datore di lavoro di fornire una copertura assicurativa dedicata al DPO
    • In alcune organizzazioni, soprattutto più piccole, questa copertura potrebbe non essere prevista
    • Il DPO interno potrebbe valutare l’opportunità di una polizza personale aggiuntiva in casi di particolare rischio o se ritiene insufficiente la copertura aziendale

    La situazione è diversa per il DPO esterno, che in quanto professionista indipendente o società di servizi, normalmente provvede autonomamente alla propria copertura assicurativa, includendone il costo nel compenso richiesto per il servizio.

    I DPO possono trovarsi coinvolti in diversi tipi di “sinistri” o situazioni problematiche che potrebbero comportare responsabilità professionali. Ecco i principali:

    Sinistri legati a consulenza errata o inadeguata:

    • Interpretazione errata delle norme sulla protezione dei dati
    • Consigli inappropriati sulla base giuridica per specifici trattamenti
    • Valutazione inadeguata dei rischi nei trattamenti dei dati
    • Omessa o errata indicazione sulla necessità di una DPIA (Valutazione d’impatto)

    Sinistri legati a omissioni nel monitoraggio:

    • Mancato rilevamento di significative non conformità al GDPR
    • Omessa segnalazione di carenze nei sistemi di protezione dei dati
    • Inadeguata supervisione delle misure tecniche e organizzative

    Sinistri legati alla gestione delle violazioni di dati:

    • Errata valutazione della gravità di un data breach
    • Consiglio improprio sulla necessità di notifica all’autorità o agli interessati
    • Ritardi ingiustificati nella gestione della procedura di notifica
    • Documentazione inadeguata della violazione e delle misure di risposta

    Sinistri legati a conflitti d’interesse:

    • Svolgimento di attività incompatibili con il ruolo di DPO
    • Mancanza di indipendenza nelle valutazioni e nei pareri

    Sinistri connessi alla comunicazione con le autorità:

    • Inadeguata cooperazione con l’autorità di controllo
    • Fornitura di informazioni incomplete o fuorvianti al Garante

    Contestazioni di negligenza professionale:

    • Mancato aggiornamento sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali
    • Inadeguatezza delle competenze tecniche necessarie per valutare misure di sicurezza

    Questi “sinistri” potrebbero tradursi in richieste di risarcimento danni da parte dell’organizzazione (soprattutto per DPO esterni) o in contestazioni disciplinari (per DPO interni), specialmente se l’organizzazione subisce sanzioni amministrative o danni reputazionali riconducibili a carenze nell’attività del DPO.

    È importante notare che, essendo il ruolo del DPO principalmente consultivo, la responsabilità ultima per la conformità al GDPR resta dell’organizzazione (titolare o responsabile del trattamento), ma ciò non esclude che il DPO possa essere chiamato a rispondere per carenze nell’esercizio delle proprie funzioni.

  • Le polizze cyber risk, gli ambiti professionali – le tipologie di polizze

    Le polizze parametriche e le polizze cyber hanno finalità e meccanismi di funzionamento molto diversi:

    Polizze Parametriche:

    • Si basano sul superamento di parametri predefiniti
    • Pagamento automatico al verificarsi dell’evento trigger
    • Non richiedono perizia del danno
    • Copertura limitata a eventi specifici e misurabili

    Polizze Cyber:

    • Coprono una gamma complessa di rischi informatici
    • Richiedono valutazione dettagliata dei danni
    • Includono servizi di risposta agli incidenti
    • Offrono protezione completa contro varie minacce cyber

    Le polizze parametriche possono integrare, ma non sostituire, le polizze cyber perché:

    • Non coprono la responsabilità verso terzi
    • Non forniscono supporto post-incidente
    • Non gestiscono la complessità dei danni reputazionali
    • Non includono costi di ripristino e forensics

    La soluzione ottimale per le PMI potrebbe essere una combinazione di entrambe, dove la polizza parametrica offre una prima risposta rapida mentre quella cyber fornisce la protezione completa necessaria.

