LA RETROATTIVITA’ ILLIMITATA COPRE TUTTO?

Con il post di oggi vogliamo ritornare su un tema che, come dimostrano i sinistri che ci vengono denunciati, è sempre oggetto di dubbi.

Spesso vi è in capo agli Assicurati l’errata convinzione che la retroattività illimitata costituisca una garanzia da sola sufficiente per coprire un eventuale sinistro, tanto che alcuni dimenticano addirittura di pagare tempestivamente la polizza!

Innanzitutto, che cos’è la retroattività? La retroattività si riferisce alla capacità di una polizza di coprire danni derivanti da errori che sono stati commessi dall’Assicurato prima della data di inizio della copertura stessa. Più ampio è il periodo di retroattività previsto dalla polizza, maggiore sarà la protezione offerta.

Se un professionista stipula una polizza con copertura retroattiva può essere tutelato anche per danni derivanti da errori o negligenze commessi prima della stipula, purché però – lo si evidenzia bene –   tali eventi siano scoperti durante il periodo di validità del contratto.

La retroattività non può infatti coprire fatti noti o già contestati al momento della sottoscrizione della polizza.

Veniamo quindi al secondo aspetto: la circostanza nota. Per circostanze note si intendono quei fatti, atti ed eventi da cui ragionevolmente può derivare una richiesta risarcitoria di cui il professionista è già a conoscenza al momento della stipula della polizza.

Per esempio: un architetto a cui era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori viene messo a conoscenza dal committente che l’opera realizzata presentava vizi di progettazione ed esecuzione. Tale segnalazione, benché non accompagnata da una formale contestazione o richiesta risarcitoria, costituisce una circostanza ai sensi di polizza.

Di conseguenza, l’Assicurato non può invocare la retroattività illimitata della polizza se tale circostanza era al medesimo già conosciuta al momento della sottoscrizione della polizza.

Se un professionista è già al corrente di una situazione potenzialmente dannosa, stipulare una polizza con retroattività estesa (anche illimitata) non garantisce la copertura per quella circostanza specifica, perché questa è già nota all’Assicurato.

Terzo punto: l’efficacia della polizza è una cosa ben diversa dalla retroattività. L’efficacia si riferisce alla data a partire dalla quale la polizza è effettivamente attiva e può coprire i rischi.

La copertura entra in vigore solo dal momento in cui la polizza diventa operativa, ovvero dalla data di decorrenza se il premio è stato pagato oppure dalla data del pagamento se alla data di decorrenza il premio non è stato ancora corrisposto.

Facciamo un esempio pratico: la polizza ha una retroattività illimitata e come data di effetto il 13/06/2025.  Trattandosi di rinnovo, l’Assicurato dimentica di pagare entro tale data il premio. Si ricorda della propria rc professionale ormai scaduta solo in data 04/07/2025, quando gli perviene una richiesta risarcitoria. Provvede quindi a pagare in data 05/07/2025, pensando di “riattivare” la copertura della polizza. In questo caso, però, la polizza ha effetto dal 05/07/2025 e non dal 13/06/2025.

Retroattività, circostanza nota ed efficacia sono concetti che devono essere ben conosciuti dagli Assicurati anche per evitare “sorprese” in caso di sinistro!

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