A domanda, risposta (parte 1)

Con il post di oggi vogliamo porre l’attenzione su alcuni quesiti inerenti a questioni generali che gli Intermediari ed i Clienti spesso ci sottopongono.

Naturalmente ad ogni domanda associamo la relativa risposta.

Cosa vuol dire Claims made?

“CLAIMS MADE” significa letteralmente “a richiesta fatta” e pertanto le garanzie di polizza sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO e da lui denunciate agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione e riferite ad Atti Illeciti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Ne consegue che, nelle polizze di questo tipo, l’apertura del sinistro non coincide con il comportamento che ha generato il danno (errore o illecito), bensì con la richiesta di risarcimento del terzo, la quale deve necessariamente pervenire durante il periodo di validità della Polizza ed essere denunciata agli Assicuratori nel corso del medesimo periodo. Come visto, infatti, la clausola Claims made delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento fatte contro l’assicurato entro il periodo di vigenza della polizza, anche se il fatto generatore del danno, o il danno stesso, si sono già verificati prima dell’inizio della copertura (retroattività). La clausola Claims made introduce quindi una definizione convenzionale di sinistro, conferendo rilevanza non alla data di accadimento del “fatto” ma alla data della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato verso l’assicurato. Facciamo degli esempi pratici:

1. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia in corso di polizza. IL SINISTRO È COPERTO!

2. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta in corso di polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

3. Polizza commercialista, decorrenza 01/02/2020 scadenza 01/02/2021, erronea compilazione dichiarazione dei redditi del suo cliente, errore scoperto in corso di polizza, richiesta di risarcimento ricevuta dopo la scadenza della polizza, denuncia di sinistro alla Compagnia dopo la scadenza della polizza. IL SINISTRO NON È COPERTO!

Che cosa sono le circostanze?

Per circostanza si intende qualsia atto, errore, omissione o evento che potrebbe ragionevolmente portare ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o qualsiasi manifestazione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO anche se non motivata. Ad esempio:

AVVOCATO: riceve notifica di una sentenza di inammissibilità di un appello dallo stesso presentato in quanto notificata oltre il termine previsto per legge. È stato un errore dell’assicurato che ha erroneamente calcolato i giorni per presentare Appello. Il Giudice ha quindi ritenuto inammissibile l’appello condannando il Cliente alla refusione delle spese legali di Controparte.

CONSULENTE DEL LAVORO: tra i compiti del nostro consulente del lavoro abbiamo le comunicazioni agli Uffici competenti in relazione ad assunzione – dimissione – comunicazioni dell’inquadramento professionale dei dipendenti dei suoi clienti. In un’azienda l’Ispettorato del lavoro effettua un controllo, chiede documentazione al nostro consulente che, nel fornire la documentazione richiesta, si accorge di aver commesso un errore in alcune comunicazioni. Questo errore potrebbe, se rilevato, portare a delle sanzioni per il suo cliente.

Se la retroattività è illimitata, ogni errore compiuto nel passato è coperto ai sensi di polizza?

La retroattività è operante solo per circostanze NON CONOSCIUTE dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Inoltre, non possono essere oggetto di copertura eventuali errori commessi antecedentemente alla data di iscrizione all’albo professionale poiché l’assicurato non aveva i requisiti per poter operare.

Facciamo un esempio:

l’assicurato è un avvocato con polizza di rc professionale con decorrenza 20/10/2023 e scadenza 20/10/2024. Il professionista riceve una richiesta danni dal cliente in quanto non è stato proposto appello nei termini. L’errore risale al 2022, prima quindi della stipula del contratto. Nonostante fosse a conoscenza dell’errore compiuto, l’assicurato non ha mai dichiarato quanto accaduto sul questionario assuntivo. Il sinistro non è coperto seppure la polizza abbia retroattività illimitata. L’omissione di un errore passato fa infatti decadere l’assicurato dalla possibilità di essere risarcito a prescindere dalla retroattività.

Se l’assicurato riceve una multa, il sinistro è coperto dalla polizza di Rc professionale?

Sanzioni, multe ed ammende comminate personalmente e direttamente all’assicurato non sono mai coperte dalla polizza di Rc professionale poiché prive del requisito della terzietà. Il danno per essere risarcibile deve essere cagionato a terzi come conseguenza di un errore professionale colposo. Il danno risarcibile da Rc professionale è quello cagionato a terzi e non all’assicurato stesso.

Quali sono i requisiti per poter rinnovare la polizza tramite quietanza?

Non tutte le polizze possono essere rinnovate con quietanza. Ad esempio, per le polizze Lloyd’s non è mai possibile tale modalità. Occorre inoltre sempre accertare se sussista il rinnovo tacito e se NON si siano verificate: a) Variazione di anagrafica del rischio; b) Variazione degli introiti consolidati (negativo/positivo) nell’ordine del dieci percento; c) Nuove circostanze e/o sinistri; d) Variazioni rispetto alla tipologia dell’attività svolta, in relazione a quanto precedentemente comunicato (medesime estensioni/precisazioni della precedente polizza).

Perché la polizza in caso di sinistro non copre la restituzione dei compensi?

La restituzione dei compensi non può essere oggetto di copertura in quanto non costituisce un danno a terzi. La polizza opera soltanto per le voci di danno conseguenti all’eventuale responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi con esclusione di ogni altra voce come, ad esempio, le obbligazioni restitutorie per gli emolumenti percepiti dall’assicurato stesso. Infatti, in caso di risarcimento da parte della Compagnia di tale voce, si tratterebbe di un ingiustificato arricchimento.

Al prossimo post con domande e risposte …

Vi ricordiamo infine che l’Ufficio sinistri è sempre a disposizione per eventuali chiarimenti su questo e altri aspetti, ulteriori spunti e/o informazioni si possono trovare sul blog e all’interno del libro ASSICURATORI, QUANDO SI TRATTA DI PAGARE UN SINISTRO… disponibile al seguente link https://amzn.eu/d/1EMBD2m

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