    Ma veniamo al nostro “core business” i professionisti.  Sono sensibili ad estensioni cyber alle loro polizze professionali? L’atteggiamento dei professionisti verso le estensioni cyber delle polizze RC Professionale presenta un quadro complesso:

    LIVELLO DI SENSIBILITÀ: molto alta per studi legali e commercialisti (gestiscono dati sensibili), media per architetti e ingegneri, bassa per professioni sanitarie (più focalizzate sulla medical malpractice).

    CRITICITÀ RISCONTRATE:

    costi aggiuntivi, incremento del 15-30% del premio base, questa problematica spesso viene percepita come “non prioritaria”.

    consapevolezza: sottovalutazione dei rischi cyber, scarsa comprensione delle coperture, limitata percezione delle responsabilità verso i clienti.

    Limiti delle estensioni: massimali spesso insufficienti, esclusioni significative, non sempre includono servizi di prevenzione.

    TENDENZE ATTUALI: aumento delle richieste post-GDPR (ovvero General Data Protection Regulation, in italiano Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati. Un maggiore interesse dopo episodi di attacchi ransomware, crescente integrazione con servizi di valutazione del rischio.

    Da queste considerazioni emergono fisiologiche istanze che si possono sintetizzare in una necessità di maggiore formazione sui rischi cyber, pensare ad uno sviluppo di pacchetti più modulari e accessibili, una integrazione con servizi di prevenzione e risposta.

    La situazione evidenzia un gap tra rischio reale e percezione che richiede un approccio più strutturato da parte del mercato assicurativo.

    Le nostre operatività ci hanno segnalato, ormai da qualche anno che il rischio cyber è ben oltre ad una mera ipotesi di discussione assicurativa, le prime casistiche che abbiamo dovuto realmente gestire sono state quelle legate alla professione di avvocati. Nel prossimo post ne parleremo nello specifico.

  • ECCO LA PRIMA NOVITA’ DEL 2025: L’ARBITRO ASSICURATIVO! – PARTE 2

    Chi può svolgere l’incarico di Arbitro presso IVASS?

    Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto:

    a) dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;

    b) da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente

    dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria.

    Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso.

    c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

    Non essendo ancora stati pubblicati i decreti attuativi, non sono stati individuati criteri oggettivi di scelta degli arbitri. Si presume che uno di questi sia un elevato livello di competenza tecnica nella materia coinvolta.

    Proviamo ora ad evidenziare quali possano essere gli aspetti positivi e negativi relativi al nuovo ambito di applicazione dell’Istituto.

    I “pro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Rapidità: la procedura è generalmente più veloce rispetto a quella legale, con una decisione che viene presa in circa tre mesi.

    •             Costi: la risoluzione della controversia tramite arbitrato IVASS comporta costi ridotti per il consumatore rispetto ad un procedimento giudiziario.

    •             Semplicità: l’accesso all’arbitrato è abbastanza semplice e può essere fatto direttamente dal consumatore, senza la necessità dell’assistenza legale, anche se è comunque consigliabile.

    I “contro” dell’arbitrato assicurativo presso IVASS:

    •             Ambito limitato: l’arbitrato IVASS si applica solo ad alcune tipologie di polizze e per controversie di un certo valore. Alcuni tipi di controversie non possono essere trattate tramite l’arbitrato IVASS.

    •           Ulteriori costi a carico delle compagnie: si pensi alla mole di procedimenti.

    •           Problematiche relative alla carenza di personale competente

    •           Danno da eventuale errore dell’arbitro: sinistro nel sinistro?

    •           La decisione del collegio non è vincolante ma il mancato rispetto comporta una sanzione per il soggetto inadempiente.

    Al prossimo post!

  • ECCO LA PRIMA NOVITA’ DEL 2025: L’ARBITRO ASSICURATIVO! – PARTE 1

    Di cosa si tratta?

    L’arbitro assicurativo è una figura imparziale che viene chiamata a risolvere le controversie tra il cliente ed una compagnia assicurativa e/o chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo. Quando ci sono disaccordi su una richiesta di risarcimento o sul contenuto di un contratto, l’arbitro ha il compito di esaminare il caso e prendere una decisione nei confronti di entrambe le parti.

