Molto spesso ci viene chiesto se la polizza Rc professionale dell’avvocato preveda la copertura per l’attività di mediazione. È utile sottolineare come la domanda così formulata risulti incompleta in quanto occorrerebbe effettivamente chiedere se il cliente svolga l’assistenza alla mediazione oppure sia un mediatore vero e proprio. Una risposta puntuale ed esaustiva al quesito è diventata imprescindibile alla luce degli aggiornamenti normativi introdotti dalla Riforma Cartabia riguardanti anche l’istituto della mediazione. Si pensi inoltre al fatto che, negli ultimi anni, la mediazione ha acquisito sempre più rilevanza quale modalità di soluzione stragiudiziale delle controversie.
Per l’assistenza alla mediazione, come detto, si intende una delle attività tipiche dell’avvocato: con apposito mandato il legale assiste il cliente davanti al mediatore presso la camera di mediazione /conciliazione al fine di provare a comporre bonariamente una controversia. Il fine dell’istituto è ovviamente quello deflattivo ossia evitare che venga instaurato un giudizio e quindi sovraccaricare i Tribunali di contenziosi. La polizza professionale dell’avvocato copre, come normato dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, l’attività di assistenza alla mediazione e non quella di mediatore. Viene coperta quindi l’attività di assistenza che il legale presta al cliente in sede di mediazione/conciliazione. Si tratta quindi di attività ORDINARIA dell’avvocato e di conseguenza sarà compresa nello “split del fatturato” dell’attività tipica del legale senza bisogno di precisazioni ulteriori:

Diversamente, per la copertura di eventuali danni causati involontariamente a terzi scaturenti dall’attività di mediatore, esiste una polizza dedicata. Il professionista in qualità di mediatore può sottoscrivere un contratto assicurativo specifico con massimale non inferiore ad euro 500.000 (come da decreto ministeriale). Sul massimale si segnala che un’ultima novità normativa stabilisce che gli organismi di mediazione / mediatori abbiano come limite di indennizzo euro 1.000.000,00. Per i mediatori civili UIA SRL commercializza una polizza ad hoc, previa compilazione del questionario specifico sotto riportato. Questa polizza assicura l’organismo di mediazione oppure il singolo mediatore coprendo le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’organismo di mediazione e che vengono dichiarate sul questionario, ad eccezione di quanto è espressamente escluso dalle condizioni di polizza.

Trattasi quindi di due differenti rischi assicurativi. Non tutti gli avvocati sono mediatori civili e qualunque professionista che voglia diventare mediatore può seguire un apposito corso di formazione e superare il relativo esame finale. Riportiamo un esempio pratico tratto dal nostro portafoglio.
L’assicurato è un avvocato che riceve una contestazione derivante da un errore compiuto proprio durante all’assistenza alla mediazione all’interno di un procedimento di impugnazione di una delibera assembleare. In tale procedimento, infatti, chi impugna è tenuto, dapprima, a depositare l’istanza di mediazione entro trenta giorni dal dies a quo del termine di decadenza e, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, ad incardinare il processo civile entro il medesimo termine, questa volta decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo. A causa di una dimenticanza dell’avvocato incaricato, il termine non è stato rispettato con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’impugnativa. Dal punto di vista dell’attività effettivamente svolta ed assicurata, il sinistro è risultato in copertura.
Diversamente, un esempio di sinistro riguardante il mediatore civile, ha riguardato una contestazione mossa dalla una delle parti allo stesso mediatore in sede di conciliazione. L’errore imputato all’organismo ha riguardato un mancato invito alla partecipazione di una delle parti con conseguente esito negativo della procedura conciliativa.
Infine, qualche parola va spesa sulla mediazione familiare. Il mediatore familiare è un professionista terzo, imparziale e con una formazione specifica in materia che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia di fatto o sposata, prima, durante, o dopo l’evento separativo. Egli opera nel segreto professionale e in autonomia rispetto al procedimento giudiziario pendente o che prenderà avvio. Scopo del meditatore è quello di facilitare il dialogo nella coppia in crisi, promuovendo l’ascolto reciproco, valorizzando le risorse di ciascun genitore, cercano di portarli al raggiungimento di accordi negoziati volti alla protezione ed al benessere dei figli e nel rispetto del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

Lascia un commento