    L’arbitro assicurativo funziona quindi come sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra l’assicurato (cioè il cliente) e la compagnia assicurativa/ intermediario /broker.

    Il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 novembre 2024 n. 215, attraverso il quale è stato istituito presso IVASS l’arbitro assicurativo.

    Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, è richiesto ad IVASS di adottare, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (9 gennaio 2025), quindi entro il 9 maggio 2025, le disposizioni attuative.

    In ambito assicurativo, come detto, non è di certo una novità (infatti alcune polizze già contemplano questo istituto), ma è pur vero che, ormai da anni a questa parte, anche al di fuori del mondo assicurativo, il Legislatore ha introdotto diverse tipologie di strumenti alternativi al contenzioso giudiziale per evitare di adire i Tribunali e di sovraccaricare di lavoro gli stessi.

    Si pensi agli istituti già noti ed “a pieno regime” ormai da anni: la negoziazione assistita, la mediazione oppure l’arbitrato in ambito bancario.

    Come funziona?

    L’arbitro assicurativo presso IVASS è una figura istituzionale che interviene per risolvere le controversie tra gli assicurati e chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nel settore assicurativo, in modo rapido e senza dover ricorrere ai tribunali. IVASS è l’autorità di vigilanza sul mercato assicurativo italiano ed offre un servizio di arbitrato assicurativo che si applica in specifiche circostanze.

    1.         Chi può rivolgersi all’Arbitro IVASS?

    o          I consumatori (assicurati-clientela) che hanno una controversia con la loro compagnia di assicurazione/intermediario/broker possono ricorrere all’arbitrato IVASS. Le imprese assicurative e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi. Il servizio è accessibile a chi ha sottoscritto polizze assicurative in ambito di RCA, vita, danni, malattia, infortuni e altri settori del mercato assicurativo. Rientrano tra le controversie ammissibili anche i reclami relativi all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private. Sono invece escluse: (i) le controversie relative ai grandi rischi (i.e. art. 1, c. 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni); (ii) i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e (iii) le controversie sottoposte alla competenza della CONSAP.

    2.         Quando si può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS?

    o          L’arbitro IVASS può intervenire quando c’è una disputa tra il consumatore e l’assicuratore e/o intermediario che riguarda una contestazione sul risarcimento (ad esempio, su un danno, un’indennità non pagata o un rifiuto al risarcimento), sul contenuto di un contratto o su norme di comportamento.

    o          Prima di ricorrere all’arbitrato IVASS, è necessario aver tentato di risolvere la controversia direttamente con la compagnia assicurativa e/o con l’intermediario tramite un reclamo. Se la compagnia non risponde o la risposta non è soddisfacente, il consumatore può chiedere l’intervento dell’Arbitro IVASS.

    3.         Come funziona la procedura?

    o          Richiesta: Il consumatore deve presentare una richiesta telematica scritta all’IVASS (coincidente nel contenuto nel reclamo già presentato), esponendo il motivo della controversia e allegando tutta la documentazione necessaria.

    o          Esame del caso: IVASS esamina la domanda e verifica se la controversia rientra nei casi trattabili dall’arbitro. L’IVASS può, quindi, decidere di attivare l’arbitrato.

    o          Arbitrato: L’arbitro, o il collegio arbitrale, esamina la situazione in modo imparziale e prende una decisione nei confronti delle parti. La decisione viene emessa in tempi relativamente brevi, solitamente entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

    4.         Le decisioni dell’Arbitro IVASS:

    Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo, pur non essendo equiparabili a quelle di un giudizio ordinario in quanto non vincolanti, possono comportare conseguenze in caso di mancata esecuzione.

    L’inadempimento, infatti, viene reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e per i 6 mesi successivi l’impresa o l’intermediario inadempiente devono pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web, dandone prova alla segreteria tecnica dell’Arbitro.

    Al prossimo post con la parte 2!

  • ALCUNI ESEMPI DI SINISTRO RELATIVI ALLA PROFESSIONE DI AGRONOMO

    Con il post odierno, parliamo della categoria professionale degli agronomi. Si tratta di una professione la cui attività spazia in vari ambiti ed operatività. Nostro tramite, è possibile assicurare Dottori Agronomi e Forestali, Agrotecnici e Periti agrari.

    Come detto, questi professionisti si possono occupare di molteplici attività:

    a carattere progettuale: studio, progettazione, direzione, contabilità, liquidazione, collaudo di opere pubbliche e private;

    a carattere estimativo: rilievo, misura e stima;

    a carattere gestionale: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, bilancio, inventario, curatela, consulenza di imprese produttive e industriali;

    a carattere analitico: statistica, marketing, analisi, accertamento qualitativo dei prodotti agroindustriali, monitoraggio ambientale;

    a carattere sperimentale: sperimentazione;

    a carattere pianificatorio e programmatorio: pianificazione ecologica e ambientale, valutazione di impatto ambientale, pianificazione e programmazione territoriale, zonale, urbanistica, paesaggistica, agrituristica.

    Conseguentemente i sinistri possono riguardare diversi aspetti relativi a questa professione. Le contestazioni vanno da questioni meramente estimative a controversie vertenti sulla programmazione e sulla pianificazione.

    Facciamo ora alcuni esempi tratti dal nostro portafoglio:

    1. L’assicurato è un agronomo che denuncia il sinistro a causa di un errore compiuto dallo stesso e realizzato nel computo della propria parcella relativa all’attività svolta come CTU in un procedimento presso il Tribunale. La Cassazione ha riconosciuto tale errore e ha condannato il professionista a rimborsare la differenza di compenso erroneamente calcolata. Il sinistro non può di certo trovare copertura assicurativa in quanto non vi è un danno a terzi. L’errore compiuto infatti riguarda esclusivamente l’assicurato senza la causazione di un danno a soggetti terzi.
    • L’assicurato è un agronomo, il quale nel 2017 denuncia un sinistro a seguito di una richiesta danni generica per errata predisposizione di una domanda di accesso a finanziamenti pubblici dichiarata inammissibile per mancata presentazione della documentazione a supporto dell’istanza. L’assicurato afferma che si tratta di una scusa della controparte per evitare il pagamento degli onorari dovuti all’assicurato. In effetti il presunto danneggiato ha articolato in giudizio una domanda riconvenzionale lamentando errori generici in capo l’assicurato relativamente all’attività professionale svolta negli anni. La Compagnia si è schierata in giudizio a favore dell’assicurato non avendo rilevato un errore professionale compiuto dal professionista e avendo lo stesso ricevuto una richiesta danni infondata e pretestuosa.
    • L’Assicurata è una società di agronomi che si occupa della gestione della contabilità di un’azienda che opera sul mercato quale commerciante di prodotti alimentari. La Guardia di Finanza inizia un controllo fiscale nei confronti della società cliente in merito alle imposte versate nel corso degli anni. Ad esito di tali controlli, la GdF rileva che la società avrebbe simulato la conduzione di un’azienda agricola al fine di non dichiarare all’erario le reali operazioni commerciali. La Guardia di Finanza contesta quindi ai professionisti assicurati di aver agevolato l’evasione fiscale, in quanto, in presenza di una palese assenza di attività agricola da parte della cliente, non avrebbero effettuato alcuno riscontro per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di azienda agricola e l’avrebbero tenuta tra i propri clienti senza effettuare alcuna attività agro-economica. Seguito denuncia del sinistro ed approfondita istruttoria, la richiesta danni non ha ricevuto copertura per due motivi: in primo luogo perché la contestazione da parte della Guardia di Finanza è già nota agli assicurati da anni e non è mai stata comunicata alla Compagnia in sede di assunzione del rischio. Inoltre, anche in questo caso, la sanzione irrogata agli assicurati ha natura personale e non può quindi essere oggetto di copertura assicurativa.

    Vi ricordiamo che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti e vi invitiamo a dare uno sguardo ad alcuni brevi video che abbiamo girato. Di seguito il link del nostro canale YouTube per ulteriori approfondimenti e qualche utile consiglio:

    https://www.youtube.com/playlist?list=PLRTh0N5Eheqxwk-u7mFuPEclr3sEihA92  Ricordiamo che ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • Intelligenza Artificiale – Evoluzione dei sinistri nella rc professionale agenti e broker (parte 3)

    Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, anche UIA SRL ha da diversi mesi cominciato ad interrogarsi sull’impatto che questo nuovo strumento (perché tale rimane) avrà sull’intermediazione assicurativa.

    Abbiamo provato a ragionare sui i diversi ambiti di possibile applicazione sia in termini generali sia sulla specifica gestione dei sinistri.

    Non siamo naturalmente arrivati a delle vere e proprie conclusioni poiché in primo luogo sarebbe stato errato “emettere sentenze” in quanto UIA SRL, per quanto all’avanguardia e con una pluridecennale esperienza, è pur sempre uno tra i tanti players sul mercato. In secondo luogo, alla luce della complessa e repentina evoluzione tecnologica ed il conseguente adeguamento normativo relativi all’I.A., non è possibile ad oggi trarre degli approcci definitivi.

    Ciò non toglie però che si possa ragionare sulle novità in essere e sugli scenari che si stanno spalancando davanti a noi.

    Lato assuntivo del rischio

    L’ I.A. potrebbe avere un ruolo sempre più preponderante (ma non esclusivo rispetto al fattore umano) nell’ambito della fase iniziale di inquadramento dei rischi. Proviamo a ragionare: alcune domande sull’anagrafica, sui requisiti per poter operare, sui precedenti assicurativi vengono poste sempre al cliente. Molti di questi quesiti sono standard e rispondono ai criteri assuntivi dettati dalle Compagnie. Certo a volte ci possono essere delle peculiarità e delle eccezioni ed è quindi chiaro che in questi casi la “macchina” non possa competere con l’uomo. Possiamo immaginare all’I.A. in ambito della rc professionale come valido aiuto all’uomo per tutte quelle operazioni di controllo e scrematura. Superata la “fase del setaccio”, qualora non sia possibile un’emissione automatica da parte dell’I.A., interverrebbero l’intelligenza, la sensibilità, la duttilità e l’esperienza umane che rimangono gli elementi salienti della professionalità. Potremmo pensare al questionario come al campo su cui opera IA insieme naturalmente a tutte quale fase precontrattuale fatta di domande e risposte per indirizzare il cliente verso il prodotto corretto come già avviene con gli strumenti di chat bot. Rimanga inteso che alla macchina debbano essere poste le domande corrette. Se i quesiti sono sbagliati o troppo generici, perverranno risposte errate ed inconcludenti. Da qui la professionalità di chi pone le domande per conto dei clienti e quindi non possiamo non pensare al ruolo dell’agente e del broker che rimane fondamentale.

    Lato amministrativo del rischio

    Come è noto la polizza ha una vita amministrativa. Pagare un premio significa in concreto incassare somme, calcolare provvigioni, registrare tutti gli importi ricevuti. Questa è solo la prima attività che porta la polizza a produrre i propri effetti. L’I.A. potrebbe intervenire in tutte quelle operazioni amministrative, ripetitive se si vuole, ma sostanziali per “la vita” del contratto. Chi potrebbe mai pagare un sinistro relativo ad una polizza di cui non si sa se il pagamento sia avvenuto!? La registrazione dei dati e tutta la reportistica interna tipica delle assicurazioni e società simili è fondamentale per comprendere come si sta sviluppando il mercato e di conseguenza diviene un grande aiuto in termini di precisione e velocità per prendere decisioni aziendali. Anche in questo caso, crediamo che la macchina debba operare sotto il controllo umano.

    Gestione del sinistro

    Siamo partiti anzitutto da un assunto logico ed esperienziale: i sinistri professionali sono tutti diversi.

    Per quanto, infatti, possano essere ricondotti più o meno agli stessi errori, i sinistri di rcp variano nella gestione e nella valutazione.  Abbiamo pensato come l’I.A. potrebbe agevolare l’attività di verifica della documentazione e forse di catalogazione degli allegati alle denunce ma è chiaro che la lettura e la comprensione degli stessi rimane un lavoro prettamente umano. Inoltre, di fronte ad una richiesta danni con il conseguente stress per chi la subisce, appare quanto meno fuori luogo un dialogo tra l’assicurato e la Compagnia tanto più se vi sia anche nel mezzo il legale della parte danneggiata.  Il rimando alla premessa sull’intelligenza e l’esperienza umane è pertanto doveroso anche in questo caso.

    A nostro avviso, l’I.A. potrebbe agevolare la gestione del sinistro mettendo magari a disposizione le numerose banche dati ed informazioni presenti sul web che molto spesso sono più complete e soprattutto aggiornate di tanti manuali o corsi di formazione.

    Al prossimo post!

  • A domanda, risposta (parte 1)

    Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

    Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

    Cosa vuol dire Claims made?

    “CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

    1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

    2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

    Che cosa sono le circostanze?

    Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

    AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

    CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

    Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

    La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

    Facciamo un esempio:

    l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

    Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

    Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

    Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

    Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

    Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

    La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

    Al prossimo post con domande e risposte …

    Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

  • Il cosiddetto periodo di tolleranza di 15 giorni vale anche per la rc professionale?

    Questa è una domanda che spesso viene posta (non da tutti per fortuna!) in prossimità della scadenza della polizza professionale o, ancora peggio, a polizza ormai scaduta.

    La risposta è che la polizza di Rc professionale non ammette alcun periodo di tolleranza o comporto.

    In altre parole, non si contano dalla scadenza i famigerati 15 giorni tipici della Rc auto. Quando la polizza di Rc professionale scade, lo fa veramente!

    La data di efficacia del contratto è quella a partire dalla quale la polizza produce i suoi effetti (e coincide con la data di pagamento del premio, esattamente alle ore 24.00 del giorno della corresponsione dello stesso.

    Le condizioni di polizza all’art. 3 – Pagamento del Premio – prevedono che “l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento”

    La norma di riferimento è contenuta all’interno del Codice civile e nello specifico all’art.1901 che stabilisce: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”

    Il secondo comma è da leggere con attenzione in quanto esso è concepito in ossequio al principio generale di conservazione del contratto, tipico della Rc auto.

    Nell’ambito della polizza di Rc professionale, generalmente non si applica invece tale ratio perché ogni contratto è a sé stante, salvi i casi di polizze pluriennali. Ogni anno, anche se si parla in gergo di rinnovo di copertura, il cliente stipula un nuovo contratto tanto che il numero di polizza varia. Come stabilito anche dalla giurisprudenza della Cassazione non si tratta di “una mera proroga del contratto originario, ma ad un nuovo negozio giuridico” Infatti, la polizza in scadenza viene sostituita con altro documento. I giudici precisano che “tra le parti si giunge alla conclusione di un nuovo contratto assicurativo, benché alle medesime condizioni del precedente”

    La data di corresponsione del premio diventa pertanto fondamentale per comprendere da quale momento la polizza sia attiva e quindi eventuali richieste di risarcimento possano rientrare in garanzia.

    Occorre quindi opportunamente distinguere tra decorrenza della polizza ed efficacia della stessa.

    La data di decorrenza è quella indicata in polizza ed indica l’inizio della durata del contratto

    La data di efficacia invece si individua dal momento in cui viene corrisposto il premio. La polizza pertanto sarà efficace ed operativa dalle ore 24.00 del giorno della corresponsione del premio.

    Per fare degli esempi pratici:

    1. la decorrenza di polizza è al 5/07/2024. Il premio viene pagato dal cliente il 25/07/2024. Viene denunciato un sinistro il 24/07/2024. È chiaro che il sinistro non può essere coperto.
    2. la polizza scade in data 01/07/2024 e il cliente denuncia il sinistro il 2/07/2024 chiedendo il rinnovo del contratto solo il 5/07/2024 con pagamento del relativo premio in tale data. Il sinistro non è in copertura né sulla polizza precedente perché ormai scaduta né su quella nuova perché si tratterà di una circostanza nota.

    Al prossimo